Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 211 del 26/9/2007
...
(Sezione 9 - Iniziative ispettive in merito a trasferimenti di minori disposti dal tribunale per i minorenni di Ancona)
CESINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
a seguito della chiusura della comunità educativa per minori Balù, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno) e gestita dalla società cooperativa sociale Akela, decisa per motivi burocratici inerenti alla legge regionale delle Marche n. 20 del 2002, il tribunale per i minorenni di Ancona, nel giro di pochi minuti, e successivamente per diversi giorni a seguire, ha emesso provvedimenti di trasferimento di minori, alcuni già inseriti in progetti e percorsi lavorativi, relativamente ai quali le verifiche di andamento da parte dei servizi sociali di riferimento erano tutte state positive;
i minori non sono stati prelevati soltanto dalla struttura sopra citata, ma anche dalla comunità educativa per minori Mowgly, con sede a Sassoferrato (Ancona), anch'essa gestita dalla cooperativa sociale Akela, la quale risponde, invece, perfettamente agli adempimenti relativi alla legge regionale n. 20 del 2002;
tali provvedimenti sono stati emessi, secondo l'interrogante, in maniera repentina, scavalcando il ruolo della procura, vista l'assenza del procuratore per gravi problemi di salute, e quelle della dirigente del centro giustizia minorile dell'Aquila e della direttrice dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Ancona, entrambe in ferie;
i minori colpiti dal provvedimento non sono stati interpellati su questioni riguardanti la loro stessa vita, né le famiglie degli stessi avvertite, azioni che hanno portato, naturalmente, a brusche interruzioni dei percorsi di crescita, dei percorsi umani e lavorativi di questi soggetti svantaggiati, che la legislazione minorile si prefigge di tutelare;
ad avviso dell'interrogante, il danno causato dai suddetti provvedimenti giudiziari rischia anche di compromettere l'operato e l'esistenza stessa di una cooperativa che da anni opera nel settore con risultati sempre positivi, con ripercussioni lavorative anche per i quindici dipendenti in essa impegnati;
si segnalano, inoltre, alcuni casi di sconforto legati al provvedimento, precisamente quello di un minore già perfettamente inserito nel mondo del lavoro ma in attesa di una qualifica professionale al termine di un periodo di apprendistato, il quale, sapendo che c'era un provvedimento di trasferimento nei suoi confronti, è scappato lasciando una lettera nella quale motivava la sua fuga e del quale a tutt'oggi non si hanno più notizie, e quello di un altro ragazzo, anche egli inserito nel mondo del lavoro, e quindi verso l'autonomia, il quale, ricevuto un provvedimento di trasferimento, essendosi opposto allo stesso ha dovuto subire le intimidazioni
dei carabinieri chiamati dal servizio sociale, il quale servizio ha gravemente abdicato al suo ruolo primario ed essenziale, minacciando il minore stesso di fargli perdere il posto di lavoro se non avesse accettato tale trasferimento;
stupisce come sia possibile che un tribunale per i minorenni, quello di Ancona, che dovrebbe essere l'organo preposto alla tutela dei minori stessi, emani provvedimenti di trasferimento di ragazzi, prelevandoli da una struttura, senza che gli stessi siano avvisati preventivamente sul loro futuro, né le loro famiglie del loro stesso trasferimento, o che un minore, titolare esclusivo di un rapporto di lavoro, autorizzato da un magistrato competente, sei giorni prima venga, contro la sua volontà, spostato e portato via lontano dal posto di lavoro, senza che abbia avuto la possibilità di rassegnare le dimissioni;
appare, inoltre, improbabile all'interrogante che, a seguito della chiusura della comunità educativa per minori Balù, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), nel giro di pochi minuti arrivino dal suddetto tribunale fax relativi a provvedimenti di trasferimento di minori non solo da tale struttura, ma anche dalla comunità educativa per minori Mowgly, con sede in Sassoferrato (Ancona), perfettamente a norma e dunque senza alcun apparente motivo che giustificasse tali trasferimenti;
il tribunale per i minorenni di Ancona, più volte contattato tramite fax dalla stessa cooperativa per richiedere udienza, al fine di essere ascoltata in merito ai provvedimenti di trasferimento dei minori, ha sempre risposto, nella persona del suo presidente, dottoressa Luisanna Del Conte, di non essere tenuto a fornire alcuna spiegazione in merito ai suoi stessi provvedimenti;
sempre a parere dell'interrogante non è ammissibile che organi preposti alla tutela ed alla difesa dei minori, quali il tribunale per i minorenni di Ancona, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni ed i servizi sociali del comune di San Benedetto del Tronto operino in tal modo, ledendo i percorsi di crescita ed umani di minori spesso svantaggiati e sui quali lo Stato stesso, attraverso la sua legislazione in materia, considerata tra le più avanzate in campo internazionale, investe aspettative e risorse;
è, inoltre, biasimevole che il tribunale per i minorenni di Ancona operi trasferimenti di minori, sia in area civile che penale, senza sentire il parere in merito della procura, la quale dovrebbe, per sua stessa natura, svolgere una funzione di controllo, e senza che fornisca agli interessati dei provvedimenti copia degli stessi;
a parere dell'interrogante quanto sopra premesso rappresenta un tentativo orchestrato per colpire la cooperativa sociale di recupero Akela, il quale si riflette soprattutto sull'esistenza dei minori coinvolti -:
quali iniziative ispettive intenda adottare in merito ai fatti esposti in premessa.
(3-01253)
(25 settembre 2007)