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Allegato B
Seduta n. 220 del 9/10/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta immediata:
GALANTE e TRANFAGLIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), al comma 611 istituisce l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ed al comma 612 la fa subentrare nelle funzioni e nei compiti finora svolti da Indire (Istituto nazionale di documentazione ed innovazione per la ricerca educativa) e dagli Irre (Istituti regionali di ricerca educativa) contestualmente soppressi;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2007 ha nominato i commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, col compito di assicurare l'avvio delle attività dell'agenzia; nomina con scadenza 30 giugno 2007, già prorogata al 31 dicembre 2007;
i ricercatori ed altri lavoratori dell'istituto ex Indire usufruiscono da anni di contratti precari, in quanto già il suddetto istituto non era dotato di un fondo ordinario adeguato e gestiva un bilancio determinato in larghissima parte da fondi straordinari per progetti;
tutti i lavoratori dell'ex Indire e degli ex Irre sono estremamente preoccupati del protrarsi di questa situazione di straordinarietà,
anche perché dal mese di giugno 2007 c'è stata un'interruzione della trattativa sindacale;
a parere degli interroganti, questa situazione è intollerabile e deve essere superata al più presto, anche nel rispetto di quanto già deciso nella legge finanziaria per il 2007;
sarebbe auspicabile, ad avviso degli interroganti, che il Governo quantifichi ed inserisca nel corso dell'esame parlamentare della legge finanziaria per il 2008 il relativo fondo, al fine di consentirne l'immediato avvio di attività;
sarebbe parimenti auspicabile che il Governo si facesse garante della ripresa della trattativa sindacale -:
a che punto sia la definizione del regolamento e della pianta organica dell'istituenda Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e entro quando questi dati verranno portati a conoscenza dei lavoratori interessati, delle organizzazioni sindacali e dell'opinione pubblica in generale.
(3-01315)
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Centro Holos di Siracusa è una Scuola di Formazione accreditata dal Ministro della pubblica istruzione per la formazione del personale della scuola ai sensi del decreto ministeriale n. 177 del 2000 e ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva n. 90 del 2003;
lanormativa, su citata stabilisce che gli enti che possono fare formazione al personale della scuola sono: gli enti accreditati dal Ministero della pubblica istruzione, gli enti qualificati e gli enti qualificati di diritto come le università, i consorzi universitari, i consorzi interuniversitari, gli IRRE, e gli istituti pubblici di ricerca;
tali disposizioni sono ripetute in modo molto chiaro anche nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola che, all'articolo 66, recita: «Le parti (organizzazioni sindacali-Ministero della pubblica istruzione) confermano il principio dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative formative»;
in data 27 ottobre 2005 con protocollo 2004 il M.I.U.R. Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio VI Dirigente ha comunicato alla Scuola in oggetto, la conferma nell'accreditamento comunicando, altresì, che le Iniziative Formative degli Enti Accreditati o Qualificati sono riconosciute dall'Amministrazione;
nonostante tali premesse in fatto ed in diritto, il «mercato» della formazione del personale della Scuola è, ad avviso dell'interrogante, falsato da una disparità di trattamento degli attestati rilasciati. Cioè vi è, a parere dell'interrogante, un abuso di posizione dominante degli Enti Qualificati di diritto (Università) ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990 n. 287;
ciò significa che dalla normativa citata (decreto ministeriale n. 177 del 2000 e articoli 2 e 3 della direttiva n. 90 del 2003) si evince il riconoscimento agli Enti Accreditati Qualificati e Qualificati di diritto che possono fare formazione al personale della Scuola mentre, in una distinta normativa (decreto ministeriale n. 27 del 2007) si dichiara che gli unici titoli che «fanno punteggio» nelle varie graduatorie presenti negli Uffici Scolastici Provinciali (ex Provveditorati agli Studi) sono quelli rilasciati dagli Enti Qualificati di diritto (Università);
poiché l'istituto in oggetto non svolge corsi di specializzazione o master universitari o poiché di perfezionamento universitari, è poiché il personale della scuola deve, ad avviso dell'interrogante, poter scegliere l'offerta formativa più consona al
