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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
TESTO AGGIORNATO ALL'11 LUGLIO 2006
...
(A.C. 1222 - Sezione 6)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca alcune importanti misure, caratterizzate da un'incontestabile urgenza, a vantaggio dell'agricoltura italiana, con particolare riferimento a quelle in materia di previdenza agricola, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge;
il comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione conferisce al Governo la delega ad adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi per la modernizzazione dell'agricoltura e dei settori connessi già adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
si ravvisa peraltro l'esigenza di definire un disegno complessivo di riforma e di rilancio dei settori interessati, promuovendo un modello di sistema agricolo che valorizzi la multifunzionalità, incrementi le dimensioni aziendali e la loro competitività;
si ritiene altresì necessario salvaguardare pienamente il ruolo istituzionale del parlamento, in particolare riconoscendo alle Commissioni agricoltura di Camera e Senato uno spazio adeguato per offrire un contributo incisivo alla definizione della disciplina della materia,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative volte ad attribuire un particolare rilievo ai contenuti e agli esiti dell'esame che sarà svolto dalle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in esame;
a predisporre una proposta organica e innovativa di riforma e di rilancio dell'agricoltura e dei settori connessi, che può essere adeguatamente realizzata mediante un apposito disegno di legge da sottoporre all'esame delle competenti Commissioni parlamentari.
9/1222/1. Servodio, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Franci, Froner, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Soro, Zucchi, Lombardi, Sperandio, Cesini, D'Ulizia, Mellano, Satta.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca proroghe di discipline di notevole rilievo e che,
tuttavia, per ragioni diverse, in numerose altre situazioni si richiederebbe - in via temporanea - l'adozione di analoghe misure;
l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che le contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie si prescrivono e non possono in ogni caso essere più versate dopo cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti, nel qual caso vale il più ampio termine di dieci anni;
i lavoratori parasubordinati - iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 - hanno ricevuto informazioni: sulla propria posizione contributiva e chiarimenti sulla scadenza del relativo termine di prescrizione in maniera poco tempestiva, di modo che appare difficoltoso, se non impossibile, per gli stessi lavoratori evitare il verificarsi della stessa prescrizione;
la previsione di una sospensione dei termini di prescrizione, quindi, oltre che ragionevole ed equa per i lavoratori parasubordinati, appare utile per recuperare gettito contributivo per le casse dell'INPS,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative, anche d'urgenza, volte a prevedere una sospensione dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, con decorrenza dal 1o gennaio 2006 e per una idonea durata, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della medesima legge n. 335 del 1995.
9/1222/2. Pagliarini, Vacca, Napoletano, De Angelis.
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, nel testo approvato dal Senato;
tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione e della legislazione in materia di decreti legge e deleghe legislative;
considerato che:
il Comitato per la legislazione, nell'esercizio della propria funzione consultiva, ha frequentemente sottolineato come l'inserimento di disposizioni comunque incidenti sull'esercizio di deleghe - sia nel decreto-legge, sia nel disegno di legge di conversione - si ponga in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»;
già in passato, lo strumento dell'ordine del giorno è stato adottato al fine di far valere le sollecitazioni del Comitato per la legislazione nei rapporti con il Governo; in tal senso, si veda l'ordine del giorno Nardini accolto dal Governo e approvato dalla Camera l'8 luglio 1999 che impegnava il Governo a «non accogliere in futuro modifiche al testo dei decreti-legge tali da introdurre materie del tutto estranee»;
infine, alla Camera, è prassi consolidata che la Presidenza dichiari inammissibili le proposte emendative concernenti deleghe anche quando siano riferite ai disegni di legge di conversione,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue competenze, a tenere conto, nell'esercizio dell'iniziativa in materia di decretazione d'urgenza e nell'attività emendativa durante l'iter parlamentare di conversione, dei parametri di decretazione d'urgenza fissati dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1998, ai fini di un
corretto utilizzo dello strumento del decreto-legge e della relativa legge di conversione.
9/1222/3.Franco Russo.
