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Allegato A
Seduta n. 199 del 1/8/2007
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(A.C. 2849 - Sezione 15)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in quanto la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro risulta centrata solo sugli aspetti biologici, chimici, fisici e medici, trascurando gli aspetti relazionali, organizzativi e psicologici;
nella dinamica di molti incidenti assumono un ruolo primario gli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, soprattutto nel caso di prima assunzione dei giovani, delle donne, dei lavoratori extracomunitari che sono maggiormente esposti a rischi di infortunio sul lavoro;
le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie, l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;
tali malattie appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,
impegna il Governo:
in sede di adozione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a tenere conto degli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la qualità della vita lavorativa offrendo ai lavoratori una tutela rispettosa che considera la salute come aspetto psichico e fisico;
ad adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi volte a dare il dovuto risalto al rischio psichico ed organizzativo nella definizione delle tipologie di rischio e a fornire le opportune indicazioni sui rischi trasversali attribuiti alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, alle condizioni difficili del lavoro, ai lavori usuranti dal punto di vista psicologico, avendo particolare riguardo per tutti quei lavoratori a rischio di burn out che si confrontano con situazioni di particolare difficoltà e degrado.
9/2849/1. Cancrini, Zanotti, Dioguardi.
La Camera,
premesso che:
la tragica sequenza delle morti sul lavoro ha assunto negli ultimi tempi una dimensione davvero drammatica; infatti, dall'inizio di quest'anno al 7 maggio 2007, si sono registrati 367 decessi su un totale di 367.192 incidenti, mentre durante lo scorso anno si sono verificati circa 1
milione di incidenti che hanno causato 1280 morti (con un incremento dell'11 per cento sul 2005);
vi è l'urgenza di porre un freno immediato al fenomeno degli incidenti sul lavoro e di stroncare la piaga delle cosiddette «morti bianche», facendo proprio l'appello formulato in tal senso dal Presidente della Repubblica;
si rende, pertanto, improcrastinabile un provvedimento d'urgenza finalizzato all'aumento immediato degli ispettori addetti al controllo al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro;
in data 15 novembre 2004, il Ministero del Lavoro ha provveduto a bandire un concorso per esami finalizzato alla copertura di complessivi 795 posti di ispettori del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, destinati agli uffici periferici del Ministero ubicati in quindici regioni;
a seguito dell'immissione in servizio dei 795 vincitori avvenuta nel periodo maggio-luglio 2006 (e delle rinunce registrate nell'ambito della relativa procedura di assunzione), nelle graduatorie regionali risulta incluso un numero di idonei complessivamente pari a 879;
il Ministero del lavoro, il 16 novembre 2004, ha bandito un'ulteriore procedura volta alla copertura di n. 75 posti di ispettore tecnico del lavoro area funzionale C, posizione economica C2;
a seguito dell'immissione in servizio, nel mese di dicembre dell'anno 2006, dei 75 vincitori di tale ultimo concorso (e delle rinunce registrate nell'ambito della relativa procedura di assunzione), gli idonei risultano complessivamente pari a n. 23 (per un totale, in entrambe le procedure concorsuali, di n. 902 idonei);
con la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma 544 della legge n. 296/2006) è stata prevista l'immissione in servizio di 300 soggetti risultati idonei in seguito allo svolgimento del pubblico concorso per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, con l'espressa previsione che le relative assunzioni avrebbero potuto essere effettuate non solo nelle quindici Regioni per le quali il concorso risultava originariamente bandito ma altresì in Sicilia, Campania e Molise;
nonostante, come precisato, la copertura finanziaria fosse sufficiente per l'assunzione di 300 nuovi ispettori del lavoro, il Ministero competente ha ritenuto di assumerne soltanto 241, che hanno preso servizio in data 2 luglio;
l'articolo 12 del provvedimento in esame autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, di un numero complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici volti alla copertura, rispettivamente, di 795 posti di ispettore del lavoro, e di 75 posti di ispettore tecnico del lavoro (con una copertura finanziaria pari ad euro 10.551.276,00 per il pagamento delle retribuzioni, con l'aggiunta di euro 9.448.724,00 per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale);
a seguito delle 600 immissioni in servizio autorizzate con le citate disposizione residuerebbe un numero di idonei complessivamente pari, per entrambi i concorsi, a 302 (cifra cui andrà poi sottratto il numero di soggetti che, chiamati nell'ambito del procedimento volto all'assunzione dei primi 600 idonei, decideranno di rinunciarvi);
il numero di posti di ispettore amministrativo e di ispettore tecnico previsti dalla pianta organica del Ministero del Lavoro (peraltro sottodimensionata rispetto alle reali esigenze dell'amministrazione) ed attualmente vacanti e disponibili risulta di gran lunga superiore al numero degli idonei che residuano a seguito delle
procedure di assunzione previste dalle citate disposizioni (numero pari, come detto, a 302 unità);
la Commissione lavoro della Camera dei Deputati, in data 7 giugno 2007, considerata la necessità di rafforzare maggiormente l'organico degli ispettori del lavoro, ha approvato all'unanimità una risoluzione (n. 7/00173) con la quale ha impegnato il Governo ad adottare iniziative urgenti tese a far scorrere interamente le graduatorie regionali attualmente in vigore assumendo la totalità degli idonei della procedura concorsuale di cui sopra, affinché il personale risultato idoneo possa essere immediatamente assunto al fine di divenire subito operativo e realizzare i controlli sui posti di lavoro necessari a contrastare la piaga del lavoro nero, degli infortuni e delle morti bianche;
in sede di esame della citata risoluzione, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi, ha manifestato la condivisione del Governo per l'immissione in servizio di tutti gli idonei dei concorsi de quibus, confermando l'esistenza della relativa copertura finanziaria;
si registra, quindi, un'ampia convergenza sulla necessità che venga disposta l'assunzione di tutti i soggetti risultati idonei a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali sopra indicate;
peraltro, trattandosi di due procedure concorsuali espletate su base regionale, e potendosi verificare in alcune regioni la presenza di un numero di idonei inferiore rispetto a quello dei posti effettivamente disponibili (che non potrebbero, pertanto, essere interamente coperti), a fronte di un possibile esubero, in altre regioni, di idonei rispetto ai posti da coprire, risulta necessario assicurare la copertura dei posti disponibili a prescindere dalla rigida divisione territoriale operata con il bando di concorso;
a tal fine appare necessario prevedere espressamente che sui posti vacanti e disponibili nelle regioni ove dovesse verificarsi l'esaurimento delle graduatorie di merito (essendo stati assunti tutti gli idonei), possano essere nominati, a domanda, gli idonei aventi diritto provenienti da altre regioni ove non vi siano più posti disponibili;
inoltre, attesa la drammatica carenza di personale ispettivo registrata in alcune regioni inizialmente escluse dalle procedure concorsuali in commento, risulta opportuno prevedere la possibilità di assunzione degli idonei anche in Regioni diverse da quelle per le quali i concorsi erano stati originariamente banditi (come già stabilito dal citato articolo 1, comma 544 della 1egge n. 296 del 2006, avuto riguardo alla Sicilia, alla Campania ed al Molise);
appare improcrastinabile fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative urgenti volte all'assunzione della totalità dei soggetti risultati idonei in seguito all'espletamento delle due procedure concorsuali finalizzate alla copertura, rispettivamente, di 795 posti di ispettore del lavoro, e di 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, prevedendo che sui posti vacanti e disponibili, nelle regioni ove dovesse verificarsi l'esaurimento delle graduatorie di merito, possano essere assunti, a domanda, gli idonei aventi diritto provenienti da altre regioni ove non vi siano più posti disponibili, stabilendo altresì che le assunzioni possano essere effettuate anche in regioni diverse da quelle per le quali i concorsi erano stati originariamente banditi (come già previsto, avuto riguardo alla Sicilia, alla Campania ed al Molise, dall'articolo 1, comma 544, della 1egge n. 296 del 2006).
9/2849/2. Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
il numero dei morti sul lavoro ha raggiunto una quota consistente;
è, altresì, altissimo il numero di invalidità temporanee e permanenti provate dal verificarsi di infortuni sul lavoro;
molti infortuni sono da attribuirsi a inidoneità specifica o generica, permanente o temporanea del lavoratore, dell'ambiente e delle attrezzature di lavoro;
spesso il datore di lavoro è più attento al perseguimento di maggiori profitti piuttosto che all'adozione di misure preventive in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in Italia è spesso carente una vera cultura della tutela e della sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro, i sindacalisti e gli stessi lavoratori;
nelle scuole italiane manca, altresì, la formazione ad una vera cultura della prevenzione e di valutazione dei rischi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre l'obbligo di prevedere, in ogni realtà lavorativa, uno specialista in medicina del lavoro, assunto con un contratto di lavoro subordinato o autonomo, che approvi e sovrintenda a tutti i piani industriali, alle mansioni dei lavoratori, all'idoneità delle attrezzature e strutture di lavoro, ai tempi e ritmi di lavoro e periodicamente (ogni sei mesi o ogni anno) sottoponga a visita psicofisica attitudinale e a test per il controllo sull'uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e all'abuso di alcol i lavoratori.
