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Allegato A
Seduta n. 208 del 20/9/2007
...
(Sezione 11 - Orientamenti del Governo in merito all'eventuale impugnazione presso la Corte costituzionale della Legge finanziaria della regione Sardegna per l'anno 2007)
M)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
il 28 luglio 2007 scadranno i termini per l'impugnazione da parte del Consiglio dei ministri della legge finanziaria della regione Sardegna per l'anno 2007, recante nuove imposizioni fiscali contro il turismo e contro gli emigrati;
nella seduta del 5 luglio 2007 il rappresentante del Governo, il Sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali, rispondendo in aula al
l'interpellanza urgente n. 2-00626, non ha indicato se il Governo intenda o meno impugnare l'ultima legge finanziaria della regione Sardegna, limitandosi ad un generico «non si esclude l'impugnazione»;
si fa riferimento ad alcune disposizioni legislative approvate dal consiglio regionale della Sardegna con la legge finanziaria per il 2007, recanti nuove imposizioni fiscali, e all'utilizzo di veri e propri artifici contabili con i quali in modo arbitrario, secondo gli interpellanti, si utilizzano risorse degli esercizi futuri, senza che queste siano state né accertate, né risultino accertabili;
tali imposizioni fiscali stanno provocando una gravissima ripercussione sul sistema economico della Sardegna e, in particolare, su quello turistico;
il Governo, in un precedente ricorso alla Corte costituzionale, ha sostanzialmente affermato l'incostituzionalità di qualsiasi nuova imposizione fiscale da parte delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, richiamando decisioni assunte dalla stessa Corte costituzionale in materia di sistema tributario, con particolare riferimento alla mancata attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione;
il Governo e la Corte costituzionale non hanno nel frattempo modificato, con nuove disposizioni e decisioni, le proprie autonome precedenti determinazioni;
numerose sono le recenti imposizioni fiscali della regione autonoma della Sardegna;
il consiglio regionale della Sardegna, con la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, recante «disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo», approvava norme per l'imposizione fiscale relativamente all'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case (articolo 2), all'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico (articolo 3), all'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto (articolo 4);
il Governo, con decisione del Consiglio dei ministri depositata in cancelleria il 14 luglio del 2006, ha disposto il ricorso per questione di legittimità costituzionale relativamente alle predette norme, deducendo la carenza di base costituzionale nello statuto regionale per inconferenza con la materia «turismo», nonché l'inammissibilità di una piena esplicazione della potestà normativa tributaria delle regioni in carenza della legge statale contenente i principi fondamentali sul coordinamento del sistema tributario;
con la successiva approvazione, intervenuta il 23 maggio 2007, della legge finanziaria regionale per il 2007, che ad oggi deve ancora essere pubblicata sul Bollettino ufficiale, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, ha introdotto delle modifiche alla sopra citata legge regionale 11 maggio 2006 n. 4, e in particolare agli articoli 2, 3 e 4, per i quali - come già detto - è già stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
in particolare, l'articolo 2, comma 1, citato è così sostituito: «È istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, diverse dall'abitazione principale, così come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, acquisite o costruite da più di cinque anni»; l'articolo 3, comma 1, è cosi sostituito: «È istituita l'imposta regionale sulle unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non adibite ad abitazione principale, così come definita dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sulle stesse, ubicate nel territorio regionale ad una distanza inferiore ai tre chilometri dalla linea di battigia marina.»; l'articolo 4, comma 1, è così sostituito: «A decorrere dall'anno 2006 è istituita l'imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto»;
con la legge di approvazione dell'esercizio provvisorio e la legge finanziaria
regionale per il 2007, la regione Sardegna ha, altresì, posto in essere un meccanismo finanziario, che, a giudizio degli interpellanti, rischia di generare un grave dissesto finanziario ai danni della stessa regione, introducendo una disposizione di anticipazione di presunti crediti degli anni 2010-2013-2014-2015;
con la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, recante «autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'anno 2007 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2006», all'articolo 2, comma 7, si è disposto quanto segue: «Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 (UPB E03.034) del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015»;
nella già citata legge finanziaria regionale per il 2007, approvata il 23 maggio 2007, con quasi cinque mesi di ritardo rispetto ai termini di legge, unico caso nella storia autonomistica della regione Sardegna, si reitera tale disposizione, che diventa a questo punto «ordinaria», all'articolo 1, commi 1 e 2: «1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 500.000.000, quale anticipazione di somme alla stessa assegnate ai termini dell'articolo 1, commi 834 e seguenti, della legge 24 febbraio 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), provvedendo a compensare tale stanziamento con una minore iscrizione, di pari importo, nel bilancio per l'anno 2010. La citata somma è correlata alle iscrizioni di spesa, destinate a investimenti, elencate nella tabella E, allegata alla presente legge, ed è rideterminata, in sede di consuntivo, sulla base degli impegni assunti o delle conservazioni di spesa effettuate ai termini di legge e come tale costituisce residuo attivo. La quota non utilizzata costituisce minore entrata ed è portata ad incremento delle iscrizioni residue delle assegnazioni spettanti per l'anno 2010. Restano confermate le regole recate dalla normativa che disciplina il patto di stabilità interno. Il disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21, deve intendersi quale operazione finanziaria straordinaria finalizzata alla copertura di una quota parte, pari a euro 1.500.000.000 del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 24 febbraio 2006 n. 1 (legge finanziaria 2006), conseguente alla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale introdotta dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296» -:
se il Governo non intenda ricorrere alla Corte costituzionale al fine di scongiurare ciò che gli interpellanti paventano, ovvero la palese violazione costituzionale in materia di imposizione fiscale, il dissesto economico finanziario conseguente per la regione Sardegna e il rischio di una degenerazione di atti straordinari e discrezionali circa la veridicità del bilancio in tutte le regioni italiane, anche al fine di evitare che le procedure di impegno di risorse a valere su esercizi finanziari non programmati e non verificabili possa estendersi anche ad altre regioni.
(2-00675)
«Pili, Marinello, Cossiga, Simeoni, Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Pizzolante, Uggè, Minardo, Brusco, Lenna, Tondo, Mondello, Mereu, Licastro Scardino, Pecorella, Mario Pepe, Berruti, Iannarilli, Picchi, Murgia, Briguglio, Cirielli, Ferrigno, Caligiuri, Fedele, Fratta Pasini, Boniver, Paniz, Baiamonte, Giro, Bocciardo, Giacomoni, Testoni, Valentini, Porcu, Oppi, Castellani, Pedrizzi, Martinelli, Garavaglia, Crosetto».