La Camera,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare;
considerato che:
il contenuto del disegno di legge risulta notevolmente ampliato a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter al Senato, anche in ragione di una meno stringente disciplina regolamentare dell'ammissibilità degli emendamenti, con l'approvazione di un maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia;
all'articolo unico del disegno di legge di conversione risultano aggiunti 14 ulteriori commi recanti, in particolare, la proroga di termini di esercizio di deleghe per l'adozione di decreti legislativi di carattere correttivo e integrativo, nonché una nuova delega - anch'essa di natura integrativa e correttiva - riferita a numerosi decreti legislativi emanati in attuazione di due distinte leggi;
anche il testo del decreto-legge, originariamente composto di un solo brevissimo articolo di natura sostanziale, è stato integralmente sostituito con otto nuovi articoli, dal contenuto eterogeneo;
nel parere del Comitato per la legislazione è sottolineato come l'inserimento di disposizioni comunque incidenti sull'esercizio di deleghe - sia nel decreto legge, sia nel disegno di legge di conversione - si ponga in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»;
la citata disposizione prevede altresì, al terzo comma, che «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
rientra in primo luogo nella responsabilità del Governo il rispetto dei parametri fondamentali stabiliti al riguardo dalla legge n. 400 del 1988, e dei limiti ordinamentali posti all'esercizio dei suoi poteri normativi,
impegna il Governo
a non porre in essere, nell'esercizio dei propri poteri di decretazione d'urgenza e di presentazione di emendamenti durante l'iter parlamentare di conversione, atti in contrasto con il divieto, posto espressamente dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ed a conformarsi all'obbligo di assicurare l'omogeneità di contenuto dei decreti-legge.
9/1222/4.Giudice, Verro.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 173/2006, in materia di proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e ulteriori proroghe;
premesso che:
l'articolo 1-bis, del decreto-legge 173/06, introdotto dal Senato attraverso un maxiemendamento del Governo, dispone la proroga al 15 ottobre 2006 del termine fissato dall'articolo 01, comma 3 della legge 11 marzo 2006 n. 81, per le conclusioni della commissione di tre esperti istituita con D.P.C.M. al fine di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di
lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sospendendo peraltro i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005;
sarebbe opportuno che a seguito delle risultanze di detta commissione, il Governo presentasse in Parlamento un disegno di legge per il riordino di tutta la questione del cosiddetto «condono previdenziale agricolo», così da avere un ampio dibattito sulla materia,
impegna il Governo
a presentare, sulla base delle risultanze della commissione dei tre esperti, un apposito disegno di legge per la risoluzione della questione dei contributi previdenziali agricoli.
9/1222/5.Misuraca, Marinello, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro, Romele, Paolo Russo, Minardo.
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173 del 2006, in materia di proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e ulteriori proroghe;
premesso che:
l'articolo 1, comma 12, del disegno di legge di conversione delega il Governo a rivedere e correggere i decreti legislativi adottati secondo princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle leggi n. 57 del 2001 e n. 38 del 2003 e che tale modo di operare - in particolare l'introduzione di norme di delega nel contesto della conversione di un decreto-legge - espropria il Parlamento di quelle che sono le sue principali prerogative assegnategli dalla Costituzione;
appare opportuno proseguire la modernizzazione già iniziata dai precedenti Governi nei settori dell'agricoltura e della pesca:
impegna il Governo
a presentare un apposito disegno di legge di delega e conseguentemente invita, fino a tale momento, a non esercitare le deleghe previste per l'agricoltura e l'intero comparto agroalimentare nell'atto Camera in questione.
9/1222/6.(Nuova formulazione) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro, Romele, Paolo Russo, Minardo.
La Camera,
in riferimento alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ed alla valutazione del sistema educativo,
impegna il Governo
ad adottare le più opportune iniziative per definire al più presto un codice di comportamento che nel riconoscimento della dignità professionale del docente, e della sua libertà di insegnamento la vincoli espressamente al rispetto della legislazione esistente ed al dovere di lealtà verso le istituzioni del nostro Paese e la difesa della sua storia ed identità nazionale evitando pertanto forzature ideologiche, di qualunque tipo, favorendo nelle giovani generazioni una reale capacità critica di apprendimento.
