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Allegato B
Seduta n. 206 del 18/9/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta immediata:
BARANI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 31 agosto 2007 i docenti dell'istituto agrario «Fantoni» di Soliera Apuana e i genitori degli alunni della classe 3aA si sono autoconvocati in assemblea per discutere in merito alla decisione unilaterale del dirigente scolastico, professore Francesco Di Costanzo, di accorpare le seconde e le terze classi dell'anno scolastico in corso;
a seguito del predetto incontro docenti e genitori hanno espresso grave preoccupazione e sconcerto per la politica scolastica perseguita dal dirigente scolastico sottoscrivendo due rispettivi comunicati (uno per la componente genitori e l'altro per la componente docenti) di forte contestazione;
tale disappunto nasce da due decreti che accorpano una seconda classe con 23 alunni iscritti con la presenza di 3 portatori di handicap e un secondo che prevede anche l'accorpamento delle classi terze con 24 alunni di cui 3 portatori di handicap con programmazione differenziata;
in base alle valutazioni dell'interrogante il decreto è palesemente illegittimo sulla base del decreto ministeriale 331/98, del decreto ministeriale 141/99 e anche sulla base del provvedimento previsto dalla circolare numero 19 del 2007 del ministero della pubblica istruzione;
in particolare l'articolo 10.2 del decreto ministeriale 141/99 recita: «la presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite da non più di 20 iscritti: per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi»;
anche l'articolo 10.3, sempre del decreto ministeriale 141/99, conferma il limite di 20 alunni spingendosi a 25 dove la valutazione della gravità dell'handicap non sia di ostacolo alle «situazioni oggettive degli alunni interessati»;
anche la circolare numero 19/2007, pur elevando il numero degli alunni a 21 con la presenza di più di un disabile, non fa che confermare le ragioni dei docenti e dei genitori sull'improvviso accorpamento delle classi. Infatti, sia nella seconda che nella terza classe rispettivamente di 23 e 24 alunni la presenza di 3 ragazzi portatori di handicap sicuramente non favorisce un processo scolastico positivo soprattutto per i ragazzi più svantaggiati che affrontando, peraltro, una programmazione differenziata hanno bisogno di spazi fisici e di attenzioni psicologiche e logistiche particolari;
le composizioni di classi così numerose con la presenza di 3 alunni svantaggiati non può consentire esercitazioni pratiche e di laboratorio produttive che facilitino l'apprendimento per la mancanza di spazi fisici adeguati;
né si può pensare che l'utenza di una scuola professionale situata in una zona montana, con servizi pubblici inadeguati per gli alunni, con un forte carico di ore scolastiche ed un eccessivo tempo di trasferimento verso casa, possa confrontarsi ed assimilarsi all'utenza di scuole dove la selezione per profitto e per comportamento avviene a monte;
tutti sanno che questi istituti professionali svolgono, oltre ad un ruolo di istruzione e di qualificazione professionale, anche un ruolo di formazione sociale che non ha eguali in altri tipi di scuola, a volte sensibilizzando dei giovani che pro
vengono da condizioni familiari, economiche e culturali di forte disagio;
per queste importanti ragioni non si deve consentire la formazione di classi eccessivamente numerose soprattutto quando sono presenti alunni svantaggiati che sarebbero i primi ad essere penalizzati da provvedimenti di accorpamento in classi dove anche lo spazio fisico diventa insufficiente;
i decreti di accorpamento del dirigente scolastico, professor Francesco Di Costanzo, sono atti che, a giudizio dell'interrogante, vanno contro la ragione, contro la didattica, contro i ragazzi, soprattutto quelli più svantaggiati e contro gli insegnanti che credono ancora in una funzione educativa e di istruzione della scuola -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda avviare al fine di ristabilire un certo equilibrio didattico presso l'istituto agrario «Fantoni», secondo la normativa vigente, e in casi come quello sopra descritto per fare in modo che la scuola torni ad essere il motore trainante e indispensabile della società e non venga inteso come luogo di parcheggio per ragazzi indisciplinati e disadattati senza possibilità di recupero.