9/2849/3. Barani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede esplicitamente, all'articolo 1, comma 2, lettera b), l'applicazione « della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio»;
il documento di valutazione dei rischi (DVR), che il datore di lavoro di ogni azienda pubblica e privata redige, deve ben definire soprattutto quei rischi trasversali, che l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), attribuisce alla organizzazione del lavoro, ai fattori psicologici, ai fattori ergonomici, alle condizioni difficili di lavoro, ai lavori usuranti, la cui gestione in atto (rientrando nelle competenze professionali dello psicologo) non può essere affidata solo ed esclusivamente alla figura del medico competente;
dopo oltre un decennio di applicazione della normativa prevenzionistica, appare quanto mai opportuno implementare gli elementi di tutela dei lavoratori alla luce del sempre crescente numero di infortuni attribuibili al cosiddetto «fattore umano»;
dalla quarta indagine della Fondazione europea sulle condizioni di lavoro, svolta alla fine del 2005 con la partecipazione di circa 30.000 lavoratori in 31 paesi (l'UE25, i due paesi, Bulgaria e Romania, allora candidati all'adesione, nonché Croazia, Norvegia, Svizzera e Turchia), in cui si presentano i punti di vista dei lavoratori su una vasta gamma di argomenti, comprendenti l'organizzazione del lavoro, gli orari di lavoro, le pari opportunità, la formazione, la salute, il benessere e la soddisfazione del lavoro, emerge chiaramente che i lavoratori in Italia sono meno soddisfatti delle loro condizioni di lavoro rispetto alla media dei lavoratori europei e che tra i lavoratori italiani il sintomo sanitario più comune associato al lavoro è lo stress;
le malattie considerate emergenti quali lo stress, la depressione o l'ansia, nonché la violenza sul luogo di lavoro, le molestie e l'intimidazione, rappresentano ben il 18 per cento dei problemi di salute legati al lavoro, un quarto dei quali comporta un'assenza dal lavoro pari o superiore alle due settimane;
tali patologie presentano una frequenza due volte più elevata nei comparti dell'istruzione e dei servizi della sanità e dell'azione sociale ed appaiono non tanto legate all'esposizione ad un rischio specifico, quanto ad un insieme di fattori quali l'organizzazione dei compiti, le modalità degli orari di lavoro, i rapporti gerarchici, la fatica dovuta ai trasporti, ma anche al grado di accettazione della diversità etnica e culturale nell'impresa: patologie che devono essere valutate in un contesto globale che l'OIL (Organizzazione internazionali del lavoro) definisce come «benessere sul luogo di lavoro»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere la sorveglianza sanitaria anche a quegli aspetti psicologici e relazionali che caratterizzano la vita dei lavoratori, offrendo una maggiore e più completa tutela soprattutto ai giovani di prima assunzione, alle donne, ai lavoratori extracomunitari, che sono maggiormente esposti ai rischi di infortunio sul lavoro.
9/2849/4. Schirru, Delbono, Viola, Cinzia Maria Fontana, Di Girolamo, Cordoni, Bellanova, Froner, Benzoni, Codurelli, Pagliarini, Servodio, Burgio, Sanna, Fadda, De Biasi, Motta.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera d) del provvedimento in esame prevede che «l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.»;
si ritiene necessario rafforzare la figura e il ruolo di rappresentanza dell'interesse dei lavoratori alla sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro durante lo svolgimento del lavoro medesimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 del 2004 e dalla direttiva 89/391/CEE che insiste in particolare sulla partecipazione equilibrata dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'organizzazione della sicurezza e della salute durante il lavoro nelle aziende ed enti ove prestano la propria attività lavorativa;
si ritiene necessario, altresì, rendere più stringente l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che purtroppo e con grave nocumento del sistema prevenzionistico previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in molti luoghi di lavoro, a 13 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, non è ancora avvenuta (oppure è avvenuta pro bono pacis, in accordo col datore di lavoro, con gravissimi profili di illiceità e di comportamento antisindacale vietato dalla legge n. 300 del 1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori),
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro del lavoro, affinché provveda nel più breve tempo possibile ad emanare il decreto applicativo della previsione di election day contenuta nella disposizione richiamata in premessa cosicché, fin dal prossimo anno, si possa procedere a tale importantissimo adempimento a favore della rappresentanza e partecipazione equilibrata dei lavoratori all'organizzazione aziendale della sicurezza sul lavoro.
9/2849/5. Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la delega correttamente prevede assunzioni significative di ispettori del lavoro, ma nulla dispone per quanto riguarda i servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro svolti dal servizio sanitario e dagli ispettori delle Aziende sanitarie locali, la cui presenza nel territorio è fondamentale ai fini dell'accertamento dei reati contro la salute e la sicurezza dei lavoratori;
l'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 individua nei servizi ispettivi delle Asl l'organo competente in via generale per la vigilanza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impensabile una riforma legislativa che non preveda interventi relativi alle assunzioni e alle risorse nell'ambito della vigilanza svolta dai servizi Asl;
nuove norme che non individuino e dotino di congrui mezzi normativi, finanziari e strumentali adeguati organi di vigilanza rischiano di rimanere inapplicate e inefficaci,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative anche normative, eventualmente dopo aver consultato la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché:
tutte le regioni e le pubbliche amministrazioni si impegnino a finalizzare quote crescenti del Fondo sanitario regionale, in particolare garantendo una copertura di almeno il 5 per cento delle unità locali oggetto di intervento ispettivo in un anno e che le regioni che hanno già raggiunto l'obiettivo mantengano i livelli di attività erogati;
l'allocazione delle risorse sia modulata in base alla domanda di salute della popolazione lavorativa e su espliciti criteri e ambiti di priorità concordati a livello nazionale e contestualizzati a livello delle singole regioni e pubbliche amministrazioni, anche attraverso la realizzazione di piani mirati di prevenzione;
sia prevista la preclusione dell'accesso ai finanziamenti integrativi a carico dello Stato, di cui all'accordo tra Stato e Conferenza permanente delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, da parte delle Regioni e pubbliche amministrazioni, nella misura indicata nei punti precedenti;
sia chiaramente definito e quantificato il potenziamento operativo dei servizi delle ASL, anche in seguito alla rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei servizi medesimi, coerente e funzionale in rapporto ai livelli essenziali di assistenza - LEA ed alle esigenze territoriali riguardo alla struttura produttiva/occupazionale, di rischio, di dati epidemiologici sui danni alla salute della popolazione lavorativa;
sia disposto che il potenziamento operativo, oltre che riguardare la consistenza numerica e professionale dei Servizi, si debba realizzare attraverso l'aggiornamento continuo degli operatori al fine di adeguare l'attività di prevenzione alle esigenze di tutela della salute all'interno del mercato del lavoro in continua evoluzione;
siano individuate, nell'ambito dei futuri provvedimenti finanziari, le risorse relative agli obiettivi illustrati.
9/2849/6. Burgio, Rocchi, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
diverse norme della Costituzione tutelano la persona in quanto tale e il lavoratore inserito nella realtà lavorativa (si vedano gli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41) e tra queste, in particolare, vanno segnalati gli articoli 32 (che riconosce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività), 35 (che prevede la tutela del lavoro in tutte le
sue forme), 41 (che vieta lo svolgimento dell'attività economica privata se esercitata in contrasto con l'utilità sociale o qualora rechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana);
la risoluzione del Parlamento europeo nel 2001 in tema di rischio da costrittività organizzativa o mobbing (Parlamento Europeo, Mobbing sul posto di lavoro - Risoluzione A50283/2001 [2001/2339(INI)]):
1) ritiene che il mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un grave problema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;
2) richiama l'attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia;
3) richiama l'attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono il frequente ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente a un congedo per malattia o alle dimissioni;
4) richiama l'attenzione sul fatto che, secondo numerose inchieste, fenomeni di mobbing coinvolgono con maggior frequenza le donne, che si tratti di molestie verticali (discendenti - cioè dal superiore al subordinato - o ascendenti - cioè dal subordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di molestie miste;
5) pone l'accento sul fatto che le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all'aumento della qualità del lavoro e al miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa;
6) sottolinea l'importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddisfacente;
la ricerca Working conditions pubblicata nel 1996 dalla Fondazione europea di Dublino ha dimostrato che lo stress legato al lavoro colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori d'impiego e che il 28 per cento dei lavoratori dell'Unione (circa 41 milioni di persone) accusa disturbi di questa natura, causa di altissimi costi sociali ed economici (si pensi che per effetto delle patologie legate all'ambiente di lavoro vengono persi ogni anno circa 600 milioni di giornate lavorative in tutta l'Unione europea);
nuove norme che non tengano in adeguata considerazione il rischio psichico e organizzativo rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, in particolare nell'esercizio della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, affinché, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione, sia rispettata la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività ed in relazione a tutte le tipologie di rischio, compreso quello psichico e organizzativo.
9/2849/7. De Cristofaro, Rocchi, Burgio.
La Camera,
premesso che:
sono valutate positivamente le misure previste dal provvedimento in esame in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e degli adempimenti delegati al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
considerata la particolare attenzione che viene rivolta alla ridefinizione del ruolo e delle competenze della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e il riconoscimento ad organizzazioni sindacali alla possibilità di esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, vittima di un incidente sul lavoro;
la normativa vigente prevede alcuni limiti in materia nell'organizzazione militare;
appare evidente come sia agevole superare i limiti di cui al precedente capoverso della premessa,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere agli organismi della rappresentanza militare le facoltà richiamate in premessa ed a consentire l'introduzione, anche nella realtà militare, della figura elettiva del rappresentate del personale per la sicurezza di sito produttivo, identificando la giurisdizione del sito produttivo con le unità elementari presso cui vengono eletti i consigli di base della rappresentanze militare.
