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Allegato A
Seduta n. 211 del 26/9/2007
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(Sezione 3 - Misure per garantire un pieno sostegno didattico agli studenti portatori di handicap)
FABRIS, ADENTI, AFFRONTI, CAPOTOSTI, CIOFFI, DEL MESE, D'ELPIDIO, GIUDITTA, LI CAUSI, MORRONE, PICANO, ROCCO PIGNATARO, ROSSI GASPARRINI e SATTA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la tutela costituzionale del diritto all'istruzione, all'educazione e all'apprendimento effettivi della persona portatrice di handicap è ricavabile, in particolare, dagli articoli 34, primo comma («La scuola è aperta a tutti»), e 38, terzo e quarto comma («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»), della Costituzione;
in attuazione di queste disposizioni, l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), stabilisce, al comma 2, che:
«È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie»;
inoltre, sempre con riferimento agli alunni portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 315, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), «nelle scuole di ogni ordine e grado (...) sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
l'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), stabilisce, altresì, che: «in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3 (ovvero un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia), in presenza di handicap particolarmente gravi»;
nonostante la chiarezza delle citate disposizioni, a Carrara si è verificato un fatto gravissimo, in quanto una ragazza di 16 anni, Carola Panebianco, affetta da sindrome da alterazione globale dello sviluppo non specificata, è stata di fatto privata di un adeguato supporto per lo svolgimento delle attività scolastiche, vedendosi progressivamente ridotto il numero di ore di sostegno fino a sole 9 ore settimanali su 30 ore di effettiva presenza a scuola della minore;
lo stato patologico di Carola è stato accertato e certificato dalle autorità competenti, che hanno riconosciuto, altresì, la «situazione di gravità» del suo handicap. Conseguentemente, le autorità sanitarie hanno accertato la necessità per Carola di un insegnante di sostegno specializzato con rapporto 1:1, ovvero con un rapporto individualizzato per tutta la durata dell'orario scolastico;
tale situazione di gravità è suffragata dal fatto che, in passato, le stesse istituzioni scolastiche avevano aderito alla necessità per Carola di un rapporto individualizzato con l'insegnante di sostegno, riconosciutole per 24 ore settimanali alle scuole elementari, ma poi ridotto a 12-13 ore settimanali alle scuole medie, fino ad un'ulteriore inspiegabile riduzione prima a 10, poi alle attuali 9 ore settimanali alle scuole superiori;
detta riduzione, non giustificata da un mutamento della situazione clinica di Carola, di fatto rimasta invariata, rischia di produrre effetti deleteri e irreversibili, in quanto la ragazza risulta privata di un sostegno adeguato che le consenta di apprendere proficuamente e di affrontare con successo la scuola, facendo, inoltre, diminuire la sua fiducia nelle proprie capacità e rischiando di acutizzare il suo disagio sociale, oltre a poter condurre, come risulta da accertamenti medici specialistici, a meccanismi di regressione secondaria;
nemmeno è ammissibile una giustificazione della riduzione delle ore di sostegno basata su problemi di ordine organizzativo e/o finanziario, essendo il diritto del disabile all'istruzione e all'integrazione scolastica un diritto insuscettibile di essere compresso o condizionato dalla discrezionalità amministrativa, come risulta, tra l'altro, dal citato articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede espressamente l'obbligo di assicurare l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap e, a tal fine, in presenza di handicap particolarmente
gravi, quale risulta appunto essere quello di Carola, la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, in deroga al rapporto di un insegnante per ogni 138 alunni stabilito dal successivo comma 3;
si ritiene, quindi, quanto mai opportuno che venga effettuato un attento monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni legislative concernenti il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica delle persone portatrici di handicap, al fine di garantirne il puntuale rispetto da parte di tutte le autorità e istituzioni coinvolte;
i signori Panebianco si sono subito attivati per ottenere il riconoscimento del diritto della figlia, rivolgendosi dapprima alle autorità scolastiche, che hanno riconosciuto tale diritto, dichiarando tuttavia la loro impossibilità a farvi fronte per mancanza delle risorse necessarie;
in conseguenza di ciò, i genitori di Carola sono ricorsi alle vie giudiziarie contro il ministero della pubblica istruzione, adendo il giudice ordinario (procedimento n. 12289 R.G. 2006), il quale ha inizialmente respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nominando al contempo un consulente tecnico d'ufficio per valutare le ore di sostegno effettivamente necessarie a Carola;
l'esito della perizia è stato a favore di Carola, rilevandosi la necessità di una copertura totale dell'orario scolastico da parte dell'insegnante di sostegno, in mancanza della quale esisterebbero rischi concreti di regressione cognitiva;
ciò nonostante, a seguito della presentazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di un'ordinanza della Cassazione (Cassazione civile, Sezioni unite, n. 1144 del 19 gennaio 2007), il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, costringendo così i signori Panebianco ad un ulteriore dispendio di tempo, energie e denaro per l'instaurazione di un nuovo processo davanti ad altra autorità giudiziaria, mentre Carola continua ad essere privata del suo diritto;
