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Allegato A
Seduta n. 196 del 27/7/2007
...
(A.C. 2900 - Sezione 2)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».
2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:
a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;
c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
f) alle attività di formazione decentrata;
g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
m) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che
disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».
3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale».
5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».
6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;
c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».
7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».
8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».
9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».
11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:
«Sezione IV-bis.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:
a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia, attualmente in servizio, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica
l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza.
3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».
12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».
13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura».
14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.
4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».
15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;
b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;
c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti
periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario»;
e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».
16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le relazioni redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle relazioni redatte all'esito delle sessioni trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti»;
d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;
e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».
17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;
b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».
19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.
3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26). - 1. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:
a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
b) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;
c) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera o), di altri operatori della giustizia;
d) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;
e) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;
f) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;
g) alle attività di formazione decentrata;
h) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
i) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;
l) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
m) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
n) all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
o) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;
p) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.
2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».
2. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
3. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:
a) il comitato direttivo;
b) il presidente;
c) il segretario generale».
4. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».
5. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui quattro scelti dal Consiglio superiore della magistratura fra magistrati ordinari che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, quattro scelti dal Consiglio universitario nazionale fra professori universitari e quattro scelti dal Consiglio Nazionale Forense fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico»;
c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».
6. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese».
7. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.
2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».
8. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».
9. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».
10. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è aggiunta la seguente:
«Sezione IV-bis. - IL SEGRETARIO GENERALE.
Art. 17-bis. - (Segretario generale). - 1. Il segretario generale della Scuola:
a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;
e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.
Art. 17-ter. - (Funzioni e durata). - 1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni.
3. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».
11. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo»;
12. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 le parole: «comitato di gestione», ovunque ricorrano, sono sostituite sostituita dalle seguenti: «comitato direttivo»;
13. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».
14. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;
b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)
Sopprimere il comma 1.
3. 1. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Costa, Gelmini, Mormino, Bondi, Craxi.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
5. Le sedi della Scuola superiore della magistratura sono individuate nelle città di Bergamo, Latina, Benevento e Catanzaro.
3. 2. D'Ippolito Vitale.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: sono individuate fino a: quella delle tre con le seguenti: è individuata una sede della Scuola, nonché quella in cui si
riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento.
3. 300. Buemi, Villetti, Turci, Angelo Piazza, Beltrandi, Turco, D'Elia, Antinucci, Mancini, Mellano, Poretti, Crema, Di Gioia, Schietroma.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del capoverso con le seguenti: in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale, nonché l'utilizzo di strutture idonee per l'espletamento delle funzioni della stessa.
3. 3. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:, nonché fino alla fine del capoverso con le seguenti: in modo da garantire una idonea rappresentanza per tutto il territorio nazionale.
3. 4. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere il comma 2.
3. 5. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera b) è sostituta dalla seguente:
«b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;»
*3. 6. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera b) è sostituta dalla seguente:
«b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;»
*3. 7. Lussana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, la lettera c) è sostituta dalle seguenti:
«c) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive, semidirettive e di legittimità;
c-bis) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca nell'ambito della rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia»;
3. 201. Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta aggiungere le seguenti: in via esclusiva.
*3. 8. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, alinea, dopo le parole: è preposta aggiungere le seguenti: in via esclusiva.
*3. 202. Lussana.
Al comma 2, capoverso Art. 2, lettera a), sostituire le parole: alla formazione e all'aggiornamento
con le seguenti: all'organizzazione e gestione del tirocinio e della formazione e aggiornamento.
3. 9. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su richiesta fino a: Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali con le seguenti: a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri.
*3. 11. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: su richiesta fino a: Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali con le seguenti: a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri.
*3. 12. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, lettera h), dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del Ministro della giustizia e.
3. 14. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere le lettere i), l), m), n) e o).
3. 15. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 2, capoverso Art. 2, comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 16. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere il comma 3.
3. 17. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere il comma 4.
*3. 18. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere il comma 4.
*3. 19. Lussana.
Sopprimere il comma 5.
**3. 21. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Sopprimere il comma 5.
**3. 22. Lussana.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
2. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo; nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia,
del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale. esperti in materie giuridiche e del Consiglio nazionale del notariato per quanto di sua competenza».
3. 20. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 5, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole da: adotta e modifica fino a: dell'attività didattica con le seguenti: programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche
3. 203. Lussana.
Sopprimere il comma 6.
3. 23. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 6, sopprimere la lettera a)
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
al capoverso, sostituire la parola: 2 con la seguente: 2-bis.
