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Allegato A
Seduta n. 193 del 24/7/2007
TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2008
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 24 luglio 2007.
Albonetti, Amato, Astore, Bersani, Bindi, Boco, Bonelli, Bonino, Bono, Brugger, Buontempo, Burtone, Capodicasa, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, D'Ippolito Vitale, Damiano, De Castro, De Piccoli, De Simone, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fallica, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Goisis, La Malfa, Laganà Fortugno, Landolfi, Lanzillotta, Letta, Levi, Li Causi, Lo Presti, Lumia, Mancini, Marcenaro, Maroni, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Musi, Mussi, Angela Napoli, Oliva, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pellegrino, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rutelli, Santagata, Santelli, Scajola, Sgobio, Siniscalchi, Spini, Tassone, Tremonti, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta)
Albonetti, Amato, Astore, Bersani, Bimbi, Bindi, Boco, Bonelli, Bonino, Bono, Brugger, Buontempo, Burtone, Capodicasa, Castagnetti, Catone, Cento, Chiti, Colucci, Cordoni, D'Alema, D'Antoni, D'Ippolito Vitale, Damiano, De Castro, De Piccoli, De Simone, Del Mese, Di Pietro, Donadi, Duilio, Fabris, Fallica, Fioroni, Folena, Forgione, Franceschini, Galante, Galati, Gasparri, Gentiloni Silveri, Giovanardi, Goisis, La Malfa, Laganà Fortugno, Landolfi, Lanzillotta, Letta, Levi, Li Causi, Lo Presti, Lumia, Mancini, Marcenaro, Maroni, Mazzocchi, Melandri, Meloni, Meta, Migliore, Minniti, Morrone, Mura, Musi, Mussi, Angela Napoli, Oliva, Leoluca Orlando, Parisi, Pecoraro Scanio, Pellegrino, Pinotti, Piscitello, Pisicchio, Pollastrini, Prodi, Ranieri, Realacci, Rutelli, Santagata, Santelli, Scajola, Sgobio, Siniscalchi, Spini, Stucchi, Tassone, Tremonti, Villetti, Violante, Visco, Elio Vito.
Annunzio di proposte di legge.
In data 19 luglio 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
D'ANTONA e NICCHI: «Introduzione dell'articolo 6-bis e modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di incandidabilità e ineleggibilità» (2916);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIBELLI: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di cittadinanza» (2917);
GIBELLI: «Modifiche agli articoli 16, 17 e 51 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di celebrazione e trascrizione di matrimoni contratti
all'estero e di adempimenti relativi alle richieste di pubblicazione di matrimonio» (2918);
GIBELLI: «Divieto dell'eutanasia, del suicidio assistito e della pratica dell'accanimento terapeutico, nonché disposizioni in materia di informazione e consenso del paziente e di diffusione delle cure palliative» (2919);
SATTA: «Modifiche agli articoli 43 e 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di determinazione della base pensionabile per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» (2920);
GRIMOLDI: «Modifica all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione del comune di Lentate sul Seveso alla provincia di Monza e della Brianza» (2921);
FRIGATO: «Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari» (2922);
BONO: «Norme per disciplinare l'attività degli artisti di strada» (2923);
BERLUSCONI ed altri: «Destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento di attività e di interventi di tutela ambientale» (2924);
BERLUSCONI ed altri: «Disposizioni per l'esercizio di una nuova rete di servizi universali a vantaggio dei cittadini da parte della società Poste italiane Spa» (2925);
SASSO: «Legge quadro sull'educazione degli adulti» (2926).
In data 20 luglio 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
SERVODIO: «Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni viaggiatori a lunga percorrenza» (2934);
BRUGGER e WIDMANN: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (2935).
