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Allegato A
Seduta n. 20 del 6/7/2006
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(Sezione 6 - Questioni connesse all'applicazione della normativa sulla continuità territoriale della Sardegna e delle isole minori)
CICU, MARRAS, COSSIGA e LEONE. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999 in materia di continuità territoriale della Sardegna e delle isole minori, si è inteso intervenire, sulla base delle indicazioni programmatiche comunitarie, in favore dello sviluppo economico di talune aree isolate del Paese, prevedendo una riduzione dei costi di trasferimento dai cittadini delle suddette aree;
la differenza tra prezzo agevolato e prezzo reale è rimborsata dallo Stato, attraverso la regione, alle compagnie aeree o di navigazione sulla base di un'apposita convenzione;
per quel che riguarda la regione Sardegna i disagi sono divenuti pubblici con la recente vicenda dell'esclusione, probabilmente autoprodotta, dell'Alitalia dal bando per l'assegnazione degli oneri di servizio sulle rotte aeree da e per la Sardegna ed il conseguente caos di ritardi e cancellazioni provocato dalle compagnie assegnatarie, per carenza di strutture e aeromobili, ma da tempo si registrano difficoltà e storture nell'applicazione della legge;
nonostante il ricorso al sistema della continuità territoriale, al fine di assicurare i collegamenti con le zone più remote del territorio nazionale - e, in particolare, con le isole - sia stato attuato nel nostro Paese con forte ritardo rispetto ad altre nazioni europee, quali Francia, Spagna e Portogallo, esso è stato posto sotto accusa dinanzi alla Commissione europea, che potrebbe contestarne all'Italia l'applicazione al trasporto delle merci;
la previsione della citata legge n. 144 del 1999 è stata estesa ad altre parti del territorio italiano: la Sicilia e le regioni rientranti nell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260 del 1999 (legge finanziaria per il 2001, articoli 135 e 136); Crotone (legge finanziaria per il 2002, articolo 52, comuni 35 e 36); Albenga, Cuneo, Taranto, Crotone, Bolzano, Aosta, (legge finanziaria per il 2003, articolo 82, rifinanziata dalla legge finanziaria 2005, articolo 1, comma 269). La legge finanziaria per il 2005 aggiunge (articolo 4, comma 206) i servizi aerei tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Foggia ed i principali aeroporti nazionali ed interviene
- all'articolo 1, comma 235 - introducendo il comma 5-bis nell'ambito dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali in ambito di trasporto merci in Sardegna, parte poi successivamente soppressa;
l'applicazione di questa normativa sembra, dunque, aver prodotto problemi per la sola regione Sardegna, non rinvenendosi situazioni di malfunzionamento e caos nelle altre parti del Paese in cui le disposizioni sono vigenti;
in particolare, tale situazione si verifica con maggiore evidenza da un anno a questa parte, segno di un carente risultato della conferenza dei servizi tra Stato, regione e compagnie aeree -:
quali misure urgenti intenda adottare per porre fine al disservizio esposto in premessa e se non ritenga anche opportuno avviare una commissione di inchiesta ministeriale sull'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, con il fine di individuarne le carenze e le distorsioni applicative, nonché accertare le eventuali responsabilità amministrative e politiche dei soggetti sottoscrittori della convenzione relativa alla regione Sardegna o addetti all'applicazione della stessa, e di suggerire le modifiche legislative necessarie al pieno esercizio della mobilità per i cittadini e le merci della Sardegna. (3-00094)
(5 luglio 2006)