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Allegato A
Seduta n. 193 del 24/7/2007
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA (2852)
(A.C. 2852 - Sezione 1)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, nel caso in cui l'intero importo di cui all'articolo 17 del provvedimento in esame non sia effettivamente utilizzato, volte a prevedere, già dalla prossima manovra di bilancio, lo stanziamento di un adeguato contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica al fine di garantire la sua necessaria ristrutturazione ed il suo urgente potenziamento.
9/2852/1.Mellano.
La Camera,
premesso che:
i rapporti in materia finanziaria tra contribuenti e pubbliche amministrazioni devono essere sempre contraddistinti da reciproca correttezza;
la fiducia verso le pubbliche amministrazioni è altro elemento fondamentale di un corretto rapporto con i contribuenti;
il provvedimento in esame investe il rapporto, con riferimento a differenti profili, tra contribuenti e pubbliche amministrazioni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte dare piena applicazione al cosiddetto «Statuto del contribuente» al fine di garantire lo spirito di collaborazione, che deve caratterizzare i rapporti con i cittadini contribuenti.
9/2852/2.(Testo modificato nel corso della seduta).Zacchera.
La Camera,
premesso che:
l'intervento normativo operato con l'articolo 15-bis, relativo al trattamento degli interessi passivi delle banche e delle società finanziarie ai fini IRAP risponde all'esigenza di ottemperare all'orientamento della Commissione europea che, a seguito della notifica delle norme sul cuneo fiscale introdotte con la legge finanziaria 2007, ha sollecitato il Governo ad estendere la riduzione del cuneo fiscale a tali soggetti (oltreché alle assicurazioni) e a razionalizzare la determinazione della base imponibile ai fini Irap delle stesse banche e società finanziarie;
sono state pertanto eliminate le incoerenze insite nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, applicabile alle banche che comportavano la deducibilità integrale degli interessi passivi da parte di tali soggetti;
l'approvazione della norma di cui al citato articolo 15-bis consentirà alle
banche la deduzione degli interessi passivi solo per la parte riferibile alla loro attività tipica;
a tal fine l'integrazione del comma 1 di tale articolo contrae la deducibilità degli interessi passivi in misura corrispondente al rapporto formato, al numeratore, dalle poste patrimoniali tipiche delle banche - escluse le partecipazioni - e, al denominatore, da quasi tutte le voci dell'attivo patrimoniale;
l'emendamento ha provveduto altresì ad integrare il comma 1-bis del citato articolo 6, riguardante la formazione della base imponibile ai fini Irap delle cosiddette «holding industriali», disponendo l'applicazione degli stessi criteri che comportano la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per le banche;
per le «holding industriali» il possesso e la gestione di partecipazioni costituisce attività tipica delle stesse, al pari dell'erogazione dei crediti alla clientela da parte delle banche, un'interpretazione letterale del comma 1-bis del citato articolo 6, come integrato dall'emendamento in esame, comporterebbe una riduzione ingiustificata degli interessi passivi deducibili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, in sede di attuazione, volte ad interpretare la norma in modo coerente con i principi basilari dell'Irap, consentendo a tali soggetti di includere la voce partecipazioni sia al numeratore che al denominatore del rapporto o di assumere l'impegno di predisporre una modifica normativa che espliciti tale impostazione.
9/2852/3.Leo.
La Camera,
premesso che:
con l'articolo 8 comma 3 del disegno di legge in esame è autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007 per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
alcune opere della rete tradizionale di grande importanza, già programmate e in alcuni casi anche finanziate sono tuttavia ferme perché l'ente realizzatore non ha la disponibilità delle risorse necessarie per l'effettivo avvio dei cantieri;
tra queste opere assumono particolare rilevanza quelle relative alla realizzazione dei «corridoi europei», insieme a quelle altre che nel programma delle infrastrutture vengono considerate di elevato valore simbolico e al tempo stesso decisive per lo sviluppo dei territori;
tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Siciliana e RFI s.p.a. è stato di recente stipulato un protocollo che definisce gli impegni di ciascuno, anche relativamente all'apporto finanziario per l'immediato avvio delle opere del «nodo di Palermo», compreso nel corridoio europeo 1 Berlino-Palermo, insieme alla tratta Fiumetorto-Castelbuono,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di destinare almeno parte delle risorse stanziate dal comma 3 dell'articolo 8, in particolare all'avvio dei cantieri delle opere relative alla realizzazione del corridoio europeo 1 Berlino-Palermo.
9/2852/4.(Testo modificato nel corso della seduta).Piro, Latteri, Piscitello, Raiti, Lomaglio.
La Camera,
premesso che:
il comma 3, dell'articolo 12 del decreto legge in esame, prevede che il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nel triennio 1992-1994, a titolo di credito d'imposta (c.d. bonus fiscale) debba avvenire nell'anno 2007 ai
sensi del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito con modificazione dalla legge 17 maggio 2002, n. 96;
le somme così recuperate sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a sua volta prevede interventi per l'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto e per lo sviluppo della logistica tanto opportunamente premesso,
impegna il Governo
a valutare, in sede di attuazione del disposto sopra richiamato, l'opportunità di verificare preventivamente con le competenti istituzioni europee la compatibilità del meccanismo di riassegnazione sopra descritto con la normativa sugli aiuti di Stato, al fine di assicurare che siano evitati ulteriori procedimenti d'infrazione a carico dell'Italia che finirebbero per penalizzare nuovamente il settore dell'autotrasporto.
9/2852/5.Uggè, Campa.
La Camera,
premesso che:
il comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge in esame, prevede la neutralità fiscale delle misure di sostegno alle imprese di autotrasporto che saranno fissate con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
detto regolamento deve essere emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 108 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha istituito il Fondo per l'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto e per lo sviluppo della logistica
i commi 918 e 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevedono un ulteriore stanziamento al predetto fondo di complessivi 186 milioni dì euro, per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, stabilendo - come per le somme stanziate con la citata legge n. 266 l'emanazione di uno specifico regolamento sulle sue modalità di utilizzazione tanto opportunamente premesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative che, analogamente alla disposizione contenuta nel comma 2 del menzionato articolo 12, prevedano, nel rispetto del protocollo d'intesa sottoscritto con le associazioni di categoria, la neutralità fiscale degli interventi che saranno individuati con il regolamento di cui ai commi 918 e 919 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9/2852/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Pizzolante, Uggé.
La Camera,
premesso che:
l'articolo unico della legge finanziaria per il 2007, al comma 266, ha modificato l'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel senso di ammettere in deduzione ai fini dell'IRAP un importo annuo pari a cinquemila euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel relativo periodo d'imposta;
il Governo ha introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, una disposizione all'articolo 15 del decreto-legge in esame relativa all'estensione delle misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato a ulteriori soggetti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere i benefici relativi al cuneo fiscale
anche ai lavoratori stagionali impiegati stabilmente per tutta la stagione e comunque per almeno sei mesi consecutivi.
9/2852/7.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco, Fugatti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 223 del 2006 e la legge finanziaria per il 2007 hanno modificato notevolmente la normativa sugli studi di settore, in particolare introducendo la validità dei risultati degli studi di settore per l'applicazione dell'accertamento induttivo, quasi automatico con l'inserimento degli indicatori di normalità, con ciò ribaltando l'impostazione originaria di strumento di controllo degli studi di settore;
in tale quadro normativo, gli studi di settore possono essere utilizzati come strumento per accertare che il contribuente ha dichiarato ricavi o compensi non congrui rispetto ai valori stimati senza che l'Agenzia delle entrate abbia l'onere ulteriore di provare l'incongruità delle dichiarazioni, come è stato da ultimo chiarito anche nella circolare n. 31/E del 22 maggio 2007;
il comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, ha stabilito che gli accertamenti basati sugli studi di settore possono essere disposti dall'amministrazione solo in presenza di «gravi incongruenze» tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta, tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti;
sempre nella citata circolare del 22 maggio 2007 l'Agenzia delle entrate ha precisato che le «gravi incongruenze» si verificano ogni volta che si ha uno scostamento tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli stimati dall'amministrazione con gli studi di settore, fatta eccezione per scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o percentuali, con il conseguente avvio dell'accertamento induttivo,
impegna il Governo
a monitorare con attenzione l'applicazione della disciplina relativa agli studi di settore, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative correttive volte a chiarire che i maggiori ricavi e compensi desumibili dagli studi di settore non costituiscano, da soli, presunzioni semplici tali da far scattare l'accertamento automatico senza che l'amministrazione accertatrice debba fornire ulteriori elementi che provino la sussistenza di «gravi incongruenze», ai sensi del comma 3 dell'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.
9/2852/8.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge n. 81 del 2007, ha, tra l'altro, l'obiettivo di sostenere alcuni settori dell'economia nazionale, in tal senso permettendo una necessaria espansione della spesa pubblica e trovando copertura nel buon andamento delle entrate e nella tenuta strutturale della politica di risanamento avviata dal Governo;
lo stesso obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e l'espansione della domanda interna, può conseguirsi attraverso il sostegno della promozione e del consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità, segnatamente di quelle legate al territorio d'origine ed alle tradizioni locali, che meglio possono favorire la crescita dell'economica rurale e delle connesse attività turistiche e ricettive;
oltre ai provvedimenti specifici introdotti dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), nel nostro ordinamento sono presenti altre norme, adeguatamente finanziate, che hanno l'obiettivo di sostenere
lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità e dei territori da cui traggono origine;
gli articoli 1-bis ed 1-ter del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, così come introdotti dall'articolo 1 della legge di conversione 11 novembre 2005, n. 231, hanno disposto il finanziamento, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122 (relativa all'utilizzo di somme rinvenienti da economie realizzate nell'ambito del «Progetto Speciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici» delle aree di competenza del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno), di una serie di azioni mirate al sostegno di settori agricoli in situazioni di crisi, da attuarsi tramite convenzioni con il Commissario ad acta per le attività ex Agensud presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali un'assegnazione all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), per l'erogazione di aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;
successivamente, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, così come convertito in legge dall'articolo 1 delle legge 11 marzo 2006, n. 81, è stato disposto che le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui agli articoli 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, fossero utilizzati per l'esecuzione delle :forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi, ai sensi delll'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni;
risulterebbe che al momento l'AGEA, anche in presenza di pertinenti solleciti disposti dal Commissario ad acta, non abbia ancora trasmesso alcuna proposta motivata di utilizzo dei fondi per essa previsti;
in particolare, con riferimento all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 182 del 2005, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 231 del 2005, si evidenzia il positivo riscontro ottenuto dalle convenzioni strette dal Commissario ad acta con organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, e in particolare siciliane. Tali convenzioni hanno esaurito il limite di spesa di 5 milioni di euro allo scopo previsto per tali misure;
la destinazione di aiuti de minimis a vantaggio di imprenditori agricoli di settori in situazioni di crisi presenta un minor grado di coerenza con i più recenti indirizzi comunitari e nazionali in materia di aiuti alle imprese del settore agricolo, rispetto a soluzioni di carattere più strutturale, quali il favorire l'aggregazione di produttori e l'accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni di qualità presso i mercati, nazionali ed esteri, così come pertinentemente previsto dal citato articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 152 del 2005 e successive modificazioni;
permane, negli ambiti territoriali delle regioni centro-meridionali, una carente consapevolezza dei vantaggi derivanti da comportamenti sinergici di filiera, sia sul versante della produzione, sia su quella della commercializzazione e promozione dei prodotti tipici, nonché, anche a causa della generale minore dimensione aziendale dei soggetti interessati, una ridotta
disponibilità finanziaria per azioni volte al conseguimento dei citati vantaggi;
l'innesco, con contributo finanziario pubblico, di meccanismi di aggregazione e di divulgazione delle pregiate caratteristiche organolettiche e di salubrità dei prodotti di qualità tipici della tradizione alimentare dei vari territori appare sicuramente rispondente a finalità di fuoriuscita da situazioni di crisi e di contribuzione attiva ai processi di sviluppo economico dei medesimi territori;
tra le finalità positive tendenti allo sviluppo territoriale, all'aggregazione dei produttori e all'accrescimento della conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, vi rientra anche un innovativo progetto di promozione e di qualificazione dei prodotti di origine bufalina della Valle dell'Amaseno, promosso dal consorzio degli allevatori bufalini dell'Amaseno, che ha per scopo il rilancio dei prodotti della locale filiera bufalina (carni e prodotti lattiero-caseari), anche ai fini dell'acquisizione delle certificazioni di qualità IGP/DOP degli stessi;
appare opportuno facilitare e sostenere, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo disponibili a legislazione vigente, la prosecuzione delle misure di. valorizzazione e tutela dei prodotti agroalimentari tipici mediterranei, di quelli tutelati ai sensi delle DOP o IGP, compreso quelli che hanno i requisiti e le istanze per poterlo diventare, secondo le finalità di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 182 del 2005, convertito dalla legge n. 231 del 2005, entro i residui importi, non ancora impegnati con le convenzioni stipulate o in via di stipula alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 81 del 2007, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, in tal senso anche valutando l'opportunità di permettere la realizzazione del programma di promozione dei prodotti bufalini, ove per esso fosse avanzata una pertinente istanza di finanziamento;
il provvedimento in esame, tra le sue finalità ha quella di rendere effettivamente disponibili risorse da destinare ai settori evidenziati, in particolare, nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1;
appare opportuno che il Governo, proseguendo nell'opera di sostegno a settori rilevanti dell'economia, adotti nuove iniziative normative finalizzate a rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici mediterranei e di quelli DOP o IGP,
impegna il Governo
ad adottare tutte le opportune iniziative volte a dare risposta a quanto evidenziato, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2852/9.Fundarò, Lion, Cesini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame modifica il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 relativo all'imposta regionale sulle attività produttive;
le nuove norme prevedono l'applicazione anche alle società holding di gestione di partecipazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 113 del testo unico bancario delle limitazioni introdotte a copertura degli oneri derivanti dall'estensione alle banche ed alle imprese di assicurazione delle disposizioni sul cuneo fiscale di cui all'articolo 1, comma 267 e seguenti della legge 23 dicembre 2006, n. 296;
il nuovo regime rende indeducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti per gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali e in partecipazioni immobilizzate, restando deducibili gli interessi invece attribuibili ai finanziamenti utilizzati per l'erogazione dei
finanziamenti alla clientela e agli altri enti creditizi e per l'effettuazione dell'attività di trading in titoli;
mentre per le banche i limiti posti alla deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti per investimenti in immobilizzazioni possono trovare una giustificazione «industriale» non costituendo tali investimenti attività tipica di tali soggetti, e che lo stesso non può dirsi per le società holding la cui attività consiste primariamente in investimenti in partecipazioni immobilizzate, per le quali, pertanto, le nuove norme finiscono col limitare la deduzione di veri e propri costi di produzione,
impegna il Governo
ad adottare, in sede attuativa, gli opportuni provvedimenti interpretativi concernenti il citato articolo 15, comma 1, lettera b), al fine di tener conto dell'attività tipica delle holding includendo, per queste ultime, sia al numeratore che al denominatore del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, anche il valore di bilancio delle partecipazioni da esse detenute.