In data 23 luglio 2007 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:
NARDI ed altri: «Istituzione della città-regione di Roma capitale» (2938);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CAPEZZONE: «Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione, concernenti la previsione di termini per i procedimenti parlamentari in materia di verifica dei poteri e l'introduzione della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale» (2939);
DEIANA ed altri: «Istituzione dell'Istituto superiore di studi per la formazione, la ricerca e l'intervento per la costruzione di processi di pace, la trasformazione nonviolenta dei conflitti e la promozione dell'eguaglianza sociale» (2940);
PEDRINI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia, della pedopornografia e degli abusi sui minori. Istituzione di una Commissione parlamentare per gli interventi in materia di pedofilia, pedopornografia e reati contro i minori» (2941).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.
In data 23 luglio 2007 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
GIUDITTA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi della politica e sulle spese del settore pubblico» (doc. XXII, n. 17).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge ZANELLA e BOATO: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989» (236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Siniscalchi.
La proposta di legge CAMPA: «Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di attività degli sportivi extracomunitari» (1102) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carlucci.
La proposta di legge ROSSI GASPARRINI e CIOFFI: «Disposizioni per promuovere la rappresentanza dei giovani e la loro partecipazione alla vita politica e istituzionale» (2561) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Picano.
La proposta di legge MURGIA ed altri: «Riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti musicali, audiovisivi e informatici» (2817) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Brusco e Fontana.
Trasmissioni dal Senato.
In data 19 luglio 2007 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:
S. 1465. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006» (approvato dal Senato) (2927);
S. 1466. - «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005» (approvato dal Senato) (2928);
S. 1473. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006» (approvato dal Senato) (2929);
S. 1538. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005» (approvato dal Senato) (2930);
S. 1558. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)» (approvato dal Senato) (2931);
S. 1585. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002» (approvato dal Senato) (2932);
S. 1614. - Senatori TREU e PETERLINI: «Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari» (approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato) (2933).
In data 20 luglio 2007 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 1108. - «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali» (approvato dal Senato) (2936);
S. 1598. - «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» (approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato) (2937).
Saranno stampati e distribuiti.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PELLEGRINO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la razionalizzazione dell'organizzazione degli enti locali, e norme per il contenimento delle indennità e degli altri compensi spettanti ai consiglieri e agli amministratori regionali» (2836) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
BOATO: «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione» (2908) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
D'ALIA: «Modifiche all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e al codice di procedura penale, per l'istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antimafia e antiterrorismo, nonché aumento del ruolo organico della magistratura» (2809) Parere delle Commissioni I, V e XI;
«Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile» (2873) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;
BIMBI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione della violenza e il sostegno delle persone che la subiscono, nonché modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena» (2903) Parere delle Commissioni I, V, VI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
III Commissione (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991» (2861) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1558. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)» (approvato dal Senato) (2931) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1108. - «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali» (approvato dal Senato) (2936) Parere delle Commissioni I, V, VI e XIV.
IV Commissione (Difesa):
DEIANA ed altri: «Scioglimento del Corpo della guardia di finanza, istituzione della Polizia economica e finanziaria e delega al Governo per l'organizzazione della medesima» (2846) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e XI.
VI Commissione (Finanze):
BUONTEMPO: «Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'esenzione dell'abitazione principale dall'imposta comunale su
gli immobili, e disposizioni concernenti la compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (2888) Parere delle Commissioni I, V e VIII.
VIII Commissione (Ambiente):
LUCIANO ROSSI ed altri: «Abrogazione del comma 1226 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente adempimenti delle regioni per la conservazione degli habitat naturali» (2840) Parere delle Commissioni I, V, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
DEL BUE: «Disposizioni per agevolare la costruzione, la ristrutturazione e l'alienazione delle infrastrutture sportive» (2855) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII.
IX Commissione (Trasporti):
LULLI ed altri: «Modifica dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la semplificazione delle procedure relative alla modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore» (2824) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X e XIV.
XI Commissione (Lavoro):
AURISICCHIO ed altri: «Disposizioni in favore delle persone già titolari di esattorie, assunte alle dipendenze dei concessionari della riscossione» (2714) Parere delle Commissioni I, V e VI;
MAZZONI ed altri: «Disciplina della professione di autista di rappresentanza» (2829) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV;
S. 1614. - Senatori TREU e PETERLINI: «Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari» (approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato)» (2933) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).
