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Allegato B
Seduta n. 211 del 26/9/2007
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FASCIANI e ACERBO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
l'ex zuccherificio Saza di Avezzano, in provincia dell'Aquila è stato chiuso nel 1989 a seguito di fallimento;
la struttura è composta da vari edifici, vasche, serbatoi, magazzini, che complessivamente occupano un'area di 260.000 mq di cui 160.000 coperti;
in tale area, acquisita attraverso un'asta fallimentare da un gruppo privato nel corso del 2006, è ampiamente accertato, ormai già da decenni, che insistono enormi quantitativi di amianto degradato, abbandonato e a cielo aperto;
già dal 2003 l'Arpa regionale avrebbe individuato il sito dell'ex zuccherificio di Avezzano come più grande sito regionale, se non centro-meridionale, inquinato da amianto e richiesto l'interessamento dell'allora Ministro dell'ambiente producendo un documentato dossier;
dopo vari sequestri effettuati dalla procura della Repubblica di Avezzano e del Corpo forestale dello Stato, l'amianto giace ancora nel sito;
l'allarme per il pericolo evidente alla salute pubblica è stato più volte lanciato dalla stampa locale, da numerose associazioni, dai cittadini e dalle amministrazioni locali richiedendo l'urgente bonifica del sito -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro per la bonifica immediata del sito inquinato da amianto nell'ex zuccherificio di Avezzano, anche riconoscendone la natura di sito da bonificare di interesse nazionale;
se non si intenda avviare un'ispezione, attraverso il comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, al fine di accertare eventuali inadempienze della proprietà e segnalarle, se ve ne siano, all'autorità giudiziaria.
(5-01511)
Interrogazioni a risposta scritta:
NACCARATO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito di finanziare un impianto di risalita per l'accesso turistico alla passeggiata archeologica e al Museo del Mastio della Rocca, situato sul Colle della Rocca a Monselice in Provincia di Padova;
tale impianto prevede un ascensore, interno al colle, che risalirà una galleria di 120 metri con una sezione di ben 25-30 metri quadri corrispondenti a circa 4.500 metri cubi di materiale da estrarre;
il Colle della Rocca in passato è già stato fatto oggetto di estrazione di materiale lapideo e ulteriori escavazioni potrebbero comprometterne la consistenza;
il 18 settembre sono partiti i lavori del cantiere per la costruzione dell'ascensore e le imprese vincitrici dell'appalto hanno 260 giorni per realizzare la progettazione esecutiva e la costruzione dell'opera per un costo complessivo di 3 milioni di euro;
il progetto è formalmente destinato alla valorizzazione del sito, ma non è previsto il recupero degli immobili antichi della Rocca, nonostante venga riconosciuto lo stato di degrado delle strutture archeologiche;
le relazioni che accompagnano il progetto si richiamano al superamento delle barriere architettoniche, ma l'ascensore giungerà a 117 metri di altezza mentre il Mastio si trova sulla sommità a quota 150 metri;
il progetto, oltre alla realizzazione dell'ascensore, prevede una torre-scala-ascensore, rivestita di doghe in legno e affiancata al Mastio, con un forte impatto visivo, difficilmente integrabile nel contesto monumentale, che comunque lascerebbe irrisolto l'accesso dei disabili;
il Colle della Rocca di Monselice è situato all'interno del Parco dei Colli Euganei;
il progetto prevede una serie di interventi molto discutibili perché in contrasto con quanto previsto dal Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei;
manca un progetto di tutela e valorizzazione ambientale per il restauro conservativo dei beni archeologici e per la sistemazione degli accessi;
diverse associazioni ambientaliste della Provincia di Padova hanno espresso forti preoccupazioni per il rischio che il progetto possa compromettere il delicato equilibrio idrogeologico ed ambientale del Colle della Rocca -:
se il Governo sia al corrente dei fatti sopra esposti; quali iniziative di propria competenza intenda adottare per verificare la legittimità della procedura in corso di realizzazione e l'impatto ambientale dell'impianto di risalita interno al Colle e dei manufatti indicati; quali iniziative intenda adottare per tutelare uno dei siti archeologici più importanti e significativi della Provincia di Padova.
