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Allegato B
Seduta n. 179 del 28/6/2007
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANCUSO, SALERNO, AIRAGHI e PORCU. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Unione nazionale mutilati per servizio istituzionale è un Ente morale (decreto Capo provvissorio dello Stato n. 650 del 1947) che raggruppa in Associazione tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali e territoriali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio (carabinieri, militari delle forze armate, Agenti della polizia di Stato, Guardie di finanza, Agenti della polizia penitenziaria, Guardie forestali, Vigili urbani, magistrati e tutti i dipendenti civili della Pubblica amministrazione);
il trattamento pensionistico (privilegiato) ordinario di tali soggetti (articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973), rappresenta un istituto tipico del nostro sistema giuridico, ove la comunità è chiamata a farsi carico di quei cittadini che, in conseguenza dell'adempimento dei propri doveri lavorativi, hanno subito una menomazione fisica che, tante volte, rende incompatibile la prosecuzione del loro servizio;
mentre i «concetti» della pensione privilegiata sono rimasti invariati rispetto
ai principi contenuti nel regio decreto n. 70 del 1895, fino all'ultimo decreto del Presidente della Repubblica 1092/73 (articoli 64 e seguenti) il corrispondente Testo unico delle disposizioni del lavoratore privato per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, disciplinato sin dal 1917, con il decreto legislativo luogoteneziale n. 1450, modificato più volte negli anni 1930, del 1940 e 1950, ordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha trovato ulteriori, opportune modifiche nel decreto legislativo n. 38 del 2004, con una prima, ovvia, considerazione: per il lavoratore pubblico sono ancora applicate norme risalenti a 90 anni fa, per il lavoratore privato, invece, la normativa è stata aggiornata di pari passo con il progresso della società civile;
nel nostro Paese le due categorie di lavoratori: privati e pubblici, godono, in caso di invalidità, rispettivamente dei seguenti provvedimenti:
a) il lavoratore privato ha diritto ad una rendita d'infortunio scissa dalla pensione retributiva o contributiva maturata; la stessa, esente da impostazione fiscale (o IRPEF), è proporzionata al danno subito in attività e di un coefficiente del salario percepito precedentemente all'infortunio o alla malattia, sulla base della categoria d'appartenenza (agricoltura, commercio, industria, eccetera);
b) per il lavoratore pubblico, (ferma restando la ritenuta fiscale del trattamento) se questi è un appartenente alle forze armate o dell'Ordine la cosiddetta «pensione privilegiata» è pari alla base pensionablie maturata per la pensione normale, aumentata di un «decimo» (articolo 67, 4ocomma decreto del Presidente della Repubblica 1092/73) se è un dipendente civile la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile anzidetta per ogni anno di servizio utile (salvo assegnazione alla 1a categoria ove è pari ad otto decimi della base pensionabile) senza l'ulteriore maggiorazione del decimo (che, invece è riconosciuto ai dipendenti civili degli Enti locali e delle ASL);
questa maggiorazione non rappresenta una «oblazione caritatevole» ma più opportunamente un «risarcimento del danno subito», per tale settore pubblico impiego al titolare di pensione privilegiata sarebbe opportuno e giusto riconoscere una detrazione di pari importo (10 per cento) anche considerando che, per quanto concerne i profili finanziari della proposta, il Dipartimento per le politiche fiscali ha stimato, una, non certo insostenibile, minore entrata su base annua di circa 50 milioni di euro;
il 27 febbraio 2003 la Camera votava un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione per impegnare l'Esecutivo a predisporre provvedimenti che possano «rendere giustizia a tutti i titolari beneficio medesimo ai dipendenti civili dello Stato...» indipendentemente dalla natura e quantità della lesione;
in considerazione del valore sociale di «tale causa invalidante» appare contraddittorio perciò che il nostro sistema previdenziale, assistenziale e finanziario abbia previsto esenzioni o agevolazioni quali: con il decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973:
a) le pensioni di guerra di ogni tipo e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie ai soprassoldi collegati alle decorazioni al valor militare;
b) le somme riscosse al titolo di risarcimento del danno con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6: i cespiti da invalidità o morte percepite in dipendenza di contratti d'assicurazione sulla vita;
con la legge n. 308 del 1981, modificata con la legge n. 407 del 1998 e successive integrazioni e modificazioni, le pensioni dirette e di reversibilità concesse per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di
contrasto alla criminalità organizzata di cui all'articolo 82 della legge n. 388 del 2000 (in seguito ai fatti accaduti nella regione Puglia inerenti il contrabbando di tabacco) con semplice circolare esplicativa: le rendite vitalizie di infortunio sul lavoro (circolare Ministero delle Finanze-Direzione Generale delle II.DD. 29 del 31 maggio 1979, protocollo n. 8/1906;
si continua a negare al lavoratore pubblico, invalido per causa di servizio, una esenzione anche parziale dell'imposizione fiscale;
non si comprende quali differenze esistenti tra un appartenente alle Forze dell'ordine o Armate infortunato o deceduto in conseguenza di atti di terrorismo e/o della criminalità organizzata rispetto al collega che, allo stesso modo, è rimasto ferito o è scomparso per mano della criminalità comune o durante una manifestazione sportiva o investito da un «pirata della strada» o dopo aver svolto anni di lavoro magari in condizione di disagio fisico o ambientale;
la stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 390 del 1997, aveva auspicato un necessario approfondimento del legislatore sulle disparità di trattamento fiscale riservato alle pensioni privilegiate -:
se il Governo ritenga di intervenire con un provvedimento ad hoc oppure in sede di elaborazione della prossima Legge Finanziaria in modo che le prestazioni economiche relative ai titolari di pensione privilegiata, di cui agli articoli 65, 67, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, per la loro natura essenzialmente risarcitoria, abbiano un primo ed immediato beneficio attinente un'esclusione, pari al 10 per cento, dalla formazione del reddito complessivo in quanto emolumento avente natura di mera reintegrazione patrimoniale e non in funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione.
(5-01201)