9/2852/10.Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
la cecità rappresenta uno dei più gravi problemi fisici che possano colpire una persona;
la minorazione visiva può però essere surrogata;
compito dello Stato è quello di perseguire tutte le possibilità per alleviare i disagi dei ciechi fornendogli ogni possibile opportunità per l'integrazione culturale, per promuovere la loro crescita;
vanno sostenute pertanto le associazioni che offrono assistenza ai ciechi, quelle che operano nella integrazione lavorativa e sociale, quelle che operano per l'integrazione scolastica, che predispongono materiale didattico, quelle che operano per la ricerca scientifica di ordine sanitario promuovendo campagne di sensibilizzazione e prevenzione;
in particolare va sostenuto il museo Omero di Ancona, unico nel suo genere (istituito con legge 25 novembre 1999, n. 452), che offre percorsi culturali e artistici e che rischia di chiudere a causa del mancato rifinanziamento della citata legge n. 452 del 1999;
l'articolo 7, comma 2, elenco n. 2, del decreto in esame, provvede a destinare risorse importanti per enti e attività culturali che operano con riferimento alle problematiche della cecità (a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, del Centro nazionale libro parlato e del Centro nazionale libro parlato di Feltre);
questi interventi benché importanti non esauriscono le esigenze dei ciechi italiani,
impegna il Governo
a considerare attentamente le questioni evidenziate in premessa e ad esperire tutte le azioni necessarie concertando con le associazioni dei ciechi e degli ipovedenti ufficialmente riconosciute un piano complessivo per dare risposte utili, individuando le risorse necessarie per migliorare le condizioni dei minorati della vista.
9/2852/11.Vannucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca importanti disposizioni volte a intervenire nel settore della previdenza e in materia di lavoro, soprattutto con riferimento ai costi effettivi del lavoro;
la legislazione in materia appare notevolmente complessa e meritevole di
interventi di semplificazione, attuazione e integrazione al fine di rendere la stessa applicabile;
in questo contesto appare da segnalare il caso della legislazione sui cosiddetti «trasfertisti»;
l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distingue l'indennità di trasferta o missione corrisposta ai trasfertisti «occasionali» (che, ai sensi del comma 5, non concorre a formare il reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno se le trasferte sono effettuate in Italia ed euro 77,47 al giorno se all'estero) dall'indennità spettante ai trasfertisti «abituali», tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (che, ai sensi del comma 6, concorre in ogni caso a formare il reddito nella misura del 50 per cento);
il citato comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 rinvia l'individuazione delle categorie di lavoratori e delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative ai trasfertisti «abituali» ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a tutt'oggi non emanato;
in assenza del citato decreto interministeriale, la materia trova la propria disciplina in una serie di massime giurisprudenziali ed in alcune circolari ministeriali, che lasciano aperti ampi margini interpretativi relativamente alla normativa da applicare alla trasferta, sia che si presenti in «forma abituale» che in «forma occasionale»;
come da consolidata giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la trasferta «occasionale» consistono nell'esatta individuazione della sede di lavoro e nella temporaneità della durata della stessa;
l'amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 per il settore dell'edilizia, in ordine al limite temporale dei 240 giorni oltre i quali non può configurarsi il lavoro «in trasferta», non potendosi adottare criteri generalizzati, ha precisato che «è lecito pensare che il dipendente in trasferta presso un cantiere vi permanga fino alla fine dei lavori, e, quindi, anche per un periodo superiore a 240 giorni»;
nel settore edile, in particolare nelle piccole imprese, gli operai strutturali sono usualmente assunti presso la sede legale e il 97,7 per cento (dato Istat 2001, relativo all'ambito di operatività delle imprese edili) svolge generalmente la propria attività lavorativa nel comune di appartenenza ed è inviato in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro;
pertanto, relativamente al settore edile, il personale operaio, proprio in relazione alla temporaneità e variabilità della propria applicazione all'esterno della sede legale, non può essere considerato trasfertista (cfr. Cassazione 19 novembre 2001, n. 14470);
limitatamente ad alcune province, le interpretazioni fornite dagli organi accertatori escludono di parlare in generale di trasferta nel settore dell'edilizia per situazioni di abituale lontananza lavorativa dalla sede aziendale ed escludono la trasferta per coloro che svolgono abitualmente la loro prestazione lavorativa fuori sede in ragione della particolare specializzazione di attività di impresa;
da tale impostazione conseguirebbe necessariamente una drastica riduzione del numero delle assunzioni presso la sede principale dell'impresa, con l'inevitabile conseguenza di incrementare il numero delle assunzioni per il singolo cantiere;
in virtù del suddetto incremento, si determinerebbe un aumento del numero dei licenziamenti per fine lavori, con ripercussioni dirette anche in relazione al numero di domande di disoccupazione speciale edile a causa dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
la condotta degli organi ispettivi sta arrecando un grave pregiudizio al settore
delle costruzioni, vincolando le imprese a porre in essere sempre più frequentemente rapporti di lavoro a tempo determinato, con conseguenze dirette sui livelli occupazionali del comparto;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 314 del 1997 è stato unificato il regime previdenziale e fiscale dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori che vengono inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro;
appare opportuno adottare iniziative volte a precisare l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
*9/2852/12.Musi, Vannucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca importanti disposizioni volte a intervenire nel settore della previdenza e in materia di lavoro, soprattutto con riferimento ai costi effettivi del lavoro;
la legislazione in materia appare notevolmente complessa e meritevole di interventi di semplificazione, attuazione e integrazione al fine di rendere la stessa applicabile;
in questo contesto appare da segnalare il caso della legislazione sui cosiddetti «trasfertisti»;
l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 distingue l'indennità di trasferta o missione corrisposta ai trasfertisti «occasionali» (che, ai sensi del comma 5, non concorre a formare il reddito entro il limite di franchigia di euro 46,48 al giorno se le trasferte sono effettuate in Italia ed euro 77,47 al giorno se all'estero) dall'indennità spettante ai trasfertisti «abituali», tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (che, ai sensi del comma 6, concorre in ogni caso a formare il reddito nella misura del 50 per cento);
il citato comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 rinvia l'individuazione delle categorie di lavoratori e delle condizioni di applicabilità delle disposizioni relative ai trasfertisti «abituali» ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a tutt'oggi non emanato;
in assenza del citato decreto interministeriale, la materia trova la propria disciplina in una serie di massime giurisprudenziali ed in alcune circolari ministeriali, che lasciano aperti ampi margini interpretativi relativamente alla normativa da applicare alla trasferta, sia che si presenti in «forma abituale» che in «forma occasionale»;
come da consolidata giurisprudenza, gli elementi che caratterizzano la trasferta «occasionale» consistono nell'esatta individuazione della sede di lavoro e nella temporaneità della durata della stessa;
l'amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 per il settore dell'edilizia, in ordine al limite temporale dei 240 giorni oltre i quali non può configurarsi il lavoro «in trasferta», non potendosi adottare criteri generalizzati, ha precisato che «è lecito pensare che il dipendente in trasferta presso un cantiere vi permanga
fino alla fine dei lavori, e, quindi, anche per un periodo superiore a 240 giorni»;
nel settore edile, in particolare nelle piccole imprese, gli operai strutturali sono usualmente assunti presso la sede legale e il 97,7 per cento (dato Istat 2001, relativo all'ambito di operatività delle imprese edili) svolge generalmente la propria attività lavorativa nel comune di appartenenza ed è inviato in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro;
pertanto, relativamente al settore edile, il personale operaio, proprio in relazione alla temporaneità e variabilità della propria applicazione all'esterno della sede legale, non può essere considerato trasfertista (cfr. Cassazione 19 novembre 2001, n. 14470);
limitatamente ad alcune province, le interpretazioni fornite dagli organi accertatori escludono di parlare in generale di trasferta nel settore dell'edilizia per situazioni di abituale lontananza lavorativa dalla sede aziendale ed escludono la trasferta per coloro che svolgono abitualmente la loro prestazione lavorativa fuori sede in ragione della particolare specializzazione di attività di impresa;
da tale impostazione conseguirebbe necessariamente una drastica riduzione del numero delle assunzioni presso la sede principale dell'impresa, con l'inevitabile conseguenza di incrementare il numero delle assunzioni per il singolo cantiere;
in virtù del suddetto incremento, si determinerebbe un aumento del numero dei licenziamenti per fine lavori, con ripercussioni dirette anche in relazione al numero di domande di disoccupazione speciale edile a causa dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
la condotta degli organi ispettivi sta arrecando un grave pregiudizio al settore delle costruzioni, vincolando le imprese a porre in essere sempre più frequentemente rapporti di lavoro a tempo determinato, con conseguenze dirette sui livelli occupazionali del comparto;
a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto legislativo n. 314 del 1997 è stato unificato il regime previdenziale e fiscale dell'indennità di trasferta corrisposta ai lavoratori che vengono inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro;
appare opportuno adottare iniziative volte a precisare l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 per le indennità corrisposte ai lavoratori edili, assunti presso la sede del proprio datore di lavoro ed inviati, per l'espletamento di compiti inerenti le proprie mansioni, al di fuori del comune nel quale si trova la propria sede di lavoro,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
*9/2852/13.Alberto Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
la scelta del Governo di utilizzare il c.d. «extra-gettito» per far fronte alle difficoltà finanziarie ed operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, ad intervenire a sostegno di taluni settori dell'economia, nonché a garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuti umanitari;
riconosciuto il ruolo fondamentale che le imprese cooperative ricoprono nel nostro sistema produttivo, ricordando come le stesse, negli ultimi anni, nonostante le difficoltà del sistema economico italiano, abbiano saputo rafforzarsi e crescere
in termini di unità, fatturato e addetti;
la funzione sociale della cooperazione è tra i principi fondamentali della Costituzione e, ai sensi dell'articolo 45, lo Stato deve promuoverne e favorirne l'incremento;
la legge 17 febbraio 1971, n. 127, rappresenta l'unico intervento legislativo in favore della formazione e promozione cooperativa e, in particolare, l'articolo 19 prevede la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori e la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative;
valutato, nel dettaglio, l'articolo 7 del provvedimento all'esame, recante il reintegro di una serie di autorizzazioni di spesa per complessivi 764,2 milioni di euro nel 2007, di cui 10 milioni per le borse di studio post lauream;
valutato, altresì, la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 15, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo ad hoc per l'accesso al credito dei giovani,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere l'attribuzione di una maggiore quota di risorse per lo sviluppo di programmi di formazione di cui alla legge n. 127 del 1971, finalizzata alle azioni connesse per la formazione di quadri cooperativi destinati alla ricerca, all'innovazione e, quindi, alla competitività, ovvero a borse di studio per la formazione di corsi per cooperatori;
a considerare, tra le ipotesi per l'accesso al credito di cui al comma 6 dell'articolo 15 citato in premessa, anche la creazione di imprese in forma cooperativa.
9/2852/14.D'Ulizia.
La Camera,
impegna il Governo
a chiarire se la norma relativa agli indicatori di normalità economica abbia natura soltanto interpretativa o, al contrario, natura innovativa.
9/2852/15.(Testo modificato nel corso della seduta).Germontani, Pedrizzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 del decreto-legge in esame interviene sul processo di revisione della disciplina delle tasse e dei diritti dei marittimi;
l'articolo 15 comma 2 della legge 8 luglio 2003, n. 172 «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da riporto e del turismo nautico» ha abolito la tassa di stazionamento che era prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51;
la tassa di stazionamento, della legge 6 marzo 1976 n. 51, si determinava su tabelle compilate in base alla lunghezza dell'unità di diporto, come accade per determinare il bollo auto sui KW dei motore e si applicava solo ed esclusivamente alle unità iscritte nei pubblici registri, escludendo da tale tassazione tutte le altre unità;
i natanti iscritti nei pubblici registri rispetto alle autovetture sono beni di lusso ed appare giusto che ad essi si applichi una tassa i cui proventi pari a 10 milioni e 870 mila euro all'anno (come risulta dalla copertura finanziaria della legge 8 luglio 2003, n. 172) potrebbero costituire una importante risorsa per l'erario;
appare opportuno reintrodurre il contenuto dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976 n. 51, anche al fine di destinarne i proventi alla realizzazione di infrastrutture scolastiche e asili nido;
la norma di cui sopra potrebbe essere inserita anche nella prossima finanziaria 2008,
impegna il Governo
a prendere in considerazione quanto indicato in premessa, al fine di definire la posizione del Governo in materia e di adottare le opportune iniziative volte a darvi seguito.
