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Allegato B
Seduta n. 183 del 4/7/2007
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazioni a risposta immediata:
ROTONDO, DI SALVO, SPINI, PETTINARI, ATTILI, AURISICCHIO, SASSO, BUFFO, NICCHI, BANDOLI, BARATELLA, D'ANTONA, FUMAGALLI, SCOTTO, GRILLINI, LEONI, LOMAGLIO, MADERLONI, TRUPIA e ZANOTTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nel mese di dicembre 2005 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fu sottoscritto tra il Governo della Repubblica, la Regione siciliana, i sindacati dei lavoratori, l'associazione degli industriali chimici e le imprese interessate, tra cui l'Eni e l'Erg, l'accordo di programma sulla chimica siracusana;
tale accordo stabiliva, insieme alla fermata della linea produttiva del clorosoda, il rilancio e lo sviluppo del polo petrolchimico di Priolo-Augusta, attraverso la realizzazione di due nuovi impianti (uno di glicole etilenico e l'altro d'ipoclorito di sodio) e di un parco tecnologico in collegamento con le università siciliane per lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
erano previste, inoltre, la realizzazione, all'interno del porto di Augusta, di un rigassificatore da parte della Erg e una serie di interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree dismesse;
per facilitare l'attuazione dell'accordo il Governo si impegnava a mettere a disposizione 160 milioni di euro e la Regione siciliana 60 milioni;
tale accordo arrivava dopo una vertenza, durata cinque anni, sulla base di una proposta tecnica elaborata dall'osservatorio nazionale sulla chimica;
a quasi un anno e mezzo di distanza dalla firma sono stati chiusi gli impianti per i quali l'accordo prevedeva la fermata, ma non sono stati ancora avviati gli investimenti sostitutivi e di sviluppo concordati;
l'unico investimento confermato è quello del rigassificatore, che la comunità siracusana considera giustamente più un contributo del territorio allo sviluppo economico nazionale che una contropartita ai tagli produttivi effettuati dall'Eni e dalla Dow Chemical;
solo nel mese di febbraio 2007, dopo una serie di aspre agitazioni, sono stati convocati a Palazzo Chigi il comitato paritetico nazionale e al ministero dello sviluppo economico l'osservatorio nazionale sulla chimica, per fare il punto sullo stato di attuazione dell'accordo;
c'era l'impegno a convocare entro il 15 marzo 2007 una nuova riunione a Palazzo Chigi per affrontare nel merito i problemi aperti;
all'origine del ritardo nella convocazione del nuovo incontro c'è il palese tentativo delle imprese firmatarie (a cominciare dall'Eni, che finora è stato il soggetto che più ha tratto vantaggio dal
l'accordo) di far saltare il complesso disegno di politica industriale a suo tempo concordato;
di pari passo con l'incertezza sul rispetto dell'accordo di programma, cresce la tensione nelle fabbriche e la preoccupazione nei sindacati e nella classe dirigente locale a tutti i livelli;
il polo petrolchimico di Priolo-Augusta, oltre ad essere il maggiore complesso industriale esistente in Sicilia, rappresenta l'asse attorno a cui ruota l'intera vita economica della provincia di Siracusa, la quale paga duramente, non da oggi, lo scotto del declino della chimica e non intende e non può arretrare ulteriormente nel proprio tenore di vita -:
se non ritenga di dover energicamente sollecitare le imprese firmatarie, Eni in testa, a un comportamento più costruttivo e più rispettoso dello spirito e della lettera dell'accordo di programma sulla chimica siracusana e se non ravvisino, in ogni caso, la necessità di dar seguito all'impegno preso e di convocare in tempi brevi un nuovo incontro alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al ministero dello sviluppo economico, per cominciare a rimuovere gli ostacoli che hanno impedito finora la corretta attuazione dell'accordo.
(3-01058)
D'AGRÒ, VOLONTÈ, FORMISANO, RONCONI, DRAGO, PERETTI, MEREU, LUCCHESE e COMPAGNON. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
le famiglie italiane e gli utenti in genere stanno riscontrando, in questi giorni, due facce della stessa medaglia, riconducibili al caro bolletta energetica;
nonostante sia scattata, dal 1o luglio 2007, la liberalizzazione del mercato elettrico, si riscontra la mancanza di una trasparente e fondamentale informazione nell'offerta, da parte degli operatori, che consenta alle famiglie italiane di effettuare i concorrenziali confronti ai fini del cambio di gestore;
resta, altresì, aperta la questione, sollevata anche dalla magistratura, di possibili indebiti aggravi contabili sulle bollette del gas, dovuti a vetusti contatori che avrebbero misurato, nel tempo, quantitativi difformi dall'effettivo consumo -:
come intenda superare il gap di informazione che, di fatto, mette nell'impossibilità le utenze domestiche di scegliere, secondo riscontrata convenienza, il gestore per la fornitura di elettricità e come intenda ridare certezza all'utilizzatore finale che gli addebiti in bolletta gas siano effettivamente rispondenti ai veri consumi.