3. 25. Lussana.
Al comma 6, sopprimere la lettera a).
3. 27. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sette fino alla fine del capoverso con le seguenti: quattro fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, quattro fra professori universitari, anche in quiescenza, e quattro fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.
3. 28. Consolo, Bongiorno, Contento, Siliquini.
Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: sette fino alla fine del capoverso con le seguenti: sei scelti tra magistrati, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, due tra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni e uno tra i notai iscritti a ruolo da almeno cinque anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di cinque magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore, in ragione di un magistrato, due professori universitari, due avvocati e un notaio.
3. 24. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 6, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: abbiano conseguito fino alla fine del capoverso con le seguenti: non abbiano superato gli ottanta anni d'età, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,
tre tra docenti universitari, anche in quiescenza, che non abbiano superato gli ottanta anni d'età, e due tra avvocati o notai che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni, Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore in ragione di sei magistrati ed un professore universitario e dal Ministro della giustizia, d'intesa con il Consiglio superiore, in ragione di un magistrato, due professori universitari e due avvocati o notai.
3. 26. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 6, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: un magistrato con le seguenti: due magistrati.
3. 29. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 6, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: due professori universitari eaggiungere le seguenti: dal Consiglio nazionale forense in ragione
3. 204. Lussana.
Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un notaio con almeno dieci anni di iscrizione a ruolo nominato dal Consiglio nazionale del notariato, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, scelti tutti tra insigni giuristi».
3. 30. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 6, sopprimere la lettera c).
3. 31. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 7, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: a maggioranza fino alla fine del capoverso con le seguenti: con la presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza relativa. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di almeno quattro componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
3. 32. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere il comma 8.
3. 33. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere i commi 9 e 10.
*3. 34. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Sopprimere i commi 9 e 10.
*3. 36. Lussana.
Sopprimere il comma 11.
3. 37. Lussana.
Al comma 11, capoverso Art. 17-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i magistrati fino alla fine del comma con le seguenti: tra professionisti che abbiano una specifica esperienza nel settore della organizzazione aziendale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 2, sopprimere le parole da: durante i quali fino alla fine del comma;
comma 3, sopprimere le parole:, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi,
3. 38. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 13, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nominati a seguito fino alla fine del capoverso con le seguenti: ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di diciotto mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari di primo grado. Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.
3. 39. Lussana.
Al comma 13, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
3. 40. Lussana.
Al comma 13, capoverso Art. 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le modalità delle sessioni sono stabilite dal comitato direttivo.
3. 41. Lussana.
Sopprimere il comma 14.
3. 43. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 14, capoverso Art. 20, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in tirocinio fino alla fine del capoverso con le seguenti: frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'ambito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.
2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.
3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.
4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni.
3. 42. Lussana.
Al comma 15, sopprimere la lettera b)
3. 44. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 15, sopprimere la lettera c).
3. 45. Lussana.
Al comma 15, lettera d), capoverso, sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su
proposta del competente consiglio giudiziario con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione.
*3. 46. Lussana.
Al comma 15, lettera d), capoverso, sostituire le parole: sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario con le seguenti: sono individuati dal comitato di gestione.
*3. 47. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 15, sopprimere la lettera e).
**3. 48. Lussana.
Al comma 15, sopprimere la lettera e).
**3. 49. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 16, sopprimere la lettera b)
3. 51. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 16, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: sono trasmesse fino alla fine del capoverso con le seguenti:, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie.
3. 50. Lussana.
Al comma 16, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: magistratura opera aggiungere le seguenti: di concerto con il comitato direttivo
3. 205. Lussana.
Al comma 16, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole tenendo conto con le seguenti: sulla base.
3. 52. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 16, sopprimere la lettera d).
3. 53. Lussana.
Sopprimere il comma 17.
*3. 54. Lussana.
Sopprimere il comma 17.
*3. 55. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 17, capoverso Art. 23, comma 1, sopprimere le parole:, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.
3. 56. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 18, sopprimere le lettere b) e c).
3. 58. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Gelmini.
Al comma 18, sopprimere la lettera b).
3. 57. Lussana.
Al comma 18, sopprimere la lettera c).
*3. 59. Lussana.
Al comma 18, sopprimere la lettera c).
*3. 60. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Sostituire il comma 19, con il seguente:
19. All'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola».
**3. 61. Lussana.
Sostituire il comma 19, con il seguente:
19. All'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola».
**3. 62. Laurini, Pecorella, Paniz, Fasolino, Mario Pepe, Vitali, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Mormino.