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Allegato A
Seduta n. 210 del 25/9/2007
...
(A.C. 3025 - Sezione 4)
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007» e al secondo periodo, le parole: «pari ad euro 40.200.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 45.000.000 annui»;
al comma 4, lettera b):
all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«4-ter. L'esame di Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti»;
il comma 6 è soppresso;
al comma 8, le parole: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), al numero 1) sono premessi i seguenti:
«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 è abrogato»;
al comma 3, dopo le parole: «i dirigenti scolastici provvedono» è inserita la seguente: «direttamente», dopo le parole: «Centro per l'impiego territorialmente competente,» sono inserite le seguenti: «fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti
i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego»;
al comma 4, primo periodo, la parola: «trasformazione,» è soppressa;
al comma 5, primo periodo, le parole: «ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni».
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».