Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 18 del 4/7/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO e BONO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Amministrazione finanziaria ha proceduto alla iscrizione a ruolo di tutti i tributi sospesi per effetto dei provvedimenti agevolativi legati al sisma del 1990,
che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania che comportarono la sospensione dei pagamenti per IVA e imposta sul reddito degli esercizi fiscali 1990, 1991 e 1992;
l'emissione dei ruoli per gli anni citati è stata fatta a tappeto per tutti i contribuenti, senza distinzione tra chi aveva onorato l'obbligazione tributaria, rispetto a chi non aveva assolto i suoi doveri;
tale comportamento appare del tutto ingiustificato, poiché non si comprendono le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non dovrebbe essere a conoscenza della situazione tributaria dei singoli cittadini, i quali, peraltro, a distanza di tanti anni, si trovano nella materiale impossibilità di procedere al recupero delle prove documentali dell'avvenuto pagamento dei tributi dovuti;
in seguito alle disposizioni introdotte nella legge finanziaria del 2003, a tutti coloro che non avevano effettuato alcun versamento è stato concesso di procedere all'estinzione residua di ogni obbligazione connessa ai tributi del triennio '90-'92, con il pagamento unicamente del 10 per cento del carico tributario originario;
l'iniziativa dell'Amministrazione finanziaria sembra oggettivamente colpire i contribuenti che a suo tempo avevano assolto regolarmente le obbligazioni tributarie, i quali, a 16 anni di distanza dai fatti, non avendo l'obbligo di conservare le attestazioni di pagamento, si vedono costretti a pagare due volte ciò che ad altri contribuenti è stato consentito di pagare solo per un decimo;
tutto questo, oltre che sommamente ingiusto, appare perfino grottesco, considerato che si sta verificando in quanto l'Amministrazione finanziaria dello Stato non sarebbe in grado di conoscere i contribuenti che hanno assolto correttamente le loro obbligazioni, rispetto a quelli che le hanno evase -:
se ritenga legittimo e corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che, secondo l'interrogante, scarica le proprie contraddizioni sugli incolpevoli e indifesi contribuenti delle tre province di Siracusa, Ragusa e Catania e quali iniziative intende adottare per ripristinare le più elementari condizioni di correttezza e legalità.
(5-00048)
FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risultano numerosi i casi di società di recente costituzione che, non avendo potuto svolgere la propria attività per lunghi periodi dell'anno, ad esempio a causa della mancata agibilità dei locali nei quali l'attività stessa avrebbe dovuto aver luogo, rischiano di essere considerate dall'Amministrazione finanziaria alla stregua di società non operative, applicandosi pertanto nei loro confronti la normativa fiscale prevista per tali soggetti dall'articolo 30, commi da 1 a 7, della legge n. 724 del 1994, come sostituiti dall'articolo 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996;
l'applicazione di tale regime tributario, il quale prevede l'applicazione di metodi induttivi di determinazione del reddito imponibile, risulta evidentemente gravoso per molti operatori i quali, oltre a subire il danno derivante dal ritardo con il quale possono dare avvio all'attività, per ragioni indipendenti dalle loro scelte imprenditoriali, si trovano a subire le conseguenze di un trattamento fiscale deteriore;
un'interpretazione siffatta della disciplina appena richiamata risulterebbe del resto in contrasto con la ratio della norma, la quale è finalizzata a disincentivare fenomeni elusivi o di evasione, e non certo a colpire gli operatori economici che già si trovano a dover fronteggiare le numerose difficoltà insite nell'avvio dell'attività;
tale problematica appare tanto più grave con riferimento alle società operanti nel settore turistico-alberghiero, le quali, sebbene non abbiano necessariamente carattere
di stagionalità, concentrano generalmente la propria attività soprattutto nei mesi estivi -:
se non ritenga opportuno chiarire, in via interpretativa, se la disciplina relativa alle società non operative di cui all'articolo 30, commi da 1 a 7, della legge n. 724 del 1994, trovi applicazione, anche successivamente al primo periodo d'imposta, nei confronti di quelle società di recente costituzione che, per ragioni burocratiche, non sono in condizione di dare corso normalmente alla propria attività, e che pertanto conseguono ricavi inferiori a quelli previsti dal comma 1 del citato articolo 30 della legge n. 724.