(3-01223)
SASSO, DI SALVO, SPINI, PETTINARI, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BARATELLA, BUFFO, D'ANTONA, FUMAGALLI, GRILLINI, LEONI, LOMAGLIO, MADERLONI, NICCHI, ROTONDO, SCOTTO, TRUPIA e ZANOTTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 62 del 2000 non ha introdotto nel nostro ordinamento alcun finanziamento della scuola paritaria, come già dimostrato nell'interrogazione 3/00797 presentata in data 11 aprile 2007, nella
seduta n. 142 e sollecitata il 30 maggio 2007, il cui iter è tuttora in corso;
con la legge n. 27 del 2006 sono state soppresse le scuole elementari parificate e dell'infanzia non statali convenzionate. La regolamentazione delle convenzioni che regolano i requisiti per l'erogazione dei contributi (articolo 1-bis, comma 6, della legge 3 febbraio 2006, n. 27) è stata prevista, per le scuole primarie paritarie, con la stesura di un regolamento secondo quanto già stabilito dall'articolo 345 del testo unico per le scuole dell'infanzia paritarie (già convenzionate), secondo quanto precettivamente disposto dall'articolo 339 del medesimo testo unico;
il direttore generale della direzione dello studente nella sua circolare ai direttori generali del 27 giugno 2007, prot. n. 3205/P7, ha affermato che «nelle more dell'emanazione, ai sensi della legge 3 febbraio 2007, n. 27, delle norme regolamentari concernenti le modalità di stipula delle nuove convenzioni con le scuole paritarie primarie», fra l'altro non dovessero esser accoglibili nuove convenzioni di parifica e che quelle ancora esistenti dovevano intendersi «risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dalla legge n. 27 del 2006»;
il decreto ministeriale a firma del Ministro interrogato, inviato alla Corte dei conti il 21 maggio 2007, da questa registrato il 2 luglio 2007, e comunicato ai direttori generali l'8 agosto 2007, ignora l'esistenza delle sopra richiamate finalità regolamentari previste, per l'erogazione dei contributi alle scuole primarie, dalla legge n. 27 del 2006, così come ignora la vigenza, per le scuole dell'infanzia destinatarie di contributi convenzionati, dell'articolo 339 del testo unico del 1994 -:
per quali motivi non abbia ritenuto di tener conto nella stesura del decreto richiamato in premessa delle sopra citate finalità regolamentari previste dalla legge n. 27 del 2006 così come dell'articolo 339 del testo unico del 1994.
(3-01224)
RAZZI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel sistema scolastico italiano sono state introdotte importanti innovazioni
concernenti l'obbligo scolastico, la riforma degli esami di Stato e le disposizioni sui programmi didattici;
tali innovazioni consentono una formazione della personalità dei nostri giovani fondata su regole e valori sani e duraturi;
al contempo garantiscono quella presenza dello Stato nell'armonizzazione dei percorsi educativi, così come contemplato dal dettato costituzionale;
sarebbe opinabile che anche all'estero possano essere visibili e praticati i benefici di dette riforme e che i modelli educativi per i cittadini italiani all'estero siano uniformati a quelli in Italia anche per favorire la continuità dei sistemi per coloro che maturino l'intenzione di rientrate nel nostro Paese -:
se il Ministro interrogato non reputi opportuno e necessario adottare iniziative per estendere le innovazioni di cui sopra anche al sistema italiano scolastico all'estero.
