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Allegato B
Seduta n. 183 del 4/7/2007
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GIUSTIZIA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:
è pendente davanti alla Corte d'Appello di Trento per l'udienza del 6 luglio 2007 un procedimento di estradizione nei confronti della signora Caterina Zuzuk di nazionalità bielorussa;
la signora Caterina Zuzuk il 10 aprile 2004 sarebbe intervenuta al fine di porre termine ad un diverbio nato fra terze persone ma successivamente avrebbe dovuto difendersi dalla aggressione provocata dalle persone che la signora Zuzuk intendeva separare;
per tali accadimenti e per effetto della sola testimonianza delle persone che la hanno aggredita, la signora Zuzuk attualmente è imputata del reato di teppismo previsto e punito dall'articolo 339 del codice penale della Repubblica di Belarus del 1999;
nella relazione sul procedimento di estradizione redatta, il 17 giugno 2007, dall'avvocato difensore della signora Zuzuk si afferma che «la richiesta di estradizione non riguarda l'esecuzione di una pena comminata a seguito di una sentenza definitiva ma si basa sulla necessità da parte delle Autorità bielorusse di sottoporre a processo l'interessata sulla base di esclusivi indizi di colpevolezza che in base alla documentazione a fondamento della richiesta di estradizione sembrano non essere gravi»;
agli atti, si legge nella memoria difensiva, «manca la perizia medica relativa alle lesioni riportate dalla signora Zuzuk la sera del 10 aprile 2004. Infatti, anche la signora Zuzuk aveva subito delle lesioni a seguito dello scontro tra le donne. Tale connotato lo si deduce in ogni caso dalle dichiarazioni del signor Pupko Aleksandr; l'esistenza di tale atto consentirebbe di valutare con particolare attenzione l'entità delle lesioni e la possibilità di una reciproca colluttazione dal quale possa emergere l'esistenza di una reazione da parte della signora Zuzuk ad un indebita aggressione»;
inoltre, si sostiene nella relazione, «mancano i verbali dei confronti tra le parti presenti e coinvolti da cui emergono evidenti contraddizioni; la mancanza di questi documenti evidenzia la volontà di celare l'accertamento dei fatti con evidente lesione del diritto costituzionale alla difesa al solo scopo di favorire la procedura di estradizione»;
«dalla lettura degli atti allegati - si afferma nella memoria difensiva - alla richiesta di estradizione emerge chiaramente come l'attività d'indagine sia stata svolta valorizzando la tesi della sedicente parte offesa senza alcuna necessaria valutazione in merito alle contraddizioni sorte tra i testimoni escussi anzi, omettendo di inoltrare l'intera documentazione relativa al procedimento penale nei confronti della signora Zuzuk alle Autorità italiane per cui è necessario provvedere all'integrazione di tutti i documenti relativi
al procedimento penale per cui si chiede l'estradizione»;
«nel caso di specie - si rileva nella memoria difensiva - la normativa che disciplina la procedura di estradizione è prevista dall'articolo 705 del codice di procedura penale, comma 1 sul presupposto, al dire del parere del Procuratore Generale, dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'estradanda al fine di sottoporla a processo penale, indizi che dovrebbero risultare dalle dichiarazioni testimoniali assunte, dalla perizia espletata, dalle parziali ammissioni della stessa imputata»;
ne consegue, si afferma nella relazione, che «la carenza degli atti processuali allegati alla domanda delle Autorità bielorusse impedisce una corretta ed obiettiva valutazione del caso»;
«la Corte di Appello di Trento, chiamata il prossimo 6 luglio 2007 a deliberare sulla richiesta del Ministro della giustizia, dovrà accertare l'esistenza dei richiesti gravi indizi esaminando direttamente la documentazione processuale, che comunque dovrà essere necessariamente integrata in quanto incompleta. Poiché trattasi di estradizione extra-convenzionale è fondamentale - sostiene la difesa della signora Zuzuk - e necessario verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti che la norma richiede per procedere all'estradizione ed evitare di sottoporre lo straniero ad un potenziale processo ingiusto. Presupposti che nei confronti della signora Zuzuk sono assolutamente carenti !»;
«nella richiesta di accoglimento della domanda formulata dal Governo della Repubblica della Bielorussia di estradizione della signora Zuzuk - si afferma nella memoria difensiva - il Procuratore Generale di Trento evidenzia l'inesistenza di una convenzione in materia di estradizione con la Bielorussia»;
sia i rapporti di Amnesty International che risoluzioni del Parlamento europeo indicano in Bielorussia palesi e gravi violazioni dei diritti umani che sono all'origine, fra l'altro, della insussistenza di rapporti economici fra la Bielorussia e l'Unione Europea;
«in assenza dell'adesione alla Convenzione Europea - afferma la memoria difensiva - di estradizione e non sussistendo una speciale Convenzione fra l'Italia e la Bielorussia in materia di estradizione, la norma applicabile appare quella di cui all'articolo 705 c.p.p., comma 2, lettera c), che non consente l'estradizione a fronte della carenza di garanzie nel rispetto dei diritti fondamentali»;
dai fatti e dalle valutazioni sopra citati appare evidente l'esistenza di una volontà diretta da parte delle autorità bielorusse a non accertare la verità dei fatti, con evidente lesione del diritto alla difesa e della possibilità da parte dell'interessata di essere sottoposta ad un giusto processo;
inoltre l'estradizione della signora Zuzuk significherebbe esporre quest'ultima ad un procedimento per un reato, quello di teppismo, non previsto dall'ordinamento italiano ed abolito nella maggior parte delle legislazioni penali degli stati democratici;
il caso della studentessa bielorussa è stato riportato dagli organi di stampa del Trentino: il Trentino il 15 giugno 2007 ha lanciato un appello al Ministro della giustizia il quale, secondo quanto si apprende da un articolo del 17 giugno 2007 de l'Adige, «ha assicurato il suo aiuto» -:
quali siano le informazioni acquisite dal Governo in ordine al caso della signora Zuzuk e quali siano le valutazioni in ordine ai problemi giuridici ed alla tutela dei diritti umani che il caso in questione evidenzia relativamente alla procedura di estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia;
quali iniziative il Governo intenda assumere nell'ambito dell'Unione Europea in ordine alla tutela dei diritti umani in Bielorussia.
