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Allegato A
Seduta n. 195 del 26/7/2007
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(A.C. 2900 - Sezione 2)
QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI MERITO
La Camera,
premesso che:
l'Assemblea, a causa della scadenza ravvicinata del 31 luglio, data in cui dovrebbe entrare in vigore la riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dal Ministro della giustizia del precedente Governo, si trova nella condizione di esaminare in tempi ristretti un provvedimento già approvato in prima lettura dal Senato;
tale circostanza, come è stato rilevato nel corso dei lavori in sede referente in Commissione giustizia, rappresenta - ad avviso dei presentatori - un vulnus alle prerogative della Camera dei deputati, dal momento che non consente di avere a disposizione un arco temporale adeguato per esaminare e per modificare eventualmente il testo approvato dal Senato;
in particolare sembra realizzarsi una violazione sostanziale del disposto degli articoli 70 e 75 della Costituzione, poiché un ramo del Parlamento viene sostanzialmente ridotto al ruolo di camera di ratifica, fatto tanto più grave dal momento che ciò avviene su un tema molto rilevante che comporta la scelta definitiva del nuovo ordinamento giudiziario, diretto a sostituire quello in vigore dal lontano gennaio 1941;
in ragione di quanto osservato, sarebbe auspicabile che il Governo provvedesse ad emanare un provvedimento d'urgenza per prorogare l'entrata in vigore della cosiddetta «riforma Castelli», al fine di consentire un esame serio ed approfondito di un provvedimento che deve rappresentare una riforma adeguata, in grado di restituire efficienza al «sistema giustizia» del Paese;
oltre quanto rilevato, va ricordato che il provvedimento è stato originariamente presentato alla Camera e poi ritirato per essere successivamente presentato al Senato, presumibilmente sulla base di una scelta politica del Ministro, il quale ha preferito incidere su una riforma appena varata nella scorsa legislatura, senza, al contempo, garantire la sua approvazione entro un tempo congruo e costringendo questo ramo del Parlamento alla semplice ratifica di un testo che al Senato non ha rappresentato il frutto di larghe concertazioni e che non viene condiviso appieno nemmeno dai vari operatori del diritto;
nella scorsa legislatura l'esame parlamentare della riforma dell'ordinamento giudiziario è iniziata nel febbraio 2002 e si è conclusa nel luglio 2005, mentre in questa legislatura la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata esaminata a partire dal mese di aprile dal Senato, per concludersi in due settimane alla Camera;
siamo di fronte ad una vera e propria «controriforma della riforma» dell'ordinamento giudiziario varata dal precedente Governo, dato che il provvedimento in esame modifica in modo sostanziale il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alla istituzione della scuola superiore della magistratura, e il decreto legislativo n. 25 del 2006, relativo al consiglio direttivo della Cassazione e ai consigli giudiziari, oltre ad incidere sostanzialmente
sul decreto legislativo n. 160 del 2006, relativo alla nuova disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e delle funzioni, comportando il definitivo tramonto della separazione delle funzioni prevista dalla «riforma Castelli» e diretta ad affermare i principi costituzionali della imparzialità e autonomia dei magistrati, a loro volta presidio e garanzia del principio del giusto processo;
con scelta alquanto discutibile il presente provvedimento, che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura la competenza in tema di valutazione di professionalità dei magistrati, non precisa i parametri oggettivi in base ai quali i consigli giudiziari possono esprimere le valutazioni circa la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno dei magistrati, lasciando al Consiglio superiore la libertà di precisare tali parametri attraverso apposita delibera, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge;
va sottolineata la tipologia dei giudizi espressi dal Consiglio superiore della magistratura - positivo, non positivo, negativo - che hanno importanti conseguenze professionali ed economiche, fino a comportare, previa audizione del magistrato, la dispensa automatica dal servizio in caso di duplice giudizio negativo, ma che si esplicano nell'arco della carriera del magistrato per i primi ventotto anni con una totale assenza di verifiche per gli anni successivi;
un'incongruenza del testo è poi rappresentata dall'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura della competenza ad esprimere il giudizio di professionalità anche nei confronti dei magistrati fuori ruolo, tra i quali rientrano, ad esempio, quelli distaccati presso il Ministero della giustizia, per la difficoltà di comprendere in base a quali elementi il Consiglio superiore possa esprimere valutazioni su attività non giurisdizionali;