(4-04947)
MURGIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
da quanto si evince da articoli di stampa, domenica 9 settembre 2007 si è svolta sulla spiaggia della Pelosa a Stintino, nel Golfo dell'Asinara in Sardegna, una manifestazione contro il passaggio di alcune navi cisterna cariche di oli combustibili dirette alla centrale termoelettrica di Fiume Santo;
secondo quanto affermato nel testo degli articoli di stampa, sembra che il predetto traffico di navi cisterna sia dovuto al fatto che la società Endesa, proprietaria della centrale termoelettrica di Fiume Santo, ha annunciato di voler affittare tre depositi costieri alla società olandese Vitol che ne farebbe un centro di stoccaggio per gli oli combustibili;
il contratto triennale tra le due società comporterebbe un traffico di circa 60-100 petroliere all'anno nel Golfo dell'Asinara e, precisamente, per giungere a destinazione, le navi cisterna transiterebbero in una zona di mare facente parte dell'area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara»;
il traffico di navi cisterna in quella zona di mare comporterebbe dei seri rischi dal punto di vista ambientale sia per quanto riguarda l'Isola dell'Asinara sia per quanto riguarda la spiaggia della Pelosa che è una delle spiagge più belle e rinomate della Sardegna e meta turistica di migliaia di persone;
il decreto ministeriale 13 agosto 2002, istituzione dell'area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara», all'articolo 4, prevede espressamente che siano vietate le attività che possano compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione; in particolare, nell'area protetta, è vietata «la navigazione l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo», con le seguenti eccezioni:
a) nella zona A (di massima protezione) è consentito l'accesso e la sosta delle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e di appoggio a programmi di ricerca scientifica per le finalità ed i modi determinati e autorizzati dal soggetto gestore;
b) nella zona B, oltre a quanto ammesso in zona A, è consentita la navigazione a remi e a vela e la navigazione a motore solo per le navi adibite al trasporto
collettivo che effettuano visite guidate, autorizzata e disciplinata dal soggetto gestore nonché (l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, per imbarcazioni a remi ed a vela e per le «navi adibite al trasporto collettivo che effettuano visite guidate ed ai pescatori residenti nei comuni di Porto Torres e Stintino che esercitano la pesca professionale ed il "pesca turismo"»;
c) nella zona C, oltre a quanto ammesso nelle zone A e B, è consentita, dietro autorizzazione del soggetto gestore, sentita la commissione di riserva, la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, a velocità non superiore a 10 nodi, privilegiando le imprese aventi sede legale alla data del presente decreto nei comuni di Porto Torres e Stintino -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle eventuali prescrizioni date dal soggetto gestore per consentire l'attraversamento della zona marina protetta nonché delle ragioni per le quali sia stato riconosciuto il diritto all'attraversamento dell'area marina protetta alle navi cisterna della società Vitol;
quanti e di quale tipologia siano i mezzi per la protezione dagli inquinamenti da idrocarburi e per il pronto intervento attualmente a disposizione della Capitaneria di porto e degli enti locali competenti e se non ritenga opportuno potenziare tali mezzi in considerazione dell'accresciuto rischio determinato dal transito di tali navi;
quali ulteriori iniziative, volte a rafforzare la tutela dell'area marina protetta, intenda assumere anche tenuto conto del grave impatto che la vicenda descritta in premessa rischia di avere nell'ecosistema dell'area;
se non ritenga, infine, opportuno, in via generale, fissare criteri più restrittivi per consentire l'attraversamento di aree marine protette da parte di navi che trasportino oli combustibili o idrocarburi.
(4-04957)
MIGLIOLI e GHIZZONI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
in data 8 settembre 2006 la società Independent Gas Management S.r.l. ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi della legge 349 del 1986 relativamente al progetto di concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara, comprendendo porzioni territoriali dei comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Campo Santo, Medolla, Mirandola in provincia di Modena, e Crevalcore in provincia di Bologna;
l'istanza per concessione di stoccaggio «Rivara» è stata inoltrata da Independent Gas Management S.r.l al Ministro delle attività produttive in data 30 luglio 2002;
in data 27 novembre 2006 è stata inviata istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale;
in data 24 luglio 2007 l'assemblea plenaria della Commissione Via ha esaminato il contenuto del documento predisposto dal gruppo istruttore anche sulla base della documentazione integrativa pervenuta in data 25 giugno 2007 oltre che dalle risultanze del sopralluogo effettuato, a suo tempo, nell'area interessata dal progetto ed ha espresso il proprio parere;
un dubbio sorge attraverso la lettura del dispositivo dell'atto protocollo punto DSA/2007/0022104 del 3 agosto 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
infatti da un lato la direzione generale «ritiene di dover richiedere alla Società proponente la documentazione integrativa sopra evidenziata» e la Società IGM S.r.l. «una volta predisposta la citata documentazione integrativa, potrà richiedere il riavvio della procedura di valutazione di impatto ambientale»;
dall'altro lato nel citato atto non sono indicati termini temporali in cui la società dovrà eventualmente consegnare tale documentazione,
essendovi un riferimento generico «secondo le forme e le modalità prevista dalla normativa vigente». In fine nel citato parere la consueta formula fra «parere interlocutorio negativo» non è palesemente espressa seppure indirettamente citata attraverso il riferimento normativo (articolo 6 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988) -:
se l'atto citato chiuda la procedura di valutazione di impatto ambientale o viceversa sia da ritenersi una richiesta di integrazione documentale.
(4-04962)
CACCIARI e FALOMI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
la società Edison, dopo la valutazione d'impatto ambientale, è stata autorizzata nel 2002 a costruire nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza di 800 MW, alimentate a gas naturale;
da alcuni mesi sono cresciute le preoccupazioni e le paure della cittadinanza in merito ai rischi che potrebbero derivare dall'attivazione della Centrale termoelettrica;
la centrale in oggetto è stata autorizzata in una delle aree ambientalmente e turisticamente più promettenti della Calabria;
secondo numerose fonti locali (associazioni, consiglieri regionali, enti locali), benché una simile realizzazione interessi una popolazione enorme della Calabria, non è stata preceduta, come avrebbe dovuto avvenire, da una preventiva, pubblica e dettagliata informazione -:
se l'installazione della centrale a Simeri Crichi sia ritenuta compatibile con lo sviluppo ambientale e turistico di una delle più ampie ed interessanti aree della Calabria;
se esistano ricerche, studi e simulazioni scientificamente comprovate circa l'impatto per il territorio e per la popolazione provocato dalle polveri sottili (micropolveri inalabili) che verrebbero generate dalla centrale;
se il Governo, qualora le preoccupazioni denunciate risultassero fondate e qualora si prendesse atto responsabilmente, della non opportunità dell'iniziativa, che collide con ogni progetto di sviluppo dell'area e della Calabria, non ritenga opportuno sospendere ogni iniziativa circa la realizzazione, della centrale di Simeri Crichi.
(4-04967)