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Allegato B
Seduta n. 207 del 19/9/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta in Commissione:
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in data 16-17 maggio 2007 si sono svolte presso l'Università degli studi di Bergamo le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici;
in data 3 maggio 2007 l'Ufficio elettorale dell'Ateneo aveva respinto la candidatura di cinque studenti extracomunitari appartenenti alla lista «Unione Universitaria - Officina 33 - Collettivo Sconsiderati» per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, del vigente Regolamento degli Studenti, approvato all'unanimità con deliberazione del Senato Accademico datata 26 marzo 2007;
l'articolo suddetto subordina infatti la candidabilità degli studenti al requisito del godimento dei diritti politici;
il Rettore dell'Ateneo, interpellato dagli studenti della suindicata lista in merito all'interpretazione della norma, ribadiva quanto sostenuto dall'Ufficio elettorale e dal Direttore amministrativo dell'Università, affermando che non poteva esservi altro spazio di lettura della disposizione regolamentare se non quello dettato dalla mera formulazione letterale, secondo la quale è esclusa espressamente la candidabilità di studenti stranieri che non siano in possesso dei diritti politici;
la lista «Unione Universitaria - Officina 33 - Collettivo Sconsiderati» si rivolgeva all'interrogando Ministro per un intervento chiarificatore, denunciando l'asserita discriminazione operata ai danni degli studenti stranieri esclusi;
il Ministro Mussi interveniva sulla questione dando una personale interpretazione estensiva della norma regolamentare e sostenendo l'ammissibilità alla candidatura di studenti regolarmente iscritti che godano dei diritti civili nei Paesi di provenienza (e non, come da interpretazione letterale della norma, nel Paese sede dell'Università di appartenenza), spingendo l'Ufficio elettorale dell'Ateneo ad adeguarsi alle sue determinazioni e a riammettere gli esclusi alla competizione elettorale;
a seguito della riammissione dei cinque nominativi prima esclusi, la lista «Unione Universitaria - Officina 33 - Collettivo Sconsiderati» è stata resa pubblica nella sua interezza a soli due giorni dalle elezioni studentesche, in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento degli studenti, il quale richiede il rispetto del preciso limite temporale di almeno sette giorni prima delle consultazioni per la presentazione delle liste;
la competizione elettorale si è pertanto svolta in difformità alle previsioni normative con grave pregiudizio per le altre formazioni partecipanti, le quali, nel corso della campagna elettorale, non hanno potuto tener conto della nuova composizione delle liste -:
quale sia stata l'opportunità dell'intervento operato e se non ritenga che esso rappresenti una violazione del principio dell'autonomia universitaria, oltre che un pericoloso precedente ed una impropria pressione sugli organi dell'Ateneo, nonché circa la legittimità dell'esito della competizione elettorale, svoltasi con modalità contrarie alle previsioni normative.
(5-01479)