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Allegato B
Seduta n. 179 del 28/6/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 30 maggio 2007 (mercoledì), la Corte di Appello di Milano, III Sez. Penale, trasmetteva alla Suprema Corte di Cassazione «per il relativo giudizio il proc. n. 5261/06 RGA a carico di Acampora G. + 3», nel quale l'onorevole Cesare Previti ha riportato condanna, in continuazione con la precedente, ad anni uno e mesi sei di reclusione;
detto procedimento, costituito da n. 169 pacchi, n. 3 elenchi e corposissimi ricorsi di parte, perveniva alla Suprema Corte di Cassazione in data 31 maggio 2007 (giovedì), prendendo il numero R. G. Cassazione 19547/2007;
dall'esame del fascicolo sembra emergere che il proc. n. 19547/2007 R. G. Cassazione sia stato trasmesso alla II Sezione penale in data 1o giugno 2007 (venerdì), cioè già tre giorni prima della data di assegnazione alla Sezione da parte dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima presidenza della Suprema Corte di Cassazione (4 giugno);
l'immediatezza della trasmissione è il risultato dell'attivarsi dello stesso Presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, dottor Francesco Morelli, il quale, in data 31 maggio 2007, inviava una nota al Dirigente della Cancelleria Centrale Penale con cui, facendo riferimento al «ricorso Previti ed altri avverso la sentenza n. 373 della Corte di Appello di Milano» (cioè, a voler seguire l'intestazione del fascicolo presso la Corte di Appello di Milano, al proc. n. 5261/06 RGA, contro Acampora G. + 3), testualmente comunicava: «essendo stato preannunziato dalla Corte di Appello di Milano l'invio del ricorso di cui in oggetto, di competenza di questa sezione, prego voler provvedere con cortese sollecitudine alla trasmissione dello stesso, ai fini dell'esame preliminare da parte dei consiglieri dell'Ufficio Spoglio»;
in data 4 giugno 2007 (lunedì), l'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima presidenza della Suprema Corte di Cassazione, rilevata l'inesistenza di cause di inammissibilità dell'impugnazione, assegnava il procedimento alla II Sezione Penale per «la trattazione del ricorso in pubblica udienza»;
in data 4 o 5 giugno 2007 (lunedì o martedì), il magistrato addetto allo spoglio della II Sezione Penale della Corte di Cassazione, con appunto manoscritto sulla retrocopertina del fascicolo processuale, segnalava che il termine di prescrizione, a seconda delle varie ipotesi emergenti dal fascicolo, sarebbe maturato il 6 luglio 2007 o nel dicembre 2007 o in epoca molto successiva a quest'ultima data;
in data 5 giugno 2007 (martedì), il Presidente della II Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, dottor Francesco Morelli, fissava, con decreto, la trattazione del ricorso, per l'udienza dell'11 luglio 2007, disponendo le notificazioni e le comunicazioni previste per legge;
la fissazione dell'udienza alla data dell'11 luglio 2007, in ragione delle indicate valutazioni del magistrato addetto allo spoglio, risulta, per un verso, tardiva rispetto ad uno degli ipotizzati termini prescrizionali (6 luglio 2007); per altro verso, di ben cinque mesi antecedente al diverso termine prescrizionale del dicembre 2007; per altro verso ancora, di ben diciannove mesi antecedente al diverso termine prescrizionale del febbraio 2009. In ogni caso oggettivamente troppo vicina alla data di ricezione dell'intero incarto (risalente, come detto, al 31 maggio 2007) per consentire al collegio giudicante un serio studio delle carte processuali (n. 169 pacchi, n. 3 elenchi, ma anche vari ricorsi delle difese per alcune migliaia di pagine);
la notificazione dell'avviso di udienza ai difensori è stata effettuata all'avvocato Sammarco, difensore dell'onorevole Previti, ed all'avvocato Biffani, difensore del dottor Metta, in data 11 giugno 2007 (lunedì), vale a dire 29 giorni e non 30 giorni rima della data fissata per l'udienza e, quindi, fuori termine;
in data 15 giugno 2007 (venerdì), la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, senza alcun supporto motivazionale (salvo il generico richiamo alla «urgenza» indicata nell'articolo 169 disposizioni attuative del codice di procedura penale), richiedeva al presidente della Corte di Cassazione la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di legittimità, quasi che all'istituto della riduzione possa farsi ricorso, a norma di legge, anche per un termine dilatorio che sta regolarmente decorrendo e, come tale, è insuscettibile di riduzioni;
detta richiesta di riduzione di termini avrebbe potuto trovare adeguata giustificazione se formulata per evitare il maturare della prima possibilità di prescrizione (6 luglio 2007), non certo dopo che le notifiche all'avvocato Sammarco ed all'avvocato Biffani «non erano andate a buon fine», essendo state effettuate fuori termine e per una udienza ancora lontana dalla seconda (dicembre 2007) e dalla terza ipotesi di prescrizione febbraio 2009) formulata dal magistrato addetto allo spoglio;
