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Allegato A
Seduta n. 212 del 27/9/2007
(A.C. 3044 - Sezione 3)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
è necessario, innanzitutto, operare sul piano della prevenzione per ottenere risultati concreti sul piano della sicurezza stradale;
già è stato affrontato in questa sede il problema della necessità di educare e di formare le giovani generazioni alla guida anche attraverso l'introduzione della figura del tutor per i sedicenni, anche alla luce del fallimento dell'esperienza dell'educazione stradale svolta nelle scuole;
la presenza di tutor ha fornito ottimi risultati in Francia ed Olanda, dove si sono formati conducenti più responsabili e capaci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ampliare il processo formativo dei futuri conducenti introducendo facoltativamente l'apprendistato alla guida, previo superamento di un corso teorico obbligatorio e dopo aver effettuato un numero di ore minimo di guida pratica, che consentirà all'apprendista conducente la guida accompagnata del veicolo.
9/3044/1.Tassone.
La Camera,
premesso che:
le case automobilistiche hanno indubbiamente migliorato, attraverso i numerosi sistemi di sicurezza attivi e passivi, le condizioni di sicurezza degli automobilisti;
le automobili, nonostante i sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono dotate, sono sprovviste di strumenti, efficaci ed efficienti, che agiscano attivamente nei confronti di incendi nel vano motore;
l'applicazione di dispositivi antincendio nel vano motore costituisce il completamento di un cammino di sicurezza già avviato molti anni fa e la speranza di limitare il numero di vittime dovute a tale evento,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a far si che tutti gli autoveicoli immatricolati in Italia di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, nonché l'intero parco automobilistico circolante si dotino di un dispositivo antincendio indipendente ed autonomo da tutti i sistemi di bordo, capace dì spegnere l'incendio generatosi all'interno del vano motore, senza l'ausilio di persone, o attraverso collegamenti elettrici, elettronici, meccanici, chimici o attraverso batterie per la sua alimentazione.
9/3044/2.Lusetti.
La Camera,
premesso che:
nel Paese la domanda di sicurezza è sempre più un valore condiviso;
il Governo ha più volte ribadito la ferma volontà di intervenire con provvedimenti seri e risolutivi;
preso atto che il Governo ha scelto, anziché il principio della tolleranza zero, di graduare gli interventi tesi a sanzionare i conducenti, risultati dai controlli effettuati in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sanzionatorie del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori interventi correttivi volti a modificare, in modo serio e funzionale introducendo una severità razionale, l'impianto
sanzionatorio prevedendo per le suddette infrazioni che la possibilità di svolgere attività sociali presso strutture sanitarie non sia sostitutiva delle sanzioni comminate ma accessoria alle pene e sottoposta alla sola valutazione dell'organo giudicante.
9/3044/3.Uggè, Bernardo, Di Centa, Zanetta, Pizzolante.
La Camera,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare, almeno il 20 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, ad un fondo mirato al finanziamento di progetti e attività educative, tese a promuovere comportamenti virtuosi sulle tematiche della sicurezza stradale.
9/3044/4.Pizzolante, Uggè, Di Cagno Abbrescia, Zanetta, Di Centa, Bernardo.
La Camera,
premesso che:
il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha raggiunto una preoccupante diffusione nei conducenti,
impegna il Governo
a valutare immediatamente gli effetti applicativi delle disposizioni sanzionatorie recate dal decreto in esame ai fine di adottare interventi correttivi, inserendoli eventualmente già nell'ambito del disegno di legge che interviene ulteriormente a modificare le norme del codice della strada e che sarà sottoposto fin dalle prossime settimane alla discussione dell'aula, volti ad introdurre in via sperimentale per due anni il principio della tolleranza zero prevedendo il ritiro della patente per i conducenti trovati in stato di ebbrezza o che fanno uso di sostanze stupefacenti.
9/3044/5.Mazzaracchio, Di Virgilio, Palumbo, Bocciardo.
