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Allegato B
Seduta n. 18 del 4/7/2006
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ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
LOCATELLI e ZIPPONI. - Al Ministro dell'istruzione, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 8 della Legge 124/99 dispone il trasferimento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche alle dipendenze degli enti locali nei ruoli del personale A.T.A. statale. Al Comma II viene stabilito inoltre che tale personale «è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.... a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza....»;
l'articolo 5 del decreto ministeriale n. 184/99 stabilisce che tale personale «è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza previsti dal CCNL Scuola». Il successivo articolo 6 precisa che «la corrispondenza è individuata in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che si trovino nei profili professionali statali nelle istituzioni
scolastiche (...)». La tabella esemplificativa del decreto, facente parte integrante del decreto stesso, colloca però gli Istruttori Amministrativo Contabili (ex 6o livello - area C nel CCNL Enti Locali) quali Assistenti Amministrativi nel CCNL Scuola (ex 4o livello - area B), con una nota integrativa ai piedi della tabella stessa;
l'accordo del 20 luglio 2000 inquadra economicamente i dipendenti transitati allo Stato secondo il maturato economico con una sorta di «temporizzazione» negando quindi il riconoscimento dell'anzianità di servizio, sancita invece dall'articolo 8 della legge 124/99. Sono innumerevoli i ricorsi al giudice del lavoro e anche una sentenza di Cassazione dà ragione ai dipendenti riguardo al riconoscimento dell'anzianità nell'inquadramento per il passaggio allo Stato;
lo stesso accordo del 20 luglio 2000, all'articolo 3 comma 2 affronta il problema della revisione dell'inquadramento definitivo degli ex dipendenti che nell'ente di provenienza fossero inquadrati in Area C e stabilisce la possibilità di rivedere l'inquadramento definitivo di detti dipendenti secondo l'articolo 9, comma 5 dello stesso D.I. del 5 aprile 2001 (accordo sindacale 20 luglio 2000);
la sequenza contrattuale dell'8 marzo 2002 che istituisce nuovi profili d'area C Coordinatore amministrativo e tecnico nella scuola, definisce che agli ex dipendenti inquadrati in area C presso gli enti locali di provenienza e ai Coordinatori Amministrativi già statali non diventati D.S.G.A. spetta la precedenza nella copertura dei posti, secondo quanto già si evidenziava dall'articolo 3 comma 2 del D.I. 5 aprile 2001 che rimanda all'articolo 9 comma 5 del D.I. del 5 aprile 2001 e dalla nota integrativa alla tabella di equiparazione dei profili tra enti locali e stato allegata allo stesso D.I.;
il vigente CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 conferma i profili di Coordinatore amministrativo e tecnico (che risultano di fatto e di diritto esattamente equivalenti a quelli degli Istruttori amministrativo e contabili del CCNL Enti Locali);
i posti organico riferiti ai profili di cui all'accordo 8 marzo 2002 e del vigente CCNL 24 luglio 2003 non sono mai stati istituiti dall'amministrazione;
lo stesso CCNL del 24 luglio 2003 all'articolo 48 stabilisce l'attuazione della mobilità professionale al personale verso l'area superiore per il quale è in atto la trattativa sindacale, nella quale si aggiunge in via transitoria la mobilità professionale verticale dei dipendenti ora inquadrati in area B (assistenti amministrativi) direttamente verso l'area D (Direttori Servizi Generali ed Amministrativi), passaggio di per sé illegittimo e anomalo in quanto di due categorie e non a quella immediatamente superiore. Tutto ciò dovuto al fatto che finora l'organico d'area C nella scuola è coperto;
a tutt'oggi le cosiddette «mansioni di responsabilità e coordinamento» (tipiche dei dipendenti inquadrati in area C nei vari comparti della pubblica amministrazione derivate dall'evoluzione dell'impiegato di concetto) sono state sottratte al personale ex 6o livello proveniente dagli enti locali che le ha esercitate, in quanto proprie del profilo professionale di appartenenza, fino al 31 dicembre 1999, per essere assegnate nell'ambito del CCNL Scuola, ogni anno scolastico, di volta in volta, a dipendenti diversi, con «incarico specifico articolo 50 CCNI del 31 agosto 1999 e articolo 47 CCNL 24 luglio 2003», secondo criteri fissati dalla contrattazione di istituto;
