Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
...
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
con atto n. 2/00512, presentato dall'interpellante, in data 7 maggio 2007, è stata rappresentata la situazione della SER.CO.IM. Srl. - Servizi Costruzioni Impiantistica Srl;
in data 11 agosto 2004, la suddetta Società acquistava un complesso immobiliare. Avvalendosi di quanto consentito dal relativo Piano regolatore generale, per la zona B1, presentava al comune di Porto Torres apposito progetto di demolizione e di ricostruzione dell'immobile esistente, ottenendo, a tal fine, la necessaria concessione edilizia, n. 107/2004 del 22 novembre 2004. Da subito, la SER.CO.IM. Srl. trasmetteva alla Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro tutta la documentazione relativa all'intervento edilizio, comprendente la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione del nuovo complesso residenziale, la quale otteneva l'autorizzazione, ovvero il nullaosta per l'esecuzione dei lavori. Ultimati gli ingenti lavori di demolizione, la Soprintendenza, improvvisamente, ha provveduto, a quanto è dato sapere, in modo del tutto ingiustificato e contraddittorio, a bloccare l'intervento di ricostruzione del fabbricato in questione, ritenendo, pur in presenza della regolare concessione, il progetto edilizio della SER. CO.IM. Srl non compatibile con la tutela archeologica della zona, estromettendo la società proprietaria dall'immobile, che è stato assoggettato ad occupazione d'urgenza per la realizzazione degli scavi archeologici (ex articolo 88 decreto legislativo 42/2004), con il conseguente abbassamento di vari metri del preesistente livello del piano di campagna;
la SER.CO.IM. S.r.l., con ricorso del 3 dicembre 2006, ha proposto impugnazione davanti al T.A.R. per la Sardegna avverso il decreto di occupazione temporanea, n. 12 del 5 ottobre 2006, del Soprintendete regionale, successivamente prorogato di altri sei mesi con nuovo decreto n. 19 del 5 dicembre 2006;
nel frattempo, il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, con decreto n. 114 del 4 dicembre 2006, ha dichiarato gli immobili di proprietà della SER.CO.IM. S.r.l., ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «di interesse particolarmente importante» sottoponendoli «a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.»;
la SER.CO.IM. S.r.l., ritenendo il suddetto decreto, nonché tutti i provvedimenti in epigrafe impugnati, gravemente erronei ed ingiusti, in data 3 gennaio 2007, ha proposto al competente Ministero ricorso ex articolo 16 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, malgrado la scadenza dei termini di legge, ancora non è stato definito;
l'interpellanza del 7 maggio 2007 è rimasta, ad oggi, priva di risposta; da
ultimo, la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro, in data 20 giugno 2007, ha emanato un nuovo decreto (n. 22), con il quale viene rinnovata per altri 6 mesi, a decorrere dalla data del 5 luglio 2007, l'occupazione temporanea degli immobili più sopra citati -:
se, alla luce di quanto sopra, il Ministro interrogato non ritenga ancora più urgente assumere, così come già richiesto nella precedente interpellanza, rimasta senza risposta, le opportune ed urgenti iniziative, al fine di tutelare i diritti acquisiti e i legittimi interessi della SER.CO.IM. S.r.l. ponendo fine in tal modo fine ad una vicenda che all'interrogante appare fin troppo palesemente correlata da atti di vera e propria ingiustizia.
(2-00669)«Satta».
Interrogazioni a risposta scritta:
SPERANDIO, SMERIGLIO, DANIELE FARINA, CARUSO e CACCIARI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la Polizia di Stato ha provveduto nella giornata di venerdì 13 luglio 2007 allo sgombero di una scuola elementare dimessa nel Comune di Belluno che era occupata da un gruppo di giovani che denunciavano la mancanza di spazi culturali in detto Comune;
a seguito di detto sgombero l'amministrazione comunale ha provveduto a murare gli ingressi di detto edificio scolastico, intendendo con tale atto impedire una nuova occupazione della scuola dismessa, adombrando ragioni di ordine pubblico;
tale edificio è sottoposto a tutela e vincolato non solo per il fatto di essere edificio pubblico costruito più di cinquanta anni fa, ma anche per la tipologia della costruzione che rappresenta un organico esempio di edificio scolastico dell'inizio del Novecento -:
se per l'operazione di muratura degli ingressi di un edificio pubblico sottoposto a vincolo della Soprintendenza non sia necessaria l'autorizzazione da parte della stessa o comunque l'acquisizione di un parere e, eventualmente, se l'amministrazione Comunale di Belluno abbia ottenuto il parere e-o il nulla osta della Soprintendenza;
se l'operazione di muratura sia stata concordata o richiesta dalle autorità di Polizia della Provincia di Belluno.
(4-04409)
MANCUSO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
nel gennaio 2007 la Sopraintendenza ai beni culturali di Firenze ha inviato a «Wikipedia, enciclopedia libera», una diffida a utilizzare qualsiasi tipologia di fotografia scattata all'interno di musei o comunque raffigurante opere i cui autori sono deceduti da ben più di settanta anni, se non previa autorizzazione dell'istituzione stessa;
l'enciclopedia «Wikipedia», liberamente accessibile a titolo gratuito a attraverso la rete di Internet, è aiutata da una parte dalle cosiddette licenze libere e all'altra dalle revisioni della legislazione che regolamenta il diritto d'autore da quelle della Convenzione di Berna del 1886, che permettono il libero utilizzo delle opere coperte da diritto d'autore dopo 70 anni (per la legislazione italiana) e 50 anni (per la Convenzione di Berna), dalla morte dell'autore dell'opera in riprodotta;
una visione secondo l'interrogante distorta della legislazione in materia di diritto d'autore ha fatto sì che quasi sempre si finisca per estremizzare la normativa impedendo perfino l'inserimento in rete di immagini che riproducono patrimoni artistici che idealmente non appartengono a privati o enti, ma all'umanità intera;
in Italia manca pressoché totalmente la cosiddetta «libertà di panorama» (diritto
ampiamente riconosciuto all'estero); questa limitazione implica la materiale impossibilità per chiunque di pubblicare immagini relative al nostro patrimonio architettonico moderno -:
se sia intenzione del Governo di adottare misure o iniziative che da un lato tutelino il diritto d'autore, ma dall'altro lato offrano la possibilità di ottenere quel diritto di «libertà di panorama» che oggi in Italia non viene concesso, soprattutto a strumenti di pubblica utilità, quale è l'enciclopedia Wikipedia che svolge, in questo modo, una funzione sociale di accesso gratuito al sapere.
(4-04417)