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Allegato B
Seduta n. 183 del 4/7/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta immediata:
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il reclutamento del personale docente della scuola avviene per il 50 per cento tramite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per l'altro 50 per cento tramite le graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) come previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999;
con le graduatorie permanenti (ad esaurimento) predisposte ai sensi della suddetta legge vengono effettuate anche le supplenze annuali, le supplenze fino al termine delle attività didattiche e le supplenze temporanee di prima fascia nelle scuole;
ai fini della formulazione e l'aggiornamento delle graduatorie in questione, la legge n. 186 del 2004 ha introdotto la valutazione doppia del servizio di insegnamento svolto in scuole di montagna, poste al di sopra dei 600 metri di altitudine;
la ratio era quella di fare in modo che le scuole di montagna potessero avere stabilità dei docenti volta a perseguire la continuità didattica a garanzia di una migliore offerta formativa attribuendo una valutazione migliorativa del servizio ivi svolto;
la norma è stata però sottoposta alla giurisdizione di alcuni tribunali amministrativi regionali che ne hanno disconosciuto la legittimità;
in virtù della giurisprudenza prevalente che si era venuta a formare, la legge finanziaria per il 2007 ha eliminato il raddoppio del punteggio relativo al suddetto servizio a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, mantenendone la validità fino all'anno scolastico 2006/2007 per esigenze di giustizia nei confronti di coloro che avevano effettuato le loro scelte in presenza di una norma, sopportandone maggiori sacrifici, per avere un più favorevole riconoscimento;
mentre tutto sembrava essere predisposto per chiudere la partita senza traumi, interviene la Corte costituzionale con sentenza n. 11, depositata il 26 gennaio 2007, la quale dichiara parzialmente incostituzionale la norma che prevede il raddoppio del punteggio per i servizi di insegnamento svolti in scuole di montagna ad eccezione di quelli svolti in scuole elementari in sezioni pluriclasse;
il decreto dirigenziale del 16 marzo 2007, relativo all'aggiornamento ed all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento (ex graduatorie permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009 abolisce inspiegabilmente
la valutazione doppia con decorrenza retroattiva dall'anno scolastico 2003-2004;
l'articolo 136 della Costituzione, invece, recita espressamente «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»;
in forza di tale articolo risulta illegittima - secondo l'interrogante - l'abolizione del punteggio di montagna a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 dovendosene prevedere al massimo la mancata valutazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di cui sopra;
inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che afferma il consolidamento delle situazioni già esaurite (in questo caso ruolo e supplenze conferiti negli ultimi quattro anni scolastici) in caso di pronuncia di incostituzionalità della norma che le aveva generate, consegue, a maggior ragione, la valutazione delle stesse;
l'orientamento del ministero della pubblica istruzione, stante alle voci correnti, salvaguardando soltanto le situazioni consolidate dal ruolo e non anche quelle derivanti dalle supplenze, produce, secondo l'interrogante, ulteriore iniquità;
i docenti interessati al riconoscimento del servizio svolto in scuole di montagna fino alla pronuncia della Corte costituzionale hanno prodotto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio che con ordinanza n. 3151 del 27 giugno 2007 ne ha riconosciuto, prima facie, le legittime aspettative;
l'amministrazione, nonostante ciò, non ha adottato nessun comportamento volto a riconoscere i contenuti della suddetta ordinanza o a preservare gli interessati da eventuali situazioni di pregiudizio per il mancato riconoscimento -:
quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato volti a garantire la piena legittimità dell'azione amministrativa in relazione all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sopra citata.
