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Allegato A
Seduta n. 188 del 12/7/2007
(Sezione 6 - Legge approvata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta relativa alla presentazione delle liste per le elezioni regionali)
F)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, per sapere - premesso che:
il consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ha approvato il 19 aprile 2007 il testo di legge, di cui all'articolo 15, secondo comma, dello statuto speciale, recante «modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993 n. 3 (norme per le elezioni del consiglio regionale della Valle d'Aosta), e 17 marzo 1986, n. 6 (funzionamento di gruppi consiliari)»;
all'articolo 7 (modificazioni all'articolo 6) si legge che «la lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'articolo 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori»;
quindi, più chiaramente, per le nuove formazioni politiche é necessario avere 1000 firme di appoggio al fine di essere presenti alle elezioni regionali;
la Valle d'Aosta ha circa 80.000 elettori e, normalmente, 56.000 votanti;
l'intera popolazione è di circa 120.000 persone;
alla materia de quo si applica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione e la legge 2 luglio 2004, n. 165, i cui principi generali sono per un verso quello di agevolare le maggioranze stabili, ma, per altro verso, quello di assicurare la rappresentanza delle minoranze;
l'adozione di questi limiti contrasta, secondo gli interpellanti, con la legge generale 17 febbraio 1968, n. 108, che, però, è riferita alle regioni a statuto ordinario. Ora, pur essendo vero che in buona sostanza non vi sia una normativa generale riferentesi alle regioni a statuto speciale, appare altrettanto vero che questo tipo di metodo per presentare le liste non è peculiare di tali regioni. In sostanza la democrazia rappresentativa ha le stesse esigenze da qualsiasi parte, però, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, ad avviso degli interpellanti, vi è una discrepanza inaccettabile in aperto contrasto con i principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165. Si pensi, ad esempio, che la regione Marche prevede da 350 a 700 firme per una circoscrizione con 250.000 abitanti e, quindi, il doppio della Valle d'Aosta. Su questi limiti si situano le altre regioni;
praticamente è come se l'Italia richiedesse per la presentazione di una lista la firma di 60.000 persone;
è chiaro che tale norma è stata concepita per evitare il proliferare di nuovi partiti, salvaguardando gratuitamente quelli esistenti;
le funzioni prefettizie in Valle d'Aosta sono svolte dal presidente della regione e, quindi, appare assai difficile che questi impugni la norma che ha promulgato -:
se, ove ritenga che la norma sopra descritta non sia coerente con la Costituzione e le leggi costituzionali che la riguardano, intenda promuovere, su di essa, la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
(2-00659) «Maroni, Brigandì, Alessandri».