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Allegato B
Seduta n. 207 del 19/9/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
NAPOLETANO e CANCRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 dispone che «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo»;
nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 48-bis, la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le circolari n. 28 del 2007 e n. 29 del 2007 che chiariscono le modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila ritenendo idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'articolo 47 «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà» del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
tali circolari appaiono particolarmente vessatorie nei confronti di Onlus, Fondazioni e Associazioni che gestiscono servizi sanitari e sociali in rapporto convenzionale con le amministrazioni: il carattere no-profit di tali organizzazioni corrisponde ad un insieme di tariffari per le prestazioni erogate che non permettono nessun tipo di ricavo; il ritardo nei pagamenti dovuti per imposte o altri obblighi di legge diventa inevitabile in queste condizioni per i cronici ritardi con cui le Pubbliche Amministrazioni stesse liquidano i corrispettivi a loro spettanti per i servizi resi determinando sempre più spesso una situazione in cui tali strutture si trovano ad essere contemporaneamente creditrici e debitrici nei confronti dello Stato. Il modo in cui drammaticamente i ritardi dei pagamenti dovuti dalle Asl incide sulla possibilità di sopravvivenza delle strutture no-profit del privato sociale è stato pubblicamente riconosciuto dal Ministro Ferrero nella sua relazione al Parlamento;
è evidente a questo punto che l'applicazione di tali circolari, bloccando l'erogazione delle somme dovute agli Enti no-profit renderebbe impossibile sia il pagamento delle somme dovute per imposte o altri obblighi di legge che la prosecuzione delle loro attività;
l'unica strada possibile in questa situazione è evidentemente quella legata ad una qualche forma di compensazione fra le partite creditizie e debitorie. In caso contrario quello cui ci si troverebbe di fronte è una assurda ma inevitabile interruzione di pubblici servizi rivolti ai cittadini e alla comunità locale -:
quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda attuare in riferimento a queste situazioni critiche e particolarissime per scongiurare il pericolo di chiusura di gran parte degli Enti no-profit del privato sociale.
(5-01463)
CIRINO POMICINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il fabbisogno del settore statale nei primi otto mesi dell'anno in corso è stato pari a 25 miliardi di euro, a fronte di 36,3 nello stesso periodo dell'anno precedente;
l'andamento del fabbisogno della pubblica amministrazione in base ai dati disponibili del primo semestre segnala una riduzione del fabbisogno più ampia di quella registrata per il settore statale (da oltre 40 circa nel primo semestre 2006 a circa 27 in quello 2007);
a tutto questo ha certamente contribuito in maniera determinante l'aumento del gettito fiscale, che nei primi 9 mesi ha fatto registrare un incremento di oltre il 6 per cento con un incasso di circa 250 miliardi -:
in quale misura il Governo ritenga di rivedere le stime delle entrate per il 2008, posto che l'incremento del gettito nel 2007 non è riconducibile, se non in modesta quantità, a fatti straordinari come ha dichiarato più volte lo stesso Governo.
(5-01464)
GARAVAGLIA e FILIPPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, contiene una serie di disposizioni dirette a ridurre la spesa pubblica;
in particolare, il comma 605 dell'articolo 1 ha introdotto soluzioni, con carattere strutturale, per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema dell'istruzione, finalizzate al contenimento della spesa, grazie all'adozione di nuovi criteri e parametri alla base della formazione delle classi
il comma 427 introduce criteri e principi finalizzati alla riorganizzazione del MEF, (Ministero dell'economia e delle finanze) per la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari -:
quali siano gli effettivi risparmi di spesa conseguiti dall'attuazione delle suddette disposizioni rispetto alle previsioni di minore spesa contenute nelle schede tecniche allegate al testo originale del disegno di legge finanziaria citata e successivi aggiornamenti.