inoltre, la predetta ordinanza della Cassazione civile, Sezioni unite, n. 1144 del 19 gennaio 2007 ha incomprensibilmente ribaltato quanto statuito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, che, riformulando l'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa), come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), riaffermava il principio, recepito dalla Corte costituzionale, secondo cui sono devolute al giudice ordinario «tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione» (articolo 2 dell'allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248, di abolizione del contenzioso amministrativo), ribadendo così il noto criterio di riparto della giurisdizione secondo la distinzione della situazione giuridica lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo);
nella citata sentenza, la Corte costituzionale specifica, altresì, che, anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo si giustifica esclusivamente in relazione alla circostanza «che la pubblica amministrazione agisce come autorità (...) restando escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio (...) e che (...) il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia» possano essere sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia di pubblici servizi;
una tale giurisdizione esclusiva può, quindi, ritenersi conforme ai principi costituzionali solo nei limiti in cui, in tale materia, la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo,
ovvero, attesa le facoltà riconosciutele dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si avvale di tale facoltà (la quale tuttavia presuppone l'esistenza del potere autoritativo: articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e, dunque, nei soli limiti in cui vengono devolute al giudice ordinario le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, ovvero relativi a provvedimenti amministrativi di esplicazione di potestà autoritativa discrezionale, o, ancora, concernenti l'affidamento del servizio, la vigilanza ed il controllo sull'attività del gestore;
non vi è dubbio che la controversia di cui alla presente interrogazione non ha ad oggetto una concessione di pubblico servizio; ed anche a voler considerare incluso tra i servizi pubblici l'insegnamento scolastico demandato allo Stato, difetta nella specie, alla stregua della normativa che disciplina il settore, un ambito autoritativo dell'intervento della pubblica amministrazione, tale cioè da incidere sulla situazione giuridica riconosciuta dall'ordinamento al privato, degradandola a mero interesse legittimo. Invero, la situazione riconosciuta ab origine dall'ordinamento alla persona disabile è inequivocabilmente quella di diritto soggettivo insuscettibile di affievolimento;
con ordinanza n. 2007/00158 del 10 maggio 2007, il tribunale amministrativo regionale della Liguria ha da ultimo respinto la domanda incidentale di tutela cautelare presentata dai signori Panebianco, al fine di ottenere subito l'assegnazione in favore di Carola di un insegnante di sostegno per un congruo numero di ore settimanali;
il giudice amministrativo ha motivato la sua decisione, adducendo, sulla base della consulenza tecnica ordinata dal giudice ordinario, l'attenzione e la cura «messe in atto dall'intero staff della scuola nella formulazione del progetto educativo e didattico personalizzato per l'anno scolastico corrente», nonché il mancato riscontro di «puntuali ritardi, arresti o regressioni non compatibili con il progetto educativo personalizzato», ritenendo «generico» il rischio di regressione rilevato dalla perizia per il caso in cui non dovesse essere mantenuto un sostegno puntuale e costante;
il giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che «allo stato, anche in relazione alla prossima fine dell'anno scolastico 2006/07 ed all'obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi comunque sul punto all'atto dell'inizio del nuovo anno scolastico alla luce della mutata situazione di fatto», la domanda cautelare non appare supportata dall'attualità e concretezza di un danno grave ed irreparabile;
tuttavia, il giudice in questione ha del tutto trascurato di rilevare lo spirito generale della citata perizia, decisamente a favore di un incremento delle ore di sostegno, tanto che vi si può trovare l'affermazione espressa che l'apprendimento di Carola risulta «rallentato dall'impossibilità di poter usufruire di un sostegno congruo allo sviluppo delle sue potenzialità» e che è da ritenersi «indispensabile che sia garantito alla minore Panebianco Carola un adeguato sostegno didattico che si concretizza in un rapporto insegnante/alunno 1:1»;
quello di Carola Panebianco non è un caso isolato, ma è anzi comune a numerose famiglie con ragazzi e ragazze disabili, come testimoniato da alcuni episodi apparsi sulla stampa, nonché dalle contestazioni di cui il Ministro interrogato è stato oggetto durante l'inaugurazione dell'anno scolastico a Napoli -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere, alla luce di quanto descritto nella presente interrogazione, affinché sia al più presto riconosciuto il diritto di un minore con disabilità grave al sostegno didattico pieno per tutta la durata dell'orario scolastico, eventualmente anche attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive, garantendo il puntuale
rispetto delle disposizioni legislative concernenti il diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica delle persone portatrici di handicap, anche attraverso un attento monitoraggio che investa tutte le autorità e istituzioni, sia pubbliche che private, coinvolte nella loro applicazione.
(3-01247)
(25 settembre 2007)