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Allegato B
Seduta n. 216 del 3/10/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta immediata in Commissione:
V Commissione:
RAITI, PIRO e CRISAFULLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 24 febbraio 1992 n. 225 prevede, all'articolo 5, che, in relazione alla deliberazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio possa emanare
ordinanze per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
con successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri è stata disposta, in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito la provincia di Catania nel 2002, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti contributivi fino al 31 dicembre 2006;
l'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006 n. 290, ha previsto, recando una norma di interpretazione autentica della legge n. 225 del 1992, che il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applichino esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalla protezione civile, escludendo quindi altri beneficiari quali i dipendenti pubblici;
su tale disposizione risulta pendente un ricorso di legittimità davanti alla Corte Costituzionale per l'illegittimità di una sperequazione ingiustificata tra dipendenti privati e dipendenti pubblici;
l'INPDAP ha comunque emanato in data 16 aprile 2007 una direttiva per il recupero dei contributi sospesi ai sensi della legge n. 225 del 1992, disponendo alle amministrazioni ed agli enti iscritti, esclusi dal beneficio della sospensione, il pagamento del debito contributivo in un'unica soluzione ovvero dilazionato fino alla misura massima di sessanta mensilità;
nella risposta all'interpellanza urgente in Assemblea n. 2-00547, nella seduta del 31 maggio 2007, il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, rilevato che la restituzione dei contributi sospesi entro i termini richiesti dagli enti creditori avrebbe inevitabilmente prodotto sulle lavoratrici e sui lavoratori e sugli stessi enti debitori una pesante esposizione economica tale da determinare una drastica riduzione degli stipendi e da trascinare alcuni enti locali verso il dissesto economico, si era impegnato a prendere in tempi rapidi contatti con gli enti creditori delle altre amministrazioni dello Stato interessate per valutare la possibilità di sospendere le richieste di restituzione in attesa del giudizio di costituzionalità e comunque a garantirne un recupero con una congrua dilazione;
a dispetto dell'impegno assunto dal Governo, la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 giugno 2007 ha rilevato l'esigenza di procedere alla riscossione dei contributi dovuti comunque entro il 30 novembre 2007;
la richiesta del versamento dei contributi dovuti e in precedenza sospesi è stata effettivamente posta in essere e sta già comportando una significativa e non sostenibile riduzione delle buste paga dei dipendenti pubblici interessati, che in alcuni casi vengono ridotte a poche centinaia di euro -:
quali iniziative intenda assumere per porre rimedio urgente, situazione determinatasi ed evitare un'irragionevole decurtazione delle buste paga dei lavoratori interessati, dando seguito all'impegno assunto dal Governo nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00547.
(5-01556)
Interrogazioni a risposta in Commissione:
MANCUSO, HOLZMANN, BENEDETTI VALENTINI e ULIVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il mondo delle associazioni Onlus versa in gravi difficoltà a causa dei gravi ritardi nell'assegnazione delle risorse derivanti dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi 2006 (circa 400 milioni di euro);
le lungaggini in oggetto riguardano anche le dichiarazioni dei redditi 2005, portando in tutto a circa 650 milioni di euro le risorse che attendono di essere assegnate;
la principale causa del ritardo è addebitabile ai controlli a tappeto eseguiti su tutti i destinatari del 5 per mille -:
quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per assegnare in tempi accettabili le risorse economiche provenienti dal 5 per mille delle dichiarazioni dei redditi valutando altresì la possibilità di effettuare controlli a campione sui soggetti indicati dai contribuenti come beneficiari.
(5-01548)
LOVELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma 225 dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione del rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità in caso di rottamazione dell'autoveicolo senza sostituzione»;
a tutt'oggi non è stato emesso nessun decreto e giungono svariate segnalazioni da cittadini che non possono usufruire del beneficio, nonché da enti locali e aziende di trasporto che non possono dare informazioni adeguate;
anche il difensore civico della Regione Liguria ha segnalato di recente con una sua nota la mancata attuazione della norma legislativa, sottolineando il danno conseguente per i cittadini -:
quali iniziative il Ministero intenda intraprendere per dare effettiva attuazione alle disposizioni di cui al comma 225 della legge 296/2006.
