Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 207 del 19/9/2007
(Sezione 11 - Presenza di minori non accompagnati presso i centri di permanenza temporanea)
DURANTI, MIGLIORE e FRIAS. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nel pomeriggio del 30 luglio 2007, dopo aver appreso dagli organi di stampa che, nella serata di domenica 29 luglio 2007, un gruppo di cittadini stranieri trattenuti all'interno del centro di permanenza temporanea di Bari S. Paolo avevano tentato la fuga, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo si è recata in visita presso il centro stesso e, successivamente, presso l'ospedale di S. Paolo e gli uffici della questura di Bari;
alla richiesta del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo di autorizzare l'ingresso di alcuni operatori della stampa televisiva locale, le autorità hanno opposto il rifiuto, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 21, comma 7;
dalle notizie ricevute direttamente e dalla verifica effettuata risulta, come per altro precedentemente riportato dagli organi di stampa, che durante tale tentativo di fuga ci sono stati feriti sia tra i trattenuti che fra i poliziotti in servizio presso il centro. Tra i trattenuti feriti, in tutto otto, successivamente ricoverati in due diversi ospedali cittadini, alcuni, che in un primo momento erano riusciti a fuggire, si sono consegnati al vicino centro di Bari Palese, evidentemente aperto nonostante fosse stato in precedenza chiuso per disposizione del Ministro interrogato;
uno degli otto feriti, fra i ricoverati presso l'ospedale di San Paolo, è minorenne non accompagnato, come risulta sia dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso che dall'elenco fornito al primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo dai funzionari del centro, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, articolo 2, comma 5, regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento di status di rifugiato, e la direttiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 22, comma 1 (protocollo n. 3435/50 del 30 agosto 2000) prevedano che un minorenne non accompagnato non possa essere trattenuto all'interno di un centro di permanenza temporanea -:
se il Ministro interrogato sia al corrente del fatto che all'interno dei centri di permanenza temporanea sono trattenuti minorenni non accompagnati e quali provvedimenti intenda assumere al fine di far rispettare il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, articolo 2, comma 5 (regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento di status di rifugiato), e la direttiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 22, comma 1 (protocollo n. 3435/50 del 30 agosto 2000).(3-01231)
(18 settembre 2007)