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Allegato B
Seduta n. 179 del 28/6/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SCHIRRU, SANNA, BENZONI, FRONER, GIACHETTI, DE BIASI e GHIZZONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) prevede il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - definito, a ragione, «criterio bizzarro di determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno che, con logica tipicamente aziendalistica, calcola il numero degli insegnanti di sostegno necessari, sul numero totale degli allievi invece che sul numero degli allievi disabili» -, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate,
tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
il citato comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 dispone «il perseguimento della sostituzione del criterio 1 a 138 con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze...» una buona misura ancora da attuare, e da quanto emerge dalla circolare n. 19 del 13 febbraio 2007 del Ministro della pubblica istruzione, in tempi non ragionevolmente brevi. Infatti quest'ultima stabilisce che «anche per l'anno scolastico 2007-2008 la dotazione organica dei posti di sostegno rimane confermata nella stessa entità stabilita per l'anno scolastico 2006-2007». Di conseguenza, secondo il dettato normativo l'organico di diritto del sostegno è fisso mentre, l'organico di fatto aumenta continuamente. Questo è dovuto al numero crescente di alunni con disabilità che decide di proseguire gli studi nella secondaria di II grado, i quali otterranno il supporto dell'insegnante di sostegno solo in virtù delle deroghe del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o delle sentenze del Tribunale;
ciò comporta che ogni anno si ripeta il classico avvicendamento dei docenti che non garantisce agli alunni in situazione di handicap la continuità didattica, con gravi ricadute sui processi di inserimento e di apprendimento;
così pure la circolare ministeriale del 12 giugno 2007, n. 51, con cui si impartiscono istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, in vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2007-2008, nulla cambia in senso migliorativo rispetto alle disposizioni precedenti;
tutto ciò premesso, e tenendo conto delle previsioni, sembra vi siano scarse possibilità di nuove immissioni in ruolo nel sostegno per l'anno scolastico 2007-2008 nella provincia di Cagliari, in particolare nella scuola secondaria di II grado;
questo preoccupa i docenti specializzati per il sostegno, perché nonostante esista da anni un numero di posti in organico di fatto elevatissimo non si determina un organico di diritto, che renda possibile la loro immissione in ruolo;
la provvisorietà e discontinuità penalizzano non solo gli alunni, ma anche la professionalità dei docenti perché generano senso di demotivazione e frustrazione, e non consentono agli stessi docenti di vedere i risultati del proprio lavoro, il tutto peggiorando il sistema istruzione, particolarmente in stato di forte debolezza -:
essendo la continuità didattica elemento fondamentale in situazione di normalità, ma lo è ancor di più in presenza di alunni svantaggiati che hanno bisogno di punti di riferimento certi, quali iniziative di carattere legislativo intenda tempestivamente intraprendere affinché venga incrementata la dotazione organica regionale degli insegnanti di sostegno assicurando una distribuzione degli stessi correlata all'effettiva presenza di alunni portatori di handicap, ritenendo opportuno procedere alla stabilizzazione dei docenti che da molti anni garantiscono con professionalità il proprio servizio nella scuola pubblica.
(5-01204)
DE SIMONE e DIOGUARDI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1 comma 4 della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007 prevede che i candidati esterni per essere ammessi all'esame di Stato «devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso
di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate»;
risulta all'interrogante che l'Istituto paritario Platone di Palermo non solo organizza corsi on-line ogni anno, ma che questi studenti virtuali figurano come studenti interni e conseguentemente vengono poi ammessi a sostenere gli esami di Stato, con la qualità di candidati interni come gli alunni di tutte le scuole, infine per l'anno scolastico 2006-2007 lo stesso Istituto ha accettato l'iscrizione di centinaia di candidati esterni con maggioranza residenti in altre regioni soprattutto del centro nord;
sembra difficile che tutti questi candidati abbiano trovato impiego a Palermo ove ha sede l'Istituto, o abbiano trovato plessi ospedalieri dove era possibile curare patologie non curabili altrove;
in ogni caso nessuno di loro ha prodotto domanda alla direzione regionale di appartenenza che avrebbe avuto titolo di indirizzare nelle scuole da loro reputate più idonee per fare conseguire loro il diploma;
la predisposizione di corsi on-line da parte dell'istituto stesso è pubblicizzata sia su testate giornalistiche sia attraverso un capillare volantinaggio -:
se il Ministro sia a conoscenza dell'esistenza di questi corsi;
cosa intenda fare per impedire che questi corsi possano essere riconosciuti quale frequenza per sostenere l'esame di Stato.
(5-01206)