(5-01558)
Interrogazioni a risposta scritta:
GRIMOLDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il sistema sanitario e assistenziale in Italia, sia pure con diversi livelli di efficienza nelle diverse aree del Paese, è in grado di competere con gli altri Paesi europei, in termini di prestazioni;
in Italia, fortunatamente, si va sempre più diffondendo la cultura della sussidiarietà sia orizzontale, sia verticale, nell'ambito della quale sia i singoli cittadini, sia le imprese, aiutano concretamente tutte quelle associazioni, fondazioni, enti pubblici, aziende ospedaliere che compongono il tessuto del sistema socio-sanitario;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede una detrazione pari al 19 per cento (con diversi limiti massimi) degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali operate nei confronti delle ONLUS, delle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti pubblici, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, degli istituti scolastici;
la sussidiarietà non sempre si esplica nell'erogazione liberale in denaro, ma può avvenire tramite l'acquisto dei beni e delle attrezzature che più necessitano agli ospedali o alle associazioni;
gli acquisti di beni e attrezzature da donare sono assoggettati ad IVA con aliquota del 20 per cento, del 10 per cento o del 4 per cento, al pari degli acquisti ad uso privato -:
se il Governo non ritenga opportuno, al fine di incentivare le donazioni da parte sia dei singoli, sia delle imprese, prevedere, compatibilmente con le norme europee, l'applicazione sugli acquisti di beni ed attrezzature da donare successivamente ad enti pubblici, ONLUS, Fondazioni, Aziende Ospedaliere, di un'aliquota IVA agevolata, o, in alternativa, di prevedere una detrazione sull'imposta sui redditi, che compensi almeno l'aliquota IVA assolta dal donatore.
(4-05053)
MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006, ha introdotto nel caso di compravendita di abitazioni la facoltà per gli acquirenti di richiedere al notaio, il conteggio delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, anziché sul prezzo dichiarato in atti, sul valore catastale, solitamente inferiore al prezzo corrisposto;
questa agevolazione risulta però zoppa e concessa, come detto, solo per coloro che acquistano abitazioni soggette ad imposta di registro, ipotecarie e catastali, mentre ve ne sono altre assoggettate ad altro regime impositivo;
ciò perché il decreto-legge n. 223 del 2006, noto come Visco-Bersani, convertito con legge n. 248/2006, ha stabilito che sono imponibili IVA, le cessioni di abitazioni la cui costruzione o ristrutturazione è stata ultimata nei quattro anni antecedenti la compravendita. In questo caso, quando la vendita della casa è soggetta ad IVA, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale;
pertanto le nuove abitazioni si trovano ad essere pesantemente penalizzate sia perché l'aliquota IVA è sensibilmente più alta, 4 per cento per le Prime Case, contro il Registro al 3 per cento, 20 per cento per le abitazioni di lusso, ed inoltre queste compravendite si trovano ad avere una base imponibile molto più ampia, l'effettivo prezzo, contro il valore catastale, risultando gravate quindi in maniera molto maggiore rispetto ad abitazioni similari, solo un po' meno recenti;
pertanto, a meno che non si sia voluto penalizzare fortemente l'edilizia, che è stata negli ultimi tempi l'industria trainante dell'economia nazionale, ed al contempo le giovani coppie e le giovani famiglie, orientate verso l'acquisto di case nuove o di ristrutturazione, risulterebbe molto più equa ed opportuna un'armonizzazione del sistema impositivo sulle abitazioni, da ottenersi con l'applicazione anche per nuove abitazioni della facoltà di pagare l'IVA sulla base di una base imponibile ridotta e pari al così detto «prezzo valore», previsto per le compravendite di case non nuove -:
se il Governo non voglia intervenire prontamente correggendo l'effetto distorsivo, dato da una diversa base imponibile, oltre che da aliquote delle imposte principali, diverse, prevedendo un'estensione dell'istituto del «prezzo valore» anche per le compravendite di abitazioni di nuova costruzione o ristrutturazione, stante la grande ed ingiusta disparità, che penalizza soprattutto gli acquirenti «prima casa», per lo più giovani coppie e nuove famiglie, oltreché il settore dell'edilizia civile.