(3-01059)
CAPOTOSTI, FABRIS, SATTA, DEL MESE, AFFRONTI, PICANO, D'ELPIDIO, GIUDITTA, CIOFFI, ROSSI GASPARRINI, ADENTI, LI CAUSI, PICANO, MORRONE e ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Thyssen Krupp acciai speciali Terni s.p.a, la Cementic e la Nuova Terni industrie chimiche s.p.a. (per i loro rispettivi tre stabilimenti di Terni, Spoleto e Nera Montoro) sono aventi causa della Terni s.p.a e come tali sono destinatarie, in materia di fornitura di energia elettrica, di misure speciali che trovano origine normativa e causa giuridica nella legge n. 1463 del 1962, istitutiva dell'Enel, e alla connessa nazionalizzazione delle imprese produttrici di energia elettrica;
in particolare, tali misure riconosciute alle tre società hanno natura squisitamente indennitaria in ragione delle espropriazioni subite nel richiamato processo di nazionalizazione;
in ragione del perpetuarsi e dell'aggravarsi del pregiudizio subito dalle deducenti, l'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito dalla legge n. 80 del 2005, ha disposto la proroga a tutto l'anno 2010 del trattamento tariffario speciale derivante dalle misure in parola per come vigenti al 31 dicembre 2004;
il successivo comma 13 ha previsto che le condizioni tariffarie di cui al comma 11 si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2005;
peraltro, la diversità della natura delle misure che riguardano le tre società indicate, per come prorogate dal richiamato comma 11, è stata evidenziata e ribadita dall'allora ministero delle attività produttive, con formale comunicazione sin dal 16 dicembre 2005, inviata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
pertanto, la disposizione di legge recata dal più volte citato comma 11, nonché le direttive ministeriali, che ne evidenziano l'immediata ed incondizionata efficacia, impongono l'applicazione della norma senza condizioni né aggravi per le tre società interessate;
invece, fin dalla delibera n. 286 del 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha del tutto inopinatamente stabilito, già a partire dall'anno 2005, di condizionare l'applicazione di quanto previsto dalla norma in parola, al rilascio di «apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione europea relativamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 11, del decreto-legge n. 35 del 2005»;
tale garanzia deve rilasciarsi da parte di un istituto bancario ovvero società capogruppo;
tale previsione ribadita, successivamente, con le delibere 27 dicembre 2006, n. 319, e 25 giugno 2007, n. 145;
a parere degli interroganti, tale imposizione, condizionante l'applicazione di una puntuale previsione dì legge, è ictu oculi illegittima, perché appone una condizione non prevista né dal legislatore ne dall'autorità di Governo, che invece ha dato mandato di provvedere all'immediata applicazione della legge;
in tal modo, dunque, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas giunge a modificare in danno delle tre società indicate quanto previsto dalla legge;
esiste uno strumento tipico posto a garanzia dell'autorità di Governo rispetto all'eventuale incompatibilità comunitaria di una previsione legislativa;
nella specie, l'autorità di Governo ha espressamente e motivatamente ritenuto di non sottoporre la previsione di cui al comma 11 in commento a tale provvedimento cautelativo;
ovviamente né l'autorità dì Governo, né tanto meno altri enti soggetti alla legge, possono porre in essere strumenti atipici e gravosi di condizionamento dell'applicazione della norma;
per principio costituzionale, ex articolo 23, a nessuno può essere imposto un onere finanziario non previsto dalla legge;
nel caso, l'illegittima imposizione qui contestata è inaccettabilmente gravosa per le tre società indicate;
pertanto, la richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve ritenersi del tutto illegittima ed inammissibilmente violativa di quanto direttamente stabilito dalla legge e dai principi costituzionali del nostro ordinamento;
peraltro, la stessa direzione generale della concorrenza di Bruxelles, pur avendo, nel luglio 2006, deciso - del tutto inopinatamente - di avviare un'indagine sulla proroga del trattamento tariffario speciale in parola, non ha né disposto (come avrebbe potuto fare), né richiesto al Governo italiano di sospendere detto trattamento tariffario speciale, né deciso, eventualmente, di sottoporre l'operatività alla prestazione di alcuna forma di garanzia;
come è noto e normato, appartiene solo e soltanto all'autorità governativa nazionale, nella non creduta ipotesi di una decisione definitiva assunta in sede comunitaria che attesti la natura di aiuto di Stato illegittimo della proroga della predetta tariffa speciale elettrica, decidere l'avvio dell'eventuale iter per il recupero di quanto medio tempore erogato ed a quale organismo e/o enti e/o autorità nazionale attribuire la potestà di governo -:
quali iniziative anche normative il Governo intenda adottare, alla luce di quanto descritto in premessa, per chiarire la corretta applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito dalla legge n. 80 del 2005.
(3-01060)