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Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007
INTERPELLANZE URGENTI
(Sezione 1 - Adempimenti relativi alla trattazione del ricorso in pubblica udienza con riguardo a procedimenti pervenuti presso la Corte di Cassazione)
A)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
in data 30 maggio 2007 (mercoledì), la corte di appello di Milano, III sezione penale, trasmetteva alla Corte di cassazione «per il relativo giudizio il proc. n. 5261/06 r.g.a. a carico di Acampora G. + 3», nel quale l'onorevole Cesare Previti ha riportato condanna, in continuazione con la precedente, ad anni uno e mesi sei di reclusione;
detto procedimento, costituito da 169 pacchi, 3 elenchi e corposissimi ricorsi di parte, perveniva alla suprema Corte di cassazione in data 31 maggio 2007 (giovedì), prendendo il numero rg. cassazione 19547/2007;
dall'esame del fascicolo sembra emergere che il proc. n. 19547/2007 r.g. Cassazione sia stato trasmesso alla II sezione penale in data 1o giugno 2007 (venerdì), cioè già tre giorni prima della data di assegnazione alla sezione da parte dell'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima presidenza della Suprema Corte di cassazione (4 giugno 2007);
l'immediatezza della trasmissione è il risultato dell'attivarsi dello stesso presidente della II sezione penale della Suprema Corte di cassazione, dottor Francesco Morelli, il quale, in data 31 maggio 2007, inviava una nota al dirigente della cancelleria centrale penale con cui, facendo riferimento al «ricorso Previti ed altri avverso la sentenza n. 373 della Corte di appello di Milano» (cioè, a voler seguire l'intestazione del fascicolo presso la Corte di appello di Milano, al proc. n. 5261/06 r.g.a., contro Acampora G. + 3), testualmente comunicava: «essendo stato preannunziato dalla Corte di appello di Milano l'invio del ricorso di cui in oggetto, di competenza di questa sezione, prego voler provvedere con cortese sollecitudine alla trasmissione dello stesso, ai fini dell'esame preliminare da parte dei consiglieri dell'ufficio spoglio»;
in data 4 giugno 2007 (lunedì), l'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima presidenza della Suprema Corte di cassazione, rilevata l'inesistenza di cause di inammissibilità dell'impugnazione, assegnava il procedimento alla II sezione penale per «la trattazione del ricorso in pubblica udienza»;
in data 4 o 5 giugno 2007 (lunedì o martedì), il magistrato addetto allo spoglio della II sezione penale della Corte di cassazione, con appunto manoscritto sulla retrocopertina del fascicolo processuale, segnalava che il termine di prescrizione, a
seconda delle varie ipotesi emergenti dal fascicolo, sarebbe maturato il 6 luglio 2007 o nel dicembre 2007 o in epoca molto successiva a quest'ultima data;
in data 5 giugno 2007 (martedì), il presidente della II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, dottor Francesco Morelli, fissava, con decreto, la trattazione del ricorso, per l'udienza dell'11 luglio 2007, disponendo le notificazioni e le comunicazioni previste per legge;
la fissazione dell'udienza alla data dell'11 luglio 2007, in ragione delle indicate valutazioni del magistrato addetto allo spoglio, risulta, per un verso, tardiva rispetto ad uno degli ipotizzati termini prescrizionali (6 luglio 2007); per altro verso, di ben cinque mesi antecedente al diverso termine prescrizionale del dicembre 2007; per altro verso ancora, di ben diciannove mesi antecedente al diverso termine prescrizionale del febbraio 2009. In ogni caso oggettivamente troppo vicina alla data di ricezione dell'intero incarto (risalente, come detto, al 31 maggio 2007) per consentire al collegio giudicante un serio studio delle carte processuali (n. 169 pacchi, n. 3 elenchi, ma anche vari ricorsi delle difese per alcune migliaia di pagine);
la notificazione dell'avviso di udienza ai difensori è stata effettuata all'avvocato Sammarco, difensore dell'onorevole Previti, ed all'avvocato Biffani, difensore del dottor Metta, in data 11 giugno 2007 (lunedì), vale a dire 29 giorni e non 30 giorni prima della data fissata per l'udienza e, quindi, fuori termine;
in data 15 giugno 2007 (venerdì), la procura generale presso la Corte di cassazione, senza alcun supporto motivazionale (salvo il generico richiamo alla «urgenza» indicata nell'articolo 169 disposizioni attuative del codice di procedura penale), richiedeva al Presidente della Corte di cassazione la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di legittimità, quasi che all'istituto della riduzione possa farsi ricorso, a norma di legge, anche per un termine dilatorio che sta regolarmente decorrendo e, come tale, è insuscettibile di riduzioni;
detta richiesta di riduzione di termini avrebbe potuto trovare adeguata giustificazione se formulata per evitare il maturare della prima possibilità di prescrizione (6 luglio 2007), non certo dopo che le notifiche all'avvocato Sammarco ed all'avvocato Biffani «non erano andate a buon fine», essendo state effettuate fuori termine e per una udienza ancora lontana dalla seconda (dicembre 2007) e dalla terza ipotesi di prescrizione (febbraio 2009) formulata dal magistrato addetto allo spoglio;
