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Allegato B
Seduta n. 215 del 2/10/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
FLUVI, NICOLA ROSSI, TOCCI e VOLPINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 100, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedeva, nella originaria stesura, la deducibilità delle erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
così come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, lo stesso articolo 100, comma 2, lettera c) considerava deducibili le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie ..., e istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute ... aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica ...;
per effetto del comma 355 della legge finanziaria per l'anno 2006, n. 266 del 23 dicembre 2005, lo stesso articolo 100, comma 2, lettera c), veniva abrogato e con i commi 353 e 354 della stessa legge finanziaria si disponeva la integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore di università, fondazioni universitarie ..., istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute ... aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
di conseguenza, in base alle disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2006, la previsione di deducibilità di tutte le erogazioni liberali a favore di università e istituti di istruzione universitaria è stata significativamente ridotta, riservandola ai fondi destinati alla ricerca;
nel contempo, l'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), dispone che vengano assimilati ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
le disposizioni citate impediscono che in Italia come altrove si sostituisca, almeno in parte, al finanziamento delle istituzioni universitarie il finanziamento degli utenti delle stesse;
eventi recenti che hanno interessato, in particolare, una importante istituzione universitaria pubblica hanno segnalato l'impatto disincentivante delle precedenti disposizioni sulla disponibilità dei privati a prevedere erogazioni liberali a favore di università e istituti di istruzione universitaria riservandole agli studenti meritevoli -:
se il Governo non intenda, fin dalla prossima legge finanziaria, provvedere ad una profonda revisione della citata normativa al fine di ripristinare la deducibilità di tutte le erogazioni liberali fatte a favore di università e istruzioni universitarie e di incentivare fiscalmente, nel rispetto del dettato costituzionale, lo sviluppo di un sistema di finanziamento degli studenti.
(5-01527)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da notizie provenienti dagli operatori economici della Provincia di Bolzano sembra emergere che i controlli sulle partite IVA dell'Alto Adige siano sproporzionati rispetto a quelli effettuati nelle altre regioni del Nord Italia;
è ragionevole ipotizzare che tali controlli dovrebbero essere proporzionati al numero delle partite IVA presenti in una determinata zona -:
se il Ministro interrogato possa fornire dei dati in merito al numero dei controlli effettuati nella Provincia di Bolzano nel 2006 e ai criteri utilizzati dal Comando generale della Guardia di Finanza per disciplinare i controlli sulle imprese della Provincia di Bolzano e, se è corretto ipotizzare che il parametro sia quello del numero delle partite IVA oppure sia rapportato alla popolazione, quale sia la media dei controlli effettuati negli ultimi anni nell'Alto Adige, comparata alle altre regioni del Nord Italia.
(5-01528)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dispone che dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si scomputano «le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi»;
il fatto che l'articolo 22 sopra citato faccia riferimento, ai fini della possibilità di operare lo scomputo, alle ritenute «operate» e non a quelle certificate fa ritenere che sia possibile considerare in diminuzione dell'IRPEF da versare le ritenute per le quali sia possibile dimostrare che la ritenuta sia stata effettivamente praticata, indipendentemente dalla disponibilità dell'apposita certificazione;
l'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 dispone che «gli uffici possono... escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta»;
il fatto che il sopra citato articolo 36-ter (norma di carattere evidentemente procedurale e non di carattere sostanziale) utilizzi il termine «possono» pare dimostrare abbastanza chiaramente che l'assenza di una certificazione non pregiudica in maniera «definitiva» la possibilità di fruire dello scomputo;
la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 7251 del 1994), ha evidenziato come «l'inosservanza dell'obbligo del sostituto d'imposta di trasmettere tempestivamente la certificazione attestante l'ammontare delle ritenute operate sulle somme corrisposte al contribuente non fa venir meno il diritto di quest'ultimo a provare la reale
entità della base imponibile, evitando la conseguente duplicazione a suo carico dell'IRPEF già trattenuta alla fonte del sostituto d'imposta»;
il non riconoscere in diminuzione delle imposte le ritenute operate ma non certificate, in effetti, determina una evidente quanto ingiustificata lesione del divieto di doppia imposizione sancito, nel Testo Unico delle imposte sui redditi, dall'articolo 163 (la norma citata dispone che «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»);
pare opportuno chiarire in maniera definitiva che il contribuente ha la possibilità di dimostrare con ulteriori mezzi di prova, che ha subito le ritenute e che, quindi, può legittimamente procedere allo scomputo delle stesse. Tale chiarimento sarebbe quantomai opportuno in vista della prossima scadenza del 1o ottobre 2007 (termine ultimo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi) in considerazione delle grandi difficoltà riscontrate abitualmente dai professionisti nel raccogliere tutte le certificazioni relative alle ritenute operate nei loro confronti -:
se non sia opportuno riconoscere in maniera esplicita che la certificazione emessa dai sostituti d'imposta non rappresenta l'unico documento idoneo a giustificare lo scomputo delle ritenute d'acconto operate.
