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Allegato B
Seduta n. 18 del 4/7/2006
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AFFARI ESTERI
Interrogazione a risposta scritta:
AIRAGHI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 12 agosto 2000 il Governo federale tedesco ha approvato la legge che istituisce il Fondo per indennizzare coloro che sono stati vittime di lavori forzati o ridotti in condizioni di schiavitù durante il regime nazista;
il fondo federale tedesco ammonta a dieci miliardi di marchi, messi a disposizione in misura uguale dalle industrie e dal Governo tedesco;
il fondo è stato posto sotto la tutela della Fondazione Federale tedesca «Erinnerung, Verantwortung und Zukunft» («Memoria, responsabilità e futuro»), e la stessa legge ha stabilito che i richiedenti di origine non ebraica e non residenti in Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina, Bielorussia, Estonia, Lettonia e Lituania, si rivolgano all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) (the International Organization for Migration - IOM);
chi può avere titolo a inoltrare la domanda di indennizzo sono coloro che sono stati tenuti in campi di concentramento/prigionia o ghetti, e che sono stati costretti ai lavori forzati; nonché coloro che sono stati deportati dai Paesi di origine nel territorio facente parte del Reich tedesco nel 1937, o in regioni da esso occupate, costretti a lavorare forzatamente in attività industriali o commerciali o nel settore pubblico, detenuti in condizioni diverse da quelle sopra descritte o in condizioni assimilabili alla prigionia o sottoposti a condizioni di vita eccezionalmente dure;
il Sig. Eusebio Moroni, residente in Marnate (Varese) in via Bergamo 30, ha inoltrato la domanda, poiché internato durante la seconda guerra mondiale;
l'IOM ha respinto la sua richiesta formulando tale decisione poiché il Sig. Moroni essendo militare e quindi nello stato di prigioniero politico non poteva aver diritto a tal fondo;
lo stesso IOM, ha caratterizzato la sua decisione evidenziando come i soli militari che potevano accedere a codesto fondo erano coloro che erano stati internati in un campo di sterminio;
la determina del campo di sterminio è indicata in una legge dello Stato tedesco;
come è ben chiaro esaminando la norma tedesca, e come l'OIM precisa nelle comunicazioni, lo status di prigioniero di guerra, o quello di Internato Militare Italiano (IMI), di per sé, non è condizione sufficiente per accedere alla richiesta di indennizzo nell'ambito del presente programma, creando così una notevole discriminazione -:
quali azioni intenda intraprendere presso le autorità tedesche affinché anche i militari internati, che si trovavano nella stessa condizione degli altri internati possano usufruire di questo fondo.
(4-00430)