Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 196 del 27/7/2007
...
(A.C. 2900 - Sezione 6)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario).
Sopprimerlo.
*7. 1. Consolo, Siliquini, Bongiorno, Contento.
Sopprimerlo.
*7. 2. Lussana.
Sopprimerlo.
*7. 300. Mazzoni, Romano, Vietti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi al fine di procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Pecorella)
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la lettera b).
7. 3. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.
7. 4. Lussana.
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 5. Lussana.