9/1222/7.Garagnani.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è prevista una delega al Governo per apportare modifiche e integrazioni al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
impegna il Governo
a presentare, in congrui termini rispetto alla scadenza della predetta delega, un autonomo disegno di legge volto ad apportare alla riforma delle procedure concorsuali, di cui al decreto-legge n. 35 del 2005 citato in premessa, le opportune modifiche e integrazioni, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri di cui al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame.
9/1222/8.Santelli.
La Camera,
considerato che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 173/2006 contiene deleghe nuove ai commi 3 e 12, i1 che, come rilevato dal Comitato per la legislazione é in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge 400/1988 secondo cui il Governo non può mediante decreto-legge conferire deleghe legislative, ai sensi dell'articolo76 della Costituzione, divieto che si estende naturalmente anche al disegno di legge di conversione,
impegna il Governo
ad abbandonare tale impropria prassi normativa che riscontriamo anche in altri provvedimenti del Governo quale ad esempio l'A.C. n. 1287 sul riordino dei Ministeri.
9/1222/9.La Loggia.
La Camera,
considerato che, come rilevato dal Comitato per la legislazione, la tecnica della novellazione all'articolo 1, commi 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 del disegno di legge di conversione non è stata utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti della Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare una più corretta tecnica di legislazione.
9/1222/10.Bertolini.
La Camera,
considerato che, come rilevato dal Comitato per la legislazione, la tecnica della novellazione agli articoli 1, 1-bis comma 1, 1-ter, comma 1, 1-septies del decreto-legge non è stato utilizzato conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti della Camera e Senato e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare una più corretta tecnica di legislazione.
9/1222/11.Verdini, Biancofiore.
La Camera,
considerato che le disposizioni contenute nei commi 5, 6, 7, 8 del disegno di legge di conversione rappresentano uno stravolgimento dei tempi di attuazione della legge 53/2003 recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione a dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
rilevato che tali disposizioni prefigurano l'affossamento di tale fondamentale ed innovativa riforma,
impegna il Governo
a riconsiderare il proprio orientamento in materia ed a salvaguardare la riforma Moratti che é stata varata nell'esclusivo interesse del paese e soprattutto delle giovani generazioni.
9/1222/12.Carlucci, Garagnani.
La Camera,
considerato che l'articolo 1-sexies del decreto-legge, in materia di docenza universitaria, introdotto dal Senato, prevede la reviviscenza, peraltro a carattere temporaneo, di norme recentemente abrogate e precisamente dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990 n. 341;
visto che tale fatto è stato chiaramente criticato anche dal Comitato di legislazione,
impegna il Governo
ad abbandonare pratiche di formazione delle norme, improprie ed approssimative, che, al di là del giudizio di merito che è comunque negativo, ingenerano confusione ed incertezze interpretative.
9/1222/13.Boscetto.
La Camera,
premesso che il comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 delega il Governo, entro due anni, alla emanazione di disposizioni correttive od integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione del settore primario;
richiamate le disposizioni di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione e della normativa in materia di deleghe legislative e di decreti-legge;
considerato che la legge 23 agosto 1988, n. 400, all'articolo 15 statuisce che il Governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
tenuto conto del parere espresso dalla XIII Commissione Agricoltura che sottolinea la necessità che il Governo persegua l'ammodernamento del comparto agricolo e agroalimentare tramite un apposito disegno di legge,
impegna il Governo
a presentare, in congrui termini rispetto alla scadenza della predetta delega, un autonomo disegno di legge finalizzato al rilancio del comparto agricolo e agroalimentare, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri di cui al comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame.
9/1222/14.Delfino, Martinello, Ruvolo, Buonfiglio.