9/2852/16.Raiti, Ossorio.
La Camera,
impegna il Governo
a ripristinare adeguate risorse in favore del settore universitario e della ricerca, destinando altresì una quota degli investimenti per la concessione di borse di studio per laureati stranieri, al fine di permettere la divulgazione, anche in ambito internazionale, del grande bagaglio culturale e delle ottime potenzialità di cui è dotata l'Università italiana, ed al fine, altresì, di concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione sopranazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo e di ricerca delle università italiane.
9/2852/17.(Testo modificato nel corso della seduta).Filipponio Tatarella.
La Camera,
premesso che:
il comma 6 dell'articolo 15 del provvedimento in esame istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un «Fondo per il credito ai giovani», per il quale è stato previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
con decreto di natura non regolamentare, saranno stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del predetto Fondo,
impegna il Governo
a valutare già in sede di prossima legge finanziaria, la possibilità di includere ulteriori risorse per incrementare il «Fondo per il credito ai giovani» e a non assoggettare la relativa disciplina di attuazione a vincoli che, di fatto, non favorirebbero l'utilizzazione del credito, nonché, settori strategici quali lo studio e la nascita di nuove imprese.
9/2852/18.(Testo modificato nel corso della seduta).Antonio Pepe, Proietti Cosimi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 8, del provvedimento in esame dispone a partire dal 2008 l'istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici al fine di migliorare il trattamento dei regimi pensionistici;
in base alla normativa vigente la totalizzazione esclude il ricorso alla ricongiunzione onerosa e viceversa;
tuttavia, in via transitoria,coloro che si sono avvalsi della ricongiunzione onerosa - con domanda presentata in data anteriore al 1o gennaio 2006 - possono optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione, ma non oltre il 31 dicembre 2008,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio degli effetti applicativi della disposizione richiamata in
premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare ulteriormente, oltre il 31 dicembre 2008, il termine per la totalizzazione contributiva.
9/2852/19.Fedele, Mistrello Destro.
La Camera,
premesso che:
tra le voci che assorbono l'extragettito tributario, così come disposto nel decreto-legge in esame, non risultano esservi quelle relative alla ricerca scientifica e sanitaria;
l'Italia da questo punto di vista è ancora il fanalino di coda in Europa,
a valutare l'opportunità di non trascurare il settore della ricerca, destinando ad essa risorse in quanto la competitività del sistema Paese passa attraverso l'innovazione tecnologica sostenuta dalla ricerca scientifica,
impegna il Governo
a dare seguito, per quanto di propria competenza, a quanto indicato in premessa.
9/2852/20.(Testo modificato nel corso della seduta).Palumbo, Mazzaracchio, Crimi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 6 del provvedimento in esame istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo rotativo, denominato. Fondo per il credito ai giovani, finalizzato alla realizzazione di misure di carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle banche ed agli intermediari finanziari;
il citato comma 6 affida ad un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie,nonché le modalità di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati;
su tale decreto, dunque, poggia l'operatività del Fondo per il credito ai giovani, eppure non viene indicato il limite temporale entro il quale tale decreto dovrebbe essere emanato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di emanare il decreto citato in premessa in un congruo lasso di tempo.
9/2852/21.Baldelli, Giacomoni, Della Vedova.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 9, reca l'autorizzazione di spesa relativamente a diverse missioni italiane all'estero;
la presenza delle truppe italiane in territori particolarmente a rischio, come ad esempio in Afghanistan ed in Libano, reca all'Italia un grande prestigio e apprezzamento a livello internazionale per l'impegno dei soldati italiani nei confronti delle popolazioni locali, sopraffatte dalla violenza, dal terrorismo e dalla barbarie ingiustificata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, in futuro, maggiori risorse finanziare per il finanziamento delle missioni delle truppe italiane impegnate in territorio afghano e libanese, finalizzate all'aumento dei mezzi,
delle armi e delle attrezzature militari necessarie ai contingenti militari per espletare la loro opera di pacificazione.
9/2852/22.Cossiga, Cicu, Gregorio Fontana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame distribuisce risorse «a pioggia», senza seguire alcun criterio, dietro la pressione dei sindacati e dei gruppi di potere della maggioranza, trascurando, pertanto, le reali esigenze della scuola;
la scuola italiana versa in perenni difficoltà di carattere economico necessitando dunque di strumenti e fondi adeguati per un corretto funzionamento;
la scuola rappresenta una risorsa fondamentale per l'Italia, serbatoio di intelligenze e «palestra» per le generazioni future che vengono preparate all'ingresso nel mondo del lavoro,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di propria competenza, ulteriori iniziative normative volte ad attribuire maggiori risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche autonome, al fine di coprire le spese relative alle supplenze e per finanziare, in particolare, i progetti sull'alternanza scuola-lavoro.
9/2852/23.Aprea, Garagnani.
La Camera,
premesso che:
la scuola paritaria svolge un servizio pubblico basato su principi costituzionali, consentendo la realizzazione della libertà di scelta nell' educazione;
il concetto di scuola paritaria sottintende un'istanza di libertà, una garanzia per un pluralismo educativo autentico, che favorisca la libertà di scelta da parte delle famiglie per le scuole da far frequentare ai figli e per rendere davvero funzionante il sistema pubblico dell'istruzione, composto da scuole statali e non statali, che dovrebbero operare in condizioni di concorrenza in termini di qualità ed efficienza, senza discriminazioni culturali, sociali ed economiche tra gli studenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo stanziamento di ulteriori ed adeguate risorse finanziarie per la scuola pubblica in generale ed, in particolare, per le scuole paritarie.
9/2852/24.Garagnani, Aprea, Adornato.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede lo stanziamento di risorse per le missioni italiane all' estero;
è di fondamentale importanza che il nostro Paese dia un contributo significativo alle missioni di pace internazionali, in modo specifico nell'ambito delle decisioni assunte dal consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
è evidente come sia indispensabile predisporre ulteriori risorse per adeguare i mezzi offensivi e difensivi a disposizione dei soldati in missione;
particolare attenzione deve essere prestata con riferimento alle truppe che operano nei Paesi balcanici, anche in vista di un auspicabile ingresso nell'Unione europea di tutti i Paesi della ex Jugoslavia e, quindi, in prospettiva, di rapporti commerciali ed economici dell'Italia con tali aree,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare maggiori risorse al finanziamento delle truppe italiane impegnate
in particolare nei Balcani, ed in particolare, al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature necessarie per accrescere la sicurezza operativa dei nostri militari.
9/2852/25.Gregorio Fontana, Cicu.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 8, dispone a partire dal 2008 l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici dei corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici al fine di migliorare il trattamento dei regimi pensionistici;
secondo la normativa vigente, la totalizzazione è gratuita se i tronconi di contribuzione sono almeno pari a sei anni, diversamente è necessario affrontare la ricongiunzione onerosa,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative di natura correttiva finalizzate a rendere completamente gratuita la totalizzazione, anche attraverso l'eliminazione del limite contributivo minimo di sei anni.
9/2852/26.Fabbri, Baldelli, Prestigiacomo.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte agli impegni presi in ambito internazionale relativamente al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, affinché il contributo italiano possa essere assicurato per il futuro con maggiore regolarità, senza che abbiano a ripetersi i gravi ritardi verificatisi nel passato.
9/2852/27.(Testo modificato nel corso della seduta).Paoletti Tangheroni, Boniver, Rivolta.
La Camera,
premesso che:
il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate è in prima linea su tutti i fronti nei quali è messa in discussione la sicurezza pubblica: criminalità, immigrazione clandestina, incendi, eventi calamitosi e, finanche, tutela della salute pubblica, dei beni culturali e dell'ambiente;
le risorse per i rinnovi contrattuali ed il riordino delle carriere, determinate dalla legge finanziaria per il 2007 sono del tutto inadeguate ad assicurare un decoroso iter alle trattative in corso,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare adeguatamente le risorse destinate ai rinnovi contrattuali ed al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
9/2852/28.Santelli, Baldelli, Gelmini.
La Camera,
premesso che:
il comparto della sicurezza pubblica e della protezione civile ed antincendio ha subito ampiamente i tagli, previsti dalla legge finanziaria, agli acquisti di beni e servizi, ai consumi intermedi e più in generale agli stanziamenti,;
ciò ha prodotto la riduzione dell'attività dei suddetti servizi, spesso a causa di carenze di beni essenziali, come,
ad esempio, il combustibile per i motori, e di conseguenza ha limitato la possibilità di «stare» sul territorio;
è stata, inoltre, bloccata la possibilità di procedere all'ammodernamento dei mezzi;
il decreto in esame riassegna parzialmente le risorse precedentemente sottratte, anche sotto forma di Fondo indiviso per i corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco;
la costituzione di un nuovo fondo rallenta l'erogazione delle risorse rispetto al finanziamento costante inserito nelle unità previsionali di base di bilancio, erogato secondo procedure stabilite;
tale politica di «stop and go» è esiziale per il mantenimento di uniformi livelli di sicurezza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di considerare le spese per le funzioni di sicurezza pubblica alla stregua delle spese obbligatorie e quindi non comprimibili, assicurando certezza di risorse, sulla base delle richieste dei corpi o delle amministrazioni, ed uniforme erogazione delle stesse.
9/2852/29.Costa, Paniz, Gelmini.
La Camera,
premesso che:
il comma 153 della legge finanziaria per il 2007, stanzia 5 milioni di euro, poi elevati ad 8 con il provvedimento in esame, a copertura delle minori entrate derivanti dall'assegnazione a talune province della diretta riscossione delle addizionali sull'energia elettrica;
tra i criteri di assegnazione vi è quello che stabilisce cha la provincia debba avere almeno il 60 per cento dei comuni in zona climatica F, ovvero nelle aree più fredde;
tale criterio esclude ingiustamente talune province alpine, che vedono così preclusa la possibilità di riscossione diretta;
appare dunque opportuno ridurre la citata percentuale di una quota pari almeno al 10 per cento,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare lo stanziamento di spesa al fine di dar seguito, valutati gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni, a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2852/30.Zanetta.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, di fatto, provvede a una distribuzione a pioggia di ingenti risorse finanziarie per le finalità più disparate senza alcuna logica razionale sia di sostegno dello sviluppo sia di risanamento della Finanza pubblica;
le maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni iniziali, quantificate in 7.400 milioni di euro per il 2007 ed in oltre 10 mila milioni di euro per gli anni successivi, rappresentano ipotesi tutte da verificare, considerato solo a metà del 2007 e quindi siamo di fronte ad una distribuzione di risorse del tutto ipotetiche;
pochi giorni fa il Governatore della Banca d'Italia ha rilevato che il cosiddetto «tesoretto» non esiste più in quanto le ipotetiche maggiori entrate sono state già assorbite dalle maggiori spese ed è quindi inconcepibile la distribuzione di risorse stabilita dal Governo;
la manovra finanziaria e il DPEF hanno suscitato forti critiche da parte delle istituzioni comunitarie, in quanto
costituiscono violazione sostanziale degli impegni di rientro dal disavanzo pubblico con l'Unione Europea,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti finanziari del provvedimento in esame, allo scopo di svolgere le opportune considerazioni in ordine ad eventuali correzioni, anche con specifico riferimento al DPEF, in modo da rispettare puntualmente gli impegni assunti con l'Unione europea in termini di riduzione del deficit annuale e di riduzione dello stock del debito pubblico.
9/2852/31.Leone, Fratta Pasini, Casero, Crosetto, Armosino.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame contiene norme del tutto eterogenee che violano evidentemente la lettera e lo spirito dell'articolo 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza;
tutto questo ha avuto ulteriore conferma anche nel parere reso dal Comitato per la legislazione, che reca osservazioni critiche sul provvedimento in esame;
tale situazione risulta peggiorata nella formulazione del testo sui cui il Governo ha posto la fiducia,
impegna il Governo
a legiferare per il futuro in modo più ordinato e razionale, tenendo sempre ferma la necessità di garantire il rispetto delle norme costituzionali, soprattutto per ciò che concerne la delicata materia della decretazione d'urgenza.
9/2852/32.La Loggia, Boscetto, Carfagna, Fitto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, come rilevato anche dal Comitato per la Legislazione, non è corredato della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) carenza che si riscontra in quasi tutti i provvedimenti varati dal Governo,
impegna il Governo
a corredare in futuro le proprie iniziative legislative di tale relazione.
9/2852/33.Vitali, Mario Pepe, Paniz.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che le maggiori entrate tributarie, quantificate all'articolo 17, sono destinate, tra l'altro, alla realizzazione dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF;
l'articolo 1, comma 4, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 prevede che «le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economicofinanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.»;
il «tesoretto» è valutato nel decreto-legge in 7.403 milioni di euro per il 2007, 10.065 per il 2008 e 10.721 per il 2009; si tratterebbe quindi di entrate stabili;
tuttavia tra assestamento di bilancio e presente decreto-legge per i prioritari obiettivi di indebitamento non restano che pochi milioni di euro; peraltro tra gli interventi previsti dal decreto solo alcuni rispondono alle caratteristiche del citato articolo 1, comma 4, della legge finanziaria; ciò vale per gli interventi sulle pensioni, quelli per la sicurezza pubblica e pochi altri, concentrati nella tabella di incrementi di spesa annessi al decreto,
impegna il Governo
ad adottare, anche per il futuro, le opportune iniziative volte al rigido rispetto delle disposizioni finalizzate al rientro dal debito pubblico.
