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Allegato B
Seduta n. 211 del 26/9/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
RAITI e PEDRINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le norme italiane prevedono contributi ed incentivi da parte dello Stato, ai fini di un riequilibrio modale nel sistema dei trasporti del nostro Paese;
l'articolo 38 della legge n. 166 del 2002 h previsto lo stanziamento di incentivi per il trasporto di merci per ferrovia,
con particolare riferimento al trasporto combinato, in favore di operatori del settore interessati;
in applicazione della suddetta legge, sono stati regolarmente erogati i finanziamenti maturati per l'anno 2004, mentre l'erogazione prevista per il successivo biennio 2005-2006 è stata interrotta, in osservanza di quanto previsto da una circolare del Presidente del Consiglio, del 6 giugno 2006, e, soprattutto, dai commi 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007);
tali commi, modificando la disciplina dei contributi pluriennali da parte dello Stato, hanno demandato, nel caso di specie, al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro dei trasporti, in quanto competenti, l'emanazione di decreti interministeriali ad hoc per l'erogazione dei contributi pluriennali residui;
le suddette informazioni sono state puntualmente confermate in data 19 settembre 2007 dal Ministro dei trasporti, chiamato a rispondere, a mezzo di interrogazione proposta dall'odierno interrogante, sulla medesima materia;
il Ministro dei trasporti, in risposta alla predetta interrogazione, ha inteso sottolineare come sia stata dallo stesso posta in essere ogni possibile azione, nel tentativo di riattivare l'erogazione delle risorse e che lo schema di decreto interministeriale previsto dalla legge Finanziaria 2007 è stato già inviato al Ministro dell'economia e delle finanze, del quale si attende l'assenso alla definitiva emanazione del decreto;
gli operatori del settore interessati a percepire i contributi stanziati in favore del trasporto ferroviario intermodale (circa 170 aziende) hanno pieno diritto a ricevere tali importi, avendo anche superato con esito positivo i controlli ministeriali effettuati per la verifica del compimento di tutte le condizioni richieste dalla legge;
la mancata applicazione di quanto stabilito dalla legge 166/2002 comporterà l'incremento del trasporto stradale di merci, anche pericolose, in Italia, con rischi serissimi per la salvaguardia ambientale e per la salute dei cittadini;
vi sarebbe, inoltre, il rischio concreto che le aziende, obbligate ad anticipare le spese per le opere ed i veicoli necessari, falliscano e che i lavoratori, circa duemila dipendenti, rimangano senza occupazione -:
per quali ragioni il Ministro dell'economia e delle finanze, come riferito dal Ministro dei trasporti, non abbia ancora provveduto a dare il proprio assenso all'emanazione del suddetto decreto interministeriale per la prossima finestra di pagamento in favore degli operatori di settore interessati.
(5-01507)
GARAVAGLIA e GIANCARLO GIORGETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti locali hanno registrato un significativo deterioramento negli ultimi anni anche a seguito delle continue modifiche alla relativa disciplina, a partire da quella del Patto di stabilità interno;
ciò ha determinato la conseguenza di esporre gli enti locali ad una condizione di incertezza quanto agli obblighi cui erano tenuti e di precarietà per quanto concerne l'entità delle risorse a disposizione;
tale situazione è stata aggravata dai ritardi con cui vengono effettuati taluni trasferimenti e soprattutto dalla mancata attuazione di disposizioni di legge specificatamente finalizzate a consolidare la condizione finanziaria di alcuni enti locali;
esemplare, al riguardo, risulta il caso delle disposizioni inserite nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 350 del 2003 con le quali si è modificata la disciplina relativa alla individuazione degli enti locali autorizzati a partecipare al capitale della società per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, includendovi anche la provincia di Varese;
a distanza di circa quattro anni, la disposizione richiamata non ha trovato ancora puntuale attuazione con il rischio di causare una condizione di paralisi con grave pregiudizio, in primo luogo di ordine finanziario, per gli enti locali interessati -:
quali siano le ragioni per cui non si è ancora provveduto a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 350 del 2003 e quali iniziative voglia assumere al riguardo in modo da provvedervi tempestivamente e, più in generale, per operare, per quanto concerne i rapporti con gli enti locali, al puntuale adempimento degli obblighi di legge già previsti a carico dello Stato prima ancora di adottare nuove disposizioni comportanti ulteriori integrazioni e modifiche al quadro normativo vigente.
