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Allegato A
Seduta n. 207 del 19/9/2007
...
(Sezione 4 - Normativa riguardante l'erogazione dei contributi a favore delle scuole primarie paritarie)
SASSO, DI SALVO, SPINI, PETTINARI, ATTILI, AURISICCHIO, BANDOLI, BARATELLA, BUFFO, D'ANTONA, FUMAGALLI, GRILLINI, LEONI, LOMAGLIO, MADERLONI, NICCHI, ROTONDO, SCOTTO, TRUPIA e ZANOTTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 62 del 2000 non ha introdotto nel nostro ordinamento alcun finanziamento della scuola paritaria, come già dimostrato nell'interrogazione 3/00797 presentata in data 11 aprile 2007, nella
seduta n. 142 e sollecitata il 30 maggio 2007, il cui iter è tuttora in corso;
con la legge n. 27 del 2006 sono state soppresse le scuole elementari parificate e dell'infanzia non statali convenzionate. La regolamentazione delle convenzioni che regolano i requisiti per l'erogazione dei contributi (articolo 1-bis, comma 6, della legge 3 febbraio 2006, n. 27) è stata prevista, per le scuole primarie paritarie, con la stesura di un regolamento secondo quanto già stabilito dall'articolo 345 del testo unico per le scuole dell'infanzia paritarie (già convenzionate), secondo quanto precettivamente disposto dall'articolo 339 del medesimo testo unico;
il direttore generale della direzione dello studente nella sua circolare ai direttori generali del 27 giugno 2007, prot. n. 3205/P7, ha affermato che «nelle more dell'emanazione, ai sensi della legge 3 febbraio 2007, n. 27, delle norme regolamentari concernenti le modalità di stipula delle nuove convenzioni con le scuole paritarie primarie», fra l'altro non dovessero esser accoglibili nuove convenzioni di parifica e che quelle ancora esistenti dovevano intendersi «risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dalla legge n. 27 del 2006»;
il decreto ministeriale a firma del Ministro interrogato, inviato alla Corte dei conti il 21 maggio 2007, da questa registrato il 2 luglio 2007, e comunicato ai direttori generali l'8 agosto 2007, ignora l'esistenza delle sopra richiamate finalità regolamentari previste, per l'erogazione dei contributi alle scuole primarie, dalla legge n. 27 del 2006, così come ignora la vigenza, per le scuole dell'infanzia destinatarie di contributi convenzionati, dell'articolo 339 del testo unico del 1994 -:
per quali motivi non abbia ritenuto di tener conto nella stesura del decreto
richiamato in premessa delle sopra citate finalità regolamentari previste dalla legge n. 27 del 2006 così come dell'articolo 339 del testo unico del 1994.(3-01224)
(18 settembre 2007)