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Allegato A
Seduta n. 212 del 27/9/2007
...
(A.C. 3044 - Sezione 2)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente).
All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 1. (Limite all'utilizzo delle apparecchiature per la rilevazione della velocità). - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sulle strade e sulle strade extraurbane principali, di competenza dell'ANAS ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle
violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168.»
01. 01. Ceroni.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, comma 1-quater, secondo periodo, le parole: «Fino alla data del 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida».
1. 8. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 116 del decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modificazioni dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
«1-sexies. I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 CC e limite di velocità max 45 Km orari, ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante, con cilindrata 505 CC e limite di velocità max 100 Km orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni, in deroga alla normativa vigente, l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa.»
1. 30. Tassone.
Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.257 a euro 9.032 con le seguenti: euro 3.000 a euro 10.000.
1. 1. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.257 con le seguenti: euro 3.000.
1. 2. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: euro 9.032 con le seguenti: euro 10.000.
1. 3. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, dopo le parole: euro 9.032 aggiungere le seguenti: e con l'arresto fino ai sei mesi.
1. 4. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 13, primo periodo, sostituire le parole: la stessa sanzione si applica con le seguenti: la sanzione è raddoppiata.
1. 5. Tassone.
Al comma 1, capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: nel biennio.
* 1. 6. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: nel biennio.
* 1. 7. Tassone.
ART. 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h».
2. 1. Uggè, Sanza.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*2. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*2. 3. Beltrandi, Zanetta, Baldelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*2. 30. Gibelli, Caparini, Zanetta, Baldelli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: i primi tre anni con le seguenti: il primo anno.
2. 4. Beltrandi.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 70 kw/t.
2. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 60 kw/t.
2. 6. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 50 kw/t con le seguenti: 55 kw/t.
2. 7. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da euro 148 a euro 594 con le seguenti: da euro 150 a euro 600.
2. 11. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: euro 148 con le seguenti: euro 150.
2. 12. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: euro 594 con le seguenti: euro 600.
2. 13. Uggè, Sanza.
Al comma 2, sopprimere le parole: rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 15. Uggè, Sanza.
Al comma 3, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
2. 16. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassone.
(Approvato)
Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: da euro 148 a euro 594 con le seguenti: da euro 150 a euro 600.
2. 17. Uggè, Sanza.
Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: euro 148 con le seguenti: euro 150.
2. 18. Uggè, Sanza.
Al comma 3, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire le parole: euro 594 con le seguenti: euro 600.
2. 19. Uggè, Sanza.
ART. 3.
(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli).
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: sulla con le seguenti: su tutta la.
3. 20. Tassone.
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le postazioni mobili di controllo devono essere segnalate ricorrendo a dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno quattrocento metri dal punto in cui è collocato l'apparecchio di rilevamento della velocità e che anche con un messaggio dovranno recare l'iscrizione di «controllo della velocità in funzione».
3. 31. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le apparecchiature di rilevamento della velocità e i relativi dispositivi di segnalazione devono essere sempre in funzione compatibilmente con le caratteristiche tecniche e le condizioni ambientali.
3. 21. Tassone.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. Sui veicoli di servizio nei quali sono impiegati i rilevatori della velocità che funzionano anche in movimento devono essere installati appositi segnali di indicazione che il rilevatore della velocità è in funzione, anche ricorrendo all'impiego di messaggi luminosi secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione del codice della strada.»
3. 32. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 8, le parole: «di non oltre 40 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di non oltre 30 km/h».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: oltre 40 km/h con le seguenti: oltre 30 km/h.
3. 30. Buontempo, Salerno.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni accessorie, dal 1o gennaio 2008, le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 7, 8 e 9, negli importi ivi indicati, sono dovute dai trasgressori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta dell'anno precedente, hanno dichiarato un reddito lordo imponibile compreso tra 30.001 euro e 90.000 euro. Le somme delle medesime sanzioni sono ridotte della metà qualora il reddito lordo imponibile dichiarato dal trasgressore sia inferiore o uguale a 30.000 euro e sono raddoppiate per i casi di reddito imponibile pari o superiore a 90.001 euro.
