Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 190 del 17/7/2007
...
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (legge Galli) ha determinato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche ed ha introdotto la definizione di servizio idrico integrato (S.I.I.), come l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione;
in Sicilia la legge Galli è stata recepita con un solo articolo (n. 69) della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, demandando a successivi decreti regionali la piena attuazione della legge stessa;
con decreto del Presidente della Regione Sicilia del 16 maggio 2000 (n. 114/gr. IVS.G) e con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 16/ser 2 S.G. del 29 gennaio 2002 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) i cui limiti territoriali risultano coincidenti con i territori delle nove Province siciliane;
con successivo decreto del Presidente della Regione n. 209 del 7 agosto 2001, sono state definite le modalità di costituzione degli A.T.O.;
i Sindaci ed il Presidente della Provincia di Palermo nella conferenza del 2 luglio 2002 hanno sottoscritto la convenzione di cooperazione dell'ATO 1 - Palermo che è rappresento da tutti gli ottantadue comuni della Provincia di Palermo;
come prevede la legge Galli, sono state eseguite le ricognizioni delle infrastrutture ed è stato redatto il Piano d'Ambito. La società che ha gestito tutte le operazioni è la Società Gestione Impianti Idrici S.p.A. (Sogesid S.p.A.);
l'Assemblea dei Sindaci, in data 16 settembre 2002, ha scelto, a larghissima maggioranza, di andare alla selezione del gestore tramite asta pubblica aperta a tutti (imprese pubbliche, miste e private);
il primo bando di gara, del 4 ottobre 2003, prevedeva che, affinché l'asta pubblica fosse valida, ci fossero almeno due offerte valide, nel caso specifico è pervenuta una sola offerta e la gara è stata dichiarata deserta;
a questo punto, con gli stessi parametri di gara, si è attivata una procedura negoziata con tutte le imprese che avessero mostrato interesse e in questo caso ci sono state due manifestazioni di interesse ma, essendo pervenuta una sola offerta anche in questo caso la procedura negoziata è stata dichiarata deserta;
considerato che le procedure amministrative intraprese non avevano portato all'individuazione del gestore, e verificato l'alto livello di contenzioso che si era ingenerato, il Presidente della Regione Sicilia, nella sua qualità di Commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, con decreto n. 1205 del 16 agosto 2005 ha nominato un commissario ad acta, che ha esautorato i poteri conferiti per legge all'Assemblea dei Sindaci;
il Commissario ad acta è stato individuato nella persona del professore ingegner Mario Rosario Mazzola, il quale qualche anno prima era stato Presidente della Sogesid S.p.A. (la società pubblica che aveva definito il Piano d'ambito);
il decreto di nomina individua il campo di competenze per il suddetto Commissario ad acta in modo preciso in quanto lo stesso ha il compito di provvedere, in via sostitutiva della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Palermo, al compimento delle procedure per l'affidamento del S.I.I. entro i successivi tre mesi;
con due decreti seguenti (n. 1588 del 14 novembre 2005 e n. 66 del 20 gennaio 2006) il termine di scadenza del commissariamento viene prorogato al 30 giugno 2006; il Commissario ad acta, professore ingegner Mario Rosario Mazzola, conferma la scelta della concessione a terzi quale forma di affidamento della gestione del S.I.I;
il 28 dicembre 2005 è stato pubblicato il nuovo bando di gara, in cui era previsto specificatamente che anche in presenza di una sola offerta, la gara sarebbe stata considerata valida. Il nuovo articolato posto a gara è stato notevolmente modificato dal Commissario Mazzola, sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico-operativo;
con delibera n. 1 del 28 dicembre 2005 del Commissario ad acta è stato
definito il contenuto della salvaguardia dell'AMAP S.p.A. per un periodo di cinque anni in relazione alla gestione delle infrastrutture per il servizio alla città di Palermo e delle opere di approvvigionamento esterne strettamente connesse (i contenuti della salvaguardia sono esplicitati nell'articolo 14 della convenzione di gestione, nell'Addendum al Piano d'Ambito e nello schema di contratto di servizio tra A.T.O. ed AMAP S.p.A.);
il 27 giugno 2005 la Conferenza dei Sindaci si è confrontata su due proposte:
a) procedere alla riapertura dei termini di gara;
b) avviare le procedure per la costituzione di una società a capitale interamente pubblico, cui affidare la gestione del servizio;
il Comune di Palermo, il cui ruolo è stato sempre determinante, non ha partecipato alla votazione indirizzando, dato il valore della rappresentanza, la decisione verso la gestione del S.I.I. per mezzo di una società privata affossando definitivamente la possibilità dell'affidamento in house alla propria società di gestione del S.I.I. della città, scegliendo di fatto di privatizzare il servizio idrico della città;
in data 25 gennaio 2006, sul Giornale di Sicilia, è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) del 18 gennaio 2006 il bando relativo alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 1 - Palermo;