XII Commissione (Affari sociali):
BOCCIARDO ed altri: «Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti» (2507) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
S. 1598. - «Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria» (approvato dalla 12a Commissione permanente del Senato) (2937) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
PELLEGRINO ed altri: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli abusi sui minori e dell'Organizzazione governativa nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile» (2589) Parere delle Commissioni III, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).
Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (2807) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e IX.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):
DEIANA: «Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria» (2897) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
GIANNI FARINA: «Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero» (2893) Parere delle Commissioni I, V e XI.
Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente):
FILIPPI ed altri: «Disposizioni in materia di politiche giovanili» (2637) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 2006-2007 e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissone (Trasporti).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2005, la relazione - redatta dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - sul programma europeo Galileo, in materia di navigazione satellitare, relativa all'anno 2006 (doc. CCXXVI, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2007, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 2006, n. 12, la prima relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, riferita all'anno 2006 (doc. CCXXXIV, n. 1).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia), alla III Commissione (Affari esteri e comunitari) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 179 del 23 maggio-7 giugno 2007 (doc. VII, n. 247) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all'articolo 60 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), dalla regione Friuli-Venezia Giulia;
alla V Commissione permanente (Bilancio)
sentenza n. 182 del 5-12 giugno 2007 (doc. VII, n. 248) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
33-bis, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Mantova, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 183 del 5-12 giugno 2007 (doc. VII, n. 249) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento agli articoli 3, sotto altro profilo, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, iscritta al n. 353 del 2006 del registro ordinanze;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 184 del 5-12 giugno 2007 (doc. VII, n. 250) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento agli articoli 8, numero 1, e 16, dello statuto speciale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231 e 232, della stessa legge n. 266 del 2005, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 191 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 254) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso - Settore fiscalità generale e contenzioso - Ufficio persone fisiche, protocollo n. 954-91232/2005 del 14 giugno 2005;
alla VI Commissione permanente (Finanze)
sentenza n. 192 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 255) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione, dai tribunali di Ravenna, Cagliari, Livorno, Perugia e Firenze;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 193 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 256) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento
alla «autonomia politica» e alla «dignità politica degli organi elettivi della regione», dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005 sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali)
sentenza n. 194 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 257) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 322, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Piemonte;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 322, della legge n. 266 del 2005, sollevate, in riferimento all'articolo 119 della Costituzione ed al principio della leale collaborazione, dalle regioni Toscana, Piemonte, Campania e Liguria;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)
sentenza n. 195 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 258) con la quale:
dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al tribunale di Venezia, sezione III civile, nel giudizio promosso da Roberto Reale e Giuseppe Casagrande nei confronti del Presidente della regione Veneto, emettere la sentenza 30 aprile-8 agosto 2005, n. 1715;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 202 del 6-18 giugno 2007 (doc. VII, n. 261) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 337, 339 e 340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, promosse in riferimento agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, al principio di leale collaborazione e agli articoli 4, 5, 8, 48 «e seguenti», dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, dalle regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia;
alla V Commissione permanente (Bilancio)
sentenza n. 220 del 6-19 giugno 2007 (doc. VII, n. 262) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione, con tutte le ordinanze in epigrafe, e anche in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, con quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006);
alla VII Commissione permanente (Cultura)
sentenza n. 222 del 18-21 giugno 2007 (doc. VII, n. 264) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto 21 aprile 2005, n. 1735;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 223 del 18-21 giugno 2007 (doc. VII, n. 265) con la quale:
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione
alla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Veneto 19 agosto 2005, n. 3200;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 234 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 266) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Milano, dal tribunale di Roma, dal tribunale di Lamezia Terme, dal tribunale di Ancona, dal tribunale di Taranto, dal tribunale di Oristano, dalla Corte di appello di L'Aquila;
alla XI Commissione permanente (Lavoro)
sentenza n. 235 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 267) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso col quale la regione ha sollevato il conflitto;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 236 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 268) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 237 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 269) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, sollevate - in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 25, 111, 113 e 125 della Costituzione, e all'articolo 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede centrale e sezione staccata di Catania, dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e dai tribunali amministrativi regionali del Veneto, della Campania, sede di Napoli e della Calabria, sede di Catanzaro;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, questione sollevata limitatamente alle parole «e dei consequenziali provvedimenti commissariali» - con riferimento agli articoli 3, 24 e 125 della Costituzione e all'articolo 23 dello statuto della regione siciliana - dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006, sollevata - con riferimento agli articoli 24 e 25, primo comma, della Costituzione - dal consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 238 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 270) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali
del sistema regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 5, e degli articoli 9, 17, 20, 25 e 26 della legge della regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell'«armonia con la Costituzione», e, in particolare, dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) e degli articoli 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge della regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, sollevate, in riferimento all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del «principio dell'autonomia» degli enti locali ricavabile dagli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento all'articolo 59 dello statuto speciale e all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 5, e degli articoli 9, 17, 20, 25 della legge della regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all'articolo 4 dello statuto speciale per violazione del principio dell'autonomia degli enti locali ricavabile dagli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento all'articolo 59 dello statuto speciale e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 239 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 271) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania), aggiunto dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promossa in riferimento all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) dalla provincia autonoma di Trento;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 240 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 272) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui introduce i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater nell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, promossa dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9, numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 1, comma 276, della legge n. 266 del 2005, promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli articoli 5, numero 16, e 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
alle Commissioni permanenti II (Giustizia), V (Bilancio) e XII (Affari sociali)
sentenza n. 241 del 18-26 giugno 2007 (doc. VII, n. 273) con la quale:
dichiara non fondate le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del conflitto per nullità assoluta della notificazione, nonché di improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevate dalla Camera dei deputati;
assegna alla Camera dei deputati ed alla ricorrente procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma il termine di giorni sessanta, decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente sentenza, per la eventuale presentazione di memorie difensive;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 246 del 20 giugno-3 luglio 2007 (doc. VII, n. 275) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 247 del 20 giugno-3 luglio 2007 (doc. VII, n. 276) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale civile di Roma nei confronti del Senato della repubblica;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 255 del 20 giugno-6 luglio 2007 (doc. VII, n. 278) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Cattolica;
annulla, per l'effetto, la nota dell'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna (MINFRTRA/DINFR/34), datata 3 aprile 2006, indirizzata alla Capitaneria di porto di Rimini e trasmessa, per conoscenza, al comune di Cattolica, in data 8 aprile 2006;
alla IX Commissione permanente (Trasporti)
sentenza n. 256 del 20 giugno-6 luglio 2007 (doc. VII, n. 279) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), promossa, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dalla regione Piemonte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, promosse, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli
articoli 8, numero 17, 16 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla regione Piemonte e dalla provincia autonoma di Bolzano;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente)
sentenza n. 257 del 20 giugno-6 luglio 2007 (doc. VII, n. 280) con la quale:
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, della legge della regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della regione Puglia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, della legge della regione Puglia n. 4 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali)
sentenza n. 271 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 285) con la quale:
dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dal deputato Umberto Bossi, per le quali è pendente davanti al tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il giudizio per il risarcimento dei danni riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 2004 (doc. IV-quater, n. 85);
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 272 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 286) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Lombardia;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
sentenza n. 273 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 287) con la quale:
dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al ministro delle attività produttive, di fissare alla regione Trentino-Alto Adige Südtirol criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio;
annulla, per l'effetto, l'articolo 1, comma 2, del decreto del ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007), nella parte in cui prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano nella regione Trentino-Alto Adige Südtirol;
alla X Commissione permanente (Attività produttive)
sentenza n. 274 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 288) con la quale:
dichiara che spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale, pendente davanti al tribunale di Bologna, per il reato di diffamazione aggravata, riguardano opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
sentenza n. 275 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 289) con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge della regione Sardegna 24 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione - Legge finanziaria 2006), in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione e dell'articolo 1, comma 9, della medesima legge, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a) ed e), e 119, sesto comma, della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri dichiara cessata la materia del contendere quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge della regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione e all'articolo 11 dello statuto speciale per la Sardegna, sollevata dal Presidente del Consiglio;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 9, della legge della regione Sardegna n. 1 del 2006, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, ultimo periodo, e 119, secondo comma, della Costituzione e all'articolo 7 dello statuto speciale per la regione Sardegna;
alla V Commissione permanente (Bilancio)
sentenza n. 276 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 290) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione siciliana nei confronti dello Stato - in relazione al silenzio del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte delle note protocolli n. 4792, 4793, 4794 e 4796 del 6 aprile 2006 e delle note prot. nn. 8377, 8370, 8361 e 8367 del 15 giugno successivo, dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento finanze e credito della regione siciliana;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze)