(3-01054)
OLIVA, LO MONTE, NERI, RAO e REINA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 4 luglio 2007 ricorrono i duecento anni dalla nascita di Giuseppe Garibaldi;
l'evento è annunciato con grande enfasi considerato che alla ricorrenza hanno collaborato le più importanti istituzioni nazionali (Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri, Senato della Repubblica) ed è stato concesso l'alto patronato dei Presidente della Repubblica;
a tale scopo è stato creato un comitato nazionale per le celebrazioni, con un apposito sito internet, e sono state previste numerose iniziative su tutto il territorio nazionale;
tra i tanti eventi annunciati per l'occasione, il più significativo è quello previsto per il 4 luglio 2007 presso l'aula del Senato della Repubblica, che celebra il bicentenario alla presenza delle più alte cariche dello Stato e in diretta televisiva;
l'evento è promosso da un'imponente campagna di comunicazione e per tale ricorrenza il ministero della pubblica istruzione ha bandito un concorso nazionale;
il detto concorso nazionale è stato bandito «con lo scopo di invitare i giovani ad approfondire la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Garibaldi, grande ispiratore dell'Italia unita e democratica» e al fine di far «conoscere i valori etico-civili che sono alla base dell'unità d'Italia e della Costituzione repubblicana» -:
in quale misura le iniziative promosse dal ministero della pubblica istruzione abbiano concorso al costo globale delle celebrazioni del bicentenario della
nascita di Garibaldi e quali iniziative concrete abbia intenzione di intraprendere il Ministro interrogato affinché, a distanza di duecento anni, gli studenti siano aiutati a rileggere l'opera di Giuseppe Garibaldi anche alla luce delle ombre che hanno caratterizzato la sua azione e siano spinti ad interrogarsi sui costi che l'unità d'Italia ha comportato per lo sviluppo delle regioni del Meridione, considerato il dualismo strutturale tuttora esistente tra il Centro-Nord e il Sud.
(3-01055)
BARANI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in attuazione del contratto collettivo decentrato nazionale, sottoscritto in data 11 marzo 1998, relativo ai criteri delle procedure di mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico, con decreto ministeriale n. 135 del ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 1998, concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione della contrattazione sui criteri di mobilità intercompartimentale e, con successiva ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, il ministero della pubblica istruzione definiva i criteri di procedura di mobilità che hanno permesso a 750 docenti su 1.511 posti disponibili, di transitare volontariamente alle dipendenze Inps nella VII qualifica funzionale;
veniva loro riconosciuta la differenza retributiva tabellare (assegno di garanzia 056) oggetto di successivo riassorbimento a seguito dei miglioramenti per progressioni economiche;
ad alcuni docenti tale differenza retributiva tabellare veniva successivamente suddivisa in due quote: la prima riferita sempre all'assegno di garanzia 056 e la seconda riconosciuta come anzianità di servizio con codice 057, entrambe azzerate dai successivi riassorbimenti;
sulla base dei criteri di mobilità intercompartimentali previsti da detta normativa, il transito dal comparto scuola al comparto Inps avrebbe dovuto comportare:
a) sottoscrizione di un contratto ad hoc con l'Inps, con effetto dal 1o settembre dell'anno in cui si svolgeva la procedura di mobilità (articolo 6.1);
b) conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento, se più favorevole (articolo 6.2);
c) attribuzione del trattamenti accessori previsti per il personale Inps (articolo 6.2)
senonché il trattamento economico erogato dall'Inps non si è allineata ai criteri sopra definiti;
eppure il ministero della pubblica istruzione oltre ad allegare all'ordinanza ministeriale le tabelle stipendiali relative al comparto Inps, ha rassicurato i destinatari della procedura di mobiliti circa l'effettività del conseguimento del trattamento economico indicato nella seconda colonna della tabella prescritta;
infatti con circolare ministeriale n. 290 del 26 giugno 1998 veniva precisato che il sopra menzionato trattamento economico «può essere effettivamente conseguito in relazione alle funzioni esercitate, all'effettiva presenza in servizio, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla prestazione del lavoro straordinario, all'articolazione su turni di lavoro o ad incentivazioni speciali per l'attuazione di progetti particolari»;
a seguito anche di ulteriori chiarimenti del Ministro De Mauro in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, si precisava che «all'ordinanza ministeriale n. 217 era allegata la tabella riguardante il trattamento economico corrispondente alla VII qualifica nazionale»;