nel bando di gara è stata fissata al 28 febbraio 2006 la data di scadenza di presentazione delle offerte;
in data 8 febbraio 2006 l'AMAP S.p.A. ha chiesto alla struttura commissariale una proroga di sessanta giorni della scadenza di presentazione dell'offerta per potere provvedere alla redazione dei progetti preliminari relativi agli interventi ritenuti prioritari che erano richiesti dal nuovo bando di gara come documenti facenti parte dell'offerta;
la proroga richiesta non è stata concessa e la data di scadenza di presentazione delle offerte è stata confermata al 28 febbraio 2006;
in data 1o marzo 2006 il Commissario per l'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 1 Palermo, il professore Mario Rosario Mazzola, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
in data 20 luglio 2006 la Conferenza dei Sindaci ha approvato l'atto d'indirizzo nel quale è prevista la possibilità che il Gestore possa accordare una gestione stralcio e salvaguardata all'AMAP S.p.A;
nel periodo di salvaguardia il Gestore detiene il coordinamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nella rimanente parte del territorio dell'ATO, mentre mantiene la responsabilità dell'attuazione del programma di interventi, strutturali e di manutenzione, previsti dal Piano d'Ambito su tutto il perimetro dell'ambito;
il Comune di Palermo, infatti, ha affidato ad AMAP S.p.A la gestione del servizio idrico integrato sottoscrivendo un contratto di servizio che prevede la sua naturale scadenza al 19 ottobre del 2021;
secondo quanto previsto nell'Addendum al Piano d'Ambito, AMAP S.p.A. avrebbe dovuto continuare la gestione del S.I.I. della città per un periodo di cinque anni. In questo periodo avrebbe continuato a gestire gli impianti di approvvigionamento, adduzione e potabilizzazione costituiti dagli schemi idrici di Scillato, Rosamarina est-Imera, Presidiana, Jato-Madonna del Ponte, Scanzano, Rosamarina ovest-Risalaimi, Piana degli Albanesi - Gabriele, gli invasi artificiali continueranno ad essere gestiti da E.S.A. (Rosamarina e Poma), da E.A.S. (Scanzano) e da Enel S.p.A. (Piana degli Albanesi);
non va dimenticato che l'AMAP si è occupata non solo della gestione idrica della città di Palermo, ma anche della
consegna di acqua potabile a quasi tutti i comuni costieri che vanno da Balestrate a Cefalù, oltre che a diversi altri comuni dell'entroterra provinciale;
nella medesima data la Conferenza dei Sindaci nomina la Commissione di gara per la valutazione dell'unica offerta pervenuta ed indica il dott. Pierluigi Vigna, ex procuratore nazionale antimafia, quale Presidente della stessa;
la Commissione di gara riunitasi in tutto tre volte (31 luglio, 30 agosto e 31 agosto) aggiudica provvisoriamente la gara all'ATI che ha presentato l'unica offerta;
nella seduta del 4 settembre 2006 la Conferenza dei Sindaci aggiudica provvisoriamente l'affidamento in concessione della gestione del S.I.I. dell'A.T.O. Palermo 1 all'unico soggetto partecipante, l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) con a capo la mandataria Acque Potabili S.p.A. e mandanti la Società Genova Acque S.p.A., la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT), la Società Giovanni Putignano e Figli s.r.l. di Noci, la Società Edil Putignano s.r.l. di Noci, la Società Galva S.p.A., di Pomezia, la ConsCoop di Forlì, lo Studio Applicazioni Idrauliche (Studio SAI) di Palermo e la Desa s.r.l. Società di ingegneria di Torino;
in data 26 gennaio 2007 la Conferenza dei Sindaci ha ratificato l'affidamento ad Acque Potabili S.P.A. del S.I.I. dell'A.T.O. Palermo 1;
in data 26 aprile 2007 l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con segnalazione parere riferimento n. AS387 del 18 aprile 2007 evidenzia che il bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (SII) A.T.O. 1 di Palermo ha gravemente violato i più elementari principi in materia di tutela della concorrenza ed efficienza dell'attività amministrativa auspicando che le istituzioni interessate intervengano, anche attraverso il meccanismo dell'autotutela amministrativa, per assicurare che le gare per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato si svolgano in base a un effettivo confronto concorrenziale, funzionale alla fornitura di servizi sempre migliori per la collettività;
in data 7 maggio 2007 la Conferenza dei Sindaci di Palermo aveva espresso la volontà di sospendere le procedure per la sottoscrizione del contratto in autotutela in attesa dei chiarimenti dell'AGCM e dell'udienza del TAR del 17 maggio 2007 per la trattazione del ricorso giurisdizionale;
in data 17 maggio 2007 il TAR Sicilia ha rinviato nel merito il ricorso giurisdizionale;
in data 14 giugno 2007 è stata sottoscritta la convezione di gestione e conseguentemente affidato il servizio alla società Acque Potabili Siciliane S.p.A. (A.P.S.);
per la realizzazione di nuove opere e/o per la manutenzione straordinaria delle opere obsolete sono stati già pianificati dei piani d'investimento per un importo di circa milleduecento milioni di euro, di quali 211 di finanziamenti della Comunità europea e dello Stato Italiano entro il 2008;
