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Allegato B
Seduta n. 183 del 4/7/2007
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
RAITI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) ha fissato come termine ultimo per l'accatastamento dei fabbricati rurali il 30 giugno 2007;
si segnala, in merito, la necessità di un ulteriore proroga, di almeno sei mesi, perché i dati esistenti al censuario o sulle mappe informatizzate delle Agenzie del Territorio (Catasto), sia per inadempienza pregresse da parte dell'utente, sia per errori e incombenze degli Uffici delle Agenzie del Territorio, non sempre sono stati aggiornati;
il cittadino, di conseguenza, deve ottemperare agli adempimenti della legge anzidetta entro tale scadenza e non sempre può farlo in quanto il sistema informatico catastale, ormai da anni, rigetta le pratiche di aggiornamento se i dati catastali non sono allineati con lo stato di fatto e con la effettiva ditta proprietaria;
l'allineamento dei dati catastali non corretti, spesso può portare via parecchio tempo, anche di qualche mese, pertanto il cittadino, pur volendo osservare la legge, si troverebbe impossibilitato a rispettare i tempi suddetti;
l'Agenzia del Territorio, inoltre, conduce da qualche tempo una campagna per stanare gli evasori (coloro i quali si trovano con fabbricati non accatastati o accatastati come in corso di costruzione nonostante siano ultimati), ciò sta comportando un sensibile aumento del carico di lavoro per i professionisti operanti nel settore catastale che debbono ottemperare, per conto dei propri clienti, alle diffide notificate dalle Agenzie del Territorio Provinciali agli inadempienti, assegnando loro un termine perentorio ad ottemperare di 30 giorni, pena l'intervento d'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, a spese del cittadino -:
se il Ministro, per le considerazioni di cui sopra, intenda intervenire al più presto per concedere un ulteriore proroga, come indicata in premessa, al fine di evitare che i cittadini paghino multe salate, soprattutto per i piccoli fabbricati esistenti nel meridione d'Italia, laddove molti casolari rurali che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge, 30 dicembre 1993 n. 557 hanno per Legge perso i requisiti di ruralità, ma di fatto vengono utilizzati esclusivamente come depositi degli attrezzi agricoli necessari per la coltivazione dei campi.
(5-01212)
LOMAGLIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con l'emanazione della legge n. 449 del 1997 si è disposto che i Comuni nei cui territori erano ubicati alloggi di edilizia residenziale facenti parte del Demanio dello Stato, potevano esercitare il diritto ad acquisire gli alloggi stessi a titolo gratuito;
con la successiva legge 388 del 2000 articolo 46 comma 3 si è stabilito che tale facoltà poteva esercitarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997;
alla scadenza dei sei mesi non tutti i Comuni avevano richiesto il trasferimento in proprietà degli alloggi. A tal proposito, con l'emanazione della legge n. 388 del 2000 si è disposto che l'Istituto Autonomo Case Popolari competente per territorio avrebbe potuto presentare, nei successivi mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste dalla legge n. 449 del 1997;
gli IACP competenti hanno, a questo punto fatto richiesta di poter acquisire gli alloggi al fine di provvedere alla cessione in proprietà a tutti coloro i quali ne avessero i requisiti ai sensi della legge 560 del 1993. A tal richiesta, non ha sempre fatto seguito positiva risposta da parte dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, in particolare per quanto attiene alle Province di Caltanissetta, Messina e Trapani;
per quanto riguarda Caltanissetta, lo IACP ha richiesto già con nota 9117 del 27 novembre 2001 la cessione degli alloggi. Dopo ripetuti solleciti l'Agenzia del Demanio, filiale Sicilia, ha autorizzato, con nota 6052/2006, il trasferimento in proprietà all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica presenti sul territorio della Provincia, non richiesti e non ceduti ai Comuni e a tutt'oggi nella disponibilità del Demanio dello Stato. Allo stato attuale, tuttavia, nonostante le numerose richieste, si è ancora in attesa dell'attuazione dell'autorizzazione di cui sopra e della stipula dell'atto di cessione;
a Messina la situazione è ancora più complessa. Lo IACP di Messina, ha dato esecuzione al Piano vendita degli alloggi di proprietà dello Stato, approvato con decreto regionale. Ad oggi, infatti, sono circa 700 tra Messina e Provincia gli assegnatari che hanno versato la pienezza del prezzo di vendita stabilito dal comma 10 della legge 560 del 1993 articolo unico nell'apposito conto speciale di Tesoreria provinciale fissato dalla citata normativa (si tratta quindi di capitali infruttiferi sia per l'ente gestore che per l'ente proprietario); i promissari acquirenti, i cui requisiti all'acquisto erano stati specificatamente vagliati con i criteri della legge 560 del 1993, compreso quello della locazione quinquennale precedente, hanno avuto sospeso il pagamento delle pigioni: Tutto questo comporta un'esposizione dell'ente agli obblighi di cui all'articolo 1575 comma 2 del codice civile nonché a tutti gli oneri collaterali di assicurazione del patrimonio, costi di gestione, contenzioso e condominiali. Numerosi, infatti, sono stati gli assegnatari che hanno adito le vie legali ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile con la conseguenza che il giudizio potrebbe concludersi non solo con l'obbligo del trasferimento dell'immobile da parte dello IACP ma anche con l'onere, per quest'ultimo, di provvedere al risarcimento del danno. Va inoltre sottolineato il precario stato di conservazione degli immobili che non sono stati interessati da importanti interventi di manutenzione finanziati dall'ente proprietario (Demanio dello Stato), e che sono stati ripetutamente oggetto di numerose ingiunzioni da parte delle autorità di Polizia e di Governo del luogo -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per esprimere un preciso indirizzo politico atto a fornire esplicite direttive alla filiale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, con l'obiettivo di porre fine al contenzioso in atto tra la struttura decentrata del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli IACP di Caltanissetta, Messina e Trapani;
se il Ministero intenda attivarsi per evitare che tale contenzioso, scaturito da una diversa interpretazione della normativa prevista dalla legge 311 del 30 dicembre 2004, articolo 1 commi 441 e 442 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2005), di fatto si traduca nella negazione del diritto degli assegnatari, in possesso dei requisiti di legge, ad acquistare la proprietà dell'alloggio;
se il Governo ritenga che l'interpretazione della norma, da parte dell'Agenzia del Demanio filiale Sicilia, possa essere avallata anche alla luce della sempre più allarmante emergenza abitativa che coinvolge, in Sicilia, migliaia di famiglie e che ha imposto al Governo di attivare una pluralità di iniziative concrete ed urgenti per far fronte al crescente fabbisogno abitativo delle fasce più deboli della popolazione;
se il Governo abbia l'intenzione, nei propri programmi, di realizzare i piani di nuova edilizia popolare, anche servendosi
del contributo e dell'esperienza degli Istituti Autonomi Case Popolari, ed in caso affermativo, se consideri utile prevedere che parte delle risorse necessarie a tali piani di edilizia pubblica possa essere reperita con la vendita degli alloggi agli assegnatari, promissari acquirenti, da parte degli stessi Istituti.