(5-01508)
Interrogazioni a risposta scritta:
ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
per garantire l'indipendenza e l'imparzialità delle Commissioni tributarie provinciali e regionali la legge stabilisce che non possono essere componenti delle anzidette Commissioni «coloro che, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie tributarie» (articolo 8, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 545 del 1992);
per coloro che incorrono nell'anzidetto motivo di incompatibilità la legge espressamente prevede non la semplice sospensione ma addirittura la decadenza dall'incarico di giudice tributario (articolo 12 decreto legislativo n. 545 del 1992);
non può trovare quindi alcuna giustificazione ad avviso dell'interrogante la «tolleranza» finora dimostrata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nei confronti quei giudici tributari liberi professionisti che esercitano quanto meno «in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione» anche la consulenza tributaria e, in particolare, di quei giudici tributari che esercitano la professione forense davanti alla Sezione tributaria della Corte di cassazione di grandi contribuenti e/o che ricoprono l'incarico di Garante del contribuente -:
se e quali iniziative intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri (al quale la legge affida «l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari» articolo 29 decreto legislativo n. 545 del 1992) o il Ministro delle finanze per garantire l'osservanza della legge e l'imparzialità delle commissioni tributarie.
(4-04944)
ZACCHERA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il giorno 25 settembre 2007 la Guardia di Finanza del comando provinciale di Venezia, coadiuvata da altri reparti operanti sull'intero territorio nazionale, ha tenuto una conferenza stampa dopo aver annunciato a suo tempo di aver proceduto al sequestro di 130.000 slot machines ritenute irregolari in 57.000 bar, locali notturni ed altri esercizi pubblici;
le stesse sarebbero autorizzate e garantite dai Monopoli di Stato con il logo «gioco sicuro» mentre le dichiarazioni di conformità fornite dagli enti certificatori all'a.a.m.s, sarebbero risultate ideologicamente false;
la magistratura di Venezia, convalidando il sequestro, disponeva una perizia tecnica sull'utilizzo della scheda black slot ritenuta non conforme;
stando alle notizie oggi diffuse la perizia avrebbe confermato l'irregolarità delle schede che attraverso un sistema fraudolento denominato joker frenzy permettevano teoriche vincite superiori al limite massimo prescritto invogliando i
giocatori a continuare comunque nel gioco - utilizzando bonus - fino a giungere a perdite consistenti in luogo delle auspicate vincite statisticamente minime rispetto alle probabilità matematiche -:
come sia possibile che un numero così consistente di macchine da gioco siano state funzionanti in modo irregolare sul territorio nazionale;
quali iniziative il Ministero abbia intrapreso dopo che la commissione di indagine a suo tempo costituita sull'argomento ha ormai da tempo consegnato le proprie risultanze;
quali iniziative voglia concretamente intraprendere il Ministro per garantire la regolarità dei giochi attraverso le slot machines e chiarire una volta per tutte i rapporti tra società di gestione delle macchine da gioco e gruppi politici e finanziari;
a quanto ammonti il danno prodotto all'erario legato allo scorretto uso ed alla scorretta connessione delle slot machines e quali provvedimenti abbia pertanto predisposto il Ministro a tutela delle pubbliche finanze.
(4-04945)
MELLANO, PORETTI e BELTRANDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ad oggi non è possibile conoscere il prezzo che Eni paga ai nostri fornitori di gas, che giunge dai metanodotti russi, algerini, libici e nord europei;
in particolare la Gazprom russa attua prezzi molto differenti a seconda dell'acquirente con variazioni che superano anche il 150 per cento in più o in meno, con l'evidente intento di favorire paesi «amici» e sfavorire paesi «sgraditi»;
Alessandro Ortis, Presidente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas italiana ha nuovamente dichiarato in occasione del Convegno organizzato da Radicali Italiani il 19 e 20 settembre 2007 «Energia e ambiente, scenari e prospettive per l'Europa e per l'Italia», che nemmeno l'organismo da lui diretto è a conoscenza del prezzo che Eni riconosce ai fornitori di gas;
secondo il bilancio consolidato 2005 di Eni-Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze detiene direttamente il 20,32 per cento di azioni di tale società e, indirettamente, tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A., azioni dell'Eni pari al 10,0 per cento del capitale sociale;
anche per quanto attiene a Enel Spa, il Tesoro detiene una quota di circa il 33 per cento del capitale del gruppo elettrico: il 21,87 per cento direttamente e il resto indirettamente, tramite la Cassa depositi e prestiti S.p.A -:
quale sia il prezzo che viene riconosciuto per l'acquisto di gas da parte dei gestori nazionali ai fornitori stranieri;
per quale motivo, sino ad oggi, non solo non sia consentito ai cittadini di conoscere un elemento fondamentale che grava sulle loro tasche e non sia nemmeno fornita l'informazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
(4-04946)