La Camera,
premesso che:
gran parte della rete viaria italiana è di diretta responsabilità delle amministrazioni provinciali;
il tema della sicurezza stradale è strettamente connesso agli interventi infrastrutturali necessari per migliorare e rimuovere le situazioni di pericolo esistenti sulla rete stradale;
la difficile situazione finanziaria delle amministrazioni provinciali spesso non permette di intervenire per rimuovere efficacemente le situazioni di pericolo;
esistono nella nostra legislazione norme sulla materia che permettono allo Stato di finanziare specifici progetti per la sicurezza stradale della viabilità provinciale, ad esempio la legge n. 144 del 17 maggio 1999, e con leggi finanziarie sono state in passato previste quote di cofinanziamento dello Stato per interventi di sicurezza stradale delle province,
impegna il Governo
a verificare, attraverso la normativa esistente sulla materia, le possibili risorse reperibili e convocare con le province italiane un apposito tavolo di confronto per predisporre un efficace piano a favore della sicurezza stradale nelle strade provinciali.
9/3044/6.Vannucci, Lovelli, Zucchi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame prevede che i gestori ed i titolari di locali pubblici si attengano al rispetto di una serie di obblighi;
si ritiene assolutamente necessario e opportuno coinvolgere nell'attività di prevenzione i gestori e i titolari dei locali in cui si consumano alcolici,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della disposizione richiamata in premessa, in particolare a verificare che i titolari e gestori di esercizi che somministrano alcolici dopo le ore 01.00, abbiano inserito all'interno della propria struttura, con oneri interamente a loro carico, uno strumento dì rilevamento del tasso alcolemico nonché idonei spazi di riposo.
9/3044/7.Nespoli, Moffa, Ciccioli.
La Camera,
premesso che:
compito primario delle istituzioni è quello di incoraggiare un migliore comportamento mediante il rispetto più rigoroso della normativa sulla sicurezza stradale, sollecitando la formazione continua dei conducenti privati e professionali, migliorando i controlli di polizia e incoraggiando campagne d'istruzione e di sensibilizzazione degli utenti;
in particolare, bisogna perseguire azioni specifiche rivolte ai giovani conducenti, oltre che fissare migliori livelli di sicurezza per i veicoli, armonizzando le misure di sicurezza passiva (come l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza) e sostenendo il progresso tecnico;
poiché gli occupanti di automobili rappresentano il 57 per cento delle vittime dì incidenti mortali, è imperativo che continuino a prodursi progressi tecnici in materia di sicurezza dei veicoli. In questo contesto, la Commissione europea sostiene EuroNCAP (Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili) per testare la sicurezza delle automobili nuove secondo protocolli di prova armonizzati, e a informare e sensibilizzare i consumatori, e l'iniziativa «eSafety», avviata nel 2002 dalla Commissione europea e dall'industria automobilistica, formula raccomandazioni e varie azioni a livello comunitario,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad autorizzare, oltre che a sollecitare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le case automobilistiche ovvero le aziende del settore componentistica auto, per la presentazione al ministro dei trasporti, che istituisce apposita commissione tecnica, di progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcolemico, integrabili nel sistema di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature devono impedire l'avviamento dell'autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcolemico consentito. La valutazione della commissione tecnica istituita presso il Ministero dei trasporti è propedeutica alla successiva eventuale omologazione.
9/3044/8.Contento.