9/2852/34.Fasolino.
La Camera,
premesso che:
il Governatore della Banca d'Italia ha recentemente sottolineato che il «tesoretto» e cioè il surplus di entrate statali, non esiste e che, comunque, esigenza del tutto prioritaria è quella di risanare la finanza pubblica e, in particolare, di ridurre l'enorme debito pubblico che rappresenta la pesante eredità della prima Repubblica;
il provvedimento in esame e l'impostazione del DPEF, prospettano - ad avviso dei presentatori - un allentamento del rigore e della disciplina finanziaria concordata con l'Unione Europea, potrebbero determinare il peggioramento del rating internazionale del debito pubblico italiano;
appare opportuno rispettare scrupolosamente quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007 che impone di destinare le eventuali maggiori entrate alla riduzione del disavanzo statale ed a ridurre l'insostenibile pressione fiscale cui sono sottoposti i cittadini,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative di propria competenza volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/35.Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame, come modificato dall'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia, rappresenta una sostanziale violazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007, in base al quale le maggiori entrate tributarie realizzate nel 2007 e negli anni successivi «sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica contenuti nel DPEF 2007-2011» e, solo in quanto eccedenti a tali obiettivi, devono essere destinate ad altre finalità fra cui, prima di tutte, la riduzione della pressione fiscale;
il presente provvedimento dispone - ad avviso dei presentatori - la dispersione in mille rivoli delle maggiori risorse ottenute senza ridurre affatto la pressione fiscale,
appare opportuno dare puntuale attuazione alla citata norma citata della legge finanziaria per il 2007, destinando le
risorse aggiuntive esclusivamente al miglioramento dei saldi della finanza pubblica e alla riduzione della ormai intollerabile pressione fiscale,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative di propria competenza volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/36.Jannone, Bernardo, Fedele.
La Camera,
premesso che:
il decreto legge in esame, come modificato dal testo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, configura una distribuzione a pioggia di risorse che non ci sono, in quanto assorbite dall'aumento di numerose spese:
il Governatore della Banca d'Italia ha in questi giorni ricordato che il «tesoretto» non esiste e probabilmente non è mai esistito per cui si distribuiscono risorse di fatto inesistenti aumentando quindi il disavanzo;
appare opportuno che il Governo adotti iniziative normative a sostegno di una politica finanziaria e di bilancio realmente coerente con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica concordati con le istituzioni comunitarie, al fine di scongiurare il pericolo di un peggioramento del rating internazionale del debito pubblico italiano,
impegna il Governo
ad assumere tutte le iniziative di propria competenza volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/37.Zorzato, Ravetto, Giudice.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento dispone una serie di aumenti delle pensioni più basse con un onere complessivo di 900 milioni per il 2007 e 1,5 miliardi di euro a decorrere dal 2008, aumento che almeno in parte è giustificato;
tali aumenti differenziati in modo eccessivamente complesso sono il frutto di una trattativa serrata con le organizzazioni sindacali le cui conclusioni sono state interamente riversate in questo articolo confinando il Parlamento a una funzione di ratifica notarile di quanto deciso in altra sede,
le prerogative del Parlamento, che rappresenta la volontà di tutti i cittadini appaiono lese da questo tipo di comportamento, mentre i sindacati, di cui non si disconosce il ruolo, hanno una rappresentanza solo di una parte minoritaria dei cittadini,
impegna il Governo
ad operare affinché il Parlamento sia posto nelle condizioni di svolgere pienamente, anche con riferimento, a queste questioni il suo ruolo istituzionale.
9/2852/38.Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto.
La Camera,
premesso che:
il surplus di entrate, quantificato all'articolo 1 del decreto-legge in esame rappresenta la dimostrazione ufficiale che la «torchiatura fiscale» cui il Governo Prodi ha sottoposto l'Italia con il varo di diversi provvedimenti e, in particolare, con la legge finanziaria per il 2007 è stata del
tutto eccessiva rispetto alle esigenze di risanamento della finanza pubblica,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione del provvedimento in esame, allo scopo di destinare una parte significativa del surplus di entrate alla riduzione dell'ormai insopportabile pressione fiscale come richiesto anche dal governatore della Banca d'Italia e come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
9/2852/39.Casero, Crosetto, Giudice.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a destinare una quota maggiore di risorse al sostegno dell'attività produttiva e della competitività delle imprese italiane.
9/2852/40.(Testo modificato nel corso della seduta).Crosetto, Giudice, Ravetto, Verro.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 15, comma 4, reca una proroga di termini in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, stabilendo al 31 dicembre 2007 il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), anche al fine, esplicitato nel testo della norma, di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati;
la predetta proroga appare insufficiente a garantire gli adempimenti previsti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'ulteriore proroga per consentire un più adeguato sistema di controllo e di monitoraggio per gli adempimenti in materia di rifiuti esposti in premessa.
9/2852/41.Di Cagno Abbrescia, Mondello, Fasolino.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame, al comma 1 dell'articolo 15, stanzia 12 milioni di euro per il 2007 per le misure di accompagnamento collegate agli interventi di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca, riservando 7 milioni di euro per i contributi ai marittimi imbarcati sui pescherecci colpiti nel corso del 2007 da un provvedimento di fermo-pesca, ed attribuendo i restanti 5 al piano triennale della pesca, per gli ulteriori interventi da adottare in connessione con le misure di fermo;
le misure ivi previste appaiono insufficienti a garantire un adeguato sostegno al comparto già pesantemente penalizzato dalla mancanza di politiche serie per il rilancio del settore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare
le misure previste dalla disposizione esposta in premessa, a favore dei marittimi imbarcati sui pescherecci, attraverso sgravi e agevolazioni di carattere fiscale per il comparto.
9/2852/42.Marinello, Misuraca, Giro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8, comma 3 del provvedimento in esame autorizza un contributo di 700 milioni di euro per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete ferroviaria nazionale;
le attuali infrastrutture ferroviarie del Paese permangono in una situazione di arretratezza e necessitano di adeguate misure di modernizzazione;
in particolare, gli investimenti sulle nuove tratte ferroviarie, impostate sul sistema alta velocità - alta capacità per i treni ad alta velocità, in grado di velocizzare lo spostamento di merci e persone, appaiono insufficienti a garantire un moderno ed efficiente sistema infrastrutturale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un incremento dei fondi già stanziati a favore della rete ferroviaria tradizionale, anche per il sistema alta velocità - alta capacità.
9/2852/43.Campa, Floresta, Aracu.
La Camera,
premesso che:
all'interno del provvedimento in esame sono previste alcune disposizioni in materia di rifiuti speciali;
quello dei rifiuti speciali è per il nostro Paese un problema acuito dall'emergenza rifiuti nella regione Campania;
in particolare, esiste un rischio reale, legato all'imminente entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario in materia di rifiuti, che aggraverebbe ulteriormente la situazione legata allo smaltimento dei rifiuti speciali,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'introduzione di un periodo transitorio che scongiuri il blocco immediato dell'attività di taluni settori produttivi e, in particolare, di quelli della carta e dell'acciaio, nonché a prevedere l'eventuale proroga della data di entrata in vigore della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/2852/44.Tortoli, Fasolino, Paroli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, che include disposizioni estranee alla materia della finanza pubblica, in realtà costituisce l'ennesimo decreto-legge omnibus del Governo e contiene una serie di misure di carattere finanziario, inutili e distorsive ai fini del rilancio della competitività del sistema-Paese;
l'impostazione del provvedimento è la dimostrazione emblematica del cedimento dell'esecutivo alle pressioni provenienti dall'estrema sinistra;
in particolare risultano carenti i provvedimenti di carattere finanziario adottati dall'inizio della presente legislatura a favore delle politiche di trasporto a sostegno del settore marittimo e della sicurezza per il controllo delle autorità portuali;
è opportuno prevedere 1'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, di un fondo, da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministero dei trasporti,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare attuazione a quanto esposto nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2852/45.Floresta, Testoni, Leoni, Zorzato, Verro.
La Camera,
premesso che:
prima che la sollevazione delle categorie produttive imponesse la dichiarazione di «sperimentalità» alla cosiddetta manutenzione degli studi di settore, introdotta dalla finanziaria per il 2007, manutenzione comunque valutata in diversi miliardi di euro di maggiori entrate e quindi inserita nel prospetto di copertura di quel provvedimento;
l'Agenzia delle entrate ha emanato una circolare nella quale si invitavano i contribuenti ad aderire ai nuovi studi, ricordando che oltre il 50 per cento degli accertamenti effettuati sugli incongruenti aveva dato riscontro positivo, con oneri per i contribuenti, tra maggiorazioni, sanzioni e more, assai maggiori di quelli che avrebbero avuto se avessero aderito agli indici previsti;
è universalmente noto che la complessità crescente delle disposizioni e degli adempimenti fiscali rende praticamente impossibile essere assolutamente in regola e che anche la sanzione più secondaria è in grado di annullare qualsiasi sforzo delle imprese a ridurre i costi della tassazioni; è quello che la Casa delle libertà chiama «Stato di polizia fiscale»;
le disposizioni sullo Statuto del contribuente prevedono un regime di leale collaborazione tra uffici fiscali e contribuenti; circolari come quella illustrata assomigliano ad «avvertimenti» cui poi potrebbe seguire una «escalation» di sanzioni: una concezione medioevale della tassazione,
impegna il Governo:
ad attenersi rigidamente alle disposizioni dello Statuto del contribuente, nell'emanazione di norme e di procedure in materia fiscale;
a richiamare, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia delle entrate all'assoluto rispetto delle suddette disposizioni.
9/2852/46.Gioacchino Alfano, Della Vedova, Jannone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame riduce il cosiddetto «cuneo fiscale» alle banche ed alle assicurazioni;
appare opportuno ad estendere le deduzioni di cui ai commi 266 e 267 della legge finanziaria per il 2007 anche ai gestori dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che essi debbano destinare almeno il 50 per cento delle risorse derivanti dalle minori imposte, alla deduzione o al contenimento delle tariffe all'utenza,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare attuazione a quanto esposto nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2852/47.Sanza, Cesaro, Testoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame procede ad una redistribuzione del cosiddetto extra-gettito intervenendo su aspetti ritenuti nevralgici del sistema economico e per la vita degli enti locali;
la questione della «continuità territoriale» appare ingiustamente trascurata;
nell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono determinate le regole per il riconoscimento della «continuità territoriale» della regione Sardegna; successivamente tale continuità è stata estesa, tramite più leggi finanziarie, anche con criteri del tutto impropri, ad altre aree del Paese, pur rimanendo sostanzialmente stabili le risorse;
si è creato il paradosso che, in alcune aree del Paese, è possibile andare in vacanza scaricando parte delle spese di trasporto sulla continuità territoriale;
la continuità territoriale per il trasporto delle merci resta un punto di arrivo per tutto il sistema delle imprese della Sardegna, in quanto consente di ridurre le distanze dal continente e di aumentare la competitività dei prodotti dell'isola;
appare opportuno adottare iniziative normative volte ad introdurre, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il 2008, disposizioni in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale in Sardegna, tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonché delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d'imbarco,
impegna il Governo
a dare una concreta soluzione alle problematiche indicate in premessa.
9/2852/48.Cicu.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che le maggiori entrate tributarie, quantificate all'articolo 17, sono destinate, tra l'altro, alla realizzazione dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF;
a seguito di provvedimento di sequestro preventivo previsto dall'articolo 321 del codice di procedura penale emesso dal GIP del tribunale ordinario di Venezia, su richiesta del sostituto procuratore competente, provvedimento già esecutivo e la cui esecuzione è stata temporaneamente differita di alcuni giorni dalla stessa Procura della Repubblica di Venezia - i gestori di apparecchi da intrattenimento sono tenuti a procedere all'immediato ritiro di circa 105.000 apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'articolo110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
l'ipotesi di reato avanzata è conseguenza di un'interpretazione della medesima norma operata dal magistrato procedente in modo differente rispetto a quella effettuata dagli organi preposti al rilascio della certificazione;
gli apparecchi di cui è disposto il sequestro, infatti, risultano installati su tutto il territorio nazionale, sono regolarmente certificati da Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato come conformi alla normativa vigente, sono collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640 e garantiscono allo stato attuale un gettito di almeno 1 miliardo di euro annui, circa 600-800 milioni di euro per i residui mesi del 2007;
in base a denuncia già presentata dal produttore degli apparecchi oggi oggetto di indagine, anche le altre tipologie di apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sembrerebbero essere suscettibili di medesime contestazioni sulla loro liceità e potrebbero, a breve, essere
destinatari di medesimo provvedimento con ulteriore danno erariale con perdita dell'intero gettito, oltre 2 miliardi di euro,
impegna il Governo
ad adottare, al fine di salvaguardare il gettito come quantificato, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa, ulteriori iniziative di natura interpretativa o modificativa dei commi 5 e 6 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, al fine di ovviare al problema esposto in premessa.
9/2852/49.Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
il testo in esame non è corredato dall'analisi tecnico normativa (ATN),
impegna il Governo
a corredare per il futuro i provvedimenti di tale analisi.
9/2852/50.Gelmini, Paniz.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse per le politiche in favore delle aree svantaggiate e per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture di base soprattutto nel Mezzogiorno.
9/2852/51.(Testo modificato nel corso della seduta).Lazzari, Baiamonte, Alfredo Vito, Fedele.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come modificato dall'emendamento Dis. 1.1 sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, disperde in mille rivoli risorse del tutto aleatorie, come si evince anche dal recente intervento del Governatore della Banca d'Italia;
non sono previste risorse a sostegno delle attività produttive ed in particolare della competitività del sistema Italia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse a sostegno della competitività delle imprese italiane duramente impegnate sul fronte della concorrenza internazionale ed a ridurre in tale contesto la pressione fiscale sulle imprese e sui cittadini.
