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Allegato A
Seduta n. 195 del 26/7/2007
(A.C. 2900 - Sezione 4)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
la quantificazione degli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 1 è stata effettuata con criteri estremamente prudenziali, tali da consentire in ogni caso di far fronte anche ad eventuali modulazioni della commissione stessa, fermo restando che i compensi relativi al presidente sono già previsti a legislazione vigente;
l'assegnazione di funzioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, non influisce sulla progressione economica dei magistrati e non implica adeguamenti retributivi;
l'attività di valutazione dei magistrati rientra fra quelle tipiche del Consiglio superiore della magistratura e non necessita di specifiche strutture di supporto aggiuntive rispetto a quelle esistenti;
le risorse stanziate risultano sufficienti a far fronte alle modifiche alla disciplina in materia di passaggio di funzione di cui al comma 4 dell'articolo 2;
con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2, la quantificazione degli oneri è stata effettuata in base a criteri prudenziali per cui al limitato numero di cessazioni anticipate potrà farsi fronte con le residue disponibilità delle risorse di cui all'articolo 2, comma 40, della legge n. 150 del 2005;
l'assegnazione di un magistrato ad un ufficio in posizione in soprannumero, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 2, non determina una variazione della dotazione organica complessiva;
i valori indicati nella nuova tabella allegata al comma 11 dell'articolo 2 corrispondono esattamente all'ammontare delle retribuzioni attualmente erogate;
le disposizioni di cui al comma 12 del medesimo articolo 2 non recano innovazioni per quanto concerne la progressione economica dei magistrati;
le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano l'attribuzione di nuove funzioni alla scuola superiore della magistratura ma piuttosto un diverso orientamento dell'attività della scuola stessa volto a privilegiare lo svolgimento di compiti di formazione, compiti ai quali la scuola potrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente;
l'espletamento delle nuove procedure elettive, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, potrebbe comportare oneri di modesta entità, tuttavia ampiamente compensati dall'ampliamento della cadenza temporale, da due a quattro anni, del sistema elettorale previsto per i consigli giudiziari;
rilevato che appare opportuno modificare alcune clausole di invarianza e di copertura al fine di renderle conformi alla prassi consolidata e alla disciplina contabile.
Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 2, comma 2, capoverso articolo 11, sostituire il comma 17 con il seguente: «Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente»;
b) all'articolo 2, comma 3, capoverso articolo 12, sostituire il comma 17 con il seguente: All'istituzione e al «funzionamento della Commissione di cui al comma
13 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;
c) all'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente: «All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.»;
d) all'articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «non comportano», con le seguenti: «non devono comportare»;
e) all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «comma 11» con le seguenti: «comma 12», e sostituire le parole: «è determinata», con le seguenti: «è valutata»;
f) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2008» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.35, 1.36 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.300, 1.301, 1.303, 1.304, 1.305, 1.313, 1.314, 1.315, 1.316, 1.319, 2.9, 2.28, 2.41, 2.42, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58, 2.59, 2.60, 2.90, 2.91, 2.92, 2.105, 2.305, 3.2, 3.30, 3.34, 3.36, 3.38, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 5.6, 5.300, 5.400, 8.1, 8.2, 8.3, 8.300 e 8.400 e sugli articoli aggiuntivi 6.01 e 6.0300, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.