9/2849/8. Deiana, Duranti, Burgio, Rocchi, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede assunzioni significative di ispettori del lavoro, ma nulla dispone per quanto riguarda i servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro svolti dal servizio sanitario e gli ispettori delle ASL, la cui presenza nel territorio è fondamentale ai fini dell'accertamento dei reati contro la salute e la sicurezza dei lavoratori;
l'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 individua nei servizi ispettivi delle Asl l'organo competente in via generale per la vigilanza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impensabile una riforma legislativa che non preveda interventi relativi alle assunzioni e alle risorse nell'ambito della vigilanza svolta dai servizi Asl;
nuove norme che non individuino e dotino di congrui mezzi normativi, finanziari e strumentali adeguati organi di vigilanza rischiano di rimanere inapplicate e inefficaci,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, affinché:
il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione, fissi, in misura non inferiore al 2 per cento, la quota percentuale di risorse da destinare specificamente, da parte di ciascun Servizio sanitario regionale, ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro;
alle regioni che non adempiano all'obbligo di destinazione sia precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
siano reperite le risorse relative agli obiettivi illustrati.
9/2849/9. Siniscalchi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 833 del 1978 ha stabilito che le funzioni di vigilanza dovessero essere svolte dallo stesso organo incaricato di fare prevenzione e che a compiere le due attività dovessero essere le stesse persone fisiche appartenenti al servizio pubblico di prevenzione, «i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro delle ASL»;
solo gli UPG appartenenti ai servizi sono abilitati a impartire la prescrizione prevista dal decreto legislativo n. 758 del 1994, in forza di ciò la vigilanza deve intendersi soprattutto come un percorso teso a riportare a norma le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro, attraverso la prescrizione da adempiere in un congruo periodo di tempo, sotto l'attento controllo degli UPG, i quali valutano le modalità dell'adempimento secondo i criteri della discrezionalità tecnica. La vigilanza, così concepita, non può dunque prescindere dalla funzione di assistenza, così come descritta dal comma 1 dell'articolo 24 del D. 626, verso tutti i soggetti che devono essere messi nella condizione di adempiere al meglio ai loro obblighi;
il numero totale dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio nelle ASL è diminuito di 711 unità negli anni dal 2001 al 2005 e che continua costantemente a diminuire a causa del blocco delle assunzioni, provocando la paralisi delle attività in numerose ASL d'Italia;
il decreto legislativo n. 626 del 1994, all'articolo 8-bis, riconosce il particolare percorso formativo dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro esonerandoli dai corsi di formazione di cui al comma 2,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative, anche consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
affinché sia introdotta una deroga al blocco delle assunzioni previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale per gli operatori appartenenti al profilo dei Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro;
affinché la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, sia erogata dai servizi d'igiene e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e che l'aggiornamento abbia frequenza minimo biennale;
affinché per i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, sia previsto l'esonero dalla frequenza anche dai corsi di cui al comma 4 dell'articolo 8-bis decreto legislativo n. 626 del 1994, e affinché agli stessi sia consentito svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e di cui alla legge n. 818 del 1984.
9/2849/10. Folena, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la promozione di una diffusa sensibilità per l'importanza di una cultura della prevenzione e della tutela della sicurezza e della salute ai fini del rispetto dei fondamentali diritti dei lavoratori costituisce un momento pregnante di una organica educazione civica capace di determinare il radicamento dei valori costituzionali nella cittadinanza;
tale sensibilità deve essere promossa sin dalla più giovane età, ragion per cui la prevenzione e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori deve essere materia dei programmi formativi delle scuole della Repubblica di ogni ordine e grado;
la sperimentazione di una politica della formazione scolastica in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori deve essere progettata e programmata col concerto di tutte le istituzioni competenti, anche al fine di garantirne completezza, adeguatezza ed efficacia,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative, affinché:
i progetti sperimentali previsti dall'articolo 4 comma 7 del provvedimento in esame siano avviati di concerto con il Ministero della salute, con l'Ispesl, con l'Inail e con le Regioni e Province autonome territorialmente competenti;
sullo stato di attuazione e sui risultati ottenuti nell'applicazione di tali progetti il Ministero della pubblica istruzione presenti una relazione annuale al Parlamento.
9/2849/11. De Simone, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
il coordinamento degli istituti e degli organi preposti è fondamentale per garantire l'efficacia e l'efficienza della vigilanza;
è necessario ricorrere a un meccanismo che da subito si dimostri funzionale, e in tal senso, il riferimento obbligato è quello già individuato dal decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 e sperimentato con successo in alcune Regioni, tra le quali, da 10 anni, la Lombardia (si veda la delibera della Giunta Regionale del 5/12/1997 n. VI/32955);
appare opportuno che tali comitati siano ulteriormente articolati in comitati provinciali, da costituirsi all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la stessa composizione di quelli regionali ed operanti a livello provinciale sotto il coordinamento del direttore generale dell'Unità sanitaria locale del capoluogo di provincia, e che detti Comitati regionali e provinciali rendano pubblico annualmente un bilancio consuntivo delle attività svolte e dei risultati attesi nel territorio di competenza, comprensivo delle osservazioni formulate dalle parti sociali;
l'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame prevede che il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia disciplinato attraverso specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attraverso i comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626,
impegna il Governo
a dar seguito a quanto esposto, in particolare, nell'ultimo capoverso della premessa.
9/2849/12. Dioguardi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1948 definisce la salute come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale» e non, riduttivamente, come «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità»;
secondo ulteriori enunciazioni ufficiali dell'OMS, fini della prevenzione sono il mantenimento della salute («la prevenzione delle malattie comprende le misure per prevenire l'insorgenza della malattia, ad esempio la riduzione del fattore di rischio, ma anche per fermarne l'evoluzione riducendone le conseguenze una volta insorta»: cfr. OMS, 1998, p. 4)
e l'educazione sanitaria («l'educazione alla salute comprende le opportunità di apprendimento costruite consapevolmente che coinvolgono alcune forme di comunicazione, ideate per conoscere meglio la salute, per migliorare le cognizioni, e per sviluppare quelle capacità di vita che contribuiscono alla salute del singolo e della comunità»: cfr. OMS, 1998, p. 5);
nuove norme che non siano ispirate a questa avanzata concezione della salute sul lavoro rischiano di produrre risultati inferiori alle legittime aspettative di tutela della salute quale diritto dell'individuo e interesse della collettività, secondo il dettato dell'articolo 32 della Costituzione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché i provvedimenti normativi volti al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro garantiscano l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, con particolare riguardo al concetto di salute quale «benessere fisico e psichico» così come previsto dalla Dichiarazione del 1948 dell'Organizzazione mondiale della sanità.
9/2849/13. Iacomino, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la mancanza di standard che definiscano i contenuti anche formali della documentazione obbligatoria ai sensi delle leggi vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori presenta un duplice profilo di problematicità: 1) rende più difficile al datore di lavoro, ed eventualmente agli altri soggetti obbligati o incaricati, elaborare una documentazione esauriente e completa; 2) rende difficile all'organo di vigilanza riconoscere in modo veloce e adeguato la completezza dei documenti sottoposti all'azione di controllo;
la standardizzazione aiuta il corretto adempimento degli obblighi e facilita l'azione degli organi di vigilanza, riducendo i tempi necessari per i singoli controlli, e consentendo automaticamente un maggior numero di azioni di controllo;
l'articolo 1, comma 2, lettera d), del disegno di legge in esame non prevede forme di unificazione e di strandardizzazione documentale per quanto riguarda la documentazione obbligatoria,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative, affinché siano previste e definite forme di unificazione e di strandardizzazione documentale per quanto riguarda la documentazione obbligatoria, anche di valutazione dei rischi lavorativi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevista in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
9/2849/14. Falomi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
la legislazione prevenzionistica vigente:
pone con chiarezza gli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in capo ai datori di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti e ai preposti;
attribuisce a questi soggetti l'obbligo di vigilare sulla corretta osservanza, da parte dei lavoratori, delle misure e procedure di sicurezza predisposte dai vertici aziendali, e di informare i lavoratori
stessi circa eventuali carenze delle misure di prevenzione riscontrate nei luoghi di lavoro;
prevede che il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolga compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari;
attribuisce al preposto i seguenti compiti: 1) porre in essere le misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività; 2) rendere edotti i lavoratori circa i rischi cui sono soggetti; 3) vigilare sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali; 4) verificare se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prendere le opportune cautele; 5) attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse al fine di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, di garantirne la piena efficienza e di impedire l'utilizzazione di macchinari che, per qualsiasi causa (inidoneità sopravvenuta od originaria), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra,
impegna il Governo
a far sì che, in sede di emanazione dei decreti attuativi, non siano ridotti né sminuiti i compiti prevenzionistici e le responsabilità penali di queste fondamentali figure aziendali, quotidianamente poste a diretto contatto con i lavoratori con il compito di sovraintendere alla normale attività lavorativa e di garantire che essa si svolga in forme e modalità rispettose della norme di sicurezza e di igiene.