la riduzione dei termini di giudizio nella misura di un terzo risulta motivata sul generico ed incompleto riferimento alla imminenza della «scadenza del termine prescrizionale», nulla dicendosi in merito alle, diverse, meno imminenti scadenze individuate ed indicate dal magistrato addetto allo spoglio (dicembre 2007; febbraio 2009);
il decreto di riduzione dei termini effettuato nei confronti di due soli difensori non è in linea con le garanzie disposte ed assicurate dal richiamato articolo 169 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, poiché la riduzione dei termini deve essere disposta, ove ricorrano i casi di urgenza, nei confronti di tutti i difensori destinatari dell'avviso prima della notifica e non può mai costituire il mezzo per sanare una nullità (per notifica avvenuta fuori termine) ormai già prodottasi;
in ragione del provvedimento di riduzione dei termini e della conseguente nuova notifica, si è dato vita ad una impropria ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra i difensori dei vari imputati, sia tra i difensori degli imputati e i difensori della parte civile, non essendovi dubbio alcuno che all'avvocato Sammarco
ed all'avvocato Biffani sia stato concesso un termine per la preparazione dell'udienza di dieci giorni inferiore rispetto a quello goduto dagli altri difensori;
il contesto procedimentale appena descritto si è connotato anche dal mancato accoglimento, sempre da parte del Presidente Morelli, di una istanza difensiva di rinvio della udienza già fissata, istanza che, in quanto avanzata dalla difesa degli imputati, avrebbe superato ogni e qualsivoglia problema di prescrizione;
l'istanza difensiva era stata motivata sia alla luce dell'improprio, abnorme, ricorso all'inesistente istituto della riduzione di termini che stanno decorrendo sia alla luce della necessità di spazi temporali più congrui per il doveroso esame dei già richiamati «169 pacchi, allegati e ricorsi di parte»;
detta istanza non è stata accolta, pretendendosi, per l'accoglimento, il preventivo, improbabile, consenso della parte civile;
non realizzandosi la condizione posta (il consenso della parte civile), esigenze minime di difesa degli imputati sono state subordinate a pretese di valenza civilistica, che, com'è noto, possono trovare accoglimento anche in altre sedi (giudizio innanzi al giudice civile);
i diritti minimi degli imputati sono stati del tutto compressi da una incomprensibile e non giustificabile «velocità di fissazione» della udienza in questione e dalla palese illegittima sanatoria di una notificazione irrituale, mediante l'uso improprio dell'istituto dell'abbreviazione dei termini;
suscita perplessità e non si comprende in base a quale norma o direttiva il Presidente di una Corte di appello possa preannunciare al Presidente di una sezione della Corte di cassazione, peraltro con riferimento ad un imputato non detenuto, il prossimo arrivo di un procedimento; le medesime perplessità si prospettano rispetto al fatto che il Presidente di una sezione della Suprema Corte di Cassazione possa sollecitare alla Cancelleria centrale della Suprema Corte la trasmissione di un procedimento prima ancora che lo stesso sia passato al vaglio dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima presidenza -:
in che data sia stato trasmesso e sia pervenuto alla II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione il proc. n. 19547/2007 R.G. Cassazione;
quali siano i criteri che presiedono, presso la Suprema Corte di Cassazione, alla fissazione dell'udienza nei procedimenti con imputati non detenuti;
quanti procedimenti penali per reati di corruzione e/o concussione con imputati non detenuti siano pervenuti alla Suprema Corte di Cassazione a decorrere dal 1o gennaio 2006;
quali siano i tempi medi di emissione del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di imputati non detenuti soprattutto nei casi in cui non vi siano esigenze legate all'imminenza della trattazione;
in quanti e quali procedimenti con imputati non detenuti pervenuti alla Corte di Cassazione dal 1o gennaio 2006 risulta che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione abbia richiesto la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio in assenza dell'imminenza della scadenza del termine di prescrizione;
in quanti e quali procedimenti con imputati non detenuti pervenuti alla Corte di Cassazione dal 1o gennaio 2006 risulti che la Procura generale presso la Corte di Cassazione abbia avanzato richiesta di riduzione dei termini stabiliti per il giudizio dopo il decreto di fissazione dell'udienza e dopo che le notifiche di tale decreto siano state effettuate nonché, ove tale evenienza si sia verificata, se la richiesta di riduzione dei termini sia stata inoltrata dopo che le dette notifiche, o solo talune di esse, siano state effettuate fuori termine.