9-ter. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le somme delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis, per le relative fasce di reddito. Il trasgressore è tenuto a corrispondere la somma dovuta secondo la fascia di reddito di appartenenza. L'atto di pagamento equivale a dichiarazione del trasgressore sul reddito percepito, ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di ricorso, il ricorrente è tenuto ad allegare alla documentazione
prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla propria situazione reddituale, ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modificazioni.
9-quater. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per l'effettuazione di controlli, anche a campione, sull'applicazione dei commi 9-bis e 9-ter sulla veridicità degli atti e delle dichiarazioni presentati ai sensi dei medesimi commi.»
3. 33. Giancarlo Giorgetti, Caparini
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: da euro 370,00 a euro 1.458,00, con le seguenti: da euro 400,00 a euro 1.500,00.
3. 1. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 370,00, con le seguenti: euro 400,00.
3. 2. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.458,00, con le seguenti: euro 1.500,00.
3. 3. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI con le seguenti: da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.
3. 34. (Testo modificato nel corso della seduta)Gibelli, Caparini.
(Approvato)
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
3. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9, secondo periodo, sostituire le parole:, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI con le seguenti: ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino nei sei mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato sulla patente del conducente che ha commesso la violazione e comunicato all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione negli appositi registri.
3. 35. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 550 a euro 2.100.
3. 5. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 550.
3. 6. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.000 con le seguenti: euro 2.100.
3. 7. Uggè, Sanza.
Al comma 1, lettera c), capoverso 9-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: da sei a dodici mesi con le seguenti: da tre a sei mesi.
3. 8. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 9. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
Al comma 1, lettera e), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: da otto a diciotto mesi con le seguenti: da quattro a nove mesi.
3. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera e), capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: da otto a diciotto mesi con le seguenti: da sei a quindici mesi.
3. 11. Tassone.
Al comma 1, lettera e), capoverso 12, secondo periodo, sostituire le parole: la revoca della patente con le seguenti: la sospensione della patente da dodici a diciotto mesi.
3. 12. Beltrandi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
«Norma violata - Articolo 142, comma 9: Punti 10».
« Norma violata - Articolo 142, commi 9 e 9-bis: Punti 10».
3. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le sanzioni elevate a seguito dell'accertamento delle violazioni del codice della strada sono ridotte automaticamente del 50 per cento per i titolari di redditi bassi la cui soglia è stabilita con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
2-ter All'articolo 126-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «due punti», sono sostituite dalle seguenti: «quattro punti».
3. 17. Baldelli.
(Inammissibile
limitatamente al comma 2-ter)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni dei limiti di velocità di cui agli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, confluiscono nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. 16. Baldelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il parere degli enti proprietari e concessionari delle strade, può individuare, con decreto, dei tratti della rete stradale nazionale
dove, in deroga ai vigenti limiti, stabilire una velocità superiore o minore in rapporto allo stato ed alla conformazione del tratto stradale. La deroga ai limiti di velocità deve essere opportunamente segnalata, in particolare nel punto iniziale e finale, lungo tutto il tratto stradale interessato, secondo modalità da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei trasporti.
3. 15. Baldelli.
Sopprimere il comma 3.
3. 36. Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Al comma 14 dell'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì vietata ai conducenti dei medesimi veicoli l'effettuazione di qualsiasi manovra di sorpasso su strade urbane, extraurbane e su autostrade che abbiano fino a due corsie per ogni senso di marcia.»
3. 01. Tassone.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. È fatto divieto, durante la sosta o fermata del veicolo di tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro,»;
b) al comma 8 sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis».
3. 02. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassone.
(Approvato)
ART. 4.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida).
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: al comma 1 è soggetto con le seguenti: ai commi 1 e 2 sono soggetti.
4. 30. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: da euro 70,00 a euro 285,00 con le seguenti: da euro 100,00 a euro 300,00.
4. 1. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: euro 70,00 con: euro 100,00.
4. 2. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: euro 285,00 con: euro 300,00.
4. 3. Uggè, Sanza.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.
4. 31. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: da euro 148,00 a euro 594,00 con: da euro 150,00 a euro 600,00.
4. 6. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 148,00 con le seguenti: euro 150,00.
4. 7. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 594,00 con le seguenti: euro 300,00.
4. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 594,00 con le seguenti: euro 600,00.
4. 8. Uggè, Sanza.
Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 4. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: nel corso di un biennio.
4. 9. Uggè, Sanza.
ART. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti).
Sopprimerlo.