9/2852/52.Milanato, Lazzari, Franzoso.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie per non incrementare ulteriormente la spesa corrente e destinare maggiori risorse al sostegno dell'economia produttiva e alla riduzione del debito pubblico.
9/2852/53.(Testo modificato nel corso della seduta).Verro, Zorzato, Ravetto, Giudice.
La Camera,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità che i regolamenti di delegificazione volti a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi procedano ad una semplificazione della relativa disciplina e delle procedure di riscossione, preferibilmente senza incidere sul quantum delle prestazioni, inossequio
alla riserva di legge posta dall'articolo 23 della Costituzione.
9/2852/54.(Testo modificato nel corso della seduta).Giudice.
La Camera,
premesso che:
l'IRAP assoggetta a tassazione un aggregato (base imponibile) determinato con criteri che per ciascun settore di attività tengono conto della natura peculiare dell'attività svolta. Il decreto istitutivo dell'IRAP ha, infatti, previsto differenti disposizioni atte a disciplinare la costruzione della base imponibile delle società commerciali e industriali, imprese bancarie ed enti finanziari, imprese di assicurazione;
come componenti della base imponibile IRAP sono stati individuati i costi e i ricavi connessi all'attività tipica svolta dall'impresa. I componenti individuati sulla base della predetta logica sono da assumere così come imputati in bilancio, senza ulteriori modifiche salvo quelle previste ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
in aderenza alla logica sottesa ai criteri di determinazione della base imponibile IRAP per le banche e assicurazioni, nel decreto istitutivo dell'IRAP le perdite su crediti e gli atti estimativo-contabili (svalutazioni e accantonamenti) che precedono la loro eventuale rilevazione, erano state ritenuti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP; ciò diversamente dal trattamento riservato alle imprese industriali e commerciali, per le quali perdite, svalutazioni e accantonamenti su crediti non rilevano ai fini del computo del valore della produzione, in quanto fenomeni successivi alla produzione tipica della loro attività; con l'articolo 15-bis, inserito nel provvedimento nel corso dell'esame presso la Commissione referente, per le banche e gli altri enti e società finanziarie, ivi comprese le cosiddette holding industriali (società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario), è stata introdotta una limitazione all'ammontare degli interessi passivi deducibili al fine di non consentire la deducibilità per la parte degli stessi che non si riferisce alla cosiddetta attività tipica bancaria e finanziaria;
il legislatore, con un provvedimento recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica (il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191), ha disposto l'indeducibilità delle perdite su crediti e delle poste valutative dei crediti stessi, disattendendo in tal modo la logica che giustifica la rilevanza delle componenti reddituali tipiche del settore, introducendo, di fatto, una discriminazione a danno del settore medesimo,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della disciplina richiamata in premessa, eventualmente valutando il ripristino della rilevanza ai fini IRAP delle poste afferenti i crediti (rettifiche di valore - ivi comprese le perdite - e le riprese di valore).
9/2852/55.Fratta Pasini, Carfagna, Gregorio Fontana.
La Camera,
premesso che:
all'articolo 15, comma 6, del provvedimento in esame istituisce un Fondo per l'accesso al credito dei giovani;
l'articolo suddetto contiene delle previsioni analoghe a quelle di cui all'articolo 1,
comma 336, della legge finanziaria per il 2006, che è stato però dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 18-27 aprile 2007,
impegna il Governo
a disciplinare in maniera conforme al giudizio della Corte costituzionale l'istituzione del suddetto Fondo per l'accesso al credito dei giovani.
9/2852/56.Carfagna.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca un contenuto eterogeneo, il cui elemento unificante è esclusivamente ravvisabile nell'intento di utilizzare le maggiori entrate tributarie per l'anno 2007 per la copertura di misure da esso disposte;
a tale generica finalità sono tuttavia estranee le disposizioni in materia di personale militare e di riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi;
il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali non appare direttamente riconducibile al quadro delle disposizioni in materia finanziaria cui si riferisce, in via esclusiva, il titolo del decreto-legge,
impegna il Governo
nella stesura degli atti normativi di sua competenza, a rendere il contenuto di tali provvedimenti specifico, omogeneo e conforme al titolo come richiesto dalle norme di legge.
9/2852/57.Bruno.
La Camera,
premesso che:
la tecnica della novellazione degli articoli 6, comma 6, 9, comma 12, e 15, commi 3, 4 e 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalle circolari dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio, emanate in data 20 aprile 2001;
nelle raccomandazioni allegate al paragrafo 9, la suddetta circolare prevede che sia il comma l'unità minima di testo da sostituire tramite novella, anche quando si modifichi una singola parola,
impegna il Governo
a un uso più preciso della tecnica della novellazione per rendere il testo più chiaro e preciso.
9/2852/58.Fitto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'articolo 6, comma 7, prevedeva, nel testo originario, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un fondo destinato alla valorizzazione e promozione delle realtà socio-economiche delle zone confinanti tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale;
il testo attuale del provvedimento destina invece il predetto fondo a tutte le zone di confine tra le regioni, attribuendone una specifica quota ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
il comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di enti locali determinati, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere squilibri economici e sociali,
impegna il Governo
in sede di attuazione della norma richiamata in premessa, a determinare più puntualmente gli enti locali destinatari nonché
le finalità del fondo, in modo da assicurarne la compatibilità con quanto disposto dalle disposizioni costituzionali.
9/2852/59.Boscetto.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come modificato dall'emendamento Dis. 1.1 sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, configura un'accelerazione della spesa di stampo demagogico e clientelare, finalizzata a recuperare il consenso perduto dai partiti del Centro Sinistra;
anche il DPEF si pone sulla stessa linea di «finanza allegra», il che costituisce un atto del tutto irresponsabile, data l'entità del nostro debito pubblico e degli impegni di risanamento assunto con l'Unione Europea, la quale ha già avanzato forti critiche all'azione del Governo,
tutto questo, unito alle ipotesi di abolizione sostanziale della riforma pensionistica varata a suo tempo dal Ministro Maroni, comporta il pericolo del peggioramento del rating internazionale del debito pubblico italiano;
sarebbe opportuno che il Governo operasse una revisione della propria politica di bilancio, sia in sede di DPEF, sia in materia previdenziale, al fine di evitare il peggioramento del rating internazionale del nostro debito pubblico,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2852/60.Elio Vito, Armosino, Giudice, Casero, Crosetto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 5, del provvedimento in esame dispone, a partire dal 1o gennaio 2008, un aumento delle maggiorazioni sociali di circa 12 euro mensili;
la platea dei beneficiari è alquanto contenuta essendo costituita, secondo le stime dello stesso Governo, da circa trecentomila soggetti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di anticipare al 2007 l'erogazione del citato aumento delle maggiorazioni sociali.
9/2852/61.Mistrello Destro, Pelino, Galli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, nel disporre l'erogazione della somma aggiuntiva ai fini dell'innalzamento delle pensioni minime, prevede che tale somma debba essere corrisposta dall'INPS con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e dal 2008 in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno;
per coloro che beneficeranno dell'innalzamento delle pensioni minime non è evidentemente indifferente percepire tale aumento in un mese piuttosto che un altro,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di attuazione della norma citata in premessa, un tempo certo per l'erogazione di tale somma aggiuntiva.
9/2852/62.Fallica, Mistrello Destro, Pelino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 8, dispone a partire dal 2008 l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici;
in vista dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per accedere ai trattamenti pensionistici, tale disposizione sarebbe di grande aiuto soprattutto per coloro che hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro di recente ovvero quei giovani per i quali trova applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad anticipare al 2007 l'istituzione del Fondo citato.
9/2852/63.Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone l'aumento delle pensioni minime in favore dei soggetti che abbiano precisi requisiti, tra i quali un età pari o superiore a 64 anni;
tale previsione risulta particolarmente penalizzante per le donne, le quali vanno in pensione a 60 anni;
sarebbe opportuno prevedere la possibilità per le donne di accedere al beneficio dell'innalzamento delle pensioni minime prima dei 64 anni, anche in con siderazione del ruolo che esse svolgono nella cura dei figli e dei genitori,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2852/64.Pelino, Mistrello Destro, Giacomoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone l'aumento delle pensioni minime in favore dei soggetti che abbiano precisi requisiti, tra i quali un età pari o superiore a 64 anni;
il nostro sistema previdenziale prevede limiti di età troppo bassi per andare in pensione mentre la tendenza è quella di innalzare l'età pensionabile, come ormai da tempo ci è chiesto dall'Unione europea,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della norma citata in premessa, al fine di valutare un eventuale innalzamento a 65 anni del limite di età per poter usufruire dell'aumento delle pensioni minime.
9/2852/65.Galli, Giacomoni, Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come modificato dall'emendamento Dis. 1.1 sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, contiene tutta una serie di finanziamenti a pioggia indirizzati per lo più a favore di categorie e settori da
cui il Governo intende trarre maggiori consensi;
sono insufficienti le risorse destinate alle infrastrutture, il cui rafforzamento rappresenta una priorità per il nostro Paese;
sarebbe opportuno superare l'opposizione del «partito del no a qualsiasi opera» che ha finora paralizzato l'azione del Governo nel campo della politica infrastrutturale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse a spese in conto capitale, in particolare le infrastrutture.
9/2852/66.Bernardo, Casero, Crosetto, Giudice.
La Camera,
premesso che:
nei giorni scorsi il Comitato spontaneo dei pendolari Torino-Milano ha inviato un appello al Presidente del Consiglio dei ministri per la defiscalizzazione dei costi per il trasporto pubblico per gli studenti e i lavoratori dipendenti;
sussistono disagi quotidiani per tutti coloro che, per tutto l'anno, utilizzano mezzi pubblici anziché l'auto privata, contribuendo così alla riduzione dell'inquinamento e che, malgrado ciò, subiscono aumenti ingiustificati delle tariffe di trasporto;
i costi del trasporto pubblico stanno raggiungendo livelli insostenibili per molte famiglie, con importi medi annui ricompresi tra i 1.500 e i 2.000 euro, spese vive per gli studenti e i lavoratori dipendenti;
è necessario che le istituzioni forniscano agli utenti un segnale positivo che tenga conto delle più volte sottolineate esigenze,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per attuare una defiscalizzazione dei costi del trasporto pubblico per gli studenti e i lavoratori dipendenti.
9/2852/67.(Testo modificato nel corso della seduta).Armosino, Stradella, Leone, Baldelli, Osvaldo Napoli, Nan, Testoni, Campa.
La Camera,
premesso che:
la Conferenza dei collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca riunisce 14 enti privati senza scopo di lucro che gestiscono 46 residenze universitarie in Italia e ospitano oltre 4.000 studenti universitari fuorisede per i quali vengono organizzate all'interno delle residenze attività educative e formative di supporto all'attività accademica;
grazie all'attività di questi collegi gli studenti possono ricevere una formazione interdisciplinare arricchita rispetto ai tradizionali curricula universitari, mediante attività di orientamento, tutorato e corsi integrativi;
con l'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, relativo alla approvazione del piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-1996, si è espressamente previsto, nell'ambito delle misure concernenti le attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, che «per specifiche iniziative e programmi relativi ad attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, nonché per l'attuazione delle altre norme previste in materia di diritto allo studio, da realizzarsi anche tramite collegi universitari
legalmente riconosciuti, potranno essere concessi contributi alle Università», essendo in tal modo esplicitamente riconosciuto il ruolo «assolutamente complementare» dei collegi rispetto alla specifica azione formativa realizzata dagli Atenei;
l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame dispone alcuni disaccantonamenti anche a favore del Ministero dell'Università e della ricerca, ed in particolare, del Fondo unico per l'edilizia universitaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di prevedere ulteriori stanziamenti in favore dei 14 collegi universitari legalmente riconosciuti, quale contributo per specifiche iniziative e programmi relativi ad attività di orientamento, culturali e didattiche integrative, tenuto conto che si tratta di enti senza scopo di lucro che svolgono un ruolo complementare e di supporto rispetto all'azione formativa realizzata dagli Atenei, contribuendo ad arricchire la formazione degli studenti.
9/2852/68.(Testo modificato nel corso della seduta).Adenti, Affronti, Zucchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede interventi in materia pensionistica;
il Governo ha espresso la volontà di corrispondere, in favore dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni una somma aggiuntiva in funzione dell'anzianità contributiva complessiva;
esiste la questione delle c.d. donne silenti, ovvero delle lavoratrici che, avendo prestato attività lavorativa per brevi periodi o avendo scelto di sacrificare la loro carriera professionale per dedicarsi alla famiglia, hanno versato contributi per un numero di anni non sufficienti a garantire un minimo pensionabile;
appare opportuna una diversa ripartizione delle risorse stanziate, senza determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo necessario dare un segnale positivo alle donne lavoratrici che non hanno conseguito il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano comunque considerevoli anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza;
è in ogni caso, ad avviso del presentatore, doveroso affrontare la problematica in oggetto, una volta perseguita la stabilità finanziaria del sistema pensionistico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prendere in esame la questione delle lavoratrici che hanno prestato attività lavorativa per periodi di durata tale da non giungere al completamento dei versamenti contributivi minimi di legge ai fini pensionistici, al fine di ridefinire il loro trattamento previdenziale, prevedendo una maggiorazione forfetaria, ovvero rapportata all'anzianità contributiva, della pensione sociale o dell'assegno sociale.