suo bisogno, tra tutti gli Enti Accreditati, Qualificati o Qualificati di diritto (Università) preposti alla loro formazione senza timore che l'Attestato rilasciato da un Ente Accreditato dal Ministero della pubblica istruzione non faccia, poi, punteggio nelle graduatorie è necessario non falsare, di fatto, il mercato, obbligando il personale della scuola e soprattutto i docenti in servizio, non di ruolo, a formarsi presso gli Enti Qualificati di diritto (Università). Ciò è in grado di creare un monopolio formativo per i docenti in servizio e, quindi, una concorrenza sleale nei confronti degli Enti Accreditati dal Ministero della pubblica istruzione;
la medesima questione è stata segnalata dalla stessa Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con una segnalazione/parere indirizzata al Ministro della pubblica istruzione onorevole Fioroni ed al Parlamento il 28 maggio di quest'anno senza aver sortito alcun effetto -:
per quale motivo lo stesso Ministero della pubblica istruzione nonostante le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 177 del 2000 e la direttiva n. 90 del 2003, in grado di garantire il pieno rispetto dei principi della concorrenza, consentendo una pluralità di offerte formative da parte di soggetti qualificati come le università e di soggetti accreditati, senza alcuna distinzione tra di essi successivamente, ex lettera c) della tabella approvata con il decreto ministeriale n. 27 del 2007, intitolata «Altri titoli», non è consentita una effettiva pluralità di offerte formative poiché in essa è stabilito il principio opposto in virtù dei quale non si riconosce alcun punteggio ai corsi di formazione realizzati dai soggetti accreditati, generando il fenomeno discorsivo del mercato segnalato dalla stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
(4-05161)
CARFAGNA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 27 del 15 marzo 2007 ha introdotto la nuova tabella di valutazione dei titoli posseduti dagli insegnanti, ai fini dell'inclusione e dell'aggiornamento nelle cosiddette graduatorie «ad esaurimento», ex graduatorie «permanenti», utili per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato;
la tabella di valutazione di cui al suddetto decreto, nella sezione «Altri titoli», al punto C4, riconosce punti 3 (tre) per «ogni titolo professionale conseguito in uno dei paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE»;
il titolo professionale di giornalista pubblicista è un titolo legalmente riconosciuto, rilasciato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, ai sensi della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, la quale, ovviamente, non può non essere rispettata dagli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione;
all'interrogante risulta che alcuni uffici scolastici provinciali, in primis quello di Parma, in sede di esame dei titoli, in molti casi hanno omesso di considerare e valutare il titolo di giornalista pubblicista ai fini di cui sopra;
tale condotta dato inizio, da parte dei soggetti che si sono ritenuti lesi, ad un rilevante contenzioso in sede amministrativa, con conseguente pericolo di corposi esborsi da parte dell'Amministrazione;
nel caso specifico, di Parma, il locale Ufficio Scolastico Provinciale ha posto un quesito specifico all'Ufficio scolastico dell'Emilia Romagna, ma a distanza di circa tre mesi, secondo quanto risulta all'interrogante non è stata ancora fornita la risposta. Nel frattempo lo stesso Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, attraverso l'avvocatura dello Stato di Bologna, ha chiesto il rigetto di uno specifico ricorso al Tar presentato da un insegnante al quale non è stato valutato il titolo;
tale condotta appare una contraddizione: l'Amministrazione è inerte a rispondere al questito posto dai suoi stessi uffici, ma è solerte a costituirsi in giudizio rispetto ad una questione di cui essa stessa non ha ancora dato chiarimenti esaustivi;
per quel che risulta, lo stesso Ordine Nazione dei Giornalisti, che nel caso specifico potrebbe ritenersi leso nella sua funzione, starebbe esaminando la possibilità di un'azione giudiziaria;
il Ministero dell'Istruzione, attraverso i suoi uffici periferici, peraltro, spesso dà corso ad iniziative didattiche e promuove manifestazioni culturali in collaborazione proprio con l'Ordine dei Giornalisti -:
se sia a conoscenza di tutto quanto sopra;
se e quali provvedimenti intenda adottare con urgenza affinché i funzionari preposti si adeguino alla normativa di cui sopra;
se e quali iniziative intenda porre in essere nei confronti di quanti con la loro condotta, che all'interrogante appare difforme dal dettato normativo, hanno dato causa ad azioni giudiziarie, qualora ciò comporti esborsi per l'amministrazione.
(4-05164)