5. 30. Di Virgilio, Mazzaracchio, Bocciardo, Baiamonte, Carlucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. In via sperimentale per un periodo di due anni chiunque guida un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica e/o in condizione di alterazioni psicofisiche legate all'uso di sostanze stupefacenti è punito con il ritiro della patente per un anno e con l'arresto fino a tre mesi.
5. 31. Di Virgilio, Uggè, Baiamonte, Mazzaracchio, Bocciardo, Di Cagno Abbrescia, Carlucci.
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda di euro 40, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,3 e non superiore a 0,4 grammi per litro (g/l);
b) con l'ammenda da euro 100 a euro 300, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,4 e non superiore a 0,6 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
c) con l'ammenda da euro 300 a euro 1500, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un:tasso alcolemico superiore a 0,6 e non superiore a 0,9 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a sei mesi;
d) con l'ammenda da euro 600 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,9 e non superiore a 1,3 grammi per litro (g/l): La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuità e'continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da
due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della 'sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
e) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,3 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223;
f) le ammende e le eventuali sanzioni amministrative di cui alle lettere a), b) e c) sono raddoppiate se a chi guida in stato di ebbrezza viene contestata anche la violazione di uno dei seguenti articoli:
1) Art. 142. Limiti di velocità;
2) Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
3) Art. 1.45. Precedenza
4) Art. 146. Violazione della segnaletica stradale;
5) Art. 148. Sorpasso;
6) Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.»
5. 32. Buontempo.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: da euro 500 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 250 a euro 1000.
5. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.
*5. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sopprimere le parole: e l'arresto fino a un mese.
*5. 3. Beltrandi.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: e l'arresto fino a un mese con le seguenti: e, nel caso di incidenti con feriti, con l'arresto fino a tre mesi e, nel caso di incidenti con vittime, con l'arresto da tre a sei mesi.
5. 4. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi, nonché il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino, nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato sulla patente del conducente che ha commesso la violazione e comunicato all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione negli appositi registri.
5. 33. Gibelli, Caparini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
5. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: da euro 800 a euro 3.200 con le seguenti: da euro 500 a euro 2.000.
5. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: fino a tre mesi con le seguenti: da tre a sei mesi.
5. 8. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, lettera c), sopprimere il secondo periodo;
al comma 2, lettera a), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.
5. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo con le seguenti: È comminata la pena accessoria dell'obbligo.
5. 9. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte, Carlucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: da due a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.
5. 10. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.
5. 11. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: euro 1.500 con le seguenti: euro 2.000
5. 12. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: fino a sei mesi con le seguenti: da sei mesi ad un anno.
5. 13. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera c), sostituire le parole: La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo con le seguenti: È comminata inoltre la pena accessoria dell'obbligo.
5. 14. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte, Carlucci.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: provoca un incidente stradale con le seguenti:, con un tasso alcolemico di cui alle lettere b) e c) del comma 2, provoca un incidente stradale causando lesioni a persone terze.
5. 16. Zeller, Brugger, Widmann, Nicco, Bezzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso 7, terzo periodo, sostituire le parole: Dalla violazione con le seguenti: Dalle violazioni.
5. 18. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
(Approvato)
Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 2.000.
5. 19. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 2, lettera a), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 20. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte.
Al comma 2, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con le seguenti: è integrata.
5. 21. Uggè, Sanza, Di Virgilio, Bocciardo, Baiamonte, Carlucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, promuove la predisposizione e la diffusione capillare presso tutti i punti vendita presenti sul territorio nazionale, compresi quelli dotati di meccanismi di self-service, di kit contenenti strumenti per la misurazione del tasso alcolico nel sangue e per l'accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti.
5. 23. Baldelli.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Il 20 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni relative all'articolo 5 è destinato ad un fondo la cui gestione deve essere definita da un apposito decreto ministeriale, mirato al finanziamento di progetti e attività educative nelle scuole, capaci di coinvolgere studenti, genitori e insegnanti e tese a promuovere comportamenti virtuosi sulle tematiche della sicurezza.
5. 010. Pizzolante, Testoni, Uggè, Campa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al comma 2, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i sensori di allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione».
5. 011. Gibelli, Caparini.
ART. 6.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È comunque sempre vietata la vendita di superalcolici ai minori.