9/2852/69.Lussana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti le missioni internazionali delle Forze armate, la magistratura ed il personale dirigente del Ministero della giustizia;
nell'ambito delle nuove missioni autorizzate, si collocano degli interventi destinati a svolgersi in Kosovo, in una cornice che presuppone l'approvazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, basata sull'applicazione del cosiddetto Piano Ahtisaari;
allo stato, non sembra in vista l'approvazione di alcuna risoluzione in tal senso, opponendosi al piano Ahtisaari non
soltanto le autorità della Repubblica di Serbia ma, anche quelle della Federazione russa;
le nuove missioni europee in Kosovo, alle quali il Governo intende contribuire con personale italiano, traggano la loro origine nella volontà dell'Unione europea di prepararsi a rilevare parte delle funzioni attualmente esercitate dall'UNMIK, dando così per scontata l'accettazione del piano Ahtisaari tanto dalle parti in causa quanto da parte dell'intera comunità internazionale;
il Governo ha già espresso parere favorevole su un ordine del giorno che impegna l'esecutivo italiano a non accettare alcuna soluzione per il Kosovo che non sia pacifica e condivisa;
appare opportuno sospendere la partecipazione del nostro paese alle nuove missioni promosse dall'Unione europea finalizzate alla costruzione dello Stato di diritto in Kosovo, subordinandone l'inizio effettivo all'adozione di una soluzione pacifica e condivisa per la provincia serba attualmente sotto la giurisdizione delle Nazioni Unite,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a dar seguito a quanto esposto in premessa, in particolare con riferimento all'ultimo capoverso.
9/2852/70.Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti le missioni internazionali delle Forze armate, la magistratura ed il personale dirigente del Ministero della giustizia;
occorre evitare la dispersione dello sforzo militare e di polizia italiano su una rilevante quantità di teatri, poiché in tal modo non si assicura alcun ritorno significativo neanche sul piano dell'immagine, pur comportando tali operazioni oneri a carico del bilancio dello Stato;
la partecipazione che si profila in relazione alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD CONGO, appare irrilevante dal punto di vista politico-militare, anche in rapporto alla missione guidata dall'Unione Africana in Somalia, nota come AMISOM;
le risorse attribuite dalla legge finanziaria per il 2007 al Fondo per le missioni internazionali di pace sono già state interamente impegnate, obbligando il Governo a ricorrere all'extragettito fiscale e ad interventi correttivi in sede di assestamento del bilancio dello Stato,
appare opportuno riconsiderare le linee guida della politica italiana di sostegno alla stabilità internazionale, nel senso di ridurre il numero degli interventi complessivamente condotti, privilegiando i teatri operativi di più evidente interesse nazionale e rinunciando a presenze simboliche che hanno un costo ingiustificato alla luce dei ritorni attesi,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/71.Bricolo.
La Camera,
premesso che:
con la legge n. 766 del 1973 e con la legge n. 50 del 1976 il Governo ha potuto operare un riordino specifico ed unitario della normativa sull'edilizia universitaria, anche attraverso la contestuale creazione del piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria;
i principi che indirizzano le suddette norme si ispirano ad una programmazione cosiddetta «dal basso», poiché i programmi pluriennali sono proposti dalle
università, mentre, alla luce di questi, il Ministro dell'Università si riserva di approvare, con decreto, un programma complessivo delle opere edilizie, tenendo anche in considerazione le proposte di un Comitato misto di rappresentanti interministeriali e delle università. Solo successivamente, con decreto specifico, il Ministero approva i finanziamenti per le singole opere delle università;
alle università è concessa un'importante flessibilità operativa, anche in deroga alla disciplina urbanistica generale, nelle deliberazioni relative ad acquisizione delle aree, nell'acquisto o nella locazione degli immobili, nella progettazione, nelle gare, nella stipula di eventuali convenzioni e, comunque, in relazione a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione ed al collaudo delle opere;
è prevista una gestione contabile separata, attraverso le contabilità speciali intestate ai rettori, che consente una rendicontazione sulle spese effettuate, senza un'autorizzazione preventiva degli uffici di tesoreria provinciali del Tesoro;
alla luce di questi principi generali, la normativa è poi evoluta con interventi successivi meno organici e secondo una logica puramente finanziaria, legata alle disponibilità esistenti;
il concetto di «programmazione dal basso» si è tradotto in un modello più concertativo, attraverso gli accordi di programma stipulati dal Ministero con le università ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge n. 537 del 1993;
rimane tuttavia oscuro come il Ministero sintetizzi i singoli programmi in un piano organico nazionale, se si escludono i criteri di riparto del fondo per l'edilizia generale e dipartimentale delle università, che risalgono al 1977 e che sono stati elaborati dal citato Comitato misto, in seguito ad una legge di programmazione pluriennale;
è del tutto evidente che tale modello di ripartizione dei fondi risulti datato: il principale fattore di ponderazione riguarda il numero di studenti, ma rispetto alla logica degli anni '70 che ha disincentivato un'eccessiva congestione degli atenei esistenti al fine di crearne nuovi, oggi, invece, anche alla luce delle norme restrittive sul decentramento previste dalla legge finanziaria per il 2007, sembra prevalere un modello di concentrazione degli studenti nelle sedi già esistenti;
l'estemporaneità con cui è stata gestita la materia edilizia, senza alcuna programmazione complessiva dall'inizio degli anni `90, e la costante decurtazione dei fondi, a fronte di una programmazione pluriennale di spesa notevolmente maggiore a livello di singolo accordo di programma, in linea con gli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge finanziaria, hanno portato al blocco di programmi risalenti addirittura al 1997.;
a ciò va aggiunto che la legge n. 338 del 2000, in materia di alloggi e residenze per gli studenti universitari, pur rispondendo ad un'esigenza di potenziamento di un servizio fondamentale per gli studenti, ha comportato una consistente sottrazione di fondi al capitolo relativo all'edilizia universitaria (60 miliardi delle vecchie lire per il solo triennio 2000-2002, come disposto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge citata) e non si è tradotto in un complessivo aumento dei fondi per l'infrastrutturazione universitaria; tale sottrazione di fondi ha comportato una progressiva difficoltà del Ministero dell'Università a garantire il rispetto degli accordi di programma;
l'inopinata equiparazione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 di tutti i collegi universitari, con la «finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative», ha determinato una frammentazione ulteriore delle risorse complessive, senza una previa valutazione delle attività concretamente svolte da questi collegi;
in questo contesto di drastica riduzione dei fondi disponibili, alle università
sono state date possibilità alternative all'edilizia, quali:
a) nell'ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, la finanziaria per il 2007 (articolo 1 comma 203) ha previsto che entro il 30 giugno 2007, con regolamento congiunto MEF/MIUR, vengano stabiliti i criteri, le modalità e i termini dei trasferimento a titolo gratuito alle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università stesse per le proprie necessità istituzionali;
b) sempre la finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 263) prevede un piano di dismissione dei beni del Ministero della Difesa, attraverso il loro iniziale trasferimento all'Agenzia del demanio e, successivamente, mediante la successiva concessione lunga (o di «valorizzazione») o i piani di valorizzazione rivolti a concessionari pubblici e/o privati. Il piano di dismissioni si concluderà nel luglio 2008;
il primo decreto congiunto Ministero della difesa - Agenzia del demanio è stato emanato alla fine di febbraio e ha previsto la consegna di 201 immobili all'Agenzia stessa, entro il 30 giugno;
il prossimo decreto congiunto dovrebbe essere emanato entro il 31 luglio 2007;
la finanziaria per il 2007 include anche le università tra le possibili destinatarie di immobili sequestrati alle organizzazioni malavitose (articolo 1, commi 201 e 202).
la finanziaria per il 2007 proroga, al 31 dicembre 2009 l'obbligo da parte degli enti previdenziali di destinare fondi alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 498 del 1992;
appare del tutto evidente come alcuni atenei hanno beneficiato o beneficeranno delle dismissioni del Ministero della difesa, così come degli investimenti da parte degli enti previdenziali;
nella seduta del 9 maggio scorso della Commissione istruzione e beni culturali del Senato, in sede di formulazione di parere sull'utilizzo dei fondi per l'edilizia universitaria per il 2007, è stato sottolineato come dei 50 milioni stanziati in finanziaria nella tabella F, in realtà, risultassero disponibili solo 35 milioni, a causa degli accantonamenti previsti dalla finanziaria stessa; di conseguenza tutti i fondi disponibili non potevano che essere destinati a copertura, peraltro parziale, degli accordi di programma, senza alcuna possibilità di riequilibrio, così come in realtà nello spirito della normativa sull'edilizia universitaria;
il decreto in esame prevede lo stanziamento di 69 milioni di euro per l'edilizia stessa, al fine di gestire gli accordi di programma per il 2007,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di procedere, nell'ottica di programmazione complessiva sopra richiamata, ad una ricognizione dei beneficiari dei programmi richiamati in premessa, al fine di consentire una futura e opportuna razionalizzazione delle diverse tipologie di intervento previste, a partire da coloro che risultano penalizzati dal recente blocco degli accordi di programma, mediante la realizzazione di un data base accessibile a tutti attraverso il Sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.
9/2852/72.Goisis.
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 12, richiede la restituzione del cosiddetto «bonus fiscale» concesso sotto forma di crediti di imposta sul gasolio alle imprese di
autotrasporto merci nel periodo 1992-1994, in quanto giudicato dagli organismi comunitari aiuto di Stato illegittimo;
il settore dell'autotrasporto merci attraversa un momento di grave crisi legata, in primo luogo, agli alti costi di esercizio che l'intero comparto deve sostenere per fattori di diversa natura, dalle carenze infrastrutturali, all'aumento dei carburanti e dei pedaggi;
la restituzione del bonus fiscale, erogato fra l'altro da oltre 10 anni, andrebbe a colpire proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere;
la richiesta di pagamento sostenuta dall'attuale Governo, su indicazione delle istituzioni europee, sembra costituire un ostacolo alla completa attuazione del processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1o marzo 2005, n. 36,
appare opportuno annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci, nonché adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l'attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative volte a dar seguito a quanto evidenziato, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2852/73.Gibelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, comma 1 del decreto in esame ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
i tragici incidenti verificatesi negli ultimi fine settimana sulle strade italiane non sono altro che la conseguenza del fallimento delle azioni, fino ad oggi predisposte, di prevenzione e sensibilizzazione contro l'uso di alcol e sostanze stupefacenti rivolte ai giovani;
di fronte ad una realtà così drammatica, il presente intervento normativo avrebbe potuto rappresentare un giusto strumento per reperire le risorse finanziarie necessarie a contrastare l'elevato numero di incidenti mortali sulle nostre strade;
gli ultimi dati statistici dimostrano come 225 mila incidenti stradali ogni anno si consumano sulle strade, causando 5.426 decessi ed oltre 300 mila feriti;
in Italia i controlli sono appena 200 mila l'anno contro 7-8 milioni in Francia e circa 3-4 milioni in Spagna; gli stessi risultano assolutamente inadeguati a contrastare l'alto numero di incidenti stradali;
l'obiettivo indicato dal terzo programma di azione della Commissione europea, «Dimezzare il numero delle vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa» impone all'Italia, quale Stato dell'Unione europea, di adottare misure volte a ridurre drasticamente il numero dei morti e feriti per incidenti stradali,
occorre considerare, tra i futuri interventi, il reperimento di risorse finanziarie necessarie ad incrementare il numero delle pattuglie operanti sulle strade,
al fine di garantire un efficace espletamento dei servizi di polizia stradale, di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al Codice della strada,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto evidenziato, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2852/74.Pini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3-ter prevede che, per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata siano esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988;
il Governo ha mostrato l'intenzione di considerare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, come presunzione semplice;
il Governo ha mostrato, altresì, l'intenzione di non sottoporre ad accertamenti automatici i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di normalità economica e di invertire «l'onere della prova» in caso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;
i nuovi indicatori di normalità economica sono transitori e non sono assolutamente rappresentativi delle circa 2000 tipologie di imprese cui gli studi fanno riferimento;
l'applicazione dei nuovi criteri ha spinto numerose piccole e medie imprese, fino all'anno di imposta 2005 in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità e questo «regime transitorio» penalizza, in misura variabile, tutti i settori, con punte di crescita dell'indice di congruità nel settore artigianale, immobiliare ed edilizio,
occorrerebbe, pertanto, valutare l'opportunità di non applicare per l'anno di imposta 2006 i predetti indici di normalità economica, in attesa della revisione prevista dal comma 13 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volta a rispondere all'esigenza evidenziata nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2852/75.Fugatti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3-ter prevede che, per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilità semplificata siano esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988;
il Governo ha mostrato l'intenzione di considerare i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indicatori di normalità economica approvati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2007, applicabili dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, come presunzione semplice;
il Governo ha mostrato, altresì, l'intenzione di non sottoporre ad accertamenti automatici i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori rispetto a quelli previsti dagli indicatori di normalità economica e di invertire «l'onere della prova» in caso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;
i nuovi indicatori di normalità economica sono transitori e non sono assolutamente
rappresentativi delle circa 2000 tipologie di imprese cui gli studi fanno riferimento;
l'applicazione dei nuovi criteri ha spinto numerose piccole e medie imprese, fino all'anno di imposta 2005 in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità e questo «regime transitorio» penalizza, in misura variabile, tutti i settori, con punte di crescita dell'indice di congruità nel settore artigianale, immobiliare ed edilizio,
i commercianti sono già sottoposti all'obbligo di emissione dello scontrino e la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto sanzioni più severe per la mancata emissione dello stesso;
nei primi mesi del 2007 la Guardia di finanza ha avviato massicce campagne di prevenzione e di controllo, sanzionando con la sospensione della licenza numerosi esercizi commerciali del Nord,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre allo studio le misure necessarie per sgravare i commercianti e gli artigiani sottoposti alla disciplina degli studi di settore dall'obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
9/2852/76.Fava.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3-quinquies; reca disposizioni di notevole rilevanza;
l'articolo 37, comma 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto l'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori da parte del contribuente;
appare opportuna la scelta di esonerare da tale obbligo i soggetti in regime di contabilità semplificata;
i contribuenti, in particolar modo le aziende, sono soggetti a numerosi obblighi;
le aziende devono necessariamente sostenere alti costi per adempiere a tutti gli obblighi;
è necessario procedere a un riordino e a una semplificazione degli adempimenti fiscali a carico del sistema produttivo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad esonerare dall'obbligo di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori tutte le categorie di contribuenti.