(5-01529)
GALLETTI e D'AGRÒ. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il 16 febbraio 2007 la Corte di Cassazione si è pronunciata in undici sentenze (Corte Cass., sez. V, sentenze da n. 3672 a n. 3682) in tema di IRAP per i lavoratori autonomi, chiudendo così i contenziosi tra amministrazione finanziaria e professionisti;
i soggetti interessati dalle sentenze sono avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici convenzionati con le ASL e poche altre categorie;
con quel pronunciamento è stata riconosciuta l'esclusione dall'IRAP per quei professionisti che operano con beni strumentali minimali, «privi di strutture organizzative assimilabili a quelle di un'impresa», ai sensi degli articoli 2, primo periodo e 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
anche la presenza di un dipendente o collaboratore occasionale non farebbe ritenere l'attività del professionista organizzata;
si ha esercizio di «attività autonomamente organizzata», soggetta ad IRAP ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 446/1997, quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso, invece l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti);
le sentenze della Corte di Cassazione, pur chiudendo di fatto il contenzioso sull'IRAP, hanno aperto d'altro canto numerose questioni ed interrogativi sia dal lato normativo che procedurale: per i versamenti effettuati sino al 2006, i professionisti, aventi diritto, attiveranno le procedure per ottenere i rimborsi versati illegittimamente ed il recupero degli acconti versati sempre nel 2006; in futuro i professionisti minimi potranno evitare la compilazione del quadro e non pagare la tassa, oppure pagare l'IRAP e poi chiederne il rimborso; il programma informatico di trasmissione del modello unico non consente di non compilare il quadro E; l'eventuale credito IRAP sarà opportuno non porlo in compensazione per altre imposte in attesa dei chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate; la stessa Agenzia
vorrà controllare le condizioni di esenzione alla tassa accontentandosi della certificazione prodotta dal professionista o convocando i contribuenti attraverso preavvisi telematici, dovendo poi ricorrere alla giustizia amministrativa;
in questa situazione di totale incertezza, non essendoci apposite indicazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la non dichiarazione IRAP dovrebbe comportare sanzioni anche onerose;
sarebbe pertanto opportuno pagare l'imposta per intero nei termini di legge e, solo in un secondo tempo, richiedere un rimborso, prima all'agenzia delle entrate di competenza e, successivamente, in caso di silenzio-rifiuto dell'ufficio, con l'avvio delle procedure innanzi alle commissioni tributarie;
per quanto invece concerne le pratiche di rimborsabilità degli anni pregressi, la pratica può essere attivata immediatamente;
il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006 è stato da ultimo prorogato al 1o ottobre 2007 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2007 -:
se non sia opportuno emanare al più presto una circolare esplicativa che con chiarezza ed in via definitiva definisca le modalità per l'esenzione IRAP delle categorie in premessa citate, al fine di evitare onerosi contenziosi per le medesime.
(5-01530)
FUGATTI e FILIPPI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto l'indeducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing dei fabbricati strumentali per la quota parte riferibile al valore del terreno;
secondo l'iniziale orientamento dell'Amministrazione finanziaria, nel caso di leasing, la quota deducibile dei canoni residui doveva essere ridotta della quota eccedente i nuovi limiti di deducibilità già dedotta negli esercizi precedenti;
il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, in via interpretativa, a valere sul periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, stabilisce che le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato;
il decreto-legge n. 118 del 2007 è stato emanato successivamente alla chiusura dei bilanci e, quindi, al calcolo delle imposte e stravolge l'orientamento meno favorevole al contribuente precedentemente introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006;
la nuova interpretazione risulta applicabile fin dall'originaria introduzione della norma interpretata, con conseguente rideterminazione del reddito di impresa, della base imponibile IRAP e delle imposte per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006;
il decreto-legge n. 118 del 2007 non è stato, ad oggi, convertito e, da notizie apparse sui quotidiani economici nazionali, sembra che sia destinato ad essere riproposto nelle legge Finanziaria per il 2008 -:
quale sia l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria verso i contribuenti che si sono adeguati all'interpretazione più favorevole introdotta dal decreto-legge n. 118 del 2007 e che rischiano, nel caso verosimile di mancata conversione del decreto stesso, di aver presentato una dichiarazione che potrebbe essere ritenuta infedele.
(5-01531)
Interrogazione a risposta scritta:
FORMISANO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Consiglio superiore della Banca d'Italia ha dato il via libera all'approvazione della riforma organizzativa della rete territoriale;
il progetto prevede il rafforzamento dell'azione istituzionale e l'incremento dell'efficienza, attraverso la riduzione dei costi e la valorizzazione delle risorse, garantendo l'erogazione dei servizi con modalità innovative;
principale innovazione organizzativa è rappresentata dalla diversa articolazione delle strutture locali con la prevista chiusura di numerose filiali territoriali e la rimodulazione del presidio su tutto il territorio nazionale;
sarebbero 33 le filiali che entro il 2009 cesseranno l'operatività, tra le quali anche quella ubicata a Frosinone;
la chiusura comporterà notevoli disagi sia per i dipendenti che saranno riconvertiti in altre filiali o succursali ma soprattutto per i cittadini che saranno costretti a numerosi spostamenti per l'espletamento delle pratiche -:
se, ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia, non ritenga opportuno intervenire con gli strumenti in suo potere per garantire la presenza della filiale nel territorio del frusinate, che in caso contrario subirebbe notevoli ripercussioni sotto il profilo sociale ed economico.
(4-05048)