6. 1. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
(Inammissibile)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della promozione di una maggiore sensibilizzazione degli utenti della strada nei confronti della sicurezza stradale sono adottate misure di prevenzione ad hoc, anche attraverso campagne di educazione con forme di pubblicità ad alto impatto emotivo e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali.
6. 30. Gibelli, Caparini.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di somministrazione di bevande alcoliche, aggiungere le seguenti: devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test, inoltre.
6. 2. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
(Approvato)
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) il divieto di trasporto di alcolici su autovetture durante le ore notturne.
6. 3. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I predetti titolari e gestori di locali sono tenuti ad organizzare, nel corso dell'anno, almeno tre manifestazioni di sensibilizzazione del problema dell'alcolismo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope, anche attraverso l'aiuto di testimonianze personali e del mondo dell'associazionismo e dei volontariato. Almeno una delle tre manifestazioni deve svolgersi nel corso della stagione estiva.
6. 4. Tassone.
Al comma 3, sostituire le parole da: comporta fino alla fine del comma con le seguenti: è punita con l'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000.
6. 5. Uggè, Sanza.
Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.
6. 31. Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, possono presentare al Ministero dei trasporti, che istituisce apposita commissione tecnica, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature devono impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione.
6. 02. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si adottano misure volte a:
a) disporre per i minori di anni 18 il divieto d'ingresso nei locali notturni con licenza C;
b) prevedere l'apertura di appositi locali notturni per minori all'interno dei quali è sempre vietata la somministrazione di alcoolici;
c) stabilire una distinzione fra le diverse tipologie di locali notturni, compresi i circoli, con applicazione per tutti delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché tassativi orari di apertura e chiusura dei suddetti;
d) prevedere l'obbligo di abbassare il volume della musica un'ora prima della chiusura del locale notturno;
e) prevedere, all'interno dei locali con licenza C, la presenza obbligatoria, durante l'oraria di apertura, di un pubblico ufficiale, con eventuale costo a carico del titolare dell'esercizio stesso;
f) prevedere la regolamentazione del personale addetto alla sicurezza dei locali notturni, con conseguente iscrizione in un albo professionale che abiliti anche alla prevenzione e al primo soccorso.
6. 03. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Fondo contro l'incidentalità notturna). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Una volta l'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il fondo viene ripartito tra la polizia stradale e le cinque province che hanno fatto rilevare la maggior frequenza di incidenti stradali dopo le ore 20 e prima delle ore 7, anche per quote diverse tra le province.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna attuate mediante:
a) il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale;
b) il finanziamento delle attività di controllo notturne;
c) il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico;
d) la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista;
e) la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni;
f) l'installazione di postazioni di controllo fornite di etilometro e droga-test, sia all'ingresso, che all'uscita dei locali notturni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 05. Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Fondo contro l'incidentalità notturna). - 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto all'incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dei trasporti, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento iniziale del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. 04. (Testo modificato nel corso della seduta)Moffa, Ciccioli, Landolfi, Nespoli.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal
presente decreto sono destinate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione e al miglioramento della segnaletica stradale.
6. 010. Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada al fine di garantire un efficace espletamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada.
6. 011. Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto-legge, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, ai fini della definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti e organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.
6. 012. (Testo modificato nel corso della seduta)Gibelli, Caparini.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Il Governo è autorizzato ad apportare le opportune modificazioni al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada al fine di introdurre misure volte ad assicurare il rispetto da parte degli enti locali dell'obbligo di devolvere il cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alla manutenzione delle strade, al miglioramento della circolazione, nonché al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale.
6. 013. Gibelli, Caparini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade e degli enti locali in materia di installazione di segnalatori luminosi). - 1. Nelle more della realizzazione dei necessari e opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade e sulle autostrade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, gli enti proprietari e concessionari e gli enti locali competenti provvedono a immediati interventi di natura manutentiva e modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade e delle autostrade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla circolazione su di esse. Su tali strade e autostrade, le amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente a interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica, attraverso l'installazione di segnalatori luminosi che indichino la velocità del mezzo in corso ed invitino il conducente del mezzo di trasporto a ridurre la velocità nel caso in cui sia stato superato il limite in vigore su quel tratto stradale, senza la previsione di nessuna sanzione per la trasgressione.
6. 06. Baldelli.