La Camera,
premesso che l'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 dispone la proroga del termine entro il quale verranno definite, da parte della Commissione appositamente costituita, le modalità di estinzione dei debiti contributivi verso l'INPS dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli, sospendendo conseguentemente i giudizi pendenti e la riscossione dei carichi contributivi verso l'INPS;
considerata l'attesa del mondo agricolo, che ha finalmente visto, con l'applicazione della legge 81/2006, la risoluzione dei molteplici problemi economico-finanziari connessi a tale problematica,
impegna il Governo
a dare immediata applicazione alle disposizioni della legge 81/2006 ed evitare il ricorso ad una proroga che comporterebbe pesanti ricadute occupazionali ed economiche sul settore agricolo.
9/1222/15.Ruvolo, Delfino, Martinello, Drago.
La Camera,
premesso che:
conformemente ad una prassi legislativa invalsa a partire dagli anni '90, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, di riforma dei sistema scolastico, prevedeva che il Governo potesse adottare, oltre ai
decreti attuativi della riforma (decreti cosiddetti «principali», anche decreti legislativi «correttivi» e «integativi» dei primi;
i decreti «principali» dovevano essere emanati entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 53 (comma 1) e che i decreti «correttivi» andavano adottati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti «principali» (comma 4);
secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, il potere delegato «correttivo» non ha la medesima estensione del potere delegato in esercizio del quale è stato emanato il decreto legislativo «principale», posto che i decreti legislativi «correttivi» possono intervenite «solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate» (così la Corte nella sentenza n. 206 del 2001, al punto 5, del Considerato in diritto),
impegna il Governo
a presentare, in congrui termini rispetto alla scadenza della predetta delega, uno o più autonomi disegni di legge volti ad apportare alla riforma degli ordinamenti scolastici di cui in premessa, le opportune modifiche e integrazioni, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame.
9/1222/16.Aprea.
La Camera,
considerato che, come rilevato dal Comitato per la legislazione, il decreto-legge proroga all'articolo 1, comma 2, l'efficacia della disciplina processuale connessa alla materia delle adozioni, emanata in via transitoria;
analogamente al comma 6 si proroga il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia disponendo, quindi, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina a regime;
tali circostanze, nella misura in cui determinano una sovrapposizione di disposizioni transitorie e di norme a regime appaiono non pienamente conformi ad esigenze di semplificazione e di certezza dell'ordinamento anche nell'ottica della tutela dell'affidamento degli utenti finali circa l'effettiva successione nel tempo delle discipline legislative,
impegna il Governo
a utilizzare nei provvedimenti presentati norme conformi ad esigenze di semplificazione e di certezza dell'ordinamento.
9/1222/17.Fontana.
La Camera,
considerato che il decreto-legge all'atto della presentazione al Senato non era corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione,
impegna il Governo
a corredare i provvedimenti presentati con l'analisi di impatto della regolamentazione.
9/1222/18.Verro, Giudice.
La Camera,
considerato che il decreto-legge all'atto della presentazione al Senato non era corredato dalla relazione sull'analisi tecnico normativa,
impegna il Governo
a corredare i provvedimenti presentati della relazione sull'analisi tecnico normativa.
9/1222/19.Biancofiore.
La Camera,
considerato che, come rilevato dal Comitato per la legislazione, il decreto-legge
contiene norme eterogenee che contrastano con la legge n. 400 del 1988,
impegna il Governo
a rispettare le disposizioni della legge n. 400 del 1988.
9/1222/20.Fitto.
La Camera,
considerato che il decreto-legge che, come rilevato dal Comitato per la legislazione, contiene numerose disposizioni che incidono su norme di recente approvazione circostanza quest'ultima che integra una modalità di produzione normativa non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente,
impegna il Governo
ad adottare misure legislative idonee ad adottare tecniche legislative più idonee per garantire la semplificazione ed il riordino della normativa vigente.
9/1222/21.Carfagna.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 173/2006, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, le università continuino ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le relative disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990;
tali disposizioni sono state abrogate dall'articolo 22 della legge n. 230 del 2005, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2006, attuativo della suddetta legge;
appare necessario che le modalità di copertura degli insegnamenti universitari sia oggetto di una disciplina organica e a regime;
la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame nel presupposto che le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies debbano intendersi nel senso che l'applicazione, per il prossimo anno accademico, delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 341 del 1990, costituisce una facoltà per le università da esercitarsi comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
impegna il Governo
ad assumere una specifica iniziativa legislativa diretta alla disciplina a regime dell'affidamento degli insegnamenti previsti dall'articolo in esame nonché, in adesione alle indicazioni sulla V Commissione bilancio, ad emanare disposizioni attuative dirette a prevedere che l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1-sexies costituisca una facoltà per le università, da esercitarsi nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9/1222/22.Violante, Colasio, Martella.