La Camera,
premesso che:
gli incidenti stradali provocano ogni anno in Italia circa 8.000 decessi (2 per cento del totale), circa 170.000 ricoveri ospedalieri e 600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero. Rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i maschi sotto i 40 anni;
il gran numero di persone che subiscono lesioni, più o meno gravi, in seguito ad incidenti stradali costituiscono la prova che, anche in termini di costi sociali legati all'assistenza e alla riabilitazione, ci troviamo di fronte ad una «emergenza» non trascurabile;
nell'ambito della fascia di età tra i 15 e i 24 anni, l'incidente stradale ha rappresentato la causa del 46,2 per cento del totale dei decessi rilevati nel 2002, con un dato in aumento rispetto al 44,1 per cento rilevato nel 2000. Gli incidenti del
venerdì e sabato notte che, più degli altri, possono essere correlati con l'abuso di alcol e altre sostanze psicotrope, hanno rappresentato nel 2004 più del 44 per cento del totale degli incidenti notturni, causando un numero di morti e feriti pari, rispettivamente, al 49 per cento e al 47 per cento del totale degli incidenti notturni;
è del tutto evidente che le problematiche legate alla sicurezza stradale, pur nella molteplicità dei fattori implicati e degli organismi ed enti interessati ad azioni preventive e correttive, costituiscono certamente un aspetto primario della sanità pubblica. È diventato prioritario, pertanto, individuare continuamente nuove strategie di prevenzione che consentano, a breve, medio e lungo termine, di porre un argine a questo allarmante fenomeno dei nostri tempi;
l'istituzione di un apposito fondo contro l'incidentalità notturna, potrebbe essere valido aiuto al fine di utilizzarne i proventi per il potenziamento dei mezzi della polizia stradale, provinciale e locale; per il finanziamento delle attività di controllo notturne, per il potenziamento o l'attivazione del servizio notturno dei mezzi di trasporto pubblico, per la promozione e il finanziamento nelle ore notturne del servizio taxi e di noleggio di autoveicoli con autista e, non da ultimo, per la promozione e il finanziamento del settore alberghiero che accoglie la clientela nelle vicinanze dei locali notturni,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo contro l'incidentalità notturna, a cui saranno destinati i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per la violazione degli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9/3044/9.Moffa.
La Camera,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a disciplinare in tempi rapidi il divieto di effettuare le manovre di sorpasso su strade urbane e extraurbane, che abbiano fino a due corsie per ogni senso di marcia, per i mezzi pesanti aventi massa superiore a 3,5 tonnellate.
9/3044/10.Volontè, Tassone, Dionisi, Oppi.
La Camera,
premesso che:
osservato che, l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché l'alta velocità sono le principali cause di gravissimi incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade, facendo registrare il più alto tasso di mortalità soprattutto tra i giovani;
osservato altresì, che il fenomeno dell'alta mortalità per incidenti stradali non è altro che l'estrema sintesi di un grave disagio sociale che il nostro Paese vive ormai da tempo, le cui origini possono riscontrarsi in cattive abitudini di vita, ampiamente diffuse tra i giovani, che poi spingono questi ultimi all'adozione di condotte irresponsabili alla guida dei veicoli;
ritenuto che, l'adozione di misure volte alla promozione di una maggior consapevolezza dei rischi legati ad incidenti stradali sia indispensabile per responsabilizzare ed educare i giovani alla sicurezza stradale, riducendo drasticamente il numero degli incidenti che ogni anno avvengono nel nostro Paese,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché nel disegno di legge in materia di circolazione e di sicurezza stradale, nell'ambito delle misure volte alla promozione della consapevolezza dei rischi legati ad incidenti stradali, vengano introdotti meccanismi premianti nei confronti di
neopatentati che prestino servizi di volontariato presso strutture che offrono assistenza e soccorso in caso di incidenti stradali, educandoli a comportamenti maggiormente responsabili alla guida.
9/3044/11.Pini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche agli articoli 142, 186 e 187 del codice della strada rispettivamente in materia di limiti di velocità e guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti;
l'uso di sostanze alcoliche, e stupefacenti, nonché l'alta velocità sono le principali cause di gravissimi incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade, specie nei giorni del venerdì e del sabato notte che fanno registrare il più alto tasso di mortalità rispetto agli altri giorni della settimana, soprattutto tra i giovani;
nei primi sei mesi dell'anno i casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentati del 38 per cento, mentre quelli per il superamento dei limiti di velocità del 21,5 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, l'alcol è responsabile del 70 per cento degli incidenti che avvengono nelle ore notturne, in cui spesso rimangono vittime i giovani;
gli articoli 2 e 6 del presente provvedimento, modificando gli articoli 142, 186 e 187 del codice della strada, inaspriscono anche le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione di tali norme,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché nel disegno di legge in materia di circolazione e di sicurezza stradale, nell'ambito della revisione delle sanzioni previste per la violazione delle suddette norme, venga previsto il ricorso a provvedimenti di inibizione alla guida nella fascia di orario che va dalle ore ventidue alle ore sette del mattino, eventualmente dimezzando i tempi di sospensione della patente attualmente previsti.