(5-01465)
D'ELPIDIO e ADENTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Anci ha più volte evidenziato come moltissimi Comuni italiani, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, come, ad esempio, il Comune di Belgioioso in Provincia di Pavia, non riusciranno a rispettare le regole del patto di stabilità previsto per il 2007 e in particolare i limiti fissati per il saldo finanziario di cassa;
l'impossibilità per gli enti locali di rispettare le regole del patto di stabilità sono dovute, in particolar modo, all'obbligo
per i Comuni di rispettare gli impegni di spesa assunti negli anni precedenti ed in particolare quelli relativi agli investimenti;
in questo quadro risulterà improbabile il rispetto del patto di stabilità per il 2007 per il vincolo di cassa e ciò indipendentemente dalla volontà e dalla possibilità di intervento delle amministrazioni comunali, in quanto le stesse amministrazioni si trovano a dover far fronte ad impegni finanziari assunti in precedenza relativi a lavori per opere pubbliche di notevole rilevanza;
i pagamenti per tali opere pubbliche non sono rinviabili oltre i termini contrattuali senza incorrere nell'obbligo di riconoscere ai creditori gli interessi legali con un inevitabile danno per l'erario;
il Patto di stabilità sta, di fatto, annullando la possibilità per i Comuni di contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del territorio nonché agli investimenti per i servizi indispensabili per la cittadinanza -:
quali provvedimenti, anche urgenti, il Ministro interrogato intenda porre in essere per intervenire in favore di quei Comuni italiani che si trovano in condizioni di difficoltà di cassa che derivano da investimenti approvati in esercizi finanziari precedenti e il cui debito viene a maturazione nel 2007, al fine di evitare che i medesimi enti locali si trovino nella situazione di non poter rispettare il Patto di stabilità ovvero di violare i contratti d'appalto già stipulati, con l'ovvia conseguenza di produrre ingenti danni erariali.
(5-01466)
GIUDICE, GIANFRANCO CONTE e PRESTIGIACOMO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nelle ultime settimane si è avviata una discussione in ordine al maggior gettito acquisito nell'anno in corso rispetto alle previsioni e alla eventuale destinazione delle risorse aggiuntive;
da notizie di stampa risulterebbe che il Governo avrebbe intenzione di adottare un provvedimento d'urgenza per ripartire le suddette risorse, sulla base di una verifica delle priorità emerse;
da tempo è stata segnalata l'esigenza di far fronte alla situazione in cui versano le imprese fornitrici della pubblica amministrazione. I dati a disposizione evidenziano, infatti, un progressivo aggravamento delle condizioni finanziarie di tali e imprese a causa del ritardo con cui le amministrazioni pubbliche provvedono ad effettuare i pagamenti dovuti nei confronti delle medesime imprese;
in numerosi casi il fenomeno ha assunto dimensioni talmente macroscopiche da porre le imprese fornitrici nella condizione di non disporre della liquidità necessaria per proseguire l'attività;
recentemente, con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 28 del 6 agosto 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007, si è disposto un vincolo ai pagamenti di importo superiore ai 10 mila euro da parte delle amministrazioni pubbliche, consistente nel preventivo accertamento del pieno adempimento, da parte dei soggetti destinatari dei pagamenti stessi, degli obblighi tributari;
tale disposizione, pur comprensibile nella sua finalità, rischia di peggiorare ulteriormente la situazione delle imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni, le quali già in passato si sono trovate nella condizione di non poter adempiere puntualmente agli obblighi tributari proprio a causa della mancata acquisizione di somme ad esse spettanti-:
se non ritenga necessario includere, fra le priorità cui destinare le maggiori entrate acquisite nell'anno in corso, nell'ambito del provvedimento di urgenza in corso di predisposizione, anche il pagamento integrale dei crediti vantati dalle imprese fornitrici nel confronti delle pubbliche amministrazioni e se non ritenga opportuno consentire, attraverso specifica
disposizione o iniziativa legislativa, la possibilità, per le imprese fornitrici, di compensare, nei termini previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, gli stessi crediti con gli importi dalle stesse dovuti a titolo di tributi o contributi.
