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Allegato B
Seduta n. 21 del 7/7/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta scritta:
DI SALVO, MOTTA, BELLANOVA, SCHIRRU, CINZIA MARIA FONTANA, CORDONI, CODURELLI, LENZI e BUFFO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
a Catania i call center sono circa 30, un terzo dei 94 censiti in Sicilia, una regione in cui una presenza così numerosa è da mettere in relazione all'alto tasso di disoccupazione e di scolarità, che richiederebbe politiche di promozione di sviluppo e occupazione di qualità;
in essi si registra una presenza superiore a 10.000 lavoratrici e lavoratori, per lo più inquadrati come co.co.pro., nonostante si tratti di collaborazioni in cui si registra la totale assenza di autonomia organizzativa e lavorativa;
la maggior parte di quei call center opera per conto di grandi aziende in outsourcing, senza responsabilità dunque delle aziende committenti rispetto alle condizioni di lavoro applicate alle operatrici e agli operatori;
è in questo contesto di negazione di elementari diritti di cittadinanza che è avvenuta la sospensione del lavoro prestato presso il call center di Misterbianco (Catania) di Ivana Maugeri, una ragazza di 28 anni, al quarto mese di gravidanza, rappresentante sindacale;
tale sospensione appare agli interroganti una violazione dei diritti fondamentali di cittadinanza e dei diritti sindacali, oltre che una scelta discriminatoria -:
quali scelte il Governo intenda operare perché siano riconosciuti tutti i diritti correlati alla maternità e previsti dalle leggi in vigore a tutte le lavoratrici madri;
quali interventi ispettivi intenda avviare nei confronti del call center in questione;
quali politiche, più in generale, il Governo intenda promuovere per il sostegno al lavoro delle donne, nell'accesso e nel suo svolgimento.
(4-00491)
CESINI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
il legislatore, in questi anni è intervenuto a regolamentare, con più provvedimenti, agevolazioni fiscali e contributive rivolte alle associazioni sportive dilettantistiche, dettandone anche vincoli e regole gestionali. Tali interventi trovavano la ratio nel riconoscimento del ruolo e funzione che sempre di più le associazioni sportive svolgono nel tessuto sociale del nostro paese e conseguentemente nell'esigenza di aiutare le migliaia di dirigenti e volontari che quotidianamente sono impegnati nella realizzazione di attività e progetti dal forte impatto sociale, spesso in difficili condizioni economiche e con pesanti adempimenti burocratici;
sono giunte segnalazioni di accertamenti degli agenti SIAE presso associazioni sportive dilettantistiche finalizzati a verificare il versamento dei contributi previdenziali presso l'ENPALS in relazione ai seguenti collaboratori:
1) impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, safe fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
2) distretti tecnici massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive;
i suddetti collaboratori erano legati ai centri sportivi/società sportive anche da rapporti di prestazioni sportive del testo unico delle imposte sui redditi, come da ultimo modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 37 e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), secondo le indicazioni che lo stesso ENPALS ha fornito con la circolare n. 7 del 30 marzo 2006 nell'interpretare le novità introdotte dal decreto ministeriale del 15 marzo 2005;
è da segnalare il fatto che dalla definizione di tali prestazioni sportive quali redditi diversi, anche l'INPS (Circolare n. 32/2001 e Circolare n. 42/2003) abbia fatto discendere l'impossibilità di assoggettare tali compensi alla cosiddetta gestione separata;
nei confronti di tali prestazioni non dovrebbe pertanto trovare applicazione l'onere contributivo ENPALS trattandosi di compensi fiscalmente qualificati come redditi diversi;
una diversa interpretazione, come sta emergendo dagli accertamenti, metterebbe in seria difficoltà, con il rischio di chiusura, molte organizzazioni dello sport di base obbligate a versare contributi previdenziali (pari al 37,70 per cento) non preventivati e soprattutto richiesti a decorrere dal 22 aprile 2005 -:
se e come i Ministri intendano intervenire per chiarire il significato delle norme al fine di garantire un corretto comportamento da parte degli istituti previdenziali, dei soggetti del mondo sportivo dilettantistico e degli organi preposti al controllo al fine di colmare le lacune normative evidenziate.
(4-00493)