9/3044/12.Bricolo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, capoverso 6-bis, introduce l'obbligo di visibilità delle postazioni dl controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego preventivo di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2007;
contrariamente a quanto avviene in altri Paesi, in cui gli autovelox sono posti dove esiste un pericolo di incidente reale e sono segnalati con cartelli visibili, nel nostro Paese gli autovelox spesso vengono impiegati con finalità diverse dalla prevenzione stradale;
la norma sull'obbligo di visibilità degli autovelox non viene ancora oggi rispettata, nonostante siano intervenute in materia anche due circolari ministeriali rispettivamente del 3 e del 20 agosto 2007, le quali dettano le disposizioni operative necessarie all'immediata applicazione della suddetta norma;
il mancato rispetto della norma di cui all'articolo 3, capoverso 6-bis, rappresenta un ostacolo all'attuazione delle politiche di prevenzione fino ad oggi intraprese in materia di sicurezza stradale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare opportune misure di controllo volte a garantire il rispetto della norma di cui all'articolo 3, capoverso 6-bis, da parte dei soggetti interessati.
9/3044/13.Alessandri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, capoverso 6-bis, introduce l'obbligo dl visibilità delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego preventivo di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, le cui mortalità sono stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2007;
le circolari ministeriali esplicative del 3 e del 20 agosto 2007, in materia di visibilità degli autovelox, non chiariscono se i messaggi luminosi di controllo della velocità debbano essere impiegati quando gli apparecchi sono effettivamente in funzione;
la mancata precisazione può generare incertezza non solo da parte degli utenti della strada, ma anche da parte dei soggetti che sono tenuti a rispettare l'obbligo imposto dalla norma,
impegna il Governo
ad emanare opportune circolari esplicative al fine di prevedere che le postazioni preventivamente segnalate con l'impiego di messaggi luminosi di controllo della velocità siano effettivamente in funzione nel momento in cui viene azionato il messaggio luminoso di segnalazione.
9/3044/14.Caparini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, capoverso 6-bis, introduce l'obbligo di visibilità delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all'impiego preventivo di cartelli e di dispositivi di segnalazione luminosi, le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2007;
contrariamente a quanto avviene in altri Paesi, in cui gli autovelox sono posti dove esiste un pericolo di incidente reale e sono segnatati con cartelli visibili, nel nostro Paese gli autovelox spesso vengono impiegati con finalità diverse dalla prevenzione stradale;
il decreto ministeriale 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2007, non si applica ai misuratori della velocità che funzionano anche in movimento, interessando i soli controlli effettuati con postazioni fisse;
la circolare ministeriale 3 agosto 2007, prevede la possibilità di segnalazione delle postazioni mobili di controllo attraverso il ricorso a dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere le disposizioni attuative dell'articolo 3, comma 6-bis, alle postazioni di controllo che funzionano anche in movimento, ricorrendo a dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio.
9/3044/15.Fugatti.
La Camera,
premesso che:
l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, nonché l'alta velocità sono le principali cause di gravissimi incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade, specie nei giorni del venerdì e del sabato notte che fanno registrare il più alto tasso di mortalità rispetto agli altri giorni della settimana, soprattutto tra i giovani;
nei primi sei mesi dell'anno i casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentati dei 38 per cento, mentre quelli per il superamento dei limiti di velocità del 21,5 per cento, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, l'alcol è responsabile del 70 per cento degli
incidenti che avvengono nelle ore notturne, in cui spesso rimangono vittime i giovani;
tali violazioni del codice della strada siano anche legate alla scarsità dei controlli che vengono effettuati sulle strade del nostro Paese;
in Italia i controlli sono appena 200 mila l'anno, contro 7-8 milioni in Francia e circa 3-4 milioni in Spagna; solo il 3 per cento dei patentati italiani è stato controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi,
impegna il Governo
a reperire adeguate risorse finanziarie per l'incremento dei controlli sulle strade al fine di garantire un efficace espletamento delle attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada.
9/3044/16.Fava.