sentenza n. 277 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 291) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice di pace di Dolo;
alla IX Commissione permanente (Trasporti)
sentenza n. 284 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 292) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), in relazione all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 11 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Macerata;
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla
I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 7 giugno 2007, sentenza n. 178 del 23 maggio - 7 giugno 2007 (doc. VII, n. 246), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 6, della legge della regione Veneto 22 dicembre 2005, n. 26 (Istituzione dell'Istituto oncologico veneto), nella parte in cui esclude che l'incarico di direttore scientifico possa essere rinnovato per più di una volta;
dichiara estinto, per rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge della regione Veneto n. 26 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 3 e 7, della legge della regione Veneto n. 26 del 2005, proposte, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio della leale collaborazione istituzionale, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
alla XII Commissione permanente (Affari sociali)
con lettera in data 14 giugno 2007, sentenza n. 188 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 251), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge della regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2006);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, della legge della regione Campania n. 24 del 2005;
dichiara estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio concernente l'articolo 23 della legge della regione Campania n. 24 del 2005, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge della regione Campania n. 24 del 2005 promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ed al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli articoli 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 3 e 4, della legge della regione Campania n. 24 del 2005, sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli articoli 117, 118, primo comma, e 120 della Costituzione;
alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali)
con lettera in data 14 giugno 2007, sentenza n. 189 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 252), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 1, della legge della regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33 (Interventi urgenti per l'economia.
Norme in materia di Impresa, Agricoltura, Artigianato, Lavoro, Turismo e Pesca. Disposizioni su altre materie, modifiche ed abrogazioni di norme), nella parte in cui prevede che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 2, della legge della regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000), nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica
anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 127, comma 2, della legge della regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico;
alla XI Commissione permanente (Lavoro)
con lettera in data 14 giugno 2007, sentenza n. 190 del 5-14 giugno 2007 (doc. VII, n. 253), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'articolo 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani è stabilita dal consiglio di amministrazione della Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI), con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza);
alla XI Commissione permanente (Lavoro)
con lettera in data 18 giugno 2007, sentenza n. 200 del 6-18 giugno 2007 (doc. VII, n. 259), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente)
con lettera in data 18 giugno 2007, sentenza n. 201 del 6-18 giugno 2007 (doc. VII, n. 260), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e regioni;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 357, della medesima legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Friuli-Venezia Giulia;
dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 359, della stessa legge n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Emilia-Romagna;
alla V Commissione permanente (Bilancio)
con lettera in data 21 giugno 2007, sentenza n. 221 del 18-21 giugno 2007 (doc. VII, n. 263), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, primo
periodo, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 - Legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «solamente» e «non»";
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della stessa legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 13 del 2005, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e agli articoli 4 e 8, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), anche in relazione all'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare);
alla VII Commissione permanente (Cultura)
con lettera in data 3 luglio 2007, sentenza n. 245 del 20 giugno-3 luglio 2007 (doc. VII, n. 274), con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 10, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico), sollevata, con riferimento agli articoli 3, 97 e 105 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno quattro anni;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli articoli 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del decreto legislativo n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell'incarico per almeno due anni;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
con lettera in data 6 luglio 2007, sentenza n. 254 del 20 giugno-6 luglio 2007 (doc. VII, n. 277), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete;
alla II Commissione permanente (Giustizia)
con lettera in data 13 luglio 2007, sentenza n. 267 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 281), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto alla evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto alla evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
alla VI Commissione permanente (Finanze)
con lettera in data 13 luglio 2007, sentenza n. 268 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 282), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia 9 febbraio 2006, n. 4 (Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti);
alla XI Commissione permanente (Lavoro)
con lettera in data 13 luglio 2007, sentenza n. 269 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 283), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18-quater, comma 5, della legge della provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 - Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), nel testo in vigore fino alle modifiche apportate dall'articolo 52, comma 1, della legge della provincia di Trento 29 dicembre 2006, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente)
con lettera in data 13 luglio 2007, sentenza n. 270 del 4-13 luglio 2007 (doc. VII, n. 284), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), nella parte in cui non consente l'applicazione dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non é applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente;
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 44, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali
non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente;
alla VI Commissione permanente (Finanze).