(3-01225)
FRONER, GHIZZONI, RUSCONI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, BENZONI, CHIAROMONTE, COLASIO, DE BIASI, GIULIETTI, LATTERI, TESSITORE, TOCCI, VILLARI e VOLPINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
come ogni anno, con l'avvio delle attività scolastiche si riaccendono preoccupazioni, aspettative e progetti per milioni di alunni, di famiglie e di lavoratori del comparto;
dopo anni in cui il sistema scolastico italiano ha visto fortemente compromessa la sua credibilità, con interventi normativi che hanno disorientato alunni e insegnanti circa le finalità e la serietà dei criteri formativi, si registra una significativa inversione di tendenza;
con il decreto legge n. 147 del 2007, varato dal Consiglio dei ministri del 5 settembre, volto ad «assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008», che anticipa alcune delle principali disposizioni di un apposito disegno di legge all'esame della Camera dei deputati, si è provveduto a rendere immediatamente operative le norme molto importanti come, ad esempio, la reintroduzione del tempo pieno;
il ministero della pubblica istruzione ha provveduto a definire le nuove indicazioni per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: le indicazioni sono proposte culturali per le quali le singole discipline, pur nella loro specificità, sono incluse all'interno di tre grandi aree del sapere, al fine di proporre un insegnamento non frammentato, in grado di far cogliere agli alunni le connessioni tra gli ambiti di studio e da avviarli ad una visione unitaria della conoscenza;
inoltre, per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, che vede un 20,6 per cento dei ragazzi uscire dal sistema di istruzione e formazione senza né diploma né qualifica professionale, in attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007 si è dato corso, alle misure per l'adempimento dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, con il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139;
in particolare, con il richiamato decreto, si individua un nuovo profilo educativo che combina otto competenze chiave (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare le informazioni) con quattro assi culturali - del linguaggio, della matematica, delle materie scientifico-tecnologiche e di quelle storico-sociali; in tal modo si è scelto di non riscrivere gli ordinamenti, ma si sono indicati gli obiettivi da conseguire in uscita dalla scolarità obbligatoria -:
quali misure si intenda adottare per assicurare una completa e puntuale attuazione su tutto il territorio nazionale dei provvedimenti richiamati, ed in particolare in quelle aree in cui è più accentuato il fenomeno della dispersione scolastica, e
per predisporre anche un puntuale monitoraggio dei risultati conseguiti.
(3-01226)
Interrogazioni a risposta scritta:
SGOBIO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
da segnalazione di alcune organizzazioni sindacali territoriali si apprende che, nella provincia di Potenza risultano essere in atto tagli di organico in relazione ai corsi ad indirizzo musicale, con la conseguente riduzione di cattedre e posti orario (classe di concorso A077);
i corsi a indirizzo musicale per l'anno scolastico 2008-2009 sarebbero stati già autorizzati per intero (o a 16 ore) in organico di diritto alla provincia di Potenza, ma al contempo il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata ha disposto la soppressione di tutti i costituendi corsi a indirizzo musicale, con relativa trasformazione delle cattedre in spezzoni di 12 ore per singolo strumento, con la sola eccezione delle cattedre già coperte con personale docente di ruolo;
a parere dell'interrogante la decisione presa appare negativa poiché: 1) riduce fortemente l'offerta formativa dello strumento su tutto il territorio, 2) scompagina all'interno della scuola l'insegnamento dello strumento musicale, 3) rischia di vanificare tutto il lavoro svolto negli ultimi anni da insegnanti e alunni;
tale decisione, inoltre, sembra abbia disatteso la stessa informativa fornita dalla Direzione scolastica regionale alle organizzazioni sindacali sull'organico di fatto, dove si prevedeva un rinvio al 2008-2009 per la programmazione e attuazione dei corsi a indirizzo musicale, con il consolidamento dei corsi già attivati -:
se il Ministro non intenda verificare se quanto premesso corrisponda al vero, e se eventualmente tale decisione di sopprimere i corsi ad indirizzo musicale nella Provincia di Potenza non sia in contrasto con i parametri previsti dalla normativa vigente in materia;
se il Ministro non ritenga urgente convocare le parti interessate ad un incontro specifico per affrontare le controversie in atto al fine giungere ad un utile accordo affinché non venga compromesso il diritto allo studio, nonché le legittime aspettative del personale precario.