9/2849/15. Olivieri, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che i decreti attuativi non possano disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela né una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze, senza precisare rispetto a cosa non possa essere disposto tale peggioramento dei livelli di tutela,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di non adottare, nell'ambito dei decreti attuativi della delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, disposizioni che prevedano un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle leggi vigenti.
9/2849/16. Mungo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo L. 236-7 del Code du travail francese, riformato nel 1972 e integrato dalla legge n. 1414 del 31 dicembre 1991 che ha recepito la direttiva quadro 89/391, prevede direttamente nel testo di legge i tempi necessari e i permessi per i rappresentanti dei lavoratori (rls) in misura sufficiente ed adeguata;
nella legislazione spagnola il decreto ministeriale 9 marzo 1971 sulla salute e sicurezza del lavoro e l'articolo 35 della Legge n. 32 del 10 novembre 1980 prevedono il diritto dei delegati di prevenzione (omologhi degli rls) di essere presenti in azienda in misura di gran lunga più rappresentativa di quanto garantito dall'attuale testo vigente dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (precisamente disponendo che nelle imprese che impiegano fino a 30 lavoratori il delegato di prevenzione sia il delegato del personale; nelle imprese che impiegano da
31 a 49 lavoratori ci sia un delegato di prevenzione scelto per e tra i delegati del personale; per le imprese che impiegano oltre 49 lavoratori sia prevista la presenza di delegati in riferimento a una scala che fissa la presenza di 2 delegati in aziende che impiegano lavoratori, di 3 delegati in aziende che impiegano sino a 500 lavoratori, di 4 delegati in aziende che impiegano sino a 1000 lavoratori, di 5 delegati in aziende che impiegano sino a 2000 lavoratori, di 6 delegati in aziende che impiegano sino a 3000 lavoratori, di 7 delegati in aziende che impiegano sino a 4000 lavoratori e di 8 delegati in aziende che impiegano oltre 4000 lavoratori);
in Svezia la legge SFS 1999: 841 prevede il diritto del rappresentante dei lavoratori (definito addetto alla sicurezza) di sospendere le lavorazioni pericolose,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito delle disposizioni integrative dei decreti attuativi della delega, norme che, analogamente a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva quadro 89/3917/CEE di altri Stati membri, e per l'esigenza di ampliare diritti e facoltà dei rappresentanti dei lavoratori quale fattore di miglior contrasto alla pericolosità delle attività lavorative prevedano: 1) un significativo ampliamento della rappresentatività dei rappresentanti dei lavoratori, il cui numero deve essere aumentato rispetto a quanto previsto dall'articolo 18 del vigente decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626; 2) la definizione per legge del monte ore minimo a disposizione per lo svolgimento dei propri compiti, nonché 3) una estensione della facoltà di sospendere le lavorazioni pericolose, che deve essere attribuita anche alla rappresentanza aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
9/2849/17. Ferrara, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
nella legislazione vigente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, materia molto delicata e oggetto di numerosi interventi legislativi, risulta disciplinata in virtù della sovrapposizione di tre insiemi normativi: (1) i decreti degli anni Cinquanta, che hanno stabilito l'obbligo di sottoporre il lavoratore a visite mediche periodiche in caso di esposizione a particolari rischi; (2) l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) che, al fine di garantire l'imparzialità del giudizio del medico e il rispetto del diritto alla riservatezza personale del lavoratore, ha previsto che i controlli sullo stato di salute dei dipendenti possono essere svolti solo dalle strutture del Servizio sanitario pubblico; infine (3) il decreto legislativo n. 626 del 1994, che, per tutte le attività soggette a sorveglianza sanitaria speciale, ha notevolmente ampliato le funzioni del personale sanitario consentendo al datore di lavoro di avvalersi di medici non dipendenti dal servizio pubblico;
l'esperienza ha dimostrato la problematicità della sorveglianza sanitaria svolta da medici competenti che hanno difficoltà a formulare giudizi di idoneità obiettivi, in quanto sottoposti alla condizione sospensiva permanente di risoluzione dell'incarico in caso di giudizi sgraditi al datore di lavoro;
si impone pertanto l'esigenza di garantire l'imparzialità del giudizio stesso, il rispetto del fondamentale diritto alla riservatezza del lavoratore su fatti attinenti alla propria persona e l'indipendenza di giudizio del medico competente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, in particolare nell'esercizio della delega per il riassetto e
la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro affinché - in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione - i provvedimenti legislativi volti al riassetto e alla riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro prevedano l'obbligo del datore di lavoro di assicurare al medico competente, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, nonché la necessaria indipendenza di giudizio, con previsione del divieto di risoluzione dell'incarico se non per mutuo consenso o per giustificato motivo soggettivo od oggettivo.
9/2849/18. Smeriglio, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'interpello è stato modificato dall'articolo 2, comma 113, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che sostiutuisce l'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo, al comma 2, che «l'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti [...] esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili»;
l'esclusione dall'applicazione di sanzioni, prevista dal citato comma 2, non può essere previsto per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
il disegno di legge in esame abroga omologhe esclusioni, ad esempio all'articolo 11, che modifica il comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), eliminando l'esclusione dalle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo strumento dell'interpello di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente a quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal solo comma 1 del suddetto articolo 9, a garanzia dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza e controllo e al potere giudiziario.
*9/2849/19. Franco Russo, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'istituto dell'interpello è stato modificato dall'articolo 2, comma 113, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, che sostiutuisce l'articolo 9, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevedendo, al comma 2, che «l'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti [...] esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili»;
l'esclusione dall'applicazione di sanzioni, prevista dal citato comma 2, non può essere previsto per le violazioni di norme che incidono sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
il disegno di legge in esame abroga omologhe esclusioni, ad esempio all'articolo 11, che modifica il comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), eliminando l'esclusione dalle ispezioni concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere lo strumento dell'interpello di cui all'articolo 9,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, limitatamente a quesiti di ordine effettivamente e sostanzialmente generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal solo comma 1 del suddetto articolo 9, a garanzia dei poteri attribuiti agli organi di vigilanza e controllo e al potere giudiziario.
*9/2849/20. Ferdinando Benito Pignataro.
La Camera,
premesso che:
per talune aziende esiste già l'obbligo di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in particolare per le aziende soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto «Seveso 2»);
risulta opportuno prevedere l'obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) almeno per le aziende oltre una determinata soglia di dipendenti o che operano in altri settori e comparti che presentino particolare rischiosità;
è stato definito, fin dal 28 settembre 2001, un modello di «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)», condiviso e sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI e condiviso anche da tutte le associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta italiana interassociativa della prevenzione),
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia:
prevista l'informazione e incentivata l'assunzione volontaria di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» approvato da UNI-INAIL, ISPESL e parti sociali, pubblicato nel settembre 2001, e sue successive integrazioni e modifiche;
definito e introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisca parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il suddetto modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, limitatamente:
alle aziende con oltre mille dipendenti;
alle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti;
alle centrali termoelettriche;
agli impianti e ai depositi nucleari;
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
**9/2849/21. Zipponi, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
per talune aziende esiste già l'obbligo di attuare un sistema di gestione
della sicurezza sul lavoro, in particolare per le aziende soggette a rischi di incidenti industriali rilevanti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (detto «Seveso 2»);
risulta opportuno prevedere l'obbligo di adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) almeno per le aziende oltre una determinata soglia di dipendenti o che operano in altri settori e comparti che presentino particolare rischiosità;
è stato definito, fin dal 28 settembre 2001, un modello di «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)», condiviso e sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL, UIL, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, INAIL, ISPESL, UNI e condiviso anche da tutte le associazioni tecnico-scientifiche e professionali rappresentate dalla CIIP (Consulta italiana interassociativa della prevenzione),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia:
prevista l'informazione e incentivata l'assunzione volontaria di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), secondo il modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» approvato da UNI-INAIL, ISPESL e parti sociali, pubblicato nel settembre 2001, e sue successive integrazioni e modifiche;
definito e introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di attuare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), che costituisca parte integrante del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, secondo il suddetto modello condiviso delle «Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)» UNI-INAIL-ISPESL e parti sociali, limitatamente:
alle aziende con oltre mille dipendenti;
alle aziende estrattive ed altre attività minerarie o per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno dieci dipendenti;
alle centrali termoelettriche;
agli impianti e ai depositi nucleari;
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
**9/2849/22. Pagliarini.
La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
le suddette «linee direttici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.
*9/2849/23. Perugia, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'Unione Europea, in tema di salute delle lavoratrici ha approvato e pubblicato, in attuazione della direttiva 92/85/CEE, le «linee direttrici» per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
le suddette «linee direttici» non sono ancora formalmente recepite in Italia, benché previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, sulla base delle procedure previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, affinché vengano recepite in Italia le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea in attuazione della direttiva 92/85/CEE, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale o fisica e gli altri disagi fisici o mentali connessi con l'attività svolta dalle lavoratrici.
*9/2849/24. Bellillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, consente l'assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale («RSPP»):
da parte di determinate categorie di datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a duecento;
con la frequenza ad un unico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di sedici ore totali e senza alcun aggiornamento periodico;
per tutti gli altri responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale è obbligatoria una formazione minima di sessanta ore e un aggiornamento minimo quinquennale di almeno quaranta ore;
persino il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve frequentare corsi di formazione di minimo 32 ore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che la formazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non possa essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento abbia frequenza minimo quinquennale.