(5-01475)
Interrogazioni a risposta scritta:
LUPI, JANNONE, PALMIERI, VERRO, FRASSINETTI, CICCIOLI, GELMINI, GIOACCHINO ALFANO, GARDINI, CECCACCI RUBINO, ANGELINO ALFANO, ROSSO, ZANETTA, SANZA, FEDELE, CARLUCCI, CASERO, SAGLIA, CARFAGNA, PAROLI, GERMANÀ, DI VIRGILIO, FRANZOSO, APREA, UGGÈ, CERONI, VALDUCCI, GREGORIO FONTANA, BALDELLI, CAMPA, COLUCCI e BERNARDO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. Per sapere - premesso che:
entro il 12 luglio prossimo dovranno pervenire agli advisor del Ministero del tesoro le offerte vincolanti per l'acquisto di Alitalia;
dalle 11 offerte iniziali queste si sono ridotte a due Airone-Banca Intesa e Aeroflot-Unicredito;
è notizia di questi giorni che una delle due cordate rimaste in gara la Aeroflot-Unicredito ha rinunciato rendendo virtuale la gara stessa;
risulta che in maniera secondo gli interpellanti del tutto inconsueta è rientrata in gara la cordata Maltin Patterson -:
quali iniziative intenda prendere il Governo per chiarire una situazione che, come si evince dalle premesse è estremamente nebulosa e che rischia di degradare ulteriormente la già precaria immagine che l'Alitalia ha sul mercato.
(4-04849)
D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 16 febbraio 2007 la Corte di Cassazione si è pronunciata in undici sentenze (Corte Cass., sez. V, sentenze da n. 3672 a n. 3682) in tema di IRAP per i lavoratori autonomi, chiudendo così i contenziosi tra amministrazione finanziaria e professionisti;
i soggetti interessati dalle sentenze sono avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici convenzionati con le ASL e poche altre categorie;
con quel pronunciamento è stata riconosciuta l'esclusione dall'IRAP per quei professionisti che operano con beni strumentali minimali, «privi di strutture organizzative assimilabili a quelle di un'impresa», ai sensi degli articoli 2, primo periodo e 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
anche la presenza di un dipendente o collaboratore occasionale non farebbe ritenere l'attività del professionista organizzata;
si ha esercizio di «attività autonomamente organizzata», soggetta ad IRAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso, invece l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti);
le sentenze della Corte di Cassazione, pur chiudendo di fatto il contenzioso sull'IRAP, hanno aperto d'altro canto numerose questioni ed interrogativi sia dal lato normativo che procedurale:
a) per i versamenti effettuati sino al 2006, i professionisti, aventi diritto, attiveranno le procedure per ottenere i rimborsi
versati illegittimamente ed il recupero degli acconti versati sempre nel 2006;
b) in futuro i professionisti minimi potranno evitare la compilazione del quadro e non pagare la tassa, oppure pagare l'IRAP e poi chiederne il rimborso;
c) il programma informatico di trasmissione del modello unico non consente di non compilare il quadro E;
d) l'eventuale credito IRAP sarà opportuno non porlo in compensazione per altre imposte in attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
e) la stessa Agenzia vorrà controllare le condizioni di esenzione alla tassa accontentandosi della certificazione prodotta dal professionista o convocando i contribuenti attraverso preavvisi telematici, dovendo poi ricorrere alla giustizia amministrativa;
in questa situazione di totale incertezza, non essendoci apposite indicazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la non dichiarazione IRAP dovrebbe comportare sanzioni anche onerose;
sarebbe pertanto opportuno pagare l'imposta per intero nei termini di legge e, solo in un secondo tempo, richiedere un rimborso, prima all'agenzia delle entrate di competenza e, successivamente, in caso di silenzio-rifiuto dell'ufficio, con l'avvio delle procedure innanzi alle commissioni tributarie;
per quanto invece concerne le pratiche di rimborsabilità degli anni pregressi, la pratica può essere attivata immediatamente;
il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006 è stato da ultimo prorogato al 1o ottobre 2007 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2007 -:
se non sia opportuno emanare al più presto una circolare esplicativa che con chiarezza ed in via definitiva definisca le modalità per l'esenzione IRAP delle categorie in premessa citate, al fine di evitare onerosi contenziosi per le medesime.
(4-04853)