Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
...
(A.C. 2849 - Sezione 5)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
«3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente
indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori»;
c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori»;
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma»;
e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)»;
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
2) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
3) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.»
Conseguentemente, sostituire l'articolo 7 con il seguente:
Art. 7. (Poteri e funzioni degli organismi). - 1. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei di ritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.
4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti, gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.
5. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 626.
3. 21. Lo Presti.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:
1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
2) la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini di prevenzione;
3) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Poteri e funzioni degli organismi bilaterali per la sicurezza). - 1. Gli organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Nelle aziende di cui all'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali per la sicurezza.
4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti, gli organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
5. Gli organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
3. 20. Fabbri, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso, Di Virgilio.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 3. 17. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3. 18. Lo Presti.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: elaborando fino alla fine del periodo con le seguenti: individuando i rischi legati ad eventuali interferenze ed elaborando relative misure di sicurezza come emerse dalle attività di cooperazione e reciproca informazione. A richiesta dell'impresa esecutrice tale elaborazione può assumere natura documentale.
**3. 2. Compagnon, Lucchese.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: elaborando fino alla fine del periodo con le seguenti: individuando i rischi legati ad eventuali interferenze ed elaborando relative misure di sicurezza come emerse dalle attività di cooperazione e reciproca informazione. A richiesta dell'impresa esecutrice tale elaborazione può assumere natura documentale.
**3. 120. Capotosti.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: possono accedere fino alla fine del capoverso con le seguenti: può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
*3. 5. Compagnon, Lucchese.
Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: possono accedere fino alla fine del capoverso con le seguenti: può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
*3. 121. Capotosti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 8. Lo Presti.
Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
*3. 11. Compagnon, Lucchese.
Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
*3. 13. Lo Presti.
Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
*3. 16. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.
Al comma 1, lettera e), capoverso, premettere le parole: Fatti salvi i casi nei quali ricorrano particolari e motivate esigenze di riservatezza, connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'azienda,
3. 14. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo, Rosso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Modifica dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68). - 1. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro pubblici e privati del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».
3. 01. Fabbri, Di Virgilio, Baldelli, Mistrello Destro, Giacomoni, Pelino, Galli, Prestigiacomo.