(2-00632)
«Elio Vito, Bondi, Leone, Cicchitto, Armosino, Bertolini,
Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Baldelli, Biancofiore, Boniver, Cesaro, Craxi, Della Vedova, Jannone, Lainati, Marinello, Marras, Milanato, Osvaldo Napoli, Paroli, Mario Pepe, Picchi, Santelli, Vitali».
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
l'amministrazione penitenziaria a norma del vigente contratto di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, in luogo della istituzione al proprio interno di asili nido, è tenuta a concedere al personale di polizia penitenziaria il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese per i medesimi asili nido sostenute per i figli a carico;
ciò nonostante tali rimborsi sono fermi da due anni e sono ancora da rimborsare circa 200.000 euro per l'anno 2005, 2,4 milioni di euro per l'anno 2006 e oltre 1 milione di euro per l'anno 2007;
tale situazione crea un indubbio danno economico al personale di polizia penitenziaria che attendendo detti rimborsi continua ad iscrivere i propri figli ad asili nido pubblici e privati che, a parte le difficoltà relative alle varie graduatorie, soprattutto nelle grandi città hanno raggiunto prezzi ingenti ed assolutamente proibitivi per gli stipendi degli appartenenti al corpo;
tale situazione appare ulteriormente grave ed incomprensibile se si tiene presente che la spesa da sostenersi sarebbe stata di gran lunga superiore qualora l'amministrazione penitenziaria avesse dovuto istituire, come previsto dalla vigente normativa e come, ad esempio, accade per le detenute madri, il servizio di asilo nido per i figli dei propri dipendenti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria presso i posti di lavoro sul territorio nazionale -:
se il Ministro interrogato, stante una condizione di grave e comprensibile disagio, non ritenga di intervenire direttamente per il reperimento delle somme necessarie alla corresponsione delle somme arretrate al personale di polizia penitenziaria;
se il Ministro interrogato non ritenga che il reperimento di fondi necessari debba essere debitamente affrontato e risolto in sede politica, nell'ambito della trattativa di recente apertasi per il rinnovo del contratto di lavoro delle forze di polizia.
(2-00631) «Delfino».