**9/2849/25. Guadagno detto Vladimir Luxuria, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, consente l'assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale («RSPP»):
da parte di determinate categorie di datori di lavoro, con un numero di dipendenti fino a duecento;
con la frequenza ad un unico corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di sedici ore totali e senza alcun aggiornamento periodico;
per tutti gli altri responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale è obbligatoria una formazione minima di sessanta ore e un aggiornamento minimo quinquennale di almeno quaranta ore;
persino il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve frequentare corsi di formazione di minimo 32 ore,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che la formazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non possa essere inferiore a quella prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 18 e l'aggiornamento abbia frequenza minimo quinquennale.
**9/2849/26. Sgobio.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente:
dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi;
nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro;
per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di:
determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita».
*9/2849/27. Duranti, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, consentono il ricorso al lavoro somministrato indipendentemente:
dal tipo, durata e gravità di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi;
nonché dall'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose o da altre determinate condizioni di lavoro;
per l'utilizzo di attrezzature particolarmente pericolose e per talune condizioni di lavoro, sarebbero necessari un'adeguata formazione e un esaustivo addestramento, con verifica dei risultati e delle capacità professionali acquisiti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito il divieto di ricorso al lavoro somministrato in caso di:
determinate esposizioni pericolose, in particolare per i lavori con rischio di esposizione ad agenti chimici e biologici pericolosi per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
utilizzo di attrezzature elencate nell'allegato XIV del citato decreto legislativo n. 626 del 1994;
utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe e ai cosiddetti «salvavita».
*9/2849/28. Vacca.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni attualmente vigenti non prevedono mai ed in nessun caso la valorizzazione delle associazioni che si occupano statutariamente di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
in altri casi è previsto il riconoscimento delle associazioni, in particolare delle associazioni ambientali, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
vanno definite le finalità statutarie e la continuità e rilevanza dell'attività svolta dalle associazioni che si occupano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti:
il riconoscimento delle associazioni che possono essere riconosciute «associazione di protezione della salute e sicurezza
sul lavoro a carattere nazionale», con decreto ministeriale e senza alcun onere a carico dello Stato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il riconoscimento delle «associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale»;
i requisiti in possesso delle associazioni, senza scopo di lucro, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, la cui durata minima deve essere decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale;
le attività di informazione e formazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che possono essere svolte dalle Associazioni riconosciute «Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale».
**9/2849/29. Cacciari, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
le disposizioni attualmente vigenti non prevedono mai ed in nessun caso la valorizzazione delle associazioni che si occupano statutariamente di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
in altri casi è previsto il riconoscimento delle associazioni, in particolare delle associazioni ambientali, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
vanno definite le finalità statutarie e la continuità e rilevanza dell'attività svolta dalle associazioni che si occupano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti:
il riconoscimento delle associazioni che possono essere riconosciute «associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale», con decreto ministeriale e senza alcun onere a carico dello Stato, analogamente a quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il riconoscimento delle «associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale»;
i requisiti in possesso delle associazioni, senza scopo di lucro, sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione, la cui durata minima deve essere decennale, e della sua rilevanza esterna nazionale;
le attività di informazione e formazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul lavoro che possono essere svolte dalle Associazioni riconosciute «Associazione di protezione della salute e sicurezza sul lavoro a carattere nazionale».
**9/2849/30. Tranfaglia.
La Camera,
premesso che:
nella salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, possono essere individuati adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale;
va ricercato l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione, circa la precisa individuazione di quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali;
la sede ove verificare l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione
risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, previa istruttoria nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed eventualmente consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede comunque una sanzione.
*9/2849/31. Frias, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
nella salvaguardia degli adempimenti sostanziali per la salute, la sicurezza e l'igiene del lavoro, possono essere individuati adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale;
va ricercato l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione, circa la precisa individuazione di quali siano gli adempimenti meramente amministrativi e formali;
la sede ove verificare l'unanime consenso delle parti sociali e dei competenti organi della pubblica amministrazione risulta essere la Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, previa istruttoria nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed eventualmente consultando la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché siano previsti e definiti gli adempimenti meramente amministrativi e formali, che possono essere oggetto di semplificazione procedurale, tramite adempimento in forma telematica o accorpamento in uno o più documenti o registri, ad esclusione di tutti quelli la cui violazione prevede comunque una sanzione.
*9/2849/32. Cesini.
La Camera,
premesso che:
l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, in tutta l'Unione Europea la «Settimana europea» della sicurezza sul lavoro;
in tale occasione, in Italia si svolgono da anni iniziative importanti ma non sempre coordinate;
risulta opportuno coordinare le iniziative, in particolare favorendo la pubblicizzazione di un «Bilancio» preventivo e consuntivo delle iniziative programmate, promosse e svolte,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che:
nell'ambito della «Settimana europea», promossa annualmente dall'Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulghino un «Bilancio annuale», sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici che preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgano altre iniziative dedicate;
nell'ambito della predetta «Settimana», le regioni e le province autonome possano promuovere analoghe iniziative;
venga promosso il logo «Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita», individuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità.
**9/2849/33. Locatelli, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promuove ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, in tutta l'Unione Europea la «Settimana europea» della sicurezza sul lavoro;
in tale occasione, in Italia si svolgono da anni iniziative importanti ma non sempre coordinate;
risulta opportuno coordinare le iniziative, in particolare favorendo la pubblicizzazione di un «Bilancio» preventivo e consuntivo delle iniziative programmate, promosse e svolte,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, consultando eventualmente la Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affinché sia previsto e definito che:
nell'ambito della «Settimana europea», promossa annualmente dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i Ministeri e gli Enti pubblici nazionali divulghino un «Bilancio annuale», sia consuntivo delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli andamenti infortunistici che preventivo delle attività previste e dei conseguenti risultati attesi e svolgano altre iniziative dedicate;
nell'ambito della predetta «Settimana», le regioni e le province autonome possano promuovere analoghe iniziative;
venga promosso il logo «Settimana dedicata alla prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro e di vita», individuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità.
**9/2849/34. Napoletano.
La Camera,
premesso che:
troppi procedimenti penali in materia di infortuni e malattie professionali, nelle grandi città, vengono archiviati;
riconoscere il diritto alla costituzione di parte civile rende operativa, nei confronti dei soggetti obbligati che eludono gli obblighi prevenzionistici ed antinfortunistici, la funzione di dissuasione del diritto penale del lavoro, spesso vanificato dalle archiviazioni di massa in atto nelle grandi sedi giudiziarie italiane,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere alle organizzazioni sindacali, che hanno stipulato in sede di contrattazione collettiva gli accordi di cui all'articolo 18 del presente decreto, e le associazioni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali riconosciute con decreto del Ministero del lavoro anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, la facoltà di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
9/2849/35. Daniele Farina, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS (liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale) e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;
la norma in questione genera alcune gravi contraddizioni, che si sostanziano in un trattamento discriminatorio a carico dei lavoratori poiché, mentre nel caso di un incidente coperto da assicurazione privata la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso di un incidente sul lavoro al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS. Qualora poi dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte del lavoratore, i familiari della vittima non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma soltanto da parte dell'INAIL;
nel 2001 questo problema è stato in parte sanato per le vedove, per le quali non esiste più detto limite al cumulo. L'articolo 73 della n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) infatti esclude, dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (nonché quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative) dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL;
il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie quasi quotidiane;
presso l'XI Commissione permanente è in corso la discussione della proposta di legge AC 110, d'iniziativa della deputata Cordoni e altri, recante disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'INPS, che consente di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori rispetto all'attuale assetto normativo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie per superare il divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e quelle erogate dall'INPS.
9/2849/36. Cordoni.
La Camera,
premesso che:
appare opportuno:
aumentare e migliorare l'efficienza del sistema di prevenzione e l'efficacia delle disposizioni tese a combattere gli incidenti e le malattie professionali ed i conseguenti costi sociali e sanitari;
garantire una migliore tutela della salute e della vita di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori atipici, gli extracomunitari, i lavoratori in nero;
garantire una riforma della legislazione che faciliti l'applicazione della normativa nel sistema produttivo italiano formato per il 95 per cento da PMI;
definire un nuovo sistema di regole per la sicurezza e la prevenzione più efficace e che risponda ai principi di socialità e sostenibilità del nostro sistema produttivo;
affermare i principi della prevenzione migliorando l'efficienza del sistema stesso, tramite una attività di controllo e monitoraggio con il compito di individuare e prevenire comportamenti non rispettosi delle norme siano essi imprese che lavoratori;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative volte:
ad intervenire con gli strumenti più appropriati in materia di semplificazione e, soprattutto, considerando la specificità e le caratteristiche della realtà produttiva italiana, formata in larga parte da imprese artigianali e piccole e medie imprese;
a rafforzare gli strumenti della bilateralità, già previsti all'articolo 7, in particolare gli organismi paritetici, in funzione di sostegno e di accompagnamento dei lavoratori e delle imprese verso la costruzione di un sistema di sicurezza efficiente;
verificare l'efficacia dell'apparato sanzionatorio per meglio tutelare i lavoratori in relazione ai caratteri del rischio e alla tipologia dell'impresa;
mantenere la previsione della riduzione del premio assicurativo nei confronti di quelle PMI che garantiscono il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
9/2849/37.(Testo modificato nel corso della seduta).Motta, Marcenaro.