La Camera,
premesso che:
specifici programmi comunitari impongono all'Italia, quale Stato dell'Unione europea, di adottare misure volte a ridurre drasticamente il numero dei morti e dei feriti per incidenti stradali, aumentando i livelli di sicurezza stradale;
gli ultimi dati statistici parlano di 225 mila incidenti stradali che ogni anno si consumano sulle nostre strade e di 5.426 decessi ed oltre 300 mila feriti;
dietro a fattori come l'alta velocità, il mancato rispetto delle regole di precedenza e la guida distratta, che rappresentano circa il 50 per cento dei casi di incidente stradale, si nascondono altre cause come la profonda inadeguatezza della segnaletica stradale e la scarsa manutenzione delle strade;
il sistema stradale ed autostradale, negli ultimi 10 anni, è rimasto sostanzialmente immutato; infatti, di fronte ad un aumento del 36,2 per cento dei volumi di traffico, la rete viaria è cresciuta solo del 4,3 per cento, aggravando il persistente squilibrio tra le diverse modalità di trasporto;
gli incidenti stradali avvengono sempre lungo gli stessi tratti stradali, in particolare lungo circa 1.500 chilometri di strada rispetto agli oltre 60.000 complessivi, a testimonianza di un progressivo deterioramento delle condizioni di sicurezza del sistema stradale,
impegna il Governo
a destinare le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dalla presente legge alla realizzazione di tutti quegli interventi necessari all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento dell'illuminazione e al miglioramento della segnaletica stradale.
9/3044/17.Dussin.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, dettando disposizioni in materia di velocità dei veicoli, prevede tra l'altro un inasprimento delle sanzioni pecuniarie per violazioni dei limiti di velocità imposti;
le sanzioni pecuniarie introdotte quale deterrente al compimento di infrazioni, spesso risultano inaccessibili per gli utenti con reddito basso, generando fenomeni di inadempimento;
il superamento dei limiti di velocità rappresenta una delle più frequenti violazioni al codice della strada, incidendo per il 9,1 per cento sul totale degli incidenti che avvengono ogni anno in Italia,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative orientate ad applicare la graduazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni dei limiti di velocità, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione al reddito del trasgressore.
9/3044/18.Giancarlo Giorgetti.
La Camera,
premesso che:
nel corso degli ultimi 30 anni il tasso di mortalità per incidenti stradali è diminuito del 45 per cento, passando da 24 a 13 morti ogni 100.000 residenti/anno;
tale diminuzione non è uniforme in tutte le età, ed in particolare il tasso di mortalità della fascia di età tra i 15 e i 29 anni non presenta grandi variazioni nel tempo ed, anzi, sembra destinato a diventare quello più elevato;
l'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti è una tra le principali cause di sinistri, con 3.300 incidenti l'anno per guida in stato di ebbrezza, nei quali rimangono coinvolti sempre più spesso i giovani;
in molti Paesi europei, come l'Inghilterra, la Francia e la Spagna, l'adozione di misure di prevenzione ad hoc, anche attraverso campagne di educazione con forme di pubblicità shock, ha fatto registrare un consistente calo di incidenti legati all'abuso di sostanze alcoliche,
impegna il Governo
ad adottare specifici programmi volti a migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi sulle strade tramite campagne di informazione pubblicitaria, con forme di pubblicità ad alto impatto emotivo, e comunque tali da evidenziare le conseguenze che possono derivare dagli incidenti stradali.
9/3044/19.Gibelli.
La Camera,
premesso che:
visto che, il comma 4 dell'articolo 208 del codice della strada, obbliga gli enti locali a destinare il 50 per cento degli introiti per multe alla manutenzione delle strade e a tutto ciò che contribuisce ad una maggiore sicurezza nella circolazione stradale;
osservato che, gli enti locali molto spesso non rispettano la norma, destinando alla sicurezza stradale una somma di gran lunga inferiore a quella stabilita;
osservato altresì, che parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4, dell'articolo 208, dovrebbero consentire alla polizia locale di effettuare nelle scuole corsi di educazione stradale, attraverso i quali è possibile realizzare una seria prevenzione degli incidenti stradali educando i giovani a comportamenti maggiormente responsabili alla guida,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare misure di controllo volte a garantire il rispetto da parte dei soggetti interessati della norma di cui al comma 4, dell'articolo 208, del codice della strada, ai fini dell'aumento dei livelli di sicurezza stradale.
