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Allegato A
Seduta n. 18 del 4/7/2006
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(A.C. 1092 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame è volto a sopperire all'insufficienza di fondi per lo svolgimento degli esami di Stato, dovuta al raddoppio dei componenti le commissioni esaminatrici;
la maggiore responsabilità in ordine alla ormai scarsa credibilità degli esami di Stato, come indicato in specifiche relazioni tecniche, è da imputare prevalentemente alle procedure di valutazione e, solo in parte, all'attuale composizione delle commissioni di valutazione;
le leggi 10 dicembre 1997, n. 425, e 28 dicembre 2001, n. 448, hanno superato, sia pur in modi diversi, la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità del 1969 (rimasti «sperimentali» per trent'anni), che costituivano un aggravio di spesa per lo Stato senza dare garanzie di equità e completezza del giudizio (non a torto la partecipazione agli esami di maturità come commissario esterno era considerata una sorta di «turismo gratuito a spese dello Stato»),
impegna il Governo
in sede di eventuale revisione della composizione delle commissioni esaminatrici, a non ripristinare modelli di commissioni esaminatrici obsoleti, costosi e certamente non rispondenti alla reale necessità di una valutazione equa e il più possibile completa degli studenti, nell'interesse principalmente degli stessi allievi e delle loro famiglie.
9/1092/1.Baldelli.
La Camera,
premesso che:
l'attuale formulazione dell'esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori, introdotta con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è stata tuttora sottoposta a monitoraggi e valutazioni di sistema, anche con riferimento alle spese relative delle commissioni esaminatrici;
d'intesa con l'Europa, l'Italia ha adottato strumenti di valutazione e di riconoscimento delle competenze degli studenti in grado di garantire la mobilità dei cittadini e dei lavoratori in ambito europeo (Europass);
l'INVALSI è chiamato a predisporre le prove finali per gli esami di Stato del I e del II ciclo;
in diverse occasioni il Ministro dell'istruzione in carica ha manifestato l'intenzione di procedere ad una revisione della normativa in questione, a valere già dal prossimo anno scolastico,
impegna il Governo
ad effettuare tutte le opportune azioni di monitoraggio e verifica sui risultati prodotti in questi anni dall'applicazione della citata legge n. 448 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle spese relative alle commissioni esaminatrici;
a sperimentare, anche ai fini di una razionalizzazione dei compiti affidati ai componenti le commissioni, in vista di una rimodulazione del loro numero, le innovazioni introdotte dall'articolo 13, comma 4, e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, relativi rispettivamente alla reintroduzione degli esami di ammissione agli esami di Stato e alle nuove competenze previste dall'INVALSI con riferimento alle prove degli esami di Stato;
ad avviare tempestivamente, e prima della presentazione di modifiche di legge, un dibattito, nelle sedi parlamentari competenti, sugli standard europei di apprendimento e sulle modalità di certificazione delle competenze elaborate a livello europeo per valutare le correlazioni e l'incidenza degli esami di Stato sugli uni e sulle altre.
9/1092/2.Aprea.
La Camera,
premesso che:
è intenzione del Governo rivedere la norma attualmente in vigore per gli esami di Stato finali del ciclo secondario degli studi (legge 10 dicembre 1997, n. 425);
l'automatismo di ammissione agli esami ha tra l'altro causato l'aumento del numero dei componenti le commissioni
esaminatrici, con evidenti aggravi dei relativi costi, che hanno necessitato l'emanazione del decreto-legge in esame,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconsiderare soprattutto l'automatismo di ammissione agli esami finali, prevedendo la reintroduzione dello scrutinio finale del corso e le relative procedure di ammissione, così come già disposto dall'articolo 13, comma 4, e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
9/1092/3.Garagnani.
(Testo modificato nel corso della seduta)
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha introdotto una nuova disciplina per la composizione delle commissioni per gli esami di Stato, stabilendo in 40,24 milioni di euro il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni medesime;
il disegno di conversione del decreto-legge in esame recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, prevede l'innalzamento del limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato;
in particolare, nel decreto-legge in esame il limite di spesa di 40,24 milioni di euro è elevato a 63 milioni di euro, assicurando il regolare svolgimento della sessione di esame del corrente anno scolastico 2005-2006;
anche per gli anni 2004-2005 è stata confermata l'insufficienza delle risorse finanziarie per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato,
impegna il Governo
ad individuare le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato costituite negli anni scolastici precedenti.
9/1092/4.De Simone, Sasso.