La Camera,
premesso che:
il comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, delega il Governo ad adottare, su proposta del ministro delle politiche e forestali e del ministro per le politiche europee, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione del settore primario previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 57 del 2001 e dall'articolo 1 della legge n. 38 del 2003;
il Comitato per la legislazione ha rilevato come la previsione, in sede di conversione in legge del decreto-legge, di proroghe di termini di esercizio di deleghe per l'adozione di decreti legislativi aventi natura correttiva o integrativa di atti normativi già emanati, nonché di deleghe nuove, aventi natura correttiva o integrativa, è da considerare in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 (secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»), interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire anche che nel disegno di legge di conversione possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative;
la XIII Commissione, nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha sottolineato in materia l'opportunità di sollecitare la presentazione da parte del Governo di un apposito disegno di legge recante una nuova delega per la modernizzazione della disciplina in agricoltura e nei settori connessi, con la definizione di specifici principi e criteri direttivi, al fine di realizzare un complessivo e organico intervento di riforma e di rilancio dei settori interessati, in luogo di procedere mediante l'attribuzione di delega ad introdurre correzione ed integrazioni ai decreti legislativi vigenti;
il termine per l'esercizio della delega all'adozione di tali decreti correttivi e integrativi è di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione,
impegna il Governo
a presentare, in termini congrui rispetto alla scadenza della predetta delega, un autonomo disegno di legge, avente ad oggetto il conferimento di una apposita delega finalizzata ad attuare un complessivo e organico intervento di riforma e di rilancio dei settori interessati, sospendendo contestualmente l'esercizio dei poteri delegati previsti dal comma 12 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione in esame.
9/1222/23.Zucchi, Franci, Misuraca, Marinello.
La Camera,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio sulla disciplina dei lavori pubblici, al fine di valutare l'opportunità di inserire eventualmente in tale ambito i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
9/1222/24 (Nuova formulazione) . Adenti, Capotosti.
La Camera,
premesso che:
ai sensi del comma 12, dell'articolo 1, del provvedimento approvato dal Parlamento, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure. Se i decreti legislativi di cui trattasi riguarderanno l'attuazione dì normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dalla legge Comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche comunitarie e del ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
ministri interessati. Tale disposizione dovrà essere applicata anche ai fini all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali potrà proporre l'adozione di decreti legislativi volti ad integrare o correggere provvedimenti di ampia portata e riguardanti numerose materie del settore del primario, tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e successive modificazioni, riguardante «orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e successive modificazioni, concernente «orientamento e modernizzazione del settore forestale», il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, riguardante «orientamento e modernizzazione del settore agricolo», il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, concernente «disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, concernente «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, riguardante «attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima», il decreto legislativo 26 maggio 2004, n 154 e successive modificazioni, riguardante «modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura», il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, riguardante «ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima», il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, riguardante «ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste», ed il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, concernente «regolazioni dei mercati agroalimentari»;
i decreti legislativi che potranno essere modificati abbracciano un arco temporale che va dall'anno 2001, all'anno 2005. In tale spazio di tempo sono avvenuti importanti mutamenti nello scenario agricolo nazionale, soprattutto in conseguenza della revisione delle principali organizzazioni comuni di mercato di livello comunitario, dell'attuazione della nuova regolamentazione europea relativa alla politica agricola comune ed allo sviluppo rurale, degli obblighi discendenti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, nonché in relazione a significativi progressi fatti dal sistema normativo nazionale in materia di semplificazione amministrativa ed in materia di apertura dei mercati;
nel corso dell'ano 2006 è stata approvata la nuova OCM del settore bieticolo saccarifero, tale novità ha determinato un vero terremoto nel comparto della bieticoltura nazionale, le cui più evidenti conseguenze concernono da un lato la necessità di riconvertire quasi la metà delle aziende bieticole italiane e dall'altro lato l'urgenza di dover conferire un nuovo profilo giuridico e ruolo operativo alle associazioni ed ai consorzi di bieticoltori nazionali.