ciò chiaramente dimostra come le tabelle stipendiali avessero lo scopo di disciplinare il trattamento economico da corrispondere agli ex insegnanti che avessero aderito alle procedure di mobilità;
applicando poi i principi statuiti dal Consiglio di Stato, sezione V, 12 giugno 1997, n. 625 «...il contenuto e gli effetti un provvedimento amministrativo devono essere individuati in base a ciò che ne può ragionevolmente intendere il destinatario secondo il criterio della buona fede...» si deduce che era del tutto giustificata l'interpretazione letterale dell'articolo 6.2 dell'ordinanza ministriale data dai destinatari;
non era certamente ipotizzabile per gli ex insegnanti che il trattamento economico e previdenziale goduto presso l'Inps non avrebbe conservato quanto già legittimamente acquisito presso il comparto scuola, poiché si sarebbe verificata un'irragionevole disparità di trattamento;
la gravità della situazione si può cogliere soprattutto in reazione al profilo dell'anzianità di servizio;
la differenza stipendiale corrisposta all'Inps ha costituito in seguito oggetto di riassorbimento da parte dell'ente stesso, con la conseguenza di sottrarre, ad avviso dell'interrogante, in maniera del tutto illegittima vari periodi di anzianità di servizio, già determinati, computati e registrati dalle ragioneri provinciali di Stato;
i fatti esposti dimostrano che la pubblica amministrazione ha violato interessi giuridicamente rilevanti e si è resa responsabile dei danni subiti e subendi di 750 ex insegnatati transitati al comparto Inps -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda avviare al fino di riportare un certo equilibrio ed un criterio di giustizia retribuita in relazione alla vicenda esposta in premessa, tale da soddisfare i diritti impugnati dagli ex docenti transitati al comparto Inps con procedure previste dal decreto ministeriale 135/98 e dall'ordinanza ministeriale 217/98.
(3-01056)
LEONE e APREA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nell'istituto per geometri di Rovigo è stato ritrovato un documento filmato blasfemo prodotto da alcuni studenti che si riproponevano di inviarlo in rete;
le immagini offendono la civiltà e la religione cristiana;
i gesti e le parole degli studenti sono di particolare crudeltà e violenza;
questo episodio si aggiunge drammaticamente ad una lunga catena di fenomeni di bullismo e di video-bullismo nella scuole italiana che denuncia in modo inequivocabile la presenza di un'emergenza legata all'educazione;
nel mondo continua a manifestarsi un preoccupante ritorno di persecuzione dei cristiani -:
quali azioni il Ministro interrogato, d'intesa con la scuola e con le famiglie, intenda intraprendere affinché sia inflitta una punizione esemplare a quegli studenti e se non ritenga di raggiungere l'obiettivo dell'educazione alla legalità ed alla cittadinanza, anziché attraverso direttive estemporanee ed onerose, con interventi strutturali di sistema di natura educativa, quali il tutor, il voto di condotta ed un maggiore rigore e serietà dei percorsi di studio, come prevedeva la riforma Moratti.
(3-01057)
Interrogazioni a risposta scritta:
GRECO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale del 3 ottobre 2006, in attuazione dell'articolo 1-sexies della legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'articolo 3-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168, ha indetto un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, riservato a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un
anno, entro l'anno scolastico 2005/2006, le funzioni di preside incaricato oppure di vice rettore incaricato o di vice direttrice incaricata negli istituti educativi, previa frequenza del corso di formazione previsto dall'articolo 15 del predetto decreto;
in alcune regioni, quale ad esempio la Puglia, i presidi incaricati che hanno partecipato alla selezione iniziale ed alla successiva prova scritta del suddetto concorso riservato e risultati collocati nello scaglione B (comprensivo di coloro che risultano inseriti dopo gli utilmente collocati rispetto al numero dei posti previsti dal bando di concorso) non hanno ancora potuto completare il percorso formativo per disposizione interna dell'Amministrazione, anche se utilmente collocabili nell'elenco previsto dal bando a seguito di rinunce od opzione per il reclutamento tramite concorso ordinario ovvero per altre cause oggettive;
queste situazioni di palese illegittimità e discriminazione gettano discredito sul buon nome della pubblica amministrazione, ledendone il prestigio e l'onorabilità, oltre a costituire una grave violazione del principio costituzionale di imparzialità -:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare perché tali candidati vengano immediatamente inseriti tra coloro che stanno ultimando la prevista formazione con il colloquio finale, ai fini di un normale avvio dell'anno scolastico ormai imminente.