Trasmissioni dalla Corte dei conti.
La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16 del 2007 e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 12 giugno 2007, concernente il funzionamento del sistema della riscossione dopo la riforma del decreto legislativo n. 112 del 1999.
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 19 luglio 2007, sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi approvate dal Parlamento nel quadrimestre gennaio-aprile 2007 (doc. XLVIII, n. 5).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
La Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - con lettera in data 19 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17 del 2007 e la relativa relazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 3 luglio 2007, concernente «L'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione alla organizzazione e gestione del patrimonio idrico nazionale: lo stato di attuazione del sistema idrico integrato e la realizzazione delle reti idriche (articolo 4, commi 35-37 della legge n. 350 del 2003; legge n. 443 del 2001; delibera del CIPE del 21 febbraio 2001»).
Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal ministro dei trasporti.
Il ministro dei trasporti, con lettera del 9 luglio 2007, ha trasmesso una comunicazione relativa al seguito dato alle dichiarazioni rese nella seduta dell'Assemblea del 12 aprile 2007 in risposta all'interpellanza META ed altri n. 2/00448.
La suddetta nota è a disposizione dagli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) competente per materia.
Trasmissioni dal ministro della giustizia.
Il ministro della giustizia, con lettera del 13 luglio 2007, ha trasmesso una comunicazione relativa al seguito dato alle dichiarazioni rese nella risposta all'interrogazione Contento n. 5/00466, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 5 dicembre 2006, concernente la realizzazione del nuovo carcere di Pordenone.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Il ministro della giustizia, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, per i non abbienti nei procedimenti civili, relativa al periodo dal 1o gennaio 1995 al 31 dicembre 2006 (doc. XCVI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal ministro della solidarietà sociale.
Il ministro della solidarietà sociale, con lettera in data 13 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dall'articolo 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328, la relazione sull'attuazione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento e risultati conseguiti, con riferimento al biennio di sperimentazione 2001-2002 e aggiornamento dei dati al 2004.
Questa documentazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissioni dal ministro della difesa.
Il ministro della difesa, con lettera del 17 luglio 2007, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno RUGGHIA n. 0/1746-bis/IV/2, accolto dal Governo nella seduta della IV Commissione (Difesa) del 17 ottobre 2006, concernente il riconoscimento del COCER come parte sociale nelle contrattazioni sindacali.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.
Il ministro della difesa, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dalla Lega navale italiana, con allegati la pianta organica ed il conto consuntivo riferiti alla medesima annualità ed il bilancio di previsione riferito all'anno 2007.
Questa documentazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.
Il ministro degli affari esteri, con lettera del 17 luglio 2007, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno GOISIS n. 9/2193/26, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 marzo 2007, concernente iniziative volte a finanziare l'educazione e la scolarizzazione delle donne nei paesi in via di democratizzazione.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il
Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2006 dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, nonché sulla tutela e il rispetto dei diritti umani in Italia (doc. CXXI, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal ministro delle infrastrutture.