9/2852/77.Stucchi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15, comma 3-bis; reca disposizioni in materia di indicatori di normalità economica;
l'applicazione dei nuovi criteri ha spinto numerose piccole e medie imprese, fino all'anno di imposta 2005 in regola con gli studi di settore, fuori dai parametri di congruità. Come esposto anche da autorevoli rappresentanti di categoria, gli incrementi dei ricavi medi che scaturiscono dalle elaborazioni risultano spropositati rispetto alla reale attività aziendale. Una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento delle piccole imprese risulterebbe non coerente con gli studi di settore;
gli indicatori di normalità economica introdotti dalla legge finanziaria, oltre a mettere in crisi l'attività di numerosi piccoli imprenditori ed artigiani, hanno creato serie difficoltà anche ai professionisti sulla corretta applicazione della nuova normativa, tanto che sono state necessarie due circolari (n. 31 e n. 38) per chiarire alcuni degli aspetti più controversi;
il 18 giugno era la scadenza per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, sia quelli a saldo relativi al 2006, sia l'eventuale primo acconto per il 2007 per tutti i contribuenti;
l'Agenzia delle Entrate, con due comunicati stampa, il primo del 9 giugno, il secondo del 15 giugno, senza l'emanazione di alcun decreto ministeriale, ha concesso una proroga ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore, portando la scadenza dei versamenti al 9 luglio senza maggiorazione e all'8 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza volte a rinviare al 9 agosto 2007 la scadenza per effettuare i versamenti a saldo per il 2006 e in acconto per il 2007 per i contribuenti a cui si applicano gli studi di settore, attualmente fissata il 9 luglio 2007, senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,4 per cento.
9/2852/78.Bodega.
La Camera,
impegna il Governo
a mettere a punto, d'intesa con le regioni, un Piano triennale per la realizzazioni di impianti finalizzati alla riduzione del carico azotato negli effluenti zootecnici ed alla produzione di energia, tenendo anche presenti le possibilità di codigestione degli stessi effluenti con le colture energetiche e con materia organica selezionata di origine agricola.
9/2852/79.(Testo modificato nel corso della seduta).Dozzo, Fugatti, Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento prevede uno stanziamento aggiuntivo, finalizzato in primo luogo, se non esclusivamente, al sostegno dei redditi del personale imbarcato su pescherecci soggetti al rispetto dell'obbligo del cosiddetto «fermo biologico» che, come noto, prevede una sospensione dell'attività di pesca, finalizzata a meglio tutelare le risorse biologiche marine;
le attività di pesca, svolte negli ultimi decenni, hanno notevolmente impoverito le risorse ittiche presenti nel Mediterraneo;
la concentrazione delle attività di pesca su determinate tipologie ittiche ha contribuito a determinare situazioni di crescente squilibrio tra gli stock maggiormente sfruttati e quelli moderatamente utilizzati, aggravando i problemi di equilibrio degli ecosistemi marini;
una delle principali cause dell'impoverimento dei mari è sicuramente individuabile nello squilibrio tra le attività di piccola pesca e quelle di pesca industriale, che sebbene, nel Mediterraneo, sia meno evidente che altrove, incide, comunque, pesantemente sul raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra la necessità di mantenere le risorse marine e l'esigenza di consentire il normale svolgimento delle attività di pesca,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito delle misure a sostegno della pesca già contenute nel presente provvedimento, un ulteriore impegno finanziario espressamente finalizzato a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività artigianali di piccola pesca.
9/2852/80.Brigandì.
La Camera,
premesso che:
il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento in esame prevede l'espansione, fino a 4.200 milioni di euro, dell'ammontare dei pagamenti per investimenti che l'ANAS potrà effettuare nell'anno 2007, mentre il comma 4 dell'articolo 8 dispone la concessione di un contributo all'ANAS di euro 426,6 milioni, per l'anno 2007, a titolo di apporto al capitale sociale, al fine di ripianare la perdita di esercizio per l'anno 2006;
secondo le dichiarazioni del Governo, tali risorse finanziarie verranno destinate dall'ANAS al proseguimento dei cantieri in corso;
le criticità emergenti nello stato di avanzamento dei lavori dei collegamenti stradali di accessibilità a Malpensa sembrano causate dalla carenza delle disponibilità finanziarie, come ad esempio quelle relative ai lavori della superstrada veloce Malpensa-Boffalora, che collegherà l'aeroporto di Malpensa alla A4 Milano-Torino (casello di Marcallo-Mesero) e all'ex Statale 11 «Padana Superiore»;
le infrastrutture stradali di collegamento delle grandi arterie viarie e autostradali nazionali con gli hub aeroportuali sono importantissime per garantire la funzionalità delle infrastrutture aeroportuali e per evitare irreparabili danni al tessuto economico e produttivo del Nord,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una parte del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 8 del presente provvedimento al finanziamento dei lavori dei collegamenti stradali tra la rete autostradale nazionale e gli hub aeroportuali, come i collegamenti di accessibilità a Malpensa, con particolare riferimento alle opere in corso di esecuzione.
9/2852/81.Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame consente agli enti locali in avanzo di bilancio di utilizzarlo parzialmente per le spese di investimento per il 2007,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere tale deroga ai medesimi comuni in avanzo per l'utilizzo finalizzato alle spese con funzione sociale.
9/2852/82.Filippi.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una parte delle maggiori risorse derivanti dall'extragettito tributario a rafforzare i presidi ospedalieri a tutela della salute dei cittadini e dei turisti nelle isole che sono soggette al fenomeno dell'immigrazione clandestina e degli sbarchi.
9/2852/83.Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 5, del presente provvedimento prevede l'espansione, fino a 4.200 milioni di euro, dell'ammontare dei pagamenti per investimenti che l'ANAS potrà effettuare nell'anno 2007, mentre il comma 4 dell'articolo 8 dispone la concessione di un contributo all'ANAS di euro 426,6 milioni, per l'anno 2007, a titolo di apporto al capitale sociale, al fine di ripianare la perdita di esercizio per l'anno 2006;
secondo le dichiarazioni del Governo, tali risorse finanziarie verranno destinate dall'ANAS al proseguimento dei cantieri in corso;
nei territori delle regioni del Nord una serie di opere stradali risultano ferme per carenza di finanziamenti e ciò provoca gravi danni economici alle attività produttive, mettendo in crisi la competitività del territorio;
più volte il Governo ha manifestato la propria intenzione di procedere al finanziamento del completamento dei lavori stradali già iniziati, piuttosto che al finanziamento di nuovi lavori, e tale linea politica sembra ribadita nel DPEF 2008-2011 presentato alle Camere,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 8, prioritariamente, alle opere in corso di esecuzione i cui lavori risultano fermi per carenza di risorse.
9/2852/84.Dussin.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento destina una parte delle risorse agli equipaggiamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
il Corpo dei Vigili del Fuoco della città di Monza versa in gravi condizioni di emergenza a causa della carenza di organico e dell'insufficienza degli equipaggiamenti e ciò rende difficoltoso l'intervento immediato, come è avvenuto lo scorso 15 giugno quando è scoppiato a Monza un gravissimo incendio, che è costato la vita ad un uomo di 54 anni e l'intossicazione di numerose altre persone, inclusi i due figli e la moglie della vittima, ricoverati in prognosi riservata;
attualmente i Vigili del Fuoco della città di Monza non ricevono mezzi nuovi in ragione del fatto che il Ministero dell'interno ha classificato il comune monzese al livello di priorità più basso nell'assegnazione degli equipaggiamenti da distribuire, il cosiddetto livello S1, malgrado si tratti della terza città della Lombardia per numero di abitanti e diventerà capoluogo di provincia dal 2009,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad assegnare priorità al finanziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo dei Vigili del Fuoco della città di Monza ed a rivedere la classificazione del livello di priorità, ai fini dell'assegnazione degli equipaggiamenti da distribuire, allo scopo di permettere un adeguato svolgimento dei compiti d'istituto, consone all'importanza della città di Monza nell'ambito del territorio Lombardo.
9/2852/85.Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, comma 7, del decreto legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e con Paesi esteri,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a fare in modo che, nella ripartizione degli stanziamenti destinati ai comuni confinanti con i Paesi esteri, si tenga conto in particolare delle problematiche dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica.
9/2852/86.Montani.
La Camera,
impegna il Governo
definire con urgenza e a sottoporre preventivamente al parere delle competenti
Commissioni parlamentari i criteri da adottare per la ripartizione del suddetto Fondo, allo scopo di assicurare una precisa attuazione della norma in oggetto.
9/2852/87.(Testo modificato nel corso della seduta).Caparini.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento è stato concepito nel presupposto che il «maggior gettito fiscale» potesse essere impiegato per fronteggiare una serie di questioni economiche e sociali;
il 5 per cento di individui residenti nel Mezzogiorno, secondo il rapporto ISTAT relativo al 2006, non possono permettersi un'alimentazione adeguata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, affinché fin dalla prossima manovra di bilancio, si consenta a tutti i cittadini italiani, compresi quelli di cui si è detto in premessa, una alimentazione regolare ed adeguata.
9/2852/88.(Testo modificato nel corso della seduta).Reina, Neri, Lo Monte, Oliva, Rao.
La Camera,
premesso che:
il progetto di legge in esame destina all'articolo 6, comma 7, risorse economiche «alle zone confinanti tra le regioni»,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di attuazione della disposizione citata in premessa, iniziative finalizzate a considerare «zone confinanti tra le regioni» anche i territori dei comuni della Sicilia, della Sardegna e delle altre isole facenti parti del territorio dello Stato.
9/2852/89.Rao, Lo Monte, Neri, Oliva, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame destina all'articolo 8, comma 1, 166.300.000 euro alle Ferrovie dello Stato S.p.A. «per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico»;
dal 10 giugno 2007 è stata effettuata una drastica riduzione dell'offerta di corse a lunga percorrenza da e per la Sicilia, che da giornalieri si sono trasformati in settimanali, da trisettimanali a bisettimanali e da plurigiornalieri a singole corse quotidiane;
tale soppressione di corse ferroviarie rappresenta per i siciliani un grave pregiudizio rispetto alla loro possibilità di muoversi all'interno del territorio nazionale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che i fondi per Ferrovie dello Stato S.p.A., in base alla norma citata in premessa, vengano destinati prioritariamente a ristabilire le tratte a lunga percorrenza, da e per la Sicilia, soppresse dal 10 giugno 2007.
9/2852/90.Neri, Lo Monte, Oliva, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame destina all'articolo 8, comma 3, 700 milioni di euro
«per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale»;
per ciò che attiene la rete ferroviaria tradizionale emerge un notevole ritardo del Mezzogiorno rispetto alle restanti aree del Paese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare le risorse previste dalla norma di cui in premessa per almeno il 65 per cento alla regioni del Mezzogiorno.
9/2852/91.Oliva, Neri, Lo Monte, Rao, Reina.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di crisi di impresa (articolo 8-bis);
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), all'articolo 1, comma 940, prevede la somma di 2 milioni di euro a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella per la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti;
l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si avvale di prestazioni lavorative esternalizzate, attraverso delle cooperative, per lo svolgimento di tutte le attività tipiche dell'ente stesso;
i rappresentanti della regione Abruzzo, delle province di Teramo e Chieti, dei parchi Gran Sasso e Maiella si sono ripetutamente incontrati con le organizzazioni sindacali locali e regionali per trovare soluzioni idonee a far fronte alla grave situazione occupazionale;
l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ha dichiarato ripetutamente di voler procedere alla stabilizzazione dei lavoratori in parola,
ad interpretare il comma 940 della legge n. 296 del 2006 nel senso che, al fine di consentire i livelli occupazionali del personale delle cooperative in servizio al 31 dicembre 2006, per le attività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, l'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e l'ente Parco nazionale della Maiella sono autorizzati ad utilizzare le risorse trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per la stabilizzazione dei lavoratori medesimi,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a dar seguito a quanto esposto in premessa.
9/2852/92.(Testo modificato nel corso della seduta).Crisci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto in esame prevede un limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte dei comuni e delle province, attraverso uno stanziamento ripartito secondo criteri condivisibili ma quantitativamente assai contenuto;
il blocco dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione rappresenta una delle maggiori criticità delle nuove regole del patto di stabilità interno introdotte dalla legge finanziaria per il 2007. Il nuovo
patto ha sì previsto il passaggio ad un meccanismo di saldi (più rispettoso dell'autonomia degli enti locali rispetto ai tetti di spesa precedentemente in vigore) ma ha registrato significative difficoltà applicative, derivanti dall'inserimento nell'obiettivo programmatico della spesa in conto capitale, da criteri di determinazione degli obiettivi penalizzanti per gli enti virtuosi, dalla mancata esclusione degli avanzi di amministrazione dal calcolo del saldo finanziario;
la revisione del patto di stabilità interno assume dunque particolare rilevanza e urgenza, e va coordinata con il percorso di discussione del disegno di legge delega di attuazione del federalismo fiscale approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007,
impegna il Governo
ad avviare in tempi rapidi un tavolo di confronto con le associazioni delle autonomie locali, al fine di costruire una proposta condivisa di revisione del patto di stabilità interno in tempo utile per la presentazione e la discussione parlamentare della legge finanziaria per il 2008.