9/3044/20.Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
sempre più spesso si deve rilevare come gli incidenti stradali siano direttamente collegabili alla guida in sesto di ebbrezza;
sempre maggiore diffusione hanno, specie tra le più giovani generazione, i cosiddetti ready to drink, ovvero bevande a basso contenuto alcolico e caratterizzate da gusti dolci e spesso da campagne di
comunicazione che tendono a differenziarli e a distinguerli dalle bevande alcoliche vere e proprie,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative affinché sui prodotti appartenenti alla categoria merceologica dei ready to drink e dei soft drink che contengono alcol siano apposte etichette che illustrino i pericoli arrecati dagli effetti dell'alcol se assunto prima di mettersi alla guida di un veicolo.
9/3044/21.Cioffi, Adenti, Affronti, Picano.
La Camera,
premesso che:
con sempre maggiore evidenza e drammaticità si presenta il problema degli incidenti stradali;
le conseguenze di tali incidenti spesso comportano oltre che veri e propri drammi umani anche ingenti costi per la comunità;
anche mediante il presente provvedimento, molto è già stato fatto in termini di prevenzione e di garanzia di una maggiore sicurezza alla guida dei veicoli;
si ritengono indispensabili ulteriori interventi legislativi volti al miglioramento e all'implementazione dei dispositivi di sicurezza, anche guardando alle positive sperimentazioni condotte in altri Paesi europei ed extraeuropei,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di provvedere a interventi legislativi volti all'introduzione di nuovi dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di «ricordo di allacciamento» delle cinture di sicurezza, di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie, di spegnimento automatico del motore e dell'impianto elettrico a seguito di un urto rilevante del veicolo, di monitoraggio e registrazione della velocità e delle condizioni di funzionamento dei principali organi del veicolo, di chiamata d'emergenza in caso di incidente, di rilevamento dello stato di sobrietà del conducente, di controllo elettronico di stabilità, prevedendo altresì opportuni incentivi di carattere economico che facilitino il ricambio del parco auto attuale con automezzi dotati di tali sistemi.
9/3044/22.Adenti, Affronti, Picano.
La Camera,
premesso che:
con sempre maggiore evidenza e drammaticità si presenta il problema degli incidenti stradali;
le conseguenze di tali incidenti spesso comportano oltre che veri e propri drammi umani anche ingenti costi per la comunità;
il fattore umano è sicuramente tra le cause prevalenti di questi stessi incidenti;
si rende necessario condurre una significativa opera di educazione alla sicurezza alla guida degli autoveicoli,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti affinché nel programma ministeriale per il conseguimento della patente siano introdotti elementi teorico-pratici sui principi base della guida sicura, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza che possono verificarsi più frequentemente sulla strada e sia altresì introdotta una prova pratica di guida sicura.
9/3044/23.Affronti, Adenti, Picano.
La Camera,
premesso che:
oltre la metà dei decessi che si registrano a seguito di incidenti stradali riguardano motociclisti, con un impressionante aumento pari al 32 per cento dal 2000 ad oggi, secondo rilevazioni dell'Unione europea;
le normative vigenti che regolano la progettazione dei guard-rail non considerano le particolari problematiche connesse agli utenti su due ruote che sono i più esposti in caso di caduta non avendo alcuna cellula protettiva a loro difesa;
i guard-rail presenti sulle strade italiane non prevedono crash test per il motociclista che in caso di scivolata può infilarsi sotto la struttura con alta probabilità di amputazione o frattura delle vertebre cervicali per l'impatto coi pali che sostengono la struttura;
esistono nuovi guard-rail innovativi nelle geometrie costruttive e nei materiali che nei test hanno dimostrato di ridurre a un decimo il danno da impatto del motociclista e che l'Hic rilevato testando tali barriere non supera il valore dì 200,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti volti a considerate nell'ambito della progettazione dei guard-rail le particolari problematiche connesse ai motociclisti, favorendo una progressiva sostituzione o modifica dei guard-rail attualmente installati lungo la rete stradale e autostradale italiana con dispositivi che in virtù di migliori geometrie costruttive e materiali siano in grado di ridurre i danni provocati dall'impatto sugli stessi dei motociclisti.
9/3044/24.Picano, Adenti, Affronti.