(4-04245)
RAITI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 22 novembre 2004 veniva bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;
le graduatorie relative a detto corso-concorso venivano pubblicate il 30 giugno 2005 venivano modificate nel decreto del 31 agosto 2005 determinando ulteriori non ammissioni rispetto alle precedenti;
alla luce delle esclusioni determinate dalle due diverse tabelle del 30 giugno e del 31 agosto 2005 sono stati presentati in tutta Italia numerosi ricorsi al T.A.R. in cui si eccepisce l'incostituzionalità della norma che prevede uno sbarramento impedendo ai docenti inseriti nella graduatoria di merito di poter completare l'iter concorsuale mettendoli sullo stesso piano di coloro che non hanno superato le prove d'esame;
attraverso la nota 816 del 7 luglio 2006 del capo del dipartimento della pubblica istruzione, con la quale si ritiene opportuno segnalare ai Direttori generale ai Direttori Generali degli uffici scolastici regionali di ammettere con riserva al corso di formazione tutti coloro che sono in possesso di provvedimento giurisdizionale cautelare;
si sta creando una ulteriore disparità di trattamento da regione a regione a causa delle diverse posizioni assunte dai TAR e dai direttori degli Uffici Scolastici Regionali;
i posti effettivamente disponibili superano il numero dei posti inizialmente previsti alla data del bando e che sono superiori anche al numero complessivo di tutti i candidati idonei e inseriti nelle graduatorie di merito;
alla luce della attuale disponibilità e in previsione delle richieste di pensionamento che saranno inoltrate entro la fine dell'espletamento del concorso in atto, sembra che si prevista l'indizione di un nuovo concorso ordinario che verrebbe a creare un ulteriore onere finanziario per lo Stato;
con il concorso ordinario già espletato sono state già accertate le «conoscenze, capacità professionali e competenze idonee anche a gestire processi di trasformazione e innovazione nella scuola dell'autonomia» dei candidati ritenuti idonei;
considerato quanto in epigrafe, i docenti idonei del corso-concorso per dirigenti scolastici DDG del 22 novembre del 2004 della Sicilia, in fase di svolgimento, chiedono l'ammissione al corso di formazione e agli esami finali di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie generali di merito e l'inserimento dei concorrenti, in base agli esiti finali del corso-concorso, in una graduatoria permanente ad esaurimento -:
se il Ministro interrogato, accertati i fatti in premessa, non ritenga opportuno che i posti di Dirigente scolastico messi a concorso con il corso-concorso 22 novembre 2004 non ancora coperti, vengano assegnati ai candidati comunque risultati idonei;
se non reputi opportuno provvedere affinché i concorrenti vengano inseriti, in base agli esiti finali del corso-concorso, in una graduatoria, permanente ad esaurimento;
se non ritenga opportuno, quindi, bloccare una eventuale previsione di un nuovo concorso ordinario che, oltretutto peserebbe notevolmente sul bilancio dello Stato il quale sta ancora sostenendo le spese per quello in corso di espletamento.
(4-04246)
PIRO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 300 del 30 luglio 1999, articolo 76, ha trasformato gli IRRSAE (Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, enti strumentali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) in IRRE (Istituti Regionali di Ricerca Educativa). La loro organizzazione è stata definita con successivo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 2001, che ne ha disciplinato organi e risorse;
la Regione Siciliana con la legge regionale n. 6 del 24 febbraio 2000 ha recepito il decreto-legge 300/1999 e, con successivo decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 25 del 10 febbraio 2003, ha costituito l'IRRE Sicilia regolamentandone l'organizzazione;
la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), all'articolo 1, commi 610 e 611, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica che subentra nelle funzioni svolte dagli IRRE, contestualmente soppressi;
per l'organizzazione dell'Agenzia e la relativa dotazione organica di personale si rimanda ad un regolamento attuativo che dovrà anche definire, attraverso una concertazione sindacale, le modalità e i criteri di rientro a scuola di parte del personale utilizzato negli IRRE;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2007, n. 48) sono stati nominati 3 commissari straordinari fino al 30 giugno 2007, ovvero fino alla costituzione degli organi dell'ANSAS, con il compito di assicurare anche l'avvio delle relative attività, anche in seguito alle indicazioni fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione, mediante circolare ministeriale n. 76 del 28 dicembre 2006, trasmesse alla Regione;
