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Allegato B
Seduta n. 200 del 2/8/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
MARINELLO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'Università Telematica Guglielmo Marconi è stata accreditata ai sensi del D.I. (Università-Innovazione) 17 aprile 2003 sui criteri e procedure di accreditamento delle Università telematiche;
il decreto di cui sopra prevede che gli atenei accreditati siano abilitati a rilasciare i titoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 509/99 (ora 270/2004), tra cui anche le specializzazioni, al pari delle altri atenei, con l'unica limitazione relativa all'impossibilità, per gli atenei telematici, di produrre istanza per il rilascio dei titoli accademici di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 264/99 (cioè medicina, veterinaria, architettura, eccetera), non citando la lettera d) dell'articolo 1, comma 1, cioè quella relativa ai corsi di specializzazione per le professioni legali;
tale decreto è stato emanato sulla base di una norma prevista nella Finanziaria 2002 che, all'articolo 26 comma 5 prevedeva che: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato...»;
tale norma è stata poi modificata dall'articolo 4 , comma 1-bis della legge 14 maggio 2005 n. 80 (di conversione del decreto legge n. 35 del 2005 «decreto sulla competitività»), che ha equiparato a tutti gli effetti, anche sotto il profilo della concessione dei contributi, le università telematiche a quelle non statali esistenti;
con il decreto ministeriale 537/99 è stato emanato il regolamento per la istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali, presso gli atenei sedi di facoltà di giurisprudenza;
l'Università telematica Marconi, sulla base del Regolamento e della succitata normativa, ha trasmesso al Ministero di cui in premessa domanda di riconoscimento della Scuola, chiedendo contestualmente il parere del CUN e, altresì, che la propria scuola fosse inserita nella programmazione degli accessi per il prossimo anno accademico;
nonostante il parere favorevole dato il 7 giugno 2007 dal CUN, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica ha chiesto di escludere l'Università Telematica Marconi dal bando annuale per l'ammissione alle scuole, poiché ha in progetto
di rivedere il decreto sugli accreditamenti delle università telematiche, riservandosi di tornare sull'argomento dopo che saranno definiti i nuovi criteri -:
quali siano le ragioni della revisione del decreto sugli accreditamenti delle università telematiche;
quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda adottare per tutelare la posizione dell'università telematica Marconi, a chi ha diritto all'applicazione della normativa tuttora vigente.
(4-04661)
BELLOTTI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 7, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 trasforma gli Istituti superiori di educazionefisica in Facoltà e istituisce i Corsi di laurea e di diploma in Scienze motorie;
il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 stabilisce che il corso di laurea in scienze motorie ha durata quadriennale;
nell'ambito della riforma del sistema universitario, il decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina che la classe di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive è la numero 33;
la legge 18 giugno 2002, n. 136 «Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive» non attribuisce equipollenza al vecchio diploma ISEF rilasciato dall'Istituto Superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e alla laurea classe 33, di cui al decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ma equipara gli stessi ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali -:
se sia conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se ritenga opportuno rendere equipollenti a pieno titolo il diploma ISEF (rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e la laurea classe 33 (decreto 4 agosto 2000 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), consentendo ai diplomati ISEF di fregiarsi del titolo di «dottore», venendo meno la pregiudiziale riguardante l'insufficiente numero di esami e la durata triennale del vecchio ordinamento.
(4-04672)
PELLEGRINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'impegno profuso dall'attuale Governo nel riconoscimento dei medici specializzandi come classe lavorativa è notevole, considerando il graduale adeguamento previsto dal decreto legislativo 368 del 1999 inerente la situazione economica-contributiva dei medici in formazione specialistica;
si rende necessario, l'istaurarsi di un clima di rispetto delle regole e delle leggi che per troppi anni, a parere dell'interrogante, risultano aggirate da comportamenti poco trasparenti;
in virtù della situazione confusa che di anno in anno ha creato disagi organizzativi ed economici, i test per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione si sono svolti con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge;
infatti, tale ritardo, di circa otto mesi, ha creato un disagio formativo agli specializzandi
ed economico-organizzativo alle Università -:
se, il Governo, intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno emanare i nuovi bandi di concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione per l'anno accademico 2007/2008 entro il mese di novembre 2007, ed in ogni caso entro le date prefissate dalle Università per l'inizio degli anni accademici futuri.
(4-04674)
PELLEGRINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio emessa in data 14 giugno 2007, ha permesso a molti laureati in Medicina e Chirurgia, non abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, di poter partecipare al concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina;
nel bando di concorso delle Scuole di Specializzazione, l'abilitazione all'esercizio della professione medica, rappresentava un requisito indispensabile per la partecipazione ai test di ammissione;
tale requisito doveva essere posseduto non al momento della stipula del contratto, ma, come avviene, generalmente, in tutti i concorsi pubblici, entro la data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione all'esame stesso, come chiaramente esplicato nel bando di concorso emesso con decreto n. 2139 del 2007;
infatti, l'articolo 2 del decreto n. 2139 del 2007, relativo ai requisiti per l'ammissione, stabilisce che sono ammessi al concorso esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
pertanto, il Ministero dell'università e della ricerca, ha «congelato» temporaneamente le immatricolazioni dei ricorsisti (protocollo 2381) -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario al fine di tutelare quei medici che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di concorso emesso con decreto n. 2139 del 2007.
(4-04676)
PELLEGRINO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, è istituita la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica, la quale risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione;
la Scuola ha lo scopo di formare specialisti nell'area della medicina di laboratorio e della diagnostica biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico molecolare), fornendo qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze nell'organizzazione del laboratorio clinico nelle sue integrazioni con la medicina clinica;
sono diversi gli episodi di esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici del sistema sanitario nazionale di Specialisti con titolo in «Medicina di laboratorio: Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica» conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;
tali esclusioni sono dettate dal mancato riconoscimento del titolo conseguito presso la scuola di Specializzazione in «Biochimica Clinica» dell'Università degli Studi di Napoli, e di altre università italiane come Bari, Padova, Palermo, come equipollente al titolo previsto per la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica in ambito nazionale;
questa scelta, non considera che la Scuola di Specializzazione in «Biochimica Clinica» dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e di altre università italiane che rilasciano il titolo di «Specialista in Medicina di Laboratorio: Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica» (Statuto pubblicato con D.R. n. 2821 del 19 luglio 1999), prevede un percorso formativo professionalizzante del tutto sovrapponibile a quello previsto per la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica in ambito nazionale (G.U. 139 del 17 giugno 1997), in seguito al riordino delle Scuole di Specializzazione del Settore Medico pubblicato con decreto MURST 5 maggio 1997 -:
se il Governo intenda assumere provvedimenti per verificare la sussistenza di quanto anzi premesso e se confermato, ritenga opportuno disporre quanto necessario al riconoscimento del titolo conseguito presso la Scuola di Specializzazione in «Biochimica Clinica»dell'Università di Napoli Federico II, e di altre università italiane al fine di garantire ai tanti Specialisti la partecipazione a concorsi pubblici del sistema sanitario nazionale.
(4-04681)