(5-01213)
Interrogazione a risposta scritta:
LEONE, CARLUCCI, ARMOSINO, AZZOLINI, BONIVER, BOSCETTO, BRANCHER, BRUNO, CESARO, GIANFRANCO CONTE, COSTA, CRIMI, DI CAGNO ABBRESCIA, D'IPPOLITO VITALE, FABBRI, FASOLINO, FLORESTA, FRATTA PASINI, GIUDICE, GRIMALDI, LA LOGGIA, LAZZARI, MILANATO, MARIO PEPE, PESCANTE, PICCHI, PIZZOLANTE, PONZO, VALENTINI, VITALI e ZORZATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la più importante salina marittima oggi esistente ed operante in Europa è quella di Margherita di Savoia, sita in provincia di Foggia, nel basso Tavoliere, sul mare Adriatico, con i suoi 20 chilometri di lunghezza e 5 chilometri di larghezza e con una produzione media annua di circa 5.500.000 quintali di sale;
storicamente la Salina di Margherita di Savoia non ha una precisa data di nascita, vi sono però validi motivi per supporre che intorno al 200 a.C. essa fosse già un insediamento produttivo, reso tale da colonizzatori Illiri, i quali dopo essere approdati su queste terre lagunari presero a sfruttare questa, che era sin da allora una risorsa naturale;
la superficie della salina nel 1910 era di ettari 128, successivi lavori di bonifica la estesero nel 1920 a 500 ettari, fino a raggiungere nel 1926 ettari 1.164. Nel 1934, ultimati i lavori di bonifica della zona Salpi Nuovo, la superficie raggiunse i 2.770 ettari ed infine con la bonifica della zona Alma Dannata nel 1959 si raggiunsero i circa 4.000 ettari di superficie utile, che, uniti ai 500 ettari adibiti a servizi (argini, officine, aie di ammassamento, strade, uffici, alloggi) sommano 4.500 ettari che rappresentano la superficie complessiva oggi asservita alla salina di Margherita di Savoia, interessando in tal modo, oltre il comune di Margherita, quelli di Zapponeta, Trinitapoli e Cerignola;
i sottoscrittori del presente atto hanno volutamente utilizzato le parole che la società acquirente delle saline, l'Atisale, ha scritto sul proprio sito www.atisale.com per descrivere quanto sia prezioso per le comunità locali il bene che l'Ente Tabacchi Italiano ha privatizzato negli anni 2002-2003 e quale motore abbia costituito e costituisca per l'economia e l'occupazione locale;
il 23 gennaio 2003, rispondendo all'interrogazione 5-01571 in Commissione finanze alla Camera il sottosegretario dell'economia e delle finanze, onorevole Armosino confermava che la procedura adottata prevede sia la salvaguardia per un triennio dei livelli di occupazione sia il mantenimento dell'unitarietà aziendale; se gli oneri prospettati dall'advisor a coloro che erano interessati all'acquisto si rivelassero in concreto eludibili, tutta la procedura risulterebbe pretestuosa e strumentale rispetto ad un esito precostituito;
il piano industriale di rilancio è stato eluso, nel più assoluto silenzio dei sindacati e di qualsiasi organo preposto al controllo e già si paventano ricadute occupazionali come ventilato da nota dell'Atisale del 23 gennaio 2007;
il 28 febbraio 2007 il consiglio comunale di Margherita di Savoia ha approvato all'unanimità una delibera in cui si chiede di sospendere qualsiasi procedura di licenziamento, di individuare un tavolo di confronto con le realtà locali, oltre che a mantenere gli accordi di fornitura con le aziende locali;
è francamente inammissibile che le privatizzazioni siano utilizzate per distruggere il bene acquisito ad onta di impegni
sottoscritti, per i quali però non c'è alcuna sanzione in caso di non ottemperamento; il Paese rischia l'asfissia economica, quasi come se gli imprenditori si fossero aggiudicati 13.000 anime, piuttosto che una concessione condizionata al rispetto di determinati impegni -:
quali concrete garanzie siano state adottate o si intendano adottare per impedire l'elusione degli impegni da parte della società acquirente delle Saline di Margherita di Savoia;
se non ritenga opportuno sospendere la concessione delle saline di Margherita di Savoia in forza del mancato rispetto degli impegni assunti dalla controparte.
(4-04241)