(5-00049)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, NICCO e BEZZI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2006 introduce all'articolo 1, comma 497, il sistema del cosiddetto prezzo-valore nella disciplina dell'imposizione indiretta su talune «cessioni» di fabbricati ad uso abitativo, prevedendo tale regime opzionale di determinazione della base imponibile più vantaggiosa per le sole cessioni fra privati;
il sistema di determinazione della base imponibile ragguagliata al valore catastale pretende, pertanto, un'apposita richiesta dell'acquirente resa al notaio. In uno studio svolto ad hoc, il Consiglio Nazionale del Notariato ha concluso che il notaio ricevente tale richiesta è ovviamente quello rogante o autenticante, e che la richiesta deve necessariamente essere contestuale alla stipula dell'atto di cessione;
la cessione dell'immobile, per essere opponibile ai terzi, può avvenire con atto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata. Il Consiglio Notarile considera persino configurabile una dichiarazione resa al notaio che non sia destinata ad essere inserita in atto e che gli attribuisca una successiva funzione nel procedimento di applicazione dell'imposta, in dipendenza della quale il notaio ne fornisce notizia all'Agenzia delle Entrate;
il legislatore generalmente dà una disciplina unitaria per atto pubblico e scrittura privata autenticata, appare quindi coerente rintracciare soluzioni che siano indifferenti alla forma negoziale adottata;
non sono peraltro richieste formule sacramentali per il nuovo regime opzionale di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie; e quindi è sufficiente che dalla richiesta risulti la volontà di avvalersi della determinazione della base imponibile su base catastale;
l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano, di fronte a talune opzioni effettuate di cui al comma 497, ha ritenuto di dover interpretare il periodo «e su richiesta della parte acquirente resa al notaio» nel senso dell'obbligatorietà per le parti contraenti di ricorrere alla forma dell'atto pubblico e non quella della scrittura privata autenticata;
considerato che altri uffici locali dell'Agenzia delle entrate hanno accettato la dichiarazione resa in entrambe le forme, e che non risulta coerente che la disposizione in questione venga interpretata nel senso di richiedere per l'opzione oltre alla sussistenza dei requisiti tassativamente previsti dalla legge, anche la sua formalizzazione tramite un atto più oneroso -:
quali spiegazioni il Ministro intenda fornire in merito alle diverse interpretazioni rese dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, e se intenda promuovere l'interpretazione uniforme del comma 497, articolo 1, della legge finanziaria per il 2006, nel senso di ritenere l'opzione validamente espressa se effettuata contestualmente alla cessione dell'immobile con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
(5-00050)
Interrogazioni a risposta scritta:
FOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere:
i motivi per i quali alle reiterate manifestazioni di volontà d'acquisto da parte del Comune di Vigolzone dei terreni ubicati in Località Cariano, distinti al NCT al foglio 35 mapp. 315 e 316 della superficie complessiva di mq 3020, sui quali, in data anteriore all'anno 1967 detto comune ebbe a realizzare diverse opere di urbanizzazione primaria, la competente Agenzia del Demanio non abbia dato risposta alcuna;
se vi siano particolari motivi per i quali la summenzionata richiesta del Comune di Vigolzone non possa essere positivamente riscontrata.
(4-00434)
LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
spesso i ristoranti, le trattorie e le pizzerie non rilasciano ai clienti le ricevute fiscali;
in molte occasioni, le ricevute vengono solo mostrate ai clienti ma poi non vengono consegnate al momento del pagamento del conto;
tale pratica è molto diffusa a Roma -:
quali iniziative intenda adottare in relazione alla situazione esposta.
(4-00438)