(2-00646)«Boato».
Interrogazioni a risposta immediata:
BUEMI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
dopo 6 anni di blocco della mobilità interna, in previsione della riqualificazione poi non compiuta per la riconosciuta illegittimità dei criteri applicati, il personale dell'organizzazione giudiziaria già discriminato, in caso di mobilità esterna, rispetto ai colleghi tutti riqualificati persino di altri ambiti (quale il penitenziario) della stessa amministrazione, può essere trasferito si solo nei pochissimi posti pubblicati dal direttore generale del personale dell'organizzazione giudiziaria;
non è stato pubblicato, in particolare, alcun posto dell'area cancellieri (b3, c1 e c2) del tribunale di Civitavecchia, nonostante le condizioni minime di efficienza dell'ufficio in questione presuppongano n. 56 unità secondo l'organico stilato con decreto ministeriale 8 marzo 2007 dalla stessa amministrazione, e siano invece presenti n. 46, di cui nessuno dei 7 funzionari c2, poiché, dei 3 assegnati, n. 2 sono applicati da anni in uffici romani e l'unico rimasto è stato appena trasferito a Catania con provvedimento del 30 maggio 2007 -:
quale sia il criterio adottato per individuare i posti vacanti da coprire mediante trasferimento, dal momento che le mansioni dei funzionari di cancelleria c2 non possono essere svolte né dai c3 - direttori di cancelleria - che secondo il contratto nazionale hanno il coordinamento dei servizi - né dal dirigente amministrativo, cui ex articolo 17 decreto legislativo n. 165 dei 2001, spetta una i azione meramente organizzativa, propositiva e di controllo delle cancellerie e delle risorse, nonché tenuto conto che le sezioni distaccate non possono dotarsi di separati dirigenti amministrativi perché sono articolazioni del tribunale stesso fin dalla soppressione delle pretore, che erano invece uffici autonomi.
(3-01062)
GAMBESCIA, MARAN, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BORDO, CESARIO, INTRIERI, MANTINI, NACCARATO, SAMPERI, SQUEGLIA, SUPPA, TENAGLIA, TOCCI e VELO - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 28 giugno 2007 la I commissione del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all'unanimità una risoluzione in cui si afferma che i dossier e le schedature dei magistrati raccolti nell'archivio dell'ex funzionario del servizio Pio Pompa in via Nazionale a Roma servivano a intimidire e a far perdere credibilità ai magistrati che ne erano oggetto. L'attività andava ben oltre le attribuzioni del Sismi e, per questo, la procura di Roma ha messo sotto inchiesta l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari e lo stesso Pompa contestando l'uso di denaro e uomini del Sismi per scopi palesemente diversi da quelli istituzionali;
secondo la I commissione del Consiglio superiore della magistratura, tra le fonti dell'ex funzionario de Sismi, vi sarebbero stati dei magistrati anche con incarichi di «supporto governativo» che fornivano elementi e notizie per le schedature dei colleghi, in violazione della legge e dell'indipendenza della magistratura costituzionalmente garantita -:
quali siano le notizie di cui dispone il Governo e quali iniziative, anche normative, intenda assumere per assicurare la piena autonomia della magistratura nello svolgimento delle sue funzioni.
(3-01063)
Interrogazione a risposta scritta:
GASPARRI e ASCIERTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
su richiesta del dottor Nicola Magrone, attualmente Procuratore della Repubblica di Larino, già parlamentare dei DS, avallata dal GIP Roberto Veneziano, dal 14 maggio 2007 sono in carcere il colonnello comandante dei Carabinieri di
Campobasso e numerosi ufficiali di polizia giudiziaria che prestavano servizio presso la stessa Procura;
a seguito di ciò sono apparse su giornali on line sconcertanti interviste del Procuratore Magrone che descrivono i singolari metodi di lavoro della Procura di Larino;
dai primi interrogatori in carcere non sembra emergere nulla di così significativo da giustificare l'arresto degli indagati nei confronti dei quali, malgrado i rilievi mossi nel corso dell'intervista dal Procuratore, non era stata mai sollevata alcuna accusa -:
se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi, ai fini dell'esercizio dell'autorità di sua competenza.
(4-04250)