la riduzione dei termini di giudizio nella misura di un terzo risulta motivata sul generico ed incompleto riferimento alla imminenza della «scadenza del termine prescrizionale», nulla dicendosi in merito alle diverse, meno imminenti scadenze individuate ed indicate dal magistrato addetto allo spoglio (dicembre 2007; febbraio 2009);
il decreto di riduzione dei termini effettuato nei confronti di due soli difensori non è in linea con le garanzie disposte ed assicurate dal richiamato articolo 169 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, poiché la riduzione dei termini deve essere disposta, ove ricorrano i casi di urgenza, nei confronti di tutti i difensori destinatari dell'avviso prima della notifica e non può mai costituire il mezzo per sanare una nullità (per notifica avvenuta fuori termine) ormai già prodottasi;
in ragione del provvedimento di riduzione dei termini e della conseguente nuova notifica, si è dato vita ad una impropria ed ingiustificata disparità di trattamento sia tra i difensori dei vari imputati, sia tra i difensori degli imputati e i difensori della parte civile, non essendovi dubbio alcuno che all'avvocato Sammarco ed all'avvocato Biffani sia stato concesso un termine per la preparazione dell'udienza di dieci giorni inferiore rispetto a quello goduto dagli altri difensori;
il contesto procedimentale appena descritto si è connotato anche dal mancato accoglimento, sempre da parte del presidente Morelli, di una istanza difensiva di rinvio della udienza già fissata, istanza che, in quanto avanzata dalla difesa degli imputati, avrebbe superato ogni e qualsivoglia problema di prescrizione;
l'istanza difensiva era stata motivata sia alla luce dell'improprio, abnorme, ricorso all'inesistente istituto della riduzione di termini che stanno decorrendo sia alla luce della necessità di spazi temporali più congrui per il doveroso esame dei già richiamati «169 pacchi, allegati e ricorsi di parte»;
detta istanza non è stata accolta, pretendendosi, per l'accoglimento, il preventivo, improbabile, consenso della parte civile;
non realizzandosi la condizione posta (il consenso della parte civile), esigenze minime di difesa degli imputati sono state subordinate a pretese di valenza civilistica, che, com'è noto, possono trovare accoglimento anche in altre sedi (giudizio innanzi al giudice civile);
i diritti minimi degli imputati sono stati del tutto compressi da una incomprensibile e non giustificabile «velocità di fissazione» della udienza in questione e dalla palese illegittima sanatoria di una notificazione irrituale, mediante l'uso improprio dell'istituto dell'abbreviazione dei termini;
suscita perplessità e non si comprende in base a quale norma o direttiva il Presidente di una Corte di appello possa preannunciare al Presidente di una sezione della Corte di cassazione, peraltro con riferimento ad un imputato non detenuto, il prossimo arrivo di un procedimento; le medesime perplessità si prospettano rispetto al fatto che il Presidente di una sezione della suprema Corte di cassazione possa sollecitare alla cancelleria centrale della Suprema Corte la trasmissione di un procedimento prima ancora che lo stesso sia passato al vaglio dell'ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi presso la prima Presidenza -:
in che data sia stato trasmesso e sia pervenuto alla II sezione penale della Suprema Corte di cassazione il proc. n. 19547/2007 r.g.. Cassazione;
quali siano i criteri che presiedono, presso la Suprema Corte di cassazione, alla fissazione dell'udienza nei procedimenti con imputati non detenuti;
quanti procedimenti penali per reati di corruzione e/o concussione con imputati non detenuti siano pervenuti alla Suprema Corte di cassazione a decorrere dal 1o gennaio 2006;
quali siano i tempi medi di emissione del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti di imputati non detenuti soprattutto nei casi in cui non vi siano esigenze legate all'imminenza della trattazione;
in quanti e quali procedimenti con imputati non detenuti pervenuti alla Corte di cassazione dal 1o gennaio 2006 risulta che la procura generale presso la Corte di cassazione abbia richiesto la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio in assenza dell'imminenza della scadenza del termine di prescrizione;
in quanti e quali procedimenti con imputati non detenuti pervenuti alla Corte di cassazione dal 1o gennaio 2006 risulti che la procura generale presso la Corte di cassazione abbia avanzato richiesta di riduzione dei termini stabiliti per il giudizio dopo il decreto di fissazione dell'udienza e dopo che le notifiche di tale decreto siano state effettuate nonché, ove tale evenienza si sia verificata, se la richiesta di riduzione dei termini sia stata inoltrata dopo che le dette notifiche, o solo talune di esse, siano state effettuate fuori termine.
(2-00632)
«Elio Vito, Bondi, Leone, Cicchitto, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Baldelli, Biancofiore, Boniver, Cesaro, Craxi, Della Vedova,
Jannone, Lainati, Marinello, Marras, Milanato, Osvaldo Napoli, Paroli, Mario Pepe, Picchi, Santelli, Vitali».