La Camera,
premesso che:
il pronto soccorso interno non è stato mai considerato dalla maggioranza delle aziende italiane come una priorità;
l'attuale disciplina, tenendo conto della tipologia dell'azienda, impone la presenza in azienda di addetti al pronto soccorso che abbiano seguito uno specifico corso di formazione, la presenza della cassetta di pronto soccorso con un contenuto minimo, distinto sempre a seconda della catalogazione di rischio dell'azienda ed un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
si registra tuttavia la mancanza di attrezzature atte ad effettuare interventi di rianimazione pur in presenza di personale abilitato;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire tra le attrezzature minime previste già dalla legge, anche la presenza di attrezzature di rianimazione e di defibrillatori e per le imprese di dimensioni e strutture complesse la presenza di una figura professionale sanitaria nonché prevedere anche la stipula di convenzioni che garantiscano la reperibilita di un medico rianimatore.
9/2849/38.Capitanio Santolini, Lucchese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento prevede in via sperimentale, entro il limite di 20 milioni di euro annui, un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l'utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo;
impegna il Governo
a vigilare affinché la disponibilità delle risorse da utilizzare per le finalità previste dalla citata previsione normativa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
9/2849/39.Compagnon.
La Camera,
premesso che:
agli adempimenti dei decreti attuativi della delega dovranno provvedere le amministrazioni competenti attraverso una diversa allocazione delle risorse ordinarie, umane ed economiche, attualmente in dotazione alle stesse;
impegna il Governo
ad evitare che la diversa allocazione possa avvenire in una fase successiva a quella dell'esercizio della delega, rimettendo alle amministrazioni interessate tale compito ed impedendo così una puntuale verifica in sede parlamentare della effettiva clausola di invarianza.
9/2849/40.Zinzi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel testo approvato dal Senato attribuisce un'ampia delega al Governo per la disciplina della materia e, simultaneamente, introduce norme immediatamente precettive;
nel parere espresso dal Comitato per la legislazione il 18 luglio 2007 si invitava la Commissione a precisare alcuni aspetti della disciplina ivi prevista, a fini di maggiore chiarezza;
le Commissioni competenti non hanno tuttavia proceduto ad alcuna modifica del testo, privilegiando l'esigenza di una rapida conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento;
impegna il Governo
in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, a:
esplicitare i tre soggetti chiamati in causa con le espressioni - utilizzate all'articolo 1, comma 2, lettere i) e p), n. 1) - «su base tripartita e di norma paritetica», «partecipazione tripartita», nonché con l'espressione «sistema della bilateralità»;
chiarire se l'articolo 4, comma 1) e l'articolo 8) - che incidono su materie oggetto della delega - operano in via transitoria ovvero definiscano già, con immediata efficacia, contenuti da riprodurre negli emanandi decreti legislativi;
chiarire i rapporti tra il comma 1 ed il comma 2 dell'articolo 6, per quanto concerne il computo dei lavoratori autonomi nell'individuazione della soglia minima di cui al comma 2.
9/2849/41.Ferrari, Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una reale priorità e necessità per il Paese;
essa non può essere conseguita in mancanza di un sufficiente sforzo finanziario da parte del Governo, e in assenza di adeguate risorse umane, professionalizzate debitamente, da impiegare in tale direzione;
il concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 2004 ha consentito la costituzione di graduatorie regionali di idonei non dichiarati vincitori;
impegna il Governo
a porre in essere ogni possibile iniziativa affinché, nell'ambito della Finanziaria 2008, siano reperite risorse per l'integrale assorbimento degli idonei;
conseguentemente a consentire la proroga della graduatoria in deroga al blocco delle assunzioni.
9/2849/42.Margiotta.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a:
definire la più opportuna campagna informativa con l'obiettivo di contrastare in ogni modo la tragedia delle cosiddette «morti bianche» e dei troppi infortuni che si consumano ogni giorno nei e sui luoghi di lavoro;
a promuovere una campagna di pubblica utilità dedicata in modo specifico al tema della prevenzione e della sicurezza.
9/2849/43.Giulietti, Froner.
La Camera,
esaminato il disegno di legge C. 2849 «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia»;
premesso che, nell'emanazione dei decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, va tenuta in particolare considerazione il concetto di salute come benessere fisico e psichico come prevede la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
tenuto conto della necessità di rivisitare le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria come prevede il criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera t);
impegna il Governo
in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione:
a tener conto che la salute è un bene primario da tutelare;
ad adeguare le modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria anche all'esigenza di migliorare le attrezzature di pronto soccorso, all'esigenza di potenziare le attrezzature per la rianimazione nonché alla necessità che le imprese di dimensioni e strutture complesse attivino un servizio di reperibilità di specifico personale medico.
9/2849/44.Lucchese, Fabbri, Bodega, Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
l'ispettore del lavoro rappresenta l'unica autorità amministrativa ad avere una competenza generale in materia di lavoro, esercitando un potere di controllo esteso a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza alle direzioni provinciali del lavoro, mentre nella più circoscritta materia della previdenza e assistenza, le relative funzioni di vigilanza vengono svolte anche dall'INPS, dall'INAIL, e dall'ENPALS;
il potere-dovere di coordinamento della direzione provinciale del lavoro nei confronti degli istituti previdenziali non attiene solo alla fase di programmazione dell'attività di vigilanza ma anche alla fase operativa, cioè quella dello svolgimento dell'attività ispettiva, nella quale è chiamato in causa non l'ufficio nel suo complesso, ma direttamente l'ispettore del lavoro il quale, quindi, si trova a dover effettuare anche funzioni di coordinamento la cui delicatezza e complessità è facilmente intuibile;
all'ispettore del lavoro si chiede un quotidiano impegno nell'attività di coordinamento del personale di vigilanza degli istituiti previdenziali con i quali è chiamato ad operare;
risulta incoerente che le retribuzioni del personale ispettivo delle direzioni provinciali del lavoro siano di gran lunga inferiori a quelle del personale di vigilanza degli enti previdenziali sia nell'importo
base sia nelle voci accessorie e si considera altresì ingiusto che l'ispettore del lavoro arrivi addirittura a guadagnare cifre inferiori a quelle del personale che è chiamato a coordinare;
a ciò si aggiunga che il personale ispettivo delle direzioni provinciali ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, senza nessuna indennità, a differenza degli ispettori INPS e INAIL che sono pubblici ufficiali;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad inquadrare gli ispettori del lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale che hanno svolto attività di vigilanza tecnica o di vigilanza amministrativa, alla data del 31 maggio 2007, nel profilo professionale di Ispettore del lavoro coordinatore o Ispettore tecnico coordinatore ed a garantire nei loro confronti un trattamento economico complessivo, pari al trattamento economico del personale ispettivo degli enti previdenziali (INPS, INAIL).
9/2849/45.Fabris, Rossi Gasparrini.
La Camera,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2849 recante «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa»;
impegna il Governo
a mettere in atto tutte le misure necessarie a combattere il fenomeno che vede da diversi anni nel Paese l'insediarsi di aziende cinesi e non solo, piccole piccolissime e medie che operano e producono in condizioni logistiche, strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro in totale disprezzo delle norme vigenti in materia e che sfruttando il lavoro minorile e femminile con orari di lavoro disumani rappresentano un vulnus inaccettabile alle norme sui diritti sociali ed umani, oltre che rappresentare la causa della chiusura di tante aziende italiane con gravi ripercussioni sia sociali che occupazionali.
9/2849/46.Castellani, Pedrizzi, Germontani.
La Camera,
premesso che:
gli indirizzi per la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, richiamano, fra l'altro, il riconoscimento di diritti ad organizzazioni sindacali ed associazioni delle vittime in riferimento a reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;
risulta di particolare rilievo la questione degli stabilimenti, ormai dismessi, di produzione e lavorazione dell'amianto, e in particolare i siti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo, nel cui territorio si registra un aumento allarmante di decessi per tumori, mesotelioma, neoplasie, carcinoma e malattie correlate all'amianto (a Casale Monferrato ne vengono diagnosticate 20-25 all'anno su un totale di 1000 in Italia);
impegna il Governo
ad attivare ogni iniziativa, anche normativa, utile per l'istituzione di un fondo per il risarcimento delle vittime dell'amianto con partecipazione allo stesso da parte delle imprese responsabili.
9/2849/47.Leddi Maiola, Lovelli, Lumia, Barbi, Bellanova, Florio, Giulietti, Marcenaro.
La Camera,
premesso che:
gli indirizzi per la delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro richiamano la necessità di una particolare tutela per i lavoratori colpiti da malattie professionali in conseguenza di problematiche legate al tipo di produzione e all'ambiente di lavoro;
particolarmente rilevante appare la posizione degli stabilimenti produttivi nei quali i lavoratori hanno operato in condizioni di esposizione all'amianto e che in tale materia il Ministero del lavoro ha già emanato specifici atti di indirizzo;
il 17 luglio è stato firmato presso il Ministero del lavoro l'accordo per il riconoscimento dell'estensione dei benefici dell'esposizione all'amianto oltre il 1992;
impegna i1 Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte al riconoscimento dei periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto, sulla base dell'accordo del 17 luglio presso il Ministero del lavoro e concernente le aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro stesso.
