Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta immediata:
PETTINARI, DI SALVO, AURISICCHIO, BANDOLI, BARATELLA, BUFFO, FUMAGALLI, ZANOTTI, LEONI, D'ANTONA, LOMAGLIO, MADERLONI, NICCHI, CIALENTE, ROTONDO, SASSO, SCOTTO, TRUPIA e ATTILI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 44 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, prevede una misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito;
tale misura consiste nell'erogazione, per l'anno 2007, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, di una somma pari a euro 150, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario;
ai soggetti indicati è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico;
per fare fronte a tale impegno nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro;
con decreto del Ministro interrogato di natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, si dovranno individuare le categorie dei soggetti aventi diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione. Con lo stesso decreto dovranno essere stabilite le modalità di erogazione del bonus anzidetto, nonché le altre disposizioni necessarie per l'attuazione di questa misura -:
se il Ministro interrogato - stante il rilievo del provvedimento in questione e l'interesse suscitato tra i cittadini - sia in grado di dare maggiori informazioni sui tempi dell'erogazione ai contribuenti a basso reddito di questo bonus e su alcune delle modalità di erogazione.
(3-01317)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CIRINO POMICINO, CATONE, DEL BUE, NARDI, BARANI e FRANCESCO DE LUCA. - Al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 22 luglio 2005 si concluse con il suo fallimento l'OPA della ABN AMRO lanciata sulle azioni della banca Antonveneta;
il 23 luglio 2005 la Consob dichiarò la presenza di concerto tra la Banca popolare di Lodi, che aveva il pacchetto di maggioranza dell'Antonveneta, e gli altri operatori di borsa, imponendo alla Popolare di Lodi un'OPA obbligatoria totale sull'Antonveneta;
il 25 luglio 2005 la procura di Milano sequestrò il pacchetto di maggioranza delle azioni Antonveneta, di proprietà della Popolare di Lodi, affidandole ad un custode giudiziario, remunerato poi con una parcella di 6 milioni di euro;
il sopradetto custode giudiziario, di cui vorremmo conoscere l'identità, nell'assemblea della banca Antonveneta convocata qualche giorno dopo per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione, si astenne dall'esercitare il proprio diritto-dovere di presentare una propria lista con amministratori indipendenti, lasciando così che il socio di minoranza, l'ABN AMRO, con il 29 per cento delle azioni acquisisse il controllo della gestione della banca, a distanza di pochi giorni dal fallimento della sua OPA;
alla luce di questi elementi appare necessario conoscere se tale grave comportamento sia stato frutto di un'autonoma decisione del custode giudiziario o l'esecuzione di una direttiva giuntagli dall'esterno della banca Antonveneta o dal suo interno;
secondo gli interroganti tale decisione è stata lesiva del diritto del pacchetto di maggioranza delle azioni di Antonveneta e rappresenta un incomprensibile favore al socio di minoranza, cui ha trasferito il controllo della banca contro le decisioni del mercato -:
se la Consob abbia assunto iniziative in merito per difendere le regole dei mercati finanziari e i diritti di tutti gli azionisti;
se risultino avviate indagini dalla procura di Milano per comprendere le motivazioni per le quali il custode giudiziario ha trasferito il controllo della banca Antonveneta al suo socio di minoranza e se questa decisione non abbia creato un illecito arricchimento dello stesso, attraverso la consumazione di uno o più reati finanziari.
(5-01575)