Interrogazione a risposta in Commissione:
ALESSANDRI e LUSSANA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nell'interpellanza urgente n. 2-00527 si dava conto delle anomalie emerse in relazione all'inchiesta sulla Cooperativa Edilizia A.C.L.I., DOMUS scrl, dichiarata in stato di insolvenza e si chiedeva un'ispezione ministeriale, presso la Procura di Reggio Emilia, finalizzata alla eventuale promozione dell'azione disciplinare;
giovedì 17 maggio 2007 il sottosegretario alla Giustizia, Daniela Melchiorre, rispondeva in Aula - in modo, secondo gli interroganti, sbrigativo - «che sui fatti menzionati dagli onorevoli interpellanti proprio di recente, nelle settimane scorse, è pervenuto al Ministero della giustizia un esposto delle parti offese nel procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia. A seguito di tale esposto, considerata la rilevanza dei fatti, la direzione generale magistrati del Ministero della giustizia è stata incaricata di svolgere accertamenti preliminari diretti ad acquisire, per il tramite della Procura Generale di Bologna, tutte le notizie necessarie
al fine di verificare la fondatezza delle doglianze avanzate. Tali accertamenti sono tuttora in corso di svolgimento; una volta completati, il Ministro esaminati gli atti, potrà eventualmente disporre ulteriori approfondimenti sulla vicenda processuale, anche per il tramite dell'Ispettorato generale a mezzo d'inchiesta e, comunque, valuterà la ricorrenza dei poteri di sua spettanza»;
la risposta del sottosegretario, di contenuto interlocutorio, e che già non poteva considerarsi soddisfacente, necessita di un'urgente integrazione anche alla luce di quanto viene di seguito esposto;
in primo luogo l'esposto a cui faceva riferimento il Sottosegretario di Stato è una missiva datata 16 maggio 2007 inviata al Ministro della giustizia Clemente Mastella, con la quale il Comitato di ventiquattro creditori sollecitava l'ispezione richiesta dagli onorevoli interpellanti; con la predetta istanza, si sottolineava l'opportunità della invocata ispezione anche al fine di espletare indagini (fino a quel momento omesse) mirate a far luce sul crack ACLI DOMUS;
in considerazione di tali omissioni, nel frattempo, l'avvocato Lalla Gherpelli aveva richiesto, per la seconda volta, con istanza del 14 maggio 2007, indirizzata alla Procura Generale presso la Corte d'appello e alla Procura Generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini in corso; nonostante le numerose richieste d'indagine su specifici aspetti della vicenda presentate in tal senso, tra il 26 novembre 2006 ed il 6 marzo 2007, da alcune parti offese e dal difensore di queste infatti nessuna indagine risultava essere stata espletata;
l'istanza in questione era però rigettata - così come la precedente - con atto datato 14 maggio - stesso giorno di presentazione dell'istanza - e pervenuto via fax, su richiesta dell'avvocato Gherpelli, presso lo studio di questi giorno 4 giugno;
il 17 luglio prossimo è fissata, davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare del tribunale di Reggio Emilia udienza preliminare: se prima di quella data non saranno compiute le indagini richieste (ed ora negate anche dalla procura Generale) le parti offese non avranno né giustizia né risarcimenti;
in un'intervista rilasciata il 19 maggio 2007 al giornalista de L'informazione, il consigliere reggiano della Margherita, Marco Fornaciari, ha dichiarato: «Critico fortemente la fase iniziale di questo tracollo: gli organi di controllo preposti non hanno vigilato, dalle Acli all'allora Cassa di Risparmio che non ha provveduto ad esigere ingenti somme quando già si profilava all'orizzonte un crac di notevoli proporzioni. Ad alcuni ha lasciato l'amaro in bocca la nomina di un liquidatore schierato politicamente: Leoni era un democristiano»; il Commissario liquidatore, dottor Luigi Leoni, avrebbe, tra l'altro, rivestito anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Bipop-Carire (già Cassa di Risparmio) dal 2 agosto 1999 al 16 maggio 2002;
il presidente provinciale d'Alleanza Nazionale ha recentemente dichiarato alla stampa reggiana: «...L'immobilismo del Governo e della Margherita reggiana sulla questione Acli Domus è imbarazzante e sospetto. A Roma, Reggio è ben rappresentata (...), eppure nulla si muove. A livello locale l'attenzione degli ormai ex decreto-legge è attirata quasi esclusivamente dalla Fondazione Manodori: sarebbe più opportuno che si pensasse, invece, a tutte le famiglie che sulla vicenda Acli Domus hanno subito pesantissimi danni»;
quanto premesso, oltre a quanto indicato nella precedente interpellanza comporta, secondo gli interroganti, l'esigenza che il Ministro intervenga rapidamente e con determinazione in relazione alla vicenda, anche tenuto conto dell'esasperazione di chi ha perduto tutti i propri risparmi -:
quale sia lo stato degli accertamenti cui ha fatto riferimento il sottosegretario Daniela Melchiorre nel precedente atto di sindacato ispettivo;
se non intenda accelerare i tempi per l'avvio delle necessarie iniziative ispettive ai fini della promozione dell'azione disciplinare.