9/2852/93.Marchi, Misiani, Sanga.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, comma 1 del decreto in esame ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il 3 luglio 2007, nel corso di un'audizione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, il nuovo capo della Polizia, dottor Antonio Manganelli, ha dichiarato di essere particolarmente preoccupato della situazione del Nord Italia per quanto riguarda la criminalità;
i dati contenuti nel Rapporto sulla criminalità in Italia nell'anno 2006, recentemente presentato dal Ministero dell'interno, confermano le preoccupazioni del Capo della Polizia, evidenziando nelle regioni del Nord Italia per una serie di reati (in primis quelli contro il patrimonio) livelli di diffusione in rapporto alla popolazione nettamente superiori alla media nazionale. A fronte di ciò, secondo gli ultimi dati disponibili del Ministero dell'interno, in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna il numero di operatori di polizia in rapporto alla popolazione è inferiore al dato medio nazionale,
impegna il Governo
a potenziare la capacità operativa di contrasto della criminalità da parte delle Forze dell'ordine in considerazione di quanto esposto in premessa.
9/2852/94.(Testo modificato nel corso della seduta).Misiani, Sanga.
La Camera,
premesso che:
nell'ultimo anno molte categorie di lavoratori in Italia hanno subito una pressione fiscale assolutamente incompatibile con la loro sopravvivenza a medio termine;
esistono proposte dirette a rettificare molte delle misure di inasprimento fiscale fin qui adottate dal governo Prodi: dal decreto-legge n. 223 del 2006, il cosiddetto «Visco-Bersani», alla finanziaria 2007;
le misure suddette sono fortemente contestate dalle categorie di volta in volta colpite;
la finanziaria 2007 ha stanziato 24 milioni di euro per la progettazione esecutiva del raddoppio della linea ferroviaria «la pontremolese» dalla Chiesaccia di Villafranca in Lunigiana a Pontremoli;
i piccoli comuni (sotto i 5.000 abitanti) non riescono, per collocamento a riposo del personale dipendente o carenza di personale per altri motivi, a garantire i servizi essenziali,
impegna il Governo:
a monitorare l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
mettere in atto tutte le iniziative volte a mitigare le norme sugli studi di settore;
rivedere la stretta sull'ammortamento di fabbricati;
mettere da subito a disposizione di Rete ferroviaria italiana i 24 milioni per il 2007 per la progettazione esecutiva dei raddoppio della linea ferroviaria di cui in premessa;
permettere ai comuni sotto i 5.000 abitanti l'assunzione di nuovo personale, se necessario per i servizi essenziali, e a derogare sul personale dipendente se dimostra l'autosufficienza per i maggiori costi da sostenere, incentivandoli cosi sull'autonomia finanziaria.
9/2852/95.Barani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che le maggiori entrate tributarie, quantificate all'articolo 17, sono destinate, tra l'altro, alla realizzazione dei saldi di finanza pubblica definiti nel DPEF;
è opportuno coordinare i termini previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con quanto in materia successivamente disposto dall'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
è necessario favorire una corretta azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento;
è necessario, altresì, salvaguardare le entrate erariali connesse alla gestione di detti apparecchi;
è necessario, inoltre, approntare una disciplina convenzionale più coerente con i principi di proporzionalità e adeguatezza quanto ai livelli di servizio previsti per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi e delle relative penali;
il settore è interessato da una grave crisi conseguente a difficoltà tecnico gestionali e alla non chiarezza della disciplina applicabile, con conseguente indagine della Corte dei conti e applicazioni di sanzioni ai concessionari prive di qualsiasi ragionevolezza e tali da poter comportare effetti deleteri, anche quanto all'aumento dell'illegalità nel settore,
appare opportuno adottare ogni urgente ed opportuna iniziativa atta a garantire la stabilità dell'entrata erariale, la legalità in detto settore, la salvaguardia dei posti di lavoro assicurati nell'ambito della gestione dei concessionari, anche
attraverso l'adozione di misure, o atti normativi, diretti a riportare il sistema delle penali convenzionali dell'alveo dei principi sopra indicati;
appare necessario altresì adottare iniziative normative volte a rivedere, anche le convenzioni in essere, in corenza con le leggi vigenti,
impegna il Governo:
a dare rapida e concreta risposta alle esigenze illustrate in premessa.
9/2852/96.(Testo modificato nel corso della seduta).Angelo Piazza, Crema.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame, all'articolo 4-bis, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e ad investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione per l'anno 2007 di 100 milioni di euro;
nelle regioni del Nord, ed in particolare in Piemonte, si registra nell'ultimo periodo una crescita esponenziale della criminalità presente nel territorio, con grave pericolo per la sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
affinché, nella valutazione dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate dal decreto in esame, ed in particolare dalla disposizione menzionata, sia assicurato il sostegno alle forze dell'ordine presenti nel territorio del Piemonte, con particolare riguardo alle esigenze connesse alla lotta alla criminalità intrapresa dall'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.
9/2852/97.Allasia.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame non interviene con misure a favore della famiglia finalizzate al sostegno della maternità e della paternità;
il trend demografico negativo vede il nostro Paese diventare inesorabilmente sempre più vecchio;
siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei, tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;
la famiglia, nonostante in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
per rilanciare la famiglia tradizionale è necessario quindi mettere in campo nuovi strumenti a sostegno delle responsabilità familiari, e soprattutto misure che ne definiscano in modo coerente il carattere di soggetto attivo, titolare di diritti e doveri;
è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante
esigenza della famiglia: quella di esistere, dando piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi». È triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla Costituzione non ha mai trovato una appropriata attuazione;
l'obiettivo principale deve essere quello di incentivare la natalità attraverso una serie di strumenti che intervengano nella fascia d'età più delicata del bambino (fino al compimento del terzo anno di età);
è opportuno introdurre una misura diretta all'istituzione di una tessera elettronica prepagata, denominata «Carta Buono Famiglia» che deve essere corrisposta a tutti i nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore a tre anni, dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia, al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi europei e mondiali con il più basso tasso di natalità.
9/2852/98.Cota.
La Camera,
considerato che:
il decreto in esame non interviene con misure a favore della famiglia, finalizzate al sostegno della maternità e della paternità;
il trend demografico negativo vede il nostro Paese diventare inesorabilmente sempre più vecchio;
nell'ultima legge finanziaria, non soltanto non è stato nuovamente finanziato il «bonus bebè», ma al contempo sono state sanate le indebite percezioni di tali contributi da parte degli extracomunitari, andando così a cancellare definitivamente la ratio del provvedimento, che determinava sotto il profilo dell'impatto sociale e comunicativo una risposta alla denatalità;
l'indebita sanatoria relativa alla percezione del beneficio economico «bonus bebè» prevista in finanziaria ha fatto sì che con il decreto in esame fosse necessario stabilire una nuova copertura finanziaria per permettere di erogare la concessione a tutte le famiglie che avevano acquisito il diritto a percepire tale contributo,
impegna il Governo
ad adottare in tempi brevi le opportune iniziative normative volte a prevedere misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi europei e mondiali con il più basso tasso di natalità.
9/2852/99.Maroni.
La Camera,
premesso che:
nella tabella A allegata al decreto in esame risulta una differenza, negli anni di contribuzione previsti, tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi per la
corresponsione della somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 1;
l'articolo 5, comma 7, del decreto in esame prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, siano definite, ove necessario, le modalità di attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 5,
impegna il Governo
a monitorare l'attuazione della disposizione di cui in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a parificare gli anni di contribuzione tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e comunque a prevedere che i lavoratori autonomi siano parificati ai lavoratori dipendenti.
9/2852/100.Ceccuzzi.
La Camera,
premesso che:
le esigenze di funzionalità del comparto sicurezza, colpito negli anni precedenti da diverse misure di contenimento della spesa, sono strettamente correlate alle esigenze connesse alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico del nostro Paese;
in Italia vi sono molteplici situazioni di notevole sofferenza delle amministrazioni pubbliche, anche di quelle che operano in settori importanti e delicati, e meritevoli perciò di attenzione, quali il comparto sicurezza e particolarmente quello dei vigili del fuoco;
il decreto in esame prevede un incremento di risorse finanziarie destinate al comparto sicurezza, e specificatamente per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo dei vigili del fuoco;
detto incremento di risorse, seppur positivo, è ancora insufficiente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere nuove e più significative risorse, già nell'ambito della prossima manovra di finanza pubblica, per il comparto sicurezza e specificatamente per il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco.
9/2852/101.Zanella, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
il 30 giugno scorso scadeva il termine entro il quale i lavoratori dipendenti dovevano decidere se lasciare il proprio trattamento di fine rapporto maturando in azienda o convogliarlo nella previdenza complementare;
attualmente la scelta da parte del lavoratore di trasferire il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, è irreversibile,
appare opportuna l'adozione di iniziative normative volte a:
1. prevedere la facoltà per il lavoratore che ha scelto la forma pensionistica complementare, di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, nonché di recedere dalla stessa, senza l'applicazione di
voci di costo, che possano costituire ostacolo alla portabilità o al recesso;
2. disporre che, in caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore abbia diritto, secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali, al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando, e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, ovvero, in caso di recesso, alla riassegnazione e mantenimento presso il datore di lavoro stesso,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/102.Pellegrino, Zanella, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
la disciplina autorizzatoria in materia di rifiuti, come disposta dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, necessita di un adeguamento normativo che non può che essere graduale;
la suddetta esigenza è stata rilevata dalla stessa Commissione ambiente della Camera, che, in sede di parere al decreto-legge in esame, sottolineava espressamente la necessità di prevedere un periodo transitorio ai fini del suddetto adeguamento alla normativa comunitaria,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un periodo transitorio, nell'ambito della disciplina autorizzatoria in materia di rifiuti, che consenta il graduale adeguamento alle modifiche recentemente introdotte alla normativa vigente dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1013/2006, recante la disciplina dell'importazione di rifiuti.
9/2852/103.Camillo Piazza, Francescato, Zanella, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
il grave problema legato all'esigenza di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ha comportato significative e preoccupanti conseguenze in materia ambientale nel territorio della regione stessa; la necessità di ricorrere a provvedimenti di urgenza per fare fronte alla delicata situazione creatasi ha impedito di prevedere adeguati interventi di compensazione ambientale delle zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame prevede la destinazione di 80 milioni per gli interventi della protezione civile in relazione all'emergenza rifiuti,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative normative volte a prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi compensativi ambientali del sito di stoccaggio di Macchia Soprana, a Serre, nel Salernitano.
9/2852/104.Francescato, Pellegrino, Zanella, Bonelli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, come modificato dall'emendamento Dis. 1.1, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, distribuisce risorse a pioggia soprattutto in termini di aumento delle spese correnti e senza nessuna logica di politica economica, disperdendo così risorse preziose, frutto dei sacrifici dei contribuenti sottoposti ad una altissima pressione fiscale;
in particolare il provvedimento trascura le esigenze di sviluppo del Mezzogiorno, che solo a parole rappresenta una priorità dell'attuale Governo,
impegna il Governo
a destinare maggiori risorse al sostegno dello sviluppo del Mezzogiorno e in particolare alla realizzazione di infrastrutture di cui il Sud d'Italia e le isole sono particolarmente carenti.
9/2852/105.Bertolini, Azzolini, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che,
il Governatore della Banca d'Italia ha recentemente sottolineato che il «tesoretto», e cioè il surplus di entrate statali, non esiste e che comunque esigenza del tutto prioritaria è quella di risanare la finanza pubblica ed in particolare di ridurre quell'enorme debito pubblico che rappresenta la pesante eredità della «prima Repubblica»;
il provvedimento in esame e l'impostazione del DPEF, prospettando un allentamento del rigore e della disciplina finanziaria concordata con l'Unione Europea, potrebbero determinare il peggioramento del rating internazionale del debito pubblico italiano,
l'articolo 1, comma 4 della legge finanziaria 2007, impone di destinare le eventuali maggiori entrate a ridurre il disavanzo statale ed a ridurre l'insostenibile pressione fiscale cui sono sottoposti i cittadini,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/106.Azzolini, Ravetto, Verro, Zorzato.
La Camera,
premesso che,
appaiono condivisibili le dichiarazioni del vice Ministro dell'economia circa la constatazione di un più alto tasso di fedeltà fiscale tra le imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese;
lo stesso vice Ministro, con il Protocollo siglato con le categorie dell'artigianato e del commercio in tema di studi settore il 14 dicembre 2006, ha assunto l'impegno ad «orientare, prioritariamente, l'attività di controllo e accertamento nei confronti dei soggetti i cui ricavi dichiarati risultano inferiori al valore minimo determinato sulla base dell'intervallo di confidenza nonché nei confronti dei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione degli Studi»,
appare opportuno, in sede programmazione dell'annuale indirizzo dell'attività di controllo, ad iniziare da quello per l'anno 2008, adottare specifici criteri affinché l'attività di accertamento, com
presa pertanto quella a mezzo studi di settore, sia prioritariamente orientata nei confronti dei soggetti diversi;
dalle imprese manifatturiere che svolgono prevalentemente la loro attività in conto terzi per altre imprese;
dai contribuenti i cui ricavi o compensi risultano non inferiori al valore minimo determinato sulla base dell'intervallo di confidenza come individuato in sede di applicazione dei singoli studi di settore,
impegna il Governo
a dare seguito a quanto indicato in premessa.
9/2852/107.Lulli, Nannicini.