(4-04828)
FOTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 20 luglio 2005 alcuni studenti della classe V B del Liceo Scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza indirizzano al Ministro dell'Istruzione, all'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e al centro servizi amministrativi di Piacenza, un esposto relativamente alle modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato dagli stessi sostenuto. Detto esposto è integrato con una nota aggiuntiva in data 25 luglio 2007;
successivamente il dirigente del centro servizi amministrativi di Piacenza delega ad un ispettore tecnico gli opportuni e dovuti accertamenti che quest'ultimo svolge rassegnando, in data 4 agosto 2005, all'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e al centro servizi amministrativi di Piacenza (prot. riser. 197) una dettagliata relazione;
nella stessa si legge che «il consiglio di classe non si è fatto minimamente carico delle difficoltà degli studenti, scaricando ogni responsabilità sulla classe, definita dal profilo piuttosto mediocre, sprovvista di punte d'eccellenza». Inoltre, con specifico riferimento all'attività di valutazione della commissione d'esame, la relazione evidenzia «una grande differenza tra la scala di valutazione utilizzata durante l'anno scolastico e quella utilizzata in sede d'esame». Non solo, ma l'ispettore tecnico incaricato, come detto, dal dirigente del centro servizi amministrativi
di Piacenza, annota come «è evidente che con la stessa motivazione vengono assegnati punteggi diversi con assoluta mancanza di trasparenza»;
nel mese di settembre 2005, da parte di chi vanta nella questione un interesse legittimo, viene adito il giudice amministrativo, segnatamente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, che con ordinanza 1541/05 del 6 dicembre 2005 - dopo aver testualmente affermato che «le circostanze attestanti la regolarità delle procedure affermate dal Presidente della Commissione d'esame nella nota depositata in giudizio il 21 ottobre 2005, appaiono contraddette dalla relazione svolta dall'Ispettore ministeriale, il quale ha rilevato incongruità nell'assegnazione dei punteggi relativamente alla seconda prova scritta e, più in generale, l'attribuzione di stessi punteggi con motivazioni diverse e valutazioni in contrasto con le norme deliberate dal Consiglio dei docenti e dal Consiglio di classe» - accoglie l'istanza cautelare disposta dal ricorrente e, per l'effetto, dispone che la commissione d'esame disponga una nuova valutazione degli elaborati scritti del ricorrente per i quali ha conseguito un voto insufficiente, alla presenza di un ispettore ministeriale;
la detta ordinanza accoglie in quella data altresì l'istanza di regolamento di competenza presentata dall'Avvocatura dello Stato, disponendo l'immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato che con decisione della Sezione Sesta assunta il 28 febbraio 2006, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, presso cui il ricorso in questione viene riassunto in data 13 ottobre 2006;
in relazione ai verbali descrittivi delle attività in essere dalle attività poste in essere dalla Commissione d'esame, segnatamente ai verbali contraddistinti dai numeri 12 e 18, viene presentato in data 5 settembre 2006 un esposto alla Procura della Repubblica di Piacenza con il quale viene chiesto che siano svolte tutte le opportune indagini per accertare la veridicità dei verbali indicati, nonché di tutta la documentazione relativa alla maturità scientifica 2005 presso il Liceo «Lorenzo Respighi». In ordine al detto esposto è pendente l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero -:
se e quali provvedimenti siano stati assunti dalle competenti autorità scolastiche, anche in sede di autotutela, a fronte della relazione resa in data 4 agosto 2008 dall'ispettore scolastico all'uopo delegato, relazione di cui si chiede di conoscere l'integrale contenuto (non mutilato - perciò - da omissis);
se risponda al vero la notizia che prima ancora del sorgere del contenzioso in sede amministrativa risulta richiesta la convocazione della commissione d'esame - poi disposta con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale, come sopra visto - nel qual caso si chiede di conoscere i motivi del mancato accoglimento della predetta richiesta e chi abbia disposto in tal senso;
se non ritenga infine che i fatti esposti, per la gravità degli stessi, indipendentemente dal tempo trascorso (che non preclude, nel caso di favorevole accoglimento in sede amministrativa delle censure ad oggi solo ipotizzate, la richiesta di risarcimento in sede civile) meritino un approfondito esame da parte degli organi scolastici, se non altro per addivenire ad una chiara definizione delle singole responsabilità.