(5-01203)
Interrogazioni a risposta scritta:
PICANO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la nota del Ministero della Giustizia DAP Ufficio del Capo del Dipartimento - Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico GDAP-0128299-2007 del 20 aprile 2007 conteneva una prima bozza di decreto ministeriale concernente l'individuazione e la rideterminazione dei posti di funzione dirigenziale e la riorganizzazione dell'amministrazione penitenziaria;
a questa prima bozza sono state apportate delle variazioni che riguardano la C.R. di Paliano;
nella prima bozza, infatti, per Paliano, classificato istituto di terzo livello, era prevista una sede dirigenziale, cosa che invece che, allo stato attuale dei fatti, non avverrà più;
quindi Paliano sarà annesso al centro unico direzionale della Casa circondariale di Frosinone;
gli operatori della C.R. di Paliano sono fortemente preoccupati e si chiedono quali possano essere i motivi alla base di tale variazione, quali i profitti che ne trarrà l'amministrazione, come funzioneranno i centri unici direzionali e a che tipo di gestione si andrà incontro;
la C.R. di Paliano prevede al suo interno consolidati piani di recupero dei detenuti, che hanno fatto sì che in questi anni, all'interno del carcere di Paliano, vi sia un'alta percentuale di detenuti collaboranti;
il carcere di Paliano è un istituto esemplare anche da un punto di vista contabile, essendo i suoi bilanci in attivo;
privando il carcere di Paliano di un assetto dirigenziale proprio si rischia di svuotare, mano a mano, le peculiarità di una sì importante realtà della zona, e da un punto di vista di indotto lavorativo, e da un punto di vista storico;
tale accorpamento con la C.C. di Frosinone rischierebbe altresì di privare l'istituto di Paliano dei primati di efficienza sopra evidenziati -:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuna una attenta valutazione delle peculiarità del carcere di Paliano, per salvaguardarne l'autonomia dirigenziale.
(4-04198)
CRAPOLICCHIO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
alla Casa Reclusione «Don Soria» di Alessandria nel 2001 risultavano assegnate in pianta organica 200 unità di personale di polizia penitenziaria, mentre ad oggi, risultano invece in organico 142 unità maschili, di cui però ne sono effettivamente presenti solo 106. Per quanto riguarda le donne, invece, sono presenti 29 unità delle 31 amministrate dalla Direzione dell'istituto «Don Soria»;
le unità mancanti sono da imputarsi a provvedimenti di distacco presso altre sedi (n. 28), mentre negli altri casi si tratta di assenze giustificate di lungo periodo e i recenti provvedimenti di revoca dei distacchi da parte del Dipartimento hanno interessato soltanto 2 unità, rientrati in sede;
la situazione inerente i distacchi è particolarmente gravosa in relazione alle figure di grado più elevato, appartenenti al ruolo degli Ispettori ed a quello dei Sovrintendenti, ossia quei soggetti che per il grado rivestito ed i compiti e le responsabilità previste sono in grado di coadiuvare le figure di vertice nella organizzazione del lavoro, nella gestione degli eventi e del personale;
occorre porre rimedio a tale disfunzione, in quanto a fronte di 9 ispettori in
organico, ne sono presenti soltanto 3, ed a fronte di 6 sovrintendenti in organico ne risultano presenti soltanto 2;
la carenza di personale continua a creare serie difficoltà nell'organizzazione dei turni di servizio, che continuano ad essere espletati con notevole consumo di ore di straordinario, soprattutto perché trattandosi di una Reclusione molte sono le attività trattamentali e le iniziative attive;
da uno studio promosso dagli stessi dirigenti del DAP risulta che la carenza di organico del personale del Corpo, addetto alla sicurezza ed ai servizi istituzionali essenziali, rende molto problematica la gestione delle carceri, tanto da mettere seriamente in discussione anche e soprattutto la sicurezza delle strutture e dello stesso personale;
se il Ministro interrogato sia al corrente dei fatti suesposti -:
quali iniziative utili, il Governo intenda assumere al fine di superare le difficoltà di personale sopra descritte, per garantire l'espletamento di tutti i servizi di istituto ed in particolare, quelli dei soggetti che ricoprono ruoli di vertice a cui fanno seguito responsabilità gravose nell'organizzazione generale della vita della Casa Circondariale «Don Soria» di Alessandria.
(4-04205)