9/2849/48.Lovelli, Leddi Maiola, Bellanova, Lumia, Barbi, Florio, Giulietti, Marcenaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 2, lettera p), del disegno di legge C. 2849/A prevede, quale criterio direttivo da rispettare in sede di attuazione della delega al Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione;
tale promozione interviene, tra l'altro, attraverso la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, nonché attraverso il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto;
le attività sopra indicate sono finanziate, a decorrere dall'anno 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL;
impegna il Governo
a prevedere, in future iniziative normative, ulteriori risorse finanziarie per misure in favore della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2849/49.Galletti, Fabbri, Bodega, Lo Presti.
La Camera,
premesso che:
appare opportuno prevedere una semplificazione degli adempimenti delle imprese relativi alla sicurezza dei lavoratori, eliminando quelli meramente burocratici che, lungi dal garantire una concreta tutela dei lavoratori, determinano solamente un inutile aggravio per i datori di lavoro;
tale semplificazione dovrebbe riguardare non solamente le imprese piccole e medie, ma anche quelle che hanno dimostrato, tramite il basso indice infortunistico, di osservare scrupolosamente la normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
appare altresì opportuno introdurre meccanismi premiali e incentivanti per le imprese che dimostrano di rispettare la normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
tali meccanismi incentivanti assumono una valenza complementare rispetto agli strumenti prescrittivi e sanzionatori, che potrebbe rivelarsi di estrema efficacia poiché le imprese sarebbero incentivate, sul piano anche economico, a mettere in atto iniziative per assicurare la tutela più ampia possibile della sicurezza dei lavoratori;
impegna il Governo
in sede di adozione dei decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, a prevedere la semplificazione degli adempimenti meramente formali e burocratici, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, anche per le imprese che presentano un basso indice infortunistico;
ad adottare ulteriori iniziative legislative urgenti volte ad introdurre un sistema premiale per le imprese che, per un congruo arco di tempo, dimostrino di essere virtuose sul piano della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
nell'ambito di tali ulteriori iniziative legislative, a disporre, in via sperimentale, una estensione della riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista attualmente, ai sensi dei commi 779, 780 e 781 della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007), solamente per le imprese della gestione artigianato e prioritariamente riconosciuta alle imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche alle imprese di altre gestioni, con particolare riferimento a quelle della gestione industria;
a prevedere inoltre, in via sperimentale, risorse per i datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, certificati dai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998.
9/2849/50.Fabbri, Lo Presti, Bodega, Compagnon.
La Camera,
visto il disegno di legge delega n. 2849, inerente le misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
considerate le precipue competenze e attribuzioni in tale ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'Istituto di medicina sociale;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o) del su menzionato disegno di legge, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'Istituto di medicina sociale.
9/2849/51.Moffa.
La Camera,
premesso che:
accade sovente che le amministrazioni pubbliche non rispettino pienamente le normative sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il che è grave e non è affatto giustificabile con la carenza di fondi necessari per gli adattamenti degli edifici e dei luoghi di lavoro;
questo accade anche nelle strutture sanitarie pubbliche mentre le strutture
sanitarie private accreditate sono, ovviamente, sottoposte agli obblighi di legge;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a fare rispettare, tassativamente, anche a tutte le pubbliche amministrazioni, ed in particolare a quelle del comparto sanità, gli obblighi in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
9/2849/52. Marinello, Angelino Alfano, Romele.
La Camera,
esaminato, in particolare, l'articolo 10 recante la concessione ai datori di lavoro in via sperimentale e per il biennio 2008-2009, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
rammentato che l'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 626/94 (così come modificato dal successivo decreto legislativo 242/96) prevede che le regioni e altri organismi, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese;
ricordato la vigenza di protocolli di intesa tra regioni, Inail e Asl in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, che hanno permesso di conseguire risultati migliorativi ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro;
atteso che le vigenti normative in materia di tutela dei lavoratori e di igiene e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e decreto legislativo n. 38/2000) affidano all'Inail, importanti compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza, anche in sinergia con altri enti ed istituzioni pubbliche e private;
impegna il Governo
a contemplare, in fase di applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 10 del provvedimento all'esame, che i programmi e percorsi di formazione in materia di tutela e sicurezza sul lavoro vengano attuati mediante protocolli di intesa tra regioni, Inail e Asl.
9/2849/53. Dussin, Bodega, Grimoldi.
La Camera,
considerate le misure recate all'articolo 10 del provvedimento medesimo, finalizzate a riconoscere, per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, un credito di imposta ai datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi formativi in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
ipotizzato il rischio che possano verificarsi fittizi corsi formativi sulla prevenzione e fasulle fatture ai soli fini di ottenere il credito di imposta;
preso atto dell'esistenza dei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998;
tenuto conto della composizione dei predetti Comitati, che - per norma - debbono comprendere almeno rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell'Ispels e degli uffici periferici dell'Inail,
dell'Anci, dell'Upi e, ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della sanità;
impegna il Governo:
a prevedere, nell'emanando decreto ministeriale del lavoro per stabilire, ai fini della fruizione del beneficio del credito d'imposta, i criteri e le modalità della certificazione della formazione, di affidare ai Comitati regionali di coordinamento citati in premessa - quali organi maggiormente competenti - la predetta certificazione.
9/2849/54. Bodega, Grimoldi.
La Camera,
analizzato il provvedimento in titolo;
valutato, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 8, che novellano l'articolo 86 del codice degli appalti;
ricordato che l'articolo 3 del citato Codice reca le seguenti definizioni: al comma 29, «Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggidicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti» e al comma 31 «Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice»;
ritenuto, dunque, opportuno che la modifica di cui al comma 3-bis dell'articolo 86 del citato Codice, apportata dall'articolo 8 del provvedimento all'esame, includesse anche i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice degli appalti;
preso atto che, in virtù dell'articolo 1, comma 2 lettera s), punto 3, del testo all'esame il Governo è delegato a rivedere la normativa in materia di appalti recata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, considerando i costi relativi alla sicurezza che dovranno essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
impegna il Governo
a contemplare, in fase di attuazione della delega, tutti i soggetti aggiudicatori, ivi compresi anche quelli privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice degli appalti.
9/2849/55. Fugatti, Bodega, Grimoldi.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo;
preso atto delle misure in esso contenute, con particolare riguardo all'articolo 8 del testo, concernente modifiche all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
valutato che la modifica apportata al comma 3-bis prevede che gli enti aggiudicatori valutino, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, non solo che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, ma anche rispetto al costo per la sicurezza;
dato per assodato che il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta;
ritenuto che in ordine al riferimento alle offerte anomale, sembra più corretto riproporre il testo attuale che si riferisce alla valutazione dell'offerta anomala solo nei casi previsti dalla legge, per non modificare
la normativa vigente in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta (che riprende norme europee);
impegna il Governo
ad emanare, nell'attuazione della norma, provvedimenti di propria competenza di natura amministrativa tesi a specificare che l'anomalia delle offerte debba essere comunque sempre valutata esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, come da originaria formulazione dell'articolo 86 del codice degli appalti.
9/2849/56. Fava, Bodega, Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
i meccanismi di premialità costituiscono, in un sistema meritocratico, un giusto riconoscimento per i soggetti che assumono comportamenti virtuosi e, soprattutto in un campo delicato come quello della sicurezza sul lavoro, avrebbero la funzione di promuovere interventi per la prevenzione degli infortuni;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre meccanismi di premialità, anche di natura fiscale, nei confronti delle imprese, con particolare riferimento a quelle di dimensioni piccole e medie ed a quelle che svolgono attività artigianali, che assumono comportamenti virtuosi nel campo della sicurezza sul lavoro, specie nel caso in cui siano state introdotte nuove tecnologie per la prevenzione degli infortuni.
9/2849/57. Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il coinvolgimento delle parti sociali è un elemento essenziale in materia di sicurezza sul lavoro;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le funzioni pubbliche nel campo della sicurezza sul lavoro possano essere svolte con il concorso attivo delle parti sociali.
9/2849/58.Ceccacci, Rubino, Baldelli, Campa.
La Camera,
premesso che:
i meccanismi di premialità, come ad esempio il modello del bonus malus applicato dall'INAIL ai premi assicurativi, servono ad incentivare l'adozione di comportamenti virtuosi e, nel campo della sicurezza sul lavoro, tale promozione spesso si traduce in un calo del tasso di infortuni;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre un sistema, sul modello del bonus malus applicato dall'INAIL ai premi assicurativi, che premi le imprese virtuose in materia di prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo ai profili relativi alla formazione e all'informazione.
9/2849/59. Galli, Baldelli Campa, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto contenuto nella dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità la salute non va intesa come «semplice assenza dello stato di malattia o di infermità» bensì come «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale»;
impegna il Governo
a prevedere idonee iniziative volte a garantire che nell'elaborazione dei decreti
attuativi che saranno adottati per riordinare la materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sia posto un particolare riguardo al benessere fisico e psichico degli stessi, così come previsto dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, e che nell'applicazione della normativa sia tenuto in conto, fra le tipologie di rischio previste, anche quello psichico ed organizzativo.