(4-04833)
TURCO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sul sito del Ministero della pubblica istruzione è reperibile l'intervento che il Ministro ha tenuto il 5 marzo 2007 «ai responsabili della CEI-Servizio Nazionale per l'Insegnamento della Religione Cattolica - La formazione in servizio per una professionalità competente» (http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/interventi/2007/050307.pdf);
a pagina 11 di detto intervento è possibile leggere «Fermo restando che gli insegnanti di religione sono destinatari, come qualsiasi altro insegnante, di tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione e dei soggetti qualificati, per essi è prevista una formazione aggiuntiva sulle tematiche attinenti la religione cattolica. Tale attività, come sapete, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che al punto 4.3 recita testualmente: "per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di religione in servizio, la conferenza episcopale italiana e il Ministero della pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle Regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze episcopali regionali o con gli ordinari diocesani". I fondi (nel 2006 sono stati assegnati 400.000,00 euro - dato riservato) vengono utilizzati per l'organizzazione di corsi di formazione sia nazionali (CEI) sia locali (ordinario diocesano)»;
per quanto riguarda «Gli impegni per il futuro», al punto 7 dell'intervento, è possibile leggere: «Oltre alla formazione i punti di forza per la costruzione di una nuova professionalità docente su cui il Ministero intende investire sono i seguenti:
7.1 - Assicurare i fondi, almeno nella stessa misura dello scorso anno (ma vedremo di incrementarli) per la formazione specifica degli insegnanti di religione realizzata sia dalla CEI a livello nazionale sia dalle Diocesi a livello locale. Il mio auspicio è che ne sia fatto buon uso;
7.2 - Potenziare lo stato giuridico degli insegnanti di religione. Ad un insegnamento cui si riconosce una forte valenza culturale, educativa ed esistenziale deve corrispondere un docente organicamente inserito nei ruoli della scuola e non più, come già ho avuto occasione di dire, soggetto ai caroselli degli incarichi annuali. Sono stato informato che nel tavolo paritetico state discutendo come assicurare la mobilità (trasferimento) degli insegnanti di ruolo da una Diocesi all'altra e come superare il rilascio di una «nuova idoneità» da parte dell'Ordinario diocesano accogliente. Faremo il possibile per estendere agli insegnanti di religione tutti i diritti-doveri degli altri insegnanti sempre in un'azione condivisa con la CEI;
7.3 - Come preannunciato dalla direttiva sull'azione amministrativa del 25 luglio scorso, stiamo predisponendo l'immissione in ruolo del 3o contingente degli Idr vincitori di concorso (3.060) in modo da pervenire ad una stabilità del ruolo;
7.4 - Stiamo studiando l'opportunità di un secondo concorso nelle regioni in cui non si raggiunge la prevista quota del 70 per cento degli insegnanti di ruolo;
7.5 - Un ulteriore impegno comune è da profondere per la revisione dell'Intesa riguardo i titoli di accesso all'insegnamento a seguito della riforma dei corsi universitari;
7.6 - La questione della valutazione. È noto che l'articolo 309 del testo unificato richiede che la valutazione per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica sia fatta in una "speciale nota" da consegnare alla famiglia distinta dalla scheda. Il Ministero con circolare ministeriale n. 84 del 2005 aveva consentito l'inserimento della disciplina nella scheda di valutazione. Il TAR, come a tutti è noto, su questa questione ha dato la sospensiva. Con la circolare del 12 giugno sono stato costretto a riportare chiarezza nelle scuole chiedendo l'applicazione dell'articolo 309 citato. Su questa questione non è facile trovare le condizioni giuridiche e, soprattutto la condivisione politica, tuttavia vi posso assicurare che vi è grande attenzione da parte mia e dei miei collaboratori. So anche che nell'ultimo incontro del Tavolo paritetico avete affrontato la questione di come l'insegnamento della religione, seguito da un alunno con profitto, possa essere un elemento da tenere in considerazione per l'attribuzione del credito scolastico agli
studenti delle superiori. Se non è possibile inserire questa norma nel Regolamento vedremo di inserirla nella prossima ordinanza sugli scrutini ed esami. Sono queste le riflessioni che come ministro mi sento di fare sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola e sull'importanza della formazione in servizio dei docenti di religione, sono disponibile a raccogliere anche nel futuro le vostre proposte e i vostri suggerimenti tramite gli organismi della CEI e mi auguro si possa costruire un rapporto di collaborazione costruttiva per donare maggiore qualità al nostro sistema educativo di istruzione e formazione dei giovani» -:
quali siano le ragioni per le quali il dato di 400.000 euro è riservato e a chi;
quale sia il dettaglio delle iniziative svolte nel 2006 (luogo, partecipanti, percettori del fondo);
se sia a conoscenza di iniziative analoghe da parte di regioni ed enti locali;
se e di quanto sia riuscito ad incrementare i fondi, ovvero quanto sia stato assegnato nel 2007 e quale sia il dettaglio delle iniziative svolte (luogo, partecipanti, percettori del fondo).
(4-04835)