in Sicilia, durante il periodo di mancata nomina del Commissario straordinario di competenza dell'Amministrazione regionale e in difformità a quanto è avvenuto nelle altre Regioni d'Italia, con nota del 13 febbraio 2007, il Dipartimento della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale alla pubblica istruzione ha bloccato tutte le attività per l'anno finanziario 2007, impedendo di proseguire le iniziative già avviate, ivi compresi i progetti ministeriali, di un certo rilievo anche finanziario, i cui destinatari sono le scuole;
nonostante non sia stata ancora recepita dalla Regione Siciliana la soppressione dell'IRRE Sicilia e l'istituzione della sede regionale dell'ANSAS, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha emesso i decreti di restituzione al ruolo di tutto il
personale ATA presente in IRRE e, in data 14 giugno 2007, ha ordinato il trasferimento d'ufficio del personale ATA (e non dei docenti) disponendo il rientro al 1o settembre 2007 in scuole non scelte dal personale;
le suddette decisioni, in assenza del predetto regolamento attuativo delle modalità di stabilizzazione dei rapporti di lavoro esistenti e senza il concerto con le organizzazioni sindacali, rischiano di determinare ingiustificate discriminazioni nei confronti del personale ATA riassegnato alle scuole, munito di contratto e su cui sono state investite risorse, anche finanziarie, per la formazione; si potrebbe verificare infatti che questi ultimi vengano a priori esclusi dalla possibilità di essere selezionati e di accedere al 50 per cento della dotazione di organico indicata;
alla situazione su esposta, circa il mancato rispetto delle modalità relative alla stabilizzazione del personale amministrativo, si aggiunge un altro elemento importante di incertezza relativo alla ricognizione del patrimonio dell'IRRE Sicilia e successivo trasferimento presso gli uffici scolastici regionali dell'Agenzia. Risulta all'interrogante che l'IRRE Sicilia abbia un cospicuo avanzo di amministrazione derivante da finanziamenti statali, cui si aggiunge un'ulteriore dotazione ordinaria assegnata con legge finanziaria regionale siciliana -:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione su esposta con particolare riguardo alle modalità di trasferimento del personale ATA, e se non ritenga di dover ristabilire criteri equi per l'assegnazione del personale in servizio in IRRE;
se il Ministro non ritenga necessario intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché all'interno della definizione di competenze e modalità per il trasferimento dei beni nel passaggio tra IRRE siciliana e Agenzia, si tenga conto dei cospicui finanziamenti statali da tempo in giacenza e destinati allo sviluppo dei percorsi integrati istruzione-formazione e all'alternanza scuola-lavoro, fino ad oggi mai destinati alle scuole.
(4-04248)
BELLILLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel sistema scolastico italiano i docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute, svolgono un prezioso lavoro come docenti bibliotecari e costituiscono una risorsa sia per le molteplici esigenze didattiche, sia per l'arricchimento culturale degli allievi;
riconfermando l'articolo 35 della Finanziaria 2003, la Finanziaria 2007 prevede che di fatto tali docenti siano trasferiti nel settore amministrativo, lasciando le biblioteche senza personale e tempo pieno;
se tale provvedimento fosse effettivamente attuato, i docenti in questione subirebbero un danno economico calcolato a euro 250/300 mensili;
inoltre la maggior parte di questi docenti ha frequentato corsi di formazione e master, a carico del Ministero della pubblica istruzione, acquisendo una completa professionalità, che andrebbe perduta, e comunque svilita e dequalificata con la mobilità verso altre mansioni -:
se non ritenga che i docenti inidonei impegnati nelle biblioteche scolastiche debbano continuare a svolgere il loro prezioso lavoro, continuando e percepire il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, come contemplava la circolare n. 675 del 1997;
se non ritenga utile l'istituzione della figura professionale del docente bibliotecario, regolata da apposita normativa;
quali azioni intenda attivare per una mobilità volontaria, sostenuta dal riconoscimento del livello stipendiale e dell'anzianità in ruolo e fuori ruolo;
se sia stata ipotizzata la soluzione di un prepensionamento tutelato per quei docenti inidonei impegnati come bibliotecari, che intendano lasciare il lavoro.
(4-04253)