Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 195 del 26/7/2007
DISEGNO DI LEGGE: S. 1447 - MODIFICHE ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2900)
(A.C. 2900 - Sezione 1)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
premesso che:
la magistratura associata nel suo complesso e, a volte, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, tendono a comportarsi, soprattutto per quanto riguarda l'iter dei disegni di legge concernenti la giustizia, come una sorta di terza Camera, in sostanziale violazione dell'articolo 70 della Costituzione, enunciando giudizi, ponendo condizioni, esprimendo veti, imponendo tempi come nel caso del disegno di legge in esame, il che è del tutto inammmissibile oltre che costituire - ad avviso dei presentatori del presente atto - una violazione della Costituzione;
l'indipendenza assoluta della magistratura, garantita dalla Costituzione, non è intesa a rendere del tutto autoreferenziale l'ordine giudiziario, ma è funzionale al diritto dei cittadini di essere giudicati da magistrati indipendenti e non condizionabili. Di conseguenza i magistrati devono limitarsi ad applicare le leggi vigenti e non devono interferire indebitamente nelle competenze del potere legislativo e del potere esecutivo;
l'abolizione dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni e degli incarichi direttivi in base a criteri oggettivi, e le valutazioni di professionalità, unico criterio di selezione, attribuiscono - ad avviso dei presentatori - tutto il potere alle «correnti», incidendo così sull'indipendenza di ciascun magistrato;
il singolo magistrato non si sentirà più libero di decidere in piena coscienza, stante che la sua attività professionale sarà soggetta a giudizio delle correnti maggioritarie, e ciò in violazione del principio costituzionale secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge;
le procedure individuate per la progressione nelle carriere non prevedono la possibilità, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di valutare mediante l'esame diretto le capacità professionali dei candidati, violandosi così l'articolo 105 della Costituzione;
la parità delle parti, ovvero la equidistanza dal giudice, non ha soltanto natura procedurale, bensì è un principio, d'ordine istituzionale e di collocazione del pubblico ministero nel sistema giudiziario;
la sostanziale eliminazione della separazione delle funzioni requirente e giudicante rappresenta una violazione sostanziale dell'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo in quanto non è garantita fino in fondo l'assoluta terzietà del giudice;
questo disegno di legge, stravolgendo la riforma dell'ordinamento giudiziario, varata nella passata legislatura, aggrava
il problema della eccessiva lentezza dei processi, soprattutto per l'assenza di ogni specializzazione in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti, configurando così una violazione del secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione che fissa il principio della ragionevole durata dei processi,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.
n. 1. Elio Vito, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romano, Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge del Governo sostituisce integralmente il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con conseguente lesione del principio della certezza del diritto, intendendosi per questo il bisogno di mantenere una ragionevole, tendenziale stabilità del quadro normativo complessivo sempre più sottoposto ad uno stress continuo causato dall'uso «congiunturale» o «occasionalistico» degli strumenti di normazione, la cui finalità, molto spesso, laddove in modo ingenuo non si riponga eccessiva fiducia nelle dinamiche di orientamento genetico dei sistemi giuridici, è solo quella di soddisfare interessi politici di parte o quelli direttamente collegabili alla ricerca dell'allargamento del consenso elettorale;
nel merito, il provvedimento in questione presenta profili di dubbia costituzionalità, come si evince, ad esempio, dalla lettura dell'articolo 1, comma 3, che disciplina i requisiti per l'ammissione al concorso per magistrato ordinario. La norma de qua, infatti, appare del tutto irragionevole, in quanto esclude dalla partecipazione al concorso coloro che, rientrando nelle categorie di soggetti individuati dal comma 3, abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza come seconda laurea e non, alla luce della mera scansione temporale, come prima laurea. Discende da ciò, pertanto, che tale disposizione non potrebbe resistere dinanzi ad un eventuale sindacato di ragionevolezza da parte della Corte costituzionale;
con riferimento all'articolo 111 della Costituzione, che sancisce il principio del «giusto processo», la nuova riforma, fortemente voluta dal Governo, tende a far riacquistare al magistrato un'omogenità e un'unicità di funzione che dovrebbero, invece, essere radicalmente negate;
il disegno di legge in esame introduce un nuovo sistema di valutazioni quadriennali dei singoli magistrati ordinari, ponendo in capo al Consiglio superiore della magistratura un potere dotato di discrezionalità incommensurabile, mentre la «riforma Castelli» aveva previsto, attraverso il ricorso a procedure concorsuali, misure atte a garantire valutazioni imparziali ai fini della progressione in carriera dei magistrati ordinari;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, ove si conferisce, con l'articolo 7, una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi compilativi volti al «coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge», nonché ad «operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti», dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se vi sia coincidenza con l'oggetto della delega, già conferita dall'articolo 2, comma 19, della legge 25 luglio 2005, n. 150, «ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della
presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie»,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.
n. 2. La Russa, Consolo, Contento, Bongiorno, Siliquini, Frassinetti, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Lamorte, Ronchi, Filipponio Tatarella, Migliori, Menia, Gamba.