(4-05058)
FRATTA PASINI, UGGÈ, FEDELE, FRANZOSO, TESTONI, SANZA, BERNARDO, ROSSO, LAZZARI, ROMELE, SANTORI, PIZZOLANTE, MILANATO, PAROLI, LAINATI, VERRO, ZORZATO e GIUSEPPE FINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le pratiche di finanziamento per i Tank-container per l'erogazione dei contributi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340 recante: «Regolamento di disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166», risulterebbero sospese a causa una serie di problemi burocratici causati da norme confuse, nonostante siano intervenuti gli opportuni chiarimenti richiesti dalla Cassa Depositi e prestiti al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di riprendere le procedure di erogazione prevista;
successivamente il Ministero dei trasporti, ha quindi predisposto la bozza del decreto interministeriale con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con l'intesa che, varato il decreto interministeriale definitivo, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe provveduto a sbloccare i finanziamenti;
risulterebbe invece che gli ultimi decreti ministeriali che il Ministero dei trasporti ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, fino a dicembre 2006, necessari per sbloccare i finanziamenti previsti, siano relativi soltanto all'anno 2004 ed in parte al 2005;
appare poco chiaro inoltre, se i contributi previsti saranno erogati secondo le opzioni formulate da parte delle singole imprese, per quanto riguarda le modalità, ovvero se la concessione dei contributi avverrà in un'unica soluzione o in più annualità e se le disponibilità residue sul capitolo di spesa saranno sufficienti a coprire tutti i finanziamenti in lista di attesa -:
quali iniziative intenda adottare al fine di accelerare i tempi per l'erogazione dei contributi previsti a favore delle imprese in attesa di riscossione da oltre due anni;
se non ritenga opportuno specificare dettagliatamente le modalità di erogazione dei contributi di cui in premessa.
(4-05061)
ROSITANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Banca d'Italia ha deciso di ristrutturare i suoi uffici territoriali con la previsione, tra l'altro, di chiudere ben trentatré filiali;
tra le trentatré filiali ci sono anche quelle delle province di Rieti, Terni e Frosinone che rappresentano geograficamente la fascia centrale tra le regioni dell'Umbria, del Lazio e dell'Abruzzo;
la postazione più vicina per gli operatori reatini e per i ventuno dipendenti è quella dell'Aquila che dista ben sessanta chilometri di strada tortuosa e che comunque fa parte di altra regione;
per raggiungere Roma (dal capoluogo reatino dista più di novanta chilometri) non vi sono collegamenti rapidi ed efficienti;
l'inevitabile trasferimento di ventuno dipendenti con relative famiglie rappresenta un ulteriore colpo alla già precaria situazione economica ed occupazionale-:
se non ritenga opportuno - ferma restando l'autonomia della Banca d'Italia - di intervenire sul Governatore della Banca d'Italia per richiamare la sua attenzione sulla particolare situazione della provincia di Rieti allo scopo di chiedere almeno l'istituzione di una Unità dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria o di una succursale specializzata nel trattamento del contante, organismi questi previsti nel nuovo piano organizzativo.
(4-05066)
ROSITANI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Enelpower, società controllata completamente da ENEL, nell'ambito dei lavori della Centrale di La Spezia, ha stipulato un contratto di appalto con Cir Ambiente SpA, avente ad oggetto: rimozione, fornitura, montaggio di pannellature, lavori di carpenteria, rimozione vetri;
la Cir Ambiente spa di Imola veniva autorizzata da Enelpower a subappaltare i suddetti lavori alla Bragoni montaggi industri di Terni (BMI srl) per i lavori di cui sopra con esclusione della fornitura di materiale;
il contratto di subappalto era fissato in un primo momento per un importo complessivo di 307.291,90 euro aumentati di circa 121.883,80 euro in un secondo momento (gennaio 2001) per errati calcoli progettuali. Il contratto principale tra Enelpower SpA e Cir Ambiente SpA, ammontava ad euro 1.134.886,00;
