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Allegato B
Seduta n. 191 del 18/7/2007
...
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
si fa riferimento a quanto sta accadendo all'Università di Bologna alla luce delle inchieste giudiziarie che riguardano la vicenda chiamata «concorsopoli» in seguito alla quale sono state rinviate a
giudizio 45 persone fra le quali alcuni docenti della facoltà di medicina e chirurgia e la Preside;
pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, si rileva che: per quanto concerne i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori universitari di ruolo, restano ferme le indicazioni contenute nell'articolo 87 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il quale prevede le seguenti sanzioni disciplinari che possono essere inflitte secondo la gravità delle mancanze:
1) la censura;
2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;
3) la revocazione;
4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni;
quanto all'autorità competente ad adottare i relativi provvedimenti, occorre ricordare che nonostante gli articoli 88 e seguenti del testo unico facciano esplicito riferimento al Ministro, la norma deve essere coordinata con quanto successivamente previsto dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, definendo ulteriormente i princìpi di autonomia delle università, ha limitato le attribuzioni del Ministro con il disporre all'articolo 5, comma 9, che le funzioni del Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto;
ciò comporta che il potere di attivare procedimenti sanzionatori ed adottare i conseguenti provvedimenti spetta al rettore (non più al Ministro). Qualora per la gravità dei fatti, si proponga una sanzione superiore alla censura, l'atto è comunque adottato dal rettore, ma è necessario il parere conforme di una Corte di disciplina (cfr. articolo 89, comma 3, testo unico), che oggi è rappresentata dal Collegio di disciplina del Consiglio universitario nazionale (CUN) e che in caso di inadempienza del Rettore si pone il problema di chi edotta le sanzioni previste per legge non lasciando alla sola magistratura la facoltà d'intervenire -:
quale sia il parere del Governo ed eventualmente se intenda proporre una modifica della legislazione attualmente in vigore per definire in modo preciso a chi spettano i poteri sostitutivi in un caso come quello accaduto a Bologna di mancanza di intervento del Rettore che, per quanto risulta all'interrogante, non avrebbe assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti di docenti che risulterebbero aver ammesso la loro responsabilità nella manomissione dei concorsi universitari e che rimangono attualmente al loro posto con responsabilità dirigenziali significative.
(2-00672)«Garagnani».