9/2849/60. Ruvolo.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega ai Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
tra i criteri dì delega è prevista la semplificazione degli adempimenti meramente formali a carico delle piccole e medie imprese;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere la suddetta semplificazione anche alle tipologie di imprese che risultino dai dati INAIL, per l'attività esercitata, a basso indice infortunistico.
9/2849/61. Rosso, Fabbri.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
appare opportuno adottare ulteriori iniziative volte ad introdurre ulteriori prescrizioni che semplifichino gli adempimento a carico delle imprese, pur integralmente mantenendo al massimo livello possibile le disposizioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori;
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere le soppressioni degli obblighi di notifica da parte delle imprese;
a prevedere l'istituzione di un documento unico per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente;
a istituire per ciascun lavoratore libretti individuali sanitari e formativi.
9/2849/62. Campa, Bernardo.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
nella lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 è prevista la valorizzazione, mediante trasposizione in norme di legge, delle parti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, degli accordi aziendali e dei codici etici adottati su base volontaria;
impegna il Governo
a considerare la specificità di ciascun settore produttivo dell'adozione dei procedimenti di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1.
9/2849/63. Pelino, Di Virgilio.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
ritenuto opportuno introdurre un sistema di monitoraggio generalizzato e centralizzato per la rilevazione dell'efficacia delle disposizioni delegate;
impegna il Governo
a prevedere l'introduzione di un sistema di monitoraggio operante presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), concordato con il Ministero del lavoro, le regioni, le parti sociali, l'INPS, l'INAIL e l'ISPESL ai fini dell'uniformazione dei metodi di rilevazione e di registrazione, accorpando le banche dati già esistenti in materia presso l'INPS, l'ISPESL e l'INAIL.
9/2849/64. Mazzaracchio, Gardini.
La Camera,
valutato, nello specifico, la disposizione di cui all'articolo 10 recante la concessione ai datori di lavoro, in via sperimentale e per il biennio 2008-2009, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
ricordato che, ai sensi dei commi 779 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007), è stato concesso alle aziende artigiane uno sconto sui premi Inail;
ritenuta maggiormente efficace, in alternativa al credito di imposta, una riduzione dei premi Inail anche per la gestione industria;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte a contemplare, terminato il biennio di concessione del credito di imposta, l'eventualità di applicare, in via sperimentale, ai datori di lavoro che sostengono spese per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le disposizioni di cui al comma 779 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
9/2849/65. Grimoldi, Bodega.
La Camera,
considerato che:
l'articolo 32 della Costituzione recita testualmente: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo»;
la relazione tra stress psico-sociale e l'organizzazione del lavoro è un tema centrale della tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
lo stress da lavoro è stato individuato a livello europeo, nazionale ed internazionale, come elemento di tensione sia per gli imprenditori che per i lavoratori;
lo stress è una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche, psicologiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all'altezza delle aspettative;
il mondo del lavoro è in continuo cambiamento: i mutamenti registrati nell'ultimo decennio nell'organizzazione del lavoro, nuovi datori di lavoro, la precarietà e la flessibilità, contribuiscono a determinare nuove tipologie dei rischi per i lavoratori: emergono, infatti, in aggiunta ai tradizionali rischi chimici, fisici e biologici, alcuni rischi trasversali con effetti sulla psiche, tra cui quello psichico-organizzativo;
tali rischi, dunque, possono generare situazioni di stress (ad esempio stanchezza cronica, affaticamento, stati di malessere
diffuso) e disagio psichico-organizzativo, incidendo negativamente sulla sfera personale e relazionale del lavoratore;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a considerare, in aggiunta ai tradizionali rischi per i lavoratori, quello psichico ed organizzativo.
9/2849/66. Bernardo, Pelino, Campa.
La Camera,
considerato che:
vi è un numero rilevante di imprese artigianali ed agricole, di piccole imprese e micro-imprese (con un numero di lavoratori fino a dieci) che, data la loro peculiarità, presentano un elemento aggiuntivo di rischio, di incidenti e malattie professionali;
sarebbe opportuno prevedere, nella prossima Finanziaria, l'introduzione di un Fondo apposito per fronteggiare queste particolari situazioni a rischio;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per l'istituzione di un Fondo, con cadenza annuale, a partire dalla prossima legge Finanziaria, per il finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla piccole, medie e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura, finalizzata ad interventi informativi e formativi di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione.
9/2849/67. Mistrello Destro, Fratta Pasini, Milanato.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
impegna il Governo
a tener conto degli eventuali maggiori oneri a carico delle imprese, derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, nell'ambito della revisione degli studi di settore.
9/2849/68. Gianfranco Conte.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di estendere le prescrizioni della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, anche ai servizi ed alle cosiddette realtà d'ufficio.
9/2849/69. Fedele, Baldelli.
La Camera,
considerato che:
il disegno di legge in esame prevede una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
l'articolo 7 prevede che gli organismi paritetici già previsti del decreto legislativo n. 626 del 1994, possano effettuare
sopralluoghi nelle aree produttive di propria competenza;
impegna il Governo
a tener conto, con riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo delle autorità competenti, di tale attività, privilegiando quindi controlli nelle aziende che non si avvalgono dell'opera degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9/2849/70. Fratta Pasini, Baldelli, Campa.
La Camera,
analizzato il provvedimento in titolo;
esaminate le disposizioni in esso contenute, con particolare riguardo all'articolo 8, che reca modifiche all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
valutato che la modifica apportata al comma 3-bis prevede che gli enti aggiudicatori valutino, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, non solo che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, ma anche rispetto al costo per la sicurezza;
dato per assodato che il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta;
ritenuto che in ordine al riferimento alle offerte anomale, sembra più corretto riproporre il testo attuale che si riferisce alla valutazione dell'offerta anomala solo nei casi previsti dalla legge, per non modificare la normativa vigente in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta (che riprende norme europee);
stabilito che il criterio essenziale di competitività per le imprese diviene anche il sostegno della prevenzione e della sicurezza come «valori sociali» poiché, promuovere la cultura della prevenzione e della legalità non è soltanto un imperativo morale e sociale ma diviene anche un obiettivo economico;
considerato che i criteri di competitività da mantenere ed intensificare portano a considerare sul piano tangibile l'importanza che ha per un'impresa l'attività di prevenzione, formazione ed informazione a vantaggio di una riduzione generale del profilo di rischio;
valutato che il ruolo delle imprese cooperative è dato anche dalla loro innata capacità di innescare un virtuoso circuito di autotutela che si estrinseca grazie all'autonoma responsabilità tale da differenziare l'impresa cooperativa dall'impresa in generale in cui i soci lavoratori creano legami d'appartenenza con l'impresa caratterizzati dall'essere contemporaneamente co-imprenditori e non solo lavoratori;
tenuto conto che l'«autogestione», modalità prioritaria del fare impresa, crea una maggiore attenzione alle regole che disciplinano la materia della sicurezza sul lavoro;
tenuto conto che l'autogestione, considerato criterio responsabilizzante, non e non solo un fattore di successo del fare impresa, per tutta una serie di motivi caratterizzanti il tessuto cooperativo, ma comporta anche una matura autonomia in seno al rapporto Stato/impresa cooperativa nella misura in cui per il primo non si determinano costi aggiuntivi a fronte degli esigui compiti da svolgere a tutela dei lavoratori;
accertato che il co-imprenditore contribuisce alla costruzione di una dimensione sociale dell'economia facendosi direttamente partecipe dell'intrapresa per creare lavoro e produrre ricchezza sociale, incorporando le caratteristiche dell'imprenditore e del lavoratore;
provato che nelle cooperative il socio è si un lavoratore, ma anche un co-imprenditore e per questo la sua retribuzione può essere composta da una parte flessibile e modulabile in riferimento ai
risultati ottenuti dalla cooperativa così come previsto dalla legge n. 142 del 2001;
valutato che si deve superare l'anacronistico criterio dell'autocertificazione delle singole organizzazioni sindacali sul numero degli iscritti ma che diviene opportuno considerare l'ampiezza e la diffusione nel territorio delle strutture organizzative, la capacità della formazione e stipula dei contratti collettivi nazionali, l'effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e collettive, la «presenza sindacale» all'interno dell'impresa cooperativa (numero degli iscritti);
accertato che l'articolo 36 della Costituzione garantisce soltanto la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ma non la parità nel trattamento retributivo tra lavoratori addetti ad identiche mansioni;
considerato che il costo del lavoro non può essere scorporato dai bandi per gli appalti e imposto dal Ministero del lavoro, poiché le Tabelle salariali possono solo essere indicative come sancito dagli articoli 18/39/41 della Costituzione;
impegna il Governo
a tener conto, nell'applicare le modifiche apportate dal comma 3-bis dell'articolo 8 del provvedimento in titolo, della specificità dell'impresa cooperativa e della relativa normativa sul lavoro (Legge n. 142 del 2001), poiché il socio, in quanto co-imprenditore, stabilendo con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, dà particolare rilevanza non già al rapporto di dipendenza che lo stesso può decidere di intraprendere e per altro abbondantemente disciplinato dalle relative leggi contrattuali, quanto alla scelta di avviare un rapporto in forma autonoma (co-imprenditore) con l'impresa cooperativa.
9/2849/71. D'Ulizia, Ossorio.