da documentazione fatta pervenire all'interrogante risulta che la Cir Ambiente SpA pagò BMI srl per un importo complessivo pari a euro 140.000 bloccando senza ulteriori spiegazioni i successivi pagamenti: BMI srl procedette al recupero del credito per vie legali, fino alla sentenza del Giudice del Tribunale di Imola, nell'anno 2005, che stabilì che la controversia poteva essere risolta solamente con l'arbitrato;
nel frattempo BMI srl, considerando i danni subiti, l'11 novembre 2003 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Enelpower, chiedendo la condanna al pagamento dei danni stessi, in violazione della normativa che prevede l'applicazione di un ribasso ai subappaltatori non superiore al 20 per cento del prezzo corrisposto dal committente all'appaltatore;
la normativa in materia di appalti pubblici prevede - come prevedeva anche prima della recente riforma - che entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, l'Ente appaltante debba ricevere la fattura dei pagamenti fatti dall'appaltatore al subappaltatore debitamente quietanzati: in sostanza l'ente appaltante è responsabilizzato con riferimento alla correttezza e alla puntualità dei pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori;
la BMI srl, non ha mai proceduto a quietanzare le fatture per i lavori dovuti, e nonostante ciò, Enelpower ha continuato a pagare regolarmente Cir Ambiente SpA, per le prestazioni in realtà eseguite da BMI srl;
tutto ciò ha portato, come ovvia conseguenza, al mancato pagamento delle prestazioni rese da BMI srl, nonostante l'esistenza di certificati di pagamento, e alla continua corresponsione di pagamenti da parte di Enelpower a Cir Ambiente SpA per prestazioni in realtà rese da BMI srl;
pur sussistendo una cauzione a garanzia degli obblighi dell'appaltatore, l'appaltante Enelpower ha ottenuto una manleva rispetto alle richieste fatte da BMI srl;
questo episodio è rappresentativo di un insieme di situazioni, rovinose per l'economia, nelle quali le numerosissime imprese subappaltatrici, molte delle quali di dimensioni anche ridotte ma con un elevato e diffuso livello occupazionale, non riescono o riescono solo con difficoltà ad essere pagate dall'appaltatore, vera «parte forte» del rapporto contrattuale;
ad evidenziare la fondatezza e la diffusione dei problemi ora esposti, si pensi che per prevenire situazioni assolutamente analoghe a quelle ora esposte, il Parlamento ha approvato la legge 18 giugno 1998, n. 192, sulla disciplina della subfornitura nelle attività produttive, la quale ha disposto una serie di obblighi e adempimenti a tutela del subfornitore, contrattualmente più debole, e volti a rendere effettivo, puntuale e completo il pagamento dovuto ai subfornitori -:
se non intenda svolgere un monitoraggio sulle società e sugli enti partecipati, controllati o vigilati, anche indirettamente, dal Ministero, onde rilevare quale sia l'effettiva diffusione di fenomeni in cui l'ente appaltante non vigila - come dovuto - sui pagamenti da effettuare in favore dei sub-appaltatori;
quali provvedimenti o iniziative nell'ambito delle proprie competenze intenda assumere, ove rilevi situazioni quali quelle ora descritte, affinché siano garantiti i diritti contrattuali dei subappaltatori, anche a tutela dei livelli occupazionali.
(4-05067)
CONTENTO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sul territorio nazionale è stata distribuita la tessera sanitaria;
in Friuli Venezia Giulia, per volontà degli organi regionali, è stata distribuita la «Tessera sanitaria-carta regionale dei servizi»;
in tale regione, ad alcuni cittadini, soprattutto se nati prima dell'istituzione
della provincia di Pordenone, sono state recapitate tessere nelle quali viene indicata, come provincia di appartenenza, quella di Udine anziché quella corretta di Pordenone; in qualche caso, in seguito alla protesta degli interessati, sembrerebbe essere intervenuta la correzione col rilascio di una nuova tessera-:
se sia a conoscenza del problema evidenziato e se risponda a verità la correzione intervenuta con l'indicazione corretta della provincia di Pordenone;
se sia possibile provvedere al rilascio, fin dall'origine, con l'indicazione corretta a favore di ogni cittadino residente in provincia di Pordenone.