l'articolo 7 del CCNI per il 2o biennio economico 2004/05 crea la possibilità di stabilizzare almeno economicamente il sistema dell'incarico specifico riguardante le mansioni di responsabilità (articolo 50 CCNI 31 marzo 1999 e articolo 47 CCNL 24 luglio 2003) con una progressione economica orizzontale destinata ad una quota di dipendenti che, a domanda, vi potrà accedere e che ne avrà diritto in base ad una graduatoria provinciale. I titoli valutabili
nella domanda prevedono crediti di natura professionale riguardanti l'esercizio delle mansioni retribuite ai sensi dell'articolo 50 CCNI 31 agosto 1999, ma non specificano se analogamente possano essere indicate anche le mansioni equivalenti di responsabilità e coordinamento proprie dei profili professionali degli ex appartenenti all'area C negli Enti Locali (limitatamente ai 2 crediti per ogni anno scolastico di svolgimento);
la legge finanziaria per il corrente 2006 ha fornito l'interpretazione autentica della legge 124/99 in una forma del tutto anomala e ha di fatto negato il riconoscimento dell'anzianità di servizio al personale che abbia fatto ricorso a giudice del lavoro, ma non abbia ancora ottenuto la sentenza passata in giudicato. Si aggiunge così un ulteriore disparità di trattamento tra chi ha il ricorso pendente tra i vari gradi della giustizia e chi ha avuto la fortuna di avere già ottenuto la sentenza definitiva della Cassazione;
quanto sopra evidenzia:
una disparità di trattamento dei dipendenti provenienti dagli enti locali rispetto ai colleghi statali ai quali da sempre è riconosciuta per la progressione di carriera l'anzianità di servizio;
una dequalificazione e demansionamento dei dipendenti provenienti dall'area C degli Enti Locali che sono stati finora inquadrati a livello giuridico ed economico nell'area B del CCNL Scuola (essendo così passati, per i non addetti ai lavori, dal 6o livello - di concetto al 4o livello - esecutore). Ciò in netto contrasto con tutte le norme di tutela dei lavoratori che non consentono in nessun caso l'attribuzione sistematica di mansioni inferiori ad un dipendente. Le loro vecchie funzioni di maggiore professionalità vengono oggi «rimesse in gioco» ogni anno e conferite a titolo di incarico aggiuntivo ai sensi dell'articolo 50 CCNL 31 agosto 1999 e articolo 47 CCNL 24 luglio 2003 anche agli altri dipendenti;
una disparità di trattamento dei dipendenti provenienti dagli enti locali di pari categoria C in servizio in qualità di insegnanti tecnico-pratici che invece vengono inquadrati nel CCNL scuola in qualità di I.T.P. area C;
una disparità di trattamento nei confronti del restante personale d'area C rimasto negli enti locali poiché nel tentativo di esercitare la mobilità intercompartimentale per il rientro nell'ente di provenienza la stessa sarebbe avvenuta solo verso l'area B (mentre lo stesso dipendente solo qualche anno prima ricopriva nello stesso ente l'area C) -:
che iniziative intenda mettere in atto affinché venga soppresso il comma 218 della legge finanziaria per il 2006 in modo che tutti i dipendenti che ne hanno diritto possano ottenere il riconoscimento dell'anzianità;
se non ritenga necessaria l'istituzione dei posti in organico di Coordinatore amministrativo e Coordinatore tecnico - Area C del CCNL Scuola. Considerato che esistono tra l'altro alcuni coordinatori amministrativi statali «privilegiati» che non essendo passati Direttori dal 1o settembre 2000, conservano di fatto ancora oggi questa qualifica e la corrispondente progressione di carriera senza che nessun altro possa accedervi;
se non intenda attivarsi affinché venga revocato immediatamente il decreto ministeriale 184/99 e la tabella di equiparazione dei profili che ne costituisce parte integrante con la contestuale pubblicazione di una nuova tabella di equiparazione dei profili (che modifichi di conseguenza anche quella allegata al D.I. del 5 aprile 2001) e che consenta il definitivo inquadramento dei dipendenti già in servizio alle dipendenze degli Enti Locali con inquadramento in area C nella loro area corrispondente C-Stato (Coordinatori Amministrativi);
se non ritenga opportuno ribadire attraverso una circolare ministeriale urgente che, in attesa d'inquadramento definitivo in area C, nell'ambito delle procedure attuative dell'articolo 7 del CCNI, il
medesimo credito professionale, attribuito a chi ha ottenuto presso lo Stato un incarico di responsabilità di cui all'articolo 50, venga concesso anche al personale che abbia svolto le medesime mansioni di responsabilità, autonomia e coordinamento presso l'ente locale di provenienza in quanto previste nel profilo professionale, e richiede, sempre attraverso una circolare ministeriale, che lo stesso credito debba essere attribuito anche nell'applicazione dell'articolo 48 del CCNL riguardante la mobilità professionale verso aree superiori.
(4-00425)