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Allegato A
Seduta n. 221 del 10/10/2007
(A.C. 782 - Sezione 7)
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 782 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».