(4-05068)
SGOBIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le operazioni di cartolarizzazione denominate Scip1 e Scip2 comprendevano al loro interno non solo alloggi di proprietà degli Enti Previdenziali pubblici, ma anche unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'Agenzia del Demanio;
questi immobili sono stati venduti ai conduttori secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996 e dalla legge n. 410 del 2001 che prevede, sul prezzo come definito dalla legge n. 662 del 1996, un ulteriore sconto fino ad un massimo del 15 per cento in caso di acquisto collettivo con mandato;
l'Agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, ha posto in vendita in questi mesi svariate unità immobiliari a Roma, Taranto ed altre località ed ha annunciato la prossima dismissione di altre 2.000 unità anche queste, come quelle di Roma e Taranto, precedentemente inserite nella operazione di cartolarizzazione denominata Scip3 mai avviata;
in questa operazione di vendita, secondo quanto evidenziato dal Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) non è prevista la possibilità per i conduttori di organizzarsi collettivamente attraverso il mandato per usufruire dell'ulteriore sconto garantito per gli alloggi del Demanio inseriti in Scip1 e Scip2;
a parere dell'interrogante, potrebbe ritenersi conveniente per la stessa Agenzia, poter adottare il mandato collettivo, che semplifica ed accelera la procedura, oltre ad abbattere i costi connessi all'operazione di vendita -:
quali provvedimenti il ministro intenda assumere affinché anche queste dismissioni possano essere sottoposte a procedura di vendita attraverso il mandato collettivo al fine di conseguire leeconomie sopre citate e contemporaneamente garantire una parità di trattamento tra conduttori di alloggi della stessa proprietà.
(4-05079)
MIGLIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio, con Circolare congiunta n. 6/2007 del 14 giugno 2007, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11165 del 26 maggio 2005 e revocando la precedente Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2006, hanno inteso precisare che l'estinzione anticipata del debito relativo a finanziamenti a medio-lungo termine non preclude la possibilità di godere del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;
le Agenzie citate, nel motivare in diritto tale conclusione richiamano «gli articoli 7, 8 e 13, da comma 8-sexies a comma 8-quaterdecies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto decreto Bersani-bis)» che hanno interessato i temi dell'estinzione anticipata dei mutui immobiliari e sottolineano che «il chiaro intento del legislatore nella subiecta materia è quello di
tutelare il contraente debole (debitore), semplificandone gli adempimenti ed eliminando gli oneri a suo carico, anche di natura fiscale»;
per tale motivo le citate Agenzie concludono che «detto orientamento si inserisce in modo coerente con l'ottica orientata ad assicurare ampia tutela al soggetto debitore (mutuatario) - in quanto contraente "debole" potenzialmente esposto a disequilibri ed asimmetrie contrattuali» e che per tali complessive valutazioni non sono percorribili «soluzioni interpretative orientate ad ipotizzare conseguenze negative sul piano fiscale (in termini di perdita di benefici fiscali), correlate alla previsione espressa nel contratto della facoltà di adempimento anticipato da parte del debitore o all'esercizio in concreto di detta facoltà»;
l'imposta sostitutiva in oggetto, a differenza di quanto lasciato intendere nella suddetta Circolare, non è dovuta dai soggetti mutuatari, ma dalle banche finanziatrici e che solo di fatto, per politiche commerciali delle banche stesse, che impongono la loro maggiore forza contrattuale, grava sui clienti ai quali la banca usa addebitare una somma corrispondente all'imposta dovuta, con comportamento che appare all'interrogante anche contrario alla più recente normativa di tutela del consumatore;
la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 85/E del 12 luglio 2006, ribadendo peraltro quanto già detto nella Risoluzione n. 162 del 2005, affermava che «L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (...) stabilisce che i soggetti passivi che "... sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva" sono esclusivamente "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16...", ai quali la norma non attribuisce alcun diritto od obbligo di rivalsa nei confronti del mutuatario» e che pertanto nessuna conseguenza negativa, ex lege, potrebbe in ogni caso ricadere su detti mutuatari;
una tale revisione interpretativa, con effetti negativi per le casse dell'Erario nell'ordine di miliardi di euro, risulta motivata con un inesistente favor debitoris, mentre invece rappresenta una espressa agevolazione per i soggetti bancari, che, oltretutto, in contrasto con la tutela del consumatore e con conseguente nullità civilistica delle clausole di specie, ribalta tale imposta sui clienti -:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere le opportune iniziative per approfondire la legittimità di una tale interpretazione e se questa non possa anche rappresentare un illecito aiuto di Stato a favore dei soggetti bancari;
quali siano gli effetti temporali della stessa interpretazione posto che la giustificazione del possibile superamento dell'interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11165 del 2005 si troverebbe nelle modifiche normative attuate con la legge n. 40 del 2007 (cosiddetto decreto Bersani-bis);
se la stessa nuova interpretazione, di cui alla citata Circolare 6/2007, valga solo per i finanziamenti ottenuti (e le imposte corrisposte) a far data dall'entrata in vigore della legge citata o anche per tutti quelli precedenti;
in tale secondo caso se, ed eventualmente in che modo, il Ministro in indirizzo intenda promuovere le opportune iniziative per eliminare gli effetti di sperequazione che, a causa della difforme applicazione fino ad oggi data alla normativa in oggetto, si verificherebbero a carico dei soggetti bancari oggetto di eventuale accertamento in particolare nel caso in cui tali effetti sperequativi siano stati poi ribaltati dalle banche stesse sui clienti già soggetti a clausole vessatorie.
