Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007
...
(Sezione 10 - Trattamento economico e previdenziale riservato ai docenti transitati al comparto INPS)
BARANI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in attuazione del contratto collettivo decentrato nazionale, sottoscritto in data 11 marzo 1998, relativo ai criteri delle procedure di mobilità intercompartimentale volontaria del personale scolastico, con decreto ministeriale n. 135 del ministero della pubblica istruzione del 19 marzo 1998, concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione della contrattazione sui criteri di mobilità intercompartimentale e, con successiva ordinanza ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, il ministero della pubblica istruzione definiva i criteri di procedura di mobilità che hanno permesso a 750 docenti su 1.511 posti disponibili, di transitare volontariamente alle dipendenze Inps nella VII qualifica funzionale;
veniva loro riconosciuta la differenza retributiva tabellare (assegno di garanzia 056) oggetto di successivo riassorbimento a seguito dei miglioramenti per progressioni economiche;
ad alcuni docenti tale differenza retributiva tabellare veniva successivamente suddivisa in due quote: la prima riferita sempre all'assegno di garanzia 056 e la seconda riconosciuta come anzianità di servizio con codice 057, entrambe azzerate dai successivi riassorbimenti;
sulla base dei criteri di mobilità intercompartimentali previsti da detta normativa, il transito dal comparto scuola al comparto Inps avrebbe dovuto comportare:
a) sottoscrizione di un contratto ad hoc con l'Inps, con effetto dal 1o settembre dell'anno in cui si svolgeva la procedura di mobilità (articolo 6.1);
b) conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento al momento del trasferimento, se più favorevole (articolo 6.2);
c) attribuzione del trattamenti accessori previsti per il personale Inps (articolo 6.2)
senonché il trattamento economico erogato dall'Inps non si è allineata ai criteri sopra definiti;
eppure il ministero della pubblica istruzione oltre ad allegare all'ordinanza ministeriale le tabelle stipendiali relative al comparto Inps, ha rassicurato i destinatari della procedura di mobiliti circa
l'effettività del conseguimento del trattamento economico indicato nella seconda colonna della tabella prescritta;
infatti con circolare ministeriale n. 290 del 26 giugno 1998 veniva precisato che il sopra menzionato trattamento economico «può essere effettivamente conseguito in relazione alle funzioni esercitate, all'effettiva presenza in servizio, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla prestazione del lavoro straordinario, all'articolazione su turni di lavoro o ad incentivazioni speciali per l'attuazione di progetti particolari»;
a seguito anche di ulteriori chiarimenti del Ministro De Mauro in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, si precisava che «all'ordinanza ministeriale n. 217 era allegata la tabella riguardante il trattamento economico corrispondente alla VII qualifica nazionale»;
ciò chiaramente dimostra come le tabelle stipendiali avessero lo scopo di disciplinare il trattamento economico da corrispondere agli ex insegnanti che avessero aderito alle procedure di mobilità;
applicando poi i principi statuiti dal Consiglio di Stato, sezione V, 12 giugno 1997, n. 625 «...il contenuto e gli effetti un provvedimento amministrativo devono essere individuati in base a ciò che ne può ragionevolmente intendere il destinatario secondo il criterio della buona fede...» si deduce che era del tutto giustificata l'interpretazione letterale dell'articolo 6.2 dell'ordinanza ministriale data dai destinatari;
non era certamente ipotizzabile per gli ex insegnanti che il trattamento economico e previdenziale goduto presso l'Inps non avrebbe conservato quanto già legittimamente acquisito presso il comparto scuola, poiché si sarebbe verificata un'irragionevole disparità di trattamento;
la gravità della situazione si può cogliere soprattutto in reazione al profilo dell'anzianità di servizio;
la differenza stipendiale corrisposta all'Inps ha costituito in seguito oggetto di riassorbimento da parte dell'ente stesso, con la conseguenza di sottrarre, ad avviso dell'interrogante, in maniera del tutto illegittima vari periodi di anzianità di servizio, già determinati, computati e registrati dalle ragioneri provinciali di Stato;
i fatti esposti dimostrano che la pubblica amministrazione ha violato interessi giuridicamente rilevanti e si è resa responsabile dei danni subiti e subendi di 750 ex insegnatati transitati al comparto Inps -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda avviare al fino di riportare un certo equilibrio ed un criterio di giustizia retribuita in relazione alla vicenda esposta in premessa, tale da soddisfare i diritti impugnati dagli ex docenti transitati al comparto Inps con procedure previste dal decreto ministeriale 135/98 e dall'ordinanza ministeriale 217/98. (3-01056)