l'intera vicenda e le procedure adottate presentano, a parere degli interpellanti, aspetti poco trasparenti e non in linea con i principi della libera concorrenza a cominciare dalla scelta di prevedere all'ultimo bando di gara la possibilità che a partecipare fosse anche una sola ditta, provocando in questo modo un danno agli utenti in quanto non si è potuta verificare la possibilità di un miglioramento tariffario per la mancanza di più offerte;
tale scelta appare ancora più sconcertante se si tiene conto che il gestore privato, una volta insediatosi, diverrà di fatto monopolista per trenta anni del bene acqua nella Provincia di Palermo;
altro aspetto che pone quantomeno un problema di conflitto di interesse è che il professore ingegner Mario Rosario Mazzola, contestualmente all'incarico di Commissario
ad acta per l'attuazione dell'affidamento del S.I.I., ricopriva anche l'incarico di consigliere d'amministrazione nella Società Genova Acque S.p.A., dal quale si è dimesso in data 14 febbraio 2006 e che tale società apparteneva al raggruppamento che ha presentato l'unica offerta;
allo stesso tempo alcuni degli atti approvati dal Commissario ad acta, come le delibere n. 1 e 2 del 28 dicembre 2005 in cui si delineava un nuovo Piano d'Ambito, una nuova Convenzione di Gestione ed un nuovo Disciplinare Tecnico, sembrerebbero travalicare i limiti dell'incarico ricevuto che affidava il compito di provvedere, in via sostitutiva della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Palermo, al compimento delle procedure per l'affidamento del S.I.I. entro i successivi novanta giorni;
tali atti non sono stati sottoposti all'approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni della Provincia di Palermo che costituiscono l'A.T.O. 1, contravvenendo, di fatto, all'articolo 16 comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 209 del 7 agosto 2001;
il nuovo schema di Convenzione di Gestione fissa nuove regole sul controllo del Gestore, sul trasferimento personale dagli Enti Locali al Gestore, sui tempi di revisione tariffaria, sul canone di concessione, sulle subconcessioni, sull'importo della cauzione, sulla sanzione risolutoria, sulla forza maggiore e sul contenzioso; tale atto è stato approvato in deroga dell'articolo 16 della convenzione di cooperazione già approvata da tutti i Comuni e che prevede espressamente al punto 2 che gli Enti Locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli Comunali la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
inopportunamente ed in contrapposizione, il Commissario, nel predisporre la Convenzione di Gestione, ha previsto all'articolo 1 di detta convenzione che gli Enti Locali delegassero il Presidente della Provincia ad agire in nome e per conto degli stessi, limitatamente alla stipula della Convenzione, non certamente alla sua approvazione, che invece rimaneva materia dei predetti consigli comunali;
stante il principio che l'acqua deve esse considerata un bene comune a forte valenza sociale e non orientato alle logiche di mercato è, necessario che le autorità d'ambito garantiscano una politica di gestione finalizzata alla salvaguardia, sia in termini qualitativi che quantitativi, della risorsa acqua intesa nel suo insieme (ciclo integrale) -:
se non si ritenga, in ogni caso, al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidarietà nell'uso delle acque che la titolarità delle concessioni di derivazione delle acque debba essere assegnata ad enti pubblici affinché siano rispettati i parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e la garanzia di controllo sulla misura delle tariffe, sulla conservazione dell'equilibrio biologico, sul risparmio idrico e l'eliminazione delle dispersioni;
se non si ritenga indispensabile, stante la mole degli investimenti, mettere in campo tutte le necessarie accortezze, attraverso un coordinamento operativo tra le varie Istituzioni interessate, affinché sia evitato il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti prevedendo:
a) la comunicazione tempestiva dei dati dei fornitori da parte di ogni soggetto gestore S.I.I.;
b) l'immediata comunicazione sulle modifiche intervenute nella lista dei fornitori da parte di ogni gestore del S.I.I.;
c) tutte le informazioni necessarie sull'ammontare e sul tipo di lavori affidati, sull'azienda prescelta e la data di apertura dei cantieri;
d) la verifica, da parte delle Prefetture, delle aziende inserite nella lista fornitori e la cancellazione immediata di quelle sospettate di colludere con le organizzazioni criminali mafiose;
e) il controllo permanente della sicurezza delle condizioni di lavoro nei cantieri;
f) la costituzione di un tavolo permanente, formato dai rappresentanti della Conferenza dei Sindaci, delle forze dell'ordine e dalle organizzazioni sindacali) per il monitoraggio dei lavori e delle condizioni di lavoro.
(2-00668) «Dioguardi, Acerbo, Lomaglio, Piro, Cacciari, Folena, Forgione, Caruso, Cogodi, De Cristofaro, De Simone, Deiana, Duranti, Falomi, Daniele Farina, Ferrara, Frias, Giordano, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Iacomino, Licandro, Bellillo, Fundarò, Buffo, Grillini, Zanotti, Trupia, Scotto, Pellegrino, Trepiccione, Ferdinando Benito Pignataro, Crapolicchio».