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Allegato A
Seduta n. 184 del 5/7/2007
...
(Sezione 7 - Procedimento di estradizione di Benedetto Cipriani)
G)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
il signor Benedetto Cipriani è accusato, nello Stato del Connecticut (Sati uniti d'America) di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi, e per tale reato è prevista la pena di sessanta anni di reclusione. I suoi complici, tre portoricani, però per gli stessi fatti sono accusati di capital felony che consiste, appunto, nel fatto di omicidio plurimo e cospiracy (associazione) a commettere omicidi, per il quale è prevista la pena capitale;
appare strano, spiegabile soltanto con finalità di elusione del divieto di estradizione in caso di rischio di condanna a morte, che soltanto per lui, accusato di aver ideato, organizzato e ordinato l'omicidio plurimo associandosi con gli altri, l'accusa è di omicidio plurimo e cospiracy;
è estremamente probabile l'estensione dell'accusa o il mutamento di essa in capital felony pure nei suoi confronti. Le autorità statunitensi non hanno mai escluso in modo chiaro e non equivoco tale eventualità. Nelle garanzie e assicurazioni che hanno dato, hanno sempre richiamato gli impegni ma non hanno mai escluso che l'imputazione di capital felony potesse essere estesa al Cipriani; anzi, hanno ammesso che in base alla legge dello Stato del Connecticut «un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore» e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo;
secondo la corte di appello di Roma, che ha concesso l'estradizione, sussistono le condizioni per l'estradabilità del Cipriani, in quanto, ai sensi dell'articolo VI della Costituzione degli Stati Uniti d'America «i trattati formano parte integrante del supremo diritto comune e sono vincolanti per tutti i tribunali degli Stati uniti d'America indipendentemente da qualsiasi altra disposizione presenti nelle leggi dello Stato», per cui siccome l'articolo XVI lettera a) del trattato Italia-Stati uniti d'America del 1983 «una persona estradata (...) non può essere detenuta, giudicata o punita, nella parte richiedente, salvo che per il reato per il quale l'estradizione è stata concessa», «si deve ritenere»
che il Cipriani, estradato, non sarà giudicato che per omicidio plurimo e associazione (cospiracy) e non già per gli stessi fatti considerati seconda la fattispecie capital felony;
la corte di appello, pur ritenendo sussistenti le condizioni di legge, ha espresso giudizio favorevole all'estradizione «alla condizione», davvero sibillina, «che per i delitti come contestati non sia prevista o comunque possibile la pena di morte»; formula che, in estrema sintesi, ancora riproponeva, senza definirlo, il tema della verifica della esclusione in termini di certezza del rischio di pena capitale, e che, nella sostanza, demandava al Ministro interpellato tale verifica;
la Corte di cassazione ha confermato tale conclusione, nonostante la Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 698, comma 2, codice di procedura penale, relativo alla pena di morte e della legge 26 maggio 1984, n. 225 nella parte in cui ha dato esecuzione all'articolo IX del trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, «perché la garanzia assoluta riconosciuta dell'articolo 27 comma 4 della Costituzione non è assicurata dalla formula delle - sufficienti assicurazioni - che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita. Infatti questa formula demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente»;
secondo il tribunale amministrativo regionale adito avverso il decreto di estradizione del Ministro interpellato, proprio dalla considerazione del cosiddetto principio di specialità di cui all'articolo XVI del trattato, accolto nel «sistema delle garanzie» offerte dal Paese richiedente ritenute sufficienti, risulti invece il contrario. In particolare il tribunale ha così definito il problema: "deve essere permesso che, dalla lettura delle note del 3 giugno 2004 e del 10 febbraio 2005 del Governo degli Stati Uniti d'America si desume che i coimputati, esecutori materiali, sono imputati di delitto capitale (punibile con la pena capitale) secondo le correnti disposizioni della legge generale del Connecticut e che la perseguibilità del delitto in questione non è assoggettata a limiti di tempo. In particolare, poi, dalla nota del 3 giugno 2004 si ricava che un concorrente nel reato è penalmente responsabile del delitto come se fosse il reale esecutore -:
se il Governo abbia avuto modo di apprezzare le indicazioni contenute nella sentenza del tribunale amministrativo regionale avverso al decreto del ministero della giustizia;
se il Governo non ritenga in definitiva più prudente attenersi alle indicazioni della Corte costituzionale espresse nella sentenza 223/1996.
(2-00637) «D'Elia, Mellano, Villetti».