Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 211 del 26/9/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta scritta:
MIGLIORE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. - Per sapere - premesso che:
a seguito della riforma del settore delle telecomunicazioni, avvenuta con la legge n. 58 del 1992, un numero consistente di lavoratori hanno assistito alla soppressione della propria azienda (A.S.S.T. e servizi radio marittimi dello Stato); questo personale, che è successivamente transitato alle dipendenze d'IRITEL Spa con effetto 1o novembre 1993 ha subito la trasformazione del proprio contratto di lavoro pubblico in un rapporto di lavoro di natura privata; in seguito questi lavoratori sono passati alle dipendenze di Telecom Italia Spa senza poter esercitare il diritto di opzione tra i due contratti suddetti;
con decreto interministeriale del 7 agosto 1993 il Ministero della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ha individuato un certo numero di posti nella pubblica amministrazione presso cui i dipendenti, che intendevano esercitare il diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego, avrebbero potuto esservi trasferiti;
tale decreto è stato dichiarato illegittimo e definitivamente annullato con sentenza del Tar n. 1783 del 1998. Tale annullamento è stato poi confermato dalla sentenza n. 1793 del 2000 del Consiglio di Stato, in esecuzione della quale la Funzione Pubblica avrebbe dovuto provvedere ad una nuova determinazione di posti disponibili nella pubblica amministrazione;
l'esercizio del diritto di opzione è stato dunque precluso illegittimamente, per una carente e non corretta indicazione di tutti i posti disponibili presso la pubblica amministrazione;
il contratto di diritto privato, alle dipendenze della Telecom Italia, non ha comportato di fatto la rinuncia tacita a permanere nel pubblico impiego, come affermato dalla sentenza n. 3871 del 2001 del Consiglio di Stato. Inoltre la maggior parte dei dipendenti non ha potuto esercitare tale diritto giacché tale facoltà è stata vanificata dall'Amministrazione, che non ha individuato nel decreto interministeriale i posti del livello posseduto dai lavoratori nell'ambito provinciale; il personale ha quindi subito il passaggio senza poter optare. In questo senso esistono numerosi contenziosi dinanzi ai Tribunali Amministrativi (sentenza n. 136 del 2003 del Tar di Catania, sentenza n. 298 del 2007 del C.G.A di Palermo, ecc.);
inoltre, in virtù delle disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve far fronte ad onerosi interventi finanziari per attivare la cosiddetta «riserva matematica» ad ogni dipendente. Tale versamento dell'importo è stato previsto in
quindici annualità (dal 1996 al 2010). Oltre a ciò si sommano i costi per i contenziosi giuridici succitati che si sono aperti con i dipendenti, i quali intendono far valere per questa via le loro ragioni. Alla luce di queste precisazioni, il rientro di questo personale nella pubblica amministrazione produrrebbe un notevole risparmio allo stesso Ministero -:
se non ritenga che su tale materia sia necessario un intervento legislativo o, comunque, risolutivo, in grado di garantire la libertà di opzione tra contratto di lavoro pubblico e quello privato.
(4-04959)