deve essere stigmatizzata la cancellazione di una disposizione fondamentale che prevedeva, per la prima volta, che le piante organiche degli uffici giudiziari fossero stabilite attraverso un provvedimento del Ministro, anziché da parte del Consiglio superiore della magistratura sulla base di criteri indefiniti;
parimenti indefiniti, relativamente all'operato del Consiglio superiore della magistratura, risultano essere i criteri e i tempi per la copertura degli incarichi direttivi e semidirettivi;
con scelta erronea, ad avviso dei presentatori, è stata eliminata la prova pscico-attitudinale diretta a valutare la predisposizione del candidato ed a selezionare esclusivamente persone capaci ed equilibrate per l'esercizio delle delicate funzioni di magistrato;
non viene condivisa la nuova impostazione sottesa alle norme relative all'istituzione della Scuola superiore della magistratura, poiché, anche in tale contesto, viene ampliato il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, attraverso il riconoscimento di diversi poteri, come la fissazione delle modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio, l'individuazione dei corsi di approfondimento su determinate materie, la designazione dei magistrati tirocinanti, fino ad arrivare all'attribuzione della competenza a pronunciare il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie;
forti perplessità suscita la carenza di copertura di numerose norme, in particolare per quanto concerne la previsione di bilancio della spesa di personale della magistratura per ciascun anno, unitamente al processo di stima per l'anno successivo, non risultando chiaramente definito se siano incluse le spese per le nuove assunzioni previste per il medesimo anno di riferimento (2007); a fronte di posizioni di personale in soprannumero o fuori ruolo, si dovrà provvedere a colmare la corrispondente vacanza attraverso nuove assunzioni, che presuppongono ulteriori aggravi di spesa, malgrado l'affermazione del Governo che la corrispondente vacanza non determina un'automatica copertura
del posto attraverso nuove assunzioni; tali aspetti del provvedimento, anche in ragione delle numerose modifiche, avrebbero reso necessaria una nuova relazione tecnica da parte del Governo,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2900.
n. 1. Lussana, Pini, Dozzo, Alessandri, Cota, Grimoldi, Filippi, Bodega, Stucchi, Goisis.
La Camera,
premesso che:
il servizio giustizia è attualmente caratterizzato da una grave carenza di efficienza che si manifesta essenzialmente nella lunghezza eccessiva dei giudizi penali, civili ed amministrativi per cui si rende necessario un intervento diretto a rendere più funzionale e quindi più celere l'amministrazione della giustizia la cui lentezza si trasforma troppe volte in giustizia negata e fa venire meno la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Inoltre la difficoltà ad ottenere un giudizio civile in tempi ragionevoli dai tribunali, fa spesso ricorrere le imprese e i cittadini a procedure arbitrali che comportano costi ingenti. La riforma approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura era appunto finalizzata a raggiungere lo scopo prioritario di ridurre i tempi della giustizia mentre il provvedimento in esame ne stravolge gli obiettivi;
per la progressione in carriera dei magistrati, i criteri delineati dal disegno di legge in esame sono assolutamente generici e discrezionali mentre la precedente «riforma Castelli» aveva reintrodotto il criterio della meritocrazia. Ciò limitava la discrezionalità lasciando largo spazio alla Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale sulla formazione, come sulla progressione in carriera dei magistrati, doveva essere tenuto in debito conto dal Consiglio superiore della magistratura, ai fini delle valutazioni di sua competenza;
il presente disegno di legge è stato esaminato in Parlamento in modo frettoloso e senza il dovuto approfondimento e sotto il «ricatto temporale» della magistratura organizzata che ne pretende l'approvazione definitiva prima della imminente scadenza della sospensione degli effetti principali della riforma dell'ordinamento giudiziario varata nella passata legislatura;
il Governo non è stato in grado di fornire i dati richiesti con riferimento al carico di lavoro che avrà il Consiglio superiore della magistratura per le prime valutazioni di professionalità, nonché per 1'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi che andranno in scadenza al 180o giorno successivo all'entrata in vigore della legge;
l'alto numero di pratiche da esaminare potrebbe determinare rilevantissime difficoltà nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e che, pertanto, è essenziale conoscere, prima di votare la legge, quante siano le valutazioni di professionalità, nonché gli incarichi direttivi e semidirettivi da assegnare,
delibera
di non procedere all'esame dell'A.C. 2900.
n. 2. Elio Vito, Leone, Armosino, Bertolini, Brancher, Fratta Pasini, La Loggia, Moroni, Romani, Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.