(4-05082)
GIANFRANCO CONTE e GIUDICE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 80709 del 13 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale «concorsi ed esami» del 22 giugno 2007, n. 49 ha emanato un bando di concorso a 26 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente con scadenza 22 luglio 2007 (ai sensi dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
sulla Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2007 n. 57 è stato riproposto un nuovo bando (ai sensi dell'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) con modificazioni del precedente bando n. 80709 del 22 giugno 2007, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione della domanda, ed il nuovo termine non è di 30 giorni dal citato nuovo bando modificato ma prevede la scadenza al 10 settembre 2007;
la selezione dei candidati avviene senza prova scritta, con valutazione dei soli titoli per l'ammissione alla prova orale;
i titoli per la partecipazione al concorso possono essere acquisiti fino al 10 settembre 2007 svantaggiando coloro che avevano già presentato gli stessi fino al 22 luglio 2007, nonostante la facoltà di integrare le domande già presentate fino a quest'ultima data, anche in considerazione che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del bando modificato, è consentito l'inserimento di particolari pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la materia dell'analisi econometrica, dell'economia applicata, eccetera, laddove, nel precedente analogo punto era previsto esclusivamente l'inserimento di particolari pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti la materia dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e dei dati di finanza pubblica, di guisa che coloro che alla prima scadenza non avevano i titoli si ritrovano a poter partecipare;
l'articolo 13 - Accesso agli atti del concorso - dispone: «Per ragioni di celerità e semplificazione nello svolgimento della procedura concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa alla procedura concorsuale, è escluso fino alla sua conclusione». La procedura ivi prevista, di non far accedere agli atti per tutta la durata del concorso, ad avviso degli interroganti non è compatibile con l'articolo 97 della Costituzione e con la legge n. 241 del 1990 ed ingenera un principio di opacità nella gestione di svolgimento della prova concorsuale;
la valutazione nei titoli dell'attività di consulenza, di studio e ricerca presso soggetti pubblici o privati nazionali, o presso organismi internazionali appare quanto meno in contrasto con la strenua lotta alle consulenze esterne messe in atto dal Governo per il contenimento dei costi della politica;
sempre ad avviso degli interroganti del tutto anacronistica col principio di buona amministrazione e di trasparenza degli atti amministrativi risulta la previsione della valutazione titoli all'articolo 7, comma 2, lettera f), dove, genericamente, è indicato: «giudizio globale sul profilo culturale e professionale (del candidato) punti fino a 15», punteggio che rappresenta il 25 per cento di quello minimo per l'ammissione alla prova orale, valutazione del tutto atecnica ed aspecifica fondata esclusivamente su criteri non oggettivamente qualificati e qualificanti per i candidati e totalmente rimessa alla facoltà della commissione ed in contrasto con la motivazione degli atti della pubblica amministrazione;
la tipologia dei nuovi criteri di valutazione dei titoli nonché il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla prova orale, nel nuovo bando, sembrano essere modificati, paradossalmente, per favorire coloro che possono presentare la domanda fino al 10 settembre 2007-:
quante siano le domande presentate prima del 22 luglio e quante siano state presentate dopo la riapertura dei termini,
nonché quale sia la definizione dei profili e dei nominativi dei candidati per le date sopra descritte;
se sia necessario, per motivi di rispetto dei dettati costituzionali, di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, annullare i bandi di concorso e, viste le deroghe riconosciute per il Ministero dell'economia e delle finanze, proporre un nuovo bando, con nuovi criteri, con nuovi punteggi rimettendo in condizione di par condicio tutti i candidati, dal momento che, come ribadito con numerose sentenze dalla Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, il criterio per lo Stato è quello di selezionare tra una vasta platea di candidati i migliori per la pubblica amministrazione e non certamente restringere il campo a coloro che posseggano i requisiti fissati in un secondo momento per partecipare alla prova orale.
(4-05093)