A decorrere dall'anno 2001 in particolare, anche in conseguenza della necessità di dover applicare le misure relative agli accordi di Kyoto, le istituzioni dell'Unione europea hanno approvato numerose norme (regolamenti, direttive, comunicazioni, risoluzioni e posizioni comuni), volte a promuovere e favorire la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili, segnatamente da produzioni agricole. Anche in Italia si è aperto un intenso dibattito in materia, ma ancora manca un quadro giuridico che disponga i presupposti ed i profili giuridici su cui il sistema agricolo possa fondare un proprio ruolo produttivo stabile e credibile.
Notevoli passi avanti sono stati compiuti in materia di riduzione dei rischi di mercato e di strumenti finanziari innovativi e di servizi assicurativi volti a fronteggiare crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari. Bisogna ad ogni modo intervenire ancora per eliminare
alcune storture che impediscono la piena efficacia di questi strumenti e non permettono una vera concorrenza tra operatori economici non solo nazionali, ma anche comunitari ed internazionali, con evidenti danni per gli agricoltori.
Il processo di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole sta producendo benefici effetti per il sistema rurale, agroalimentare, agroindustriale e della pesca, bisogna però ritornare sulla materia per eliminare da tale ambito misure che nel lungo periodo potrebbero generare effetti difficilmente controllabili da parte delle amministrazioni della Repubblica e dannosi per le istituzioni pubbliche;
nell'ambito del riordino della disciplina del settore agricolo, occorre tener conto delle seguenti esigenze:
nell'ambito della disciplina delle organizzazioni di produttori e delle forme associate di organizzazioni di produttori, siano previste procedure di riconoscimento semplificate per le eventuali, istituende, organizzazioni di produttori bieticoli, nonché forme giuridiche di prericonoscimento, tra cui le associazioni temporanee di scopo, e successivamente di operatività per le forme associate che riguarderanno tali organizzazioni di produttori, ciò al fine di poter consentire una celere ed efficace trasformazione delle attuali associazioni e consorzi di bieticoltori in unioni nazionali di organizzazioni di produttori, secondo quanto previsto dagli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;
integrando il comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, nell'ambito delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, sia definita anche quella diretta alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agroenergetiche, nonché quella diretta alla produzione, uso e cessione dell'energia ottenuta dalle citate produzioni agroenergetiche;
il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modificazioni, sia integrato con una specifica disposizione volta a definire i distretti agroenergetici e ad essi vi si applichi la stessa disciplina prevista dall'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 228/2001;
il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, preveda una nuova disposizione volta a definire, le organizzazioni di produttori agroenergetici e ad esse si estendano le norme sulla regolazione dei mercati agroalimentari allo scopo previste dallo stesso decreto legislativo n. 102/2005, nonché la possibilità di poter accedere ai benefici di cui all' articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99, secondo le direttive per la regolamentazione della emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
modificando il comma 5, dell'articolo 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia previsto che nell'ambito della sottoscrizione delle polizze assicurative, possano deliberare di far ricorso alle forme assicurative collettive, anche i centri di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 165/1999 ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti;
al fine di evitare che gli organi della Repubblica e gli enti ad essi collegati, nel lungo periodo possano perdere il reale controllo e la gestione dei dati e delle informazioni pubbliche sul settore agricolo nazionale, nonché di impedire che si accentri eccessivamente solo su pochi o unici soggetti la conoscenza e l'utilizzabilità degli stessi dati ed informazioni, siano soppressi i commi 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni,
impegna il Governo
a tener conto delle indicazioni di cui alle premesse in sede di adozione delle ulteriori iniziative normative di riordino e rilancio del settore agricolo.
9/1222/25.Fundarò, Sperandio.