Il ministro delle infrastrutture, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, la relazione sull'elenco delle opere connesse ai giochi olimpici invernali «Torino 2006», sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori, aggiornata al 31 dicembre 2006 (doc. CCV, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
Il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con lettera in data 19 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione - riferita all'anno 2006 - sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, unitamente al rapporto, riferito alla medesima annualità, redatto dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 322 del 1989 (doc. LXIX, n. 2).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione da Ministeri.
I Ministeri competenti hanno dato comunicazione dei decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio autorizzate ai sensi delle sottoindicate disposizioni legislative:
articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
articolo 22, comma 8, della legge 27 dicembre 2006, n. 298;
articolo 22, commi 8, 20 e 21, della legge 27 dicembre 2006, n. 298.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle Commissioni permanenti competenti per materia.
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
II Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dal 6 al 7 giugno 2007. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione
(Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (doc. XII n. 208) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina (doc. XII n. 209) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sul tracciato per il processo costituzionale dell'Unione (2007/2087 "INI"), che il Parlamento europeo ha deciso di trasmettere, anche ai membri del Consiglio europeo (doc. XII n. 210) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sulla quinta sessione del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC) (doc. XII n. 211) - alla III Commissione (Affari esteri);
risoluzione sullo statuto sociale degli artisti (doc. XII n. 212) - alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.
La Commissione europea ha inviato nel periodo dal 1o al 15 luglio 2007, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché altri atti dalla stessa adottati.
Tali atti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia.
Il ministro per il commercio internazionale e le politiche europee, con lettere in data 3, 9, 11 e 17 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, la delibera concernente la proclamazione di uno sciopero proclamato per il 23 luglio 2007, riguardante tutti i dipendenti della Sispi SpA.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 19 e 20 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le seguenti delibere concernenti:
sciopero proclamato per il periodo dal 16 giugno al 16 luglio 2007 da parte del personale del settore del recapito delle poste italiane Spa della regione Liguria;
sciopero proclamato dal 26 al 27 luglio 2007 da parte dei marittimi Saremar SpA della regione Sardegna;
sciopero proclamato per il giorno 18 luglio 2007 da parte dei piloti Meridiana dei settore del trasporto aereo;
sciopero proclamato per il giorno 26 luglio 2007, da parte del personale di macchina delle Ferrovie dello Stato - settore trasporto ragionale Calabria - degli impianti di Cosenza, Paola e di Sibari.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 20 luglio 2007, ha trasmesso, ai servizi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, la delibera concernente 1a proclamazione di uno sciopero per il 31 luglio 2007 da parte del personale della polizia municipale del comune di Gela (Caltanisetta).
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, una delibera concernente la comunicazione di prolungamento dello sciopero proclamato dal giorno 3 luglio 2007 da parte dei lavoratori della Sispi di Palermo.
Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.
Il presidente della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 5 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2006/2007 (doc. CXCIX, n. 14).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissioni dal consiglio regionale del Piemonte.
Il presidente della regione Piemonte, con lettera in data 16 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione della regione stessa concernente l'attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, relativa all'esercizio 2006 (doc. CCI, n. 12).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal consiglio regionale della Lombardia.
Il presidente della regione Lombardia, con lettera in data 17 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2006-2007 (doc. CXCIX, n. 15).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi svolte dalla medesima Autorità nel primo semestre 2007 (doc. CCXXII, n. 3).
Questo documento - che sarà stampato - è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).
Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 23 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
Questa documentazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAF), con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, una segnalazione in merito all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Questa documentazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Comunicazione di una nomina ministeriale.
Il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, con lettera in data 24 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del dottor Ettore Ianì a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovine ed altre emergenze cootecniche.
Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il ministro dei trasporti, con lettera in data 20 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i
trasferimenti correnti a società di servizi marittimi e per i trasporti in gestione diretta e in concessione (122).